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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/04/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 645/2024 tra le parti:
(cf ), Parte_1 C.F._1 cf ), Parte_2 C.F._2 con l'avv. FEDI LORENZO (cf ) C.F._3
ATTORI OPPONENTI
(cf , Controparte_1 P.IVA_1 con gli avv. BARBARO ALESSANDRO (cf C.F._4
e TINUZZO LUIGI (cf C.F._5
CONVENUTA
Decisa a Pistoia in data 09/04/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attori: come da atto di p.c. dep. 11.1.2025 da intendersi qui integralmente richiamato
Convenuta: come da atto di p.c. dep.
2.1.2025 da intendersi qui integralmente richiamato
Fatto e diritto
I.1. Si decide l'opposizione promossa da e Parte_1 Pt_2 avverso il d.i. n. 57/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data
[...]
30.1.2024 in favore di per l'importo di euro 28.980,48 Controparte_1 oltre interessi e spese di procedura a titolo di saldo debitore di contratto di finanziamento sottoscritto con gli opponenti, quale Parte_1 contraente principale e n.q. di “coobbligata”. Parte_2 Gli attori adducono, quali censure avverso il titolo impugnato:
(i) mancata notifica del d.i. a Parte_2
(ii) improcedibilità dell'azione monitoria ai sensi dell'art. 18 del contratto di finanziamento;
(iii) erroneità nel quantum dell'importo ingiunto e mancata prova dell'avvenuta corresponsione del premio assicurativo;
(iv) decadenza ex art. 1957 c.c. della garanzia prestata da Parte_2
(v) mancata affissione della tabella ministeriale di rilevazione dei tassi d'interesse presso la sede ove è stato sottoscritto il contratto di finanziamento;
e concludono per sentir
“in via preliminare in rito, accertato che alla opponente non è Parte_2 stato notificato il decreto ingiuntivo odiernamente opposto, dichiarare lo stesso inefficace nei confronti di quest'ultima ai sensi dell'art 644 c.p.c. nonché, accertato il mancato esperimento del procedimento di conciliazione contrattualmente previsto, dichiare l'improcedibilità del procedimento monitorio ex adverso intrapreso con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di entrambi gli opponenti;
in via preliminare nel merito, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ove richiesta, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta come illustrato in premessa;
nel merito, e solo nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari in rito di cui sopra, accertata l'insussistenza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria per tutte le ragioni illustrate in premessa e per quelle che emergeranno in corso di causa, revocare il decreto ingiuntivo e dichiararlo nullo ed improduttivo di effetti opposto - ovvero, in denegata ipotesi, ove fosse accertata la sussistenza di un credito in favore dell'opposta, revocare il decreto ingiuntivo e determinare la minor somma a questa dovuta - ed, in ogni caso, accertata la qualità di garante/fideiubente della opponente Pt_2
e ritenuta la decadenza dagli obblighi di garante per mancata
[...] osservanza, da parte dell'opposta, della previsione di cui all'art 1957
c.c., revocare il decreto ingiuntivo nei confronti della predetta sig.ra
Parte_2
In ogni caso con vittoria delle spese di causa”. I.2. Si costituisce in giudizio parte convenuta, contestando funditus i singoli motivi di opposizione avversari dei quali chiede il rigetto con conferma del d.i. opposto, così concludendo:
“1) In via preliminare, autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ritenendo sussistenti i presupposti di legge;
2) Nel merito, ritenere e dichiarare l'opposizione improponibile e/o inammissibile
e/o infondata in fatto e in diritto, e comunque con qualsiasi statuizione rigettarla, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
3) In via subordinata, e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare improponibili e/o inammissibili e/o infondati le domande attoree per i motivi esposti in narrativa
e, per l'effetto, condannare gli opponenti al pagamento dell'importo ingiunto o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi come da domanda, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
4) Disattendere tutte le richieste istruttorie avversarie;
5) Con espressa riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori e produrre ulteriore documentazione.
6) con vittoria di spese e compensi
Salvo ogni altro diritto, ragione e azione”.
I.3. Disposto lo scambio di memorie ex art. 171ter c.p.c., all'esito della prima udienza nella constatata impossibilità di pervenire a soluzione conciliata della lite viene accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c. di parte convenuta e, stante l'assenza di istanze istruttorie, viene fissata udienza di trattenimento della causa in decisione ai sensi del novellato art. 189 c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini a ritroso per il deposito di scritti conclusivi.
******
II. A giudizio di questo Tribunale, l'opposizione non merita accoglimento per le ragioni che si vengono a esporre seguendo l'ordine degli argomenti versati in atto di citazione.
II.1. Non v'è prova che l'atto notificato a fosse mancante del Parte_2 provvedimento monitorio e contenesse esclusivamente copia del ricorso ex art. 633 c.p.c.: al riguardo, le produzioni documentali delle parti, di segno evidentemente diverso, nulla provano non potendosi ricavare dalle stesse alcunché in merito a quanto effettivamente accaduto, posto che parte attrice ha prodotto una copia del ricorso per d.i. con pedissequa attestazione di conformità e relata di notifica redatte dal legale di controparte (cfr. doc. 1 fasc. attoreo) mentre parte convenuta ha curato la medesima produzione comprendente però anche la copia del d.i. (cfr. doc. 5 fasc. convenuta).
Ad ogni modo, a tutto concede si sarebbe di fronte a un errore materiale che non limita le facoltà difensive della parte ingiunta - a meno di specifica allegazione in tal senso da parte di costei, nella specie mancante - la quale ben può e poteva venire a conoscenza, con l'ordinaria diligenza, dell'esistenza di un provvedimento ingiunzionale a suo carico in quanto espressamente indicato con numero di d.i. e numero di R.G., oltre che Tribunale adito, nella attestazione di conformità redatta dal legale avversario e pacificamente - questa sì - notificata alla opponente Pt_2
Quest'ultima, peraltro, ha tempestivamente introdotto il giudizio di opposizione al 40° giorno dalla notifica eseguita nei propri confronti, senza neppure lamentare una conoscenza tardiva del titolo monitorio rispetto alla data di tale notifica: pertanto, anche da questo punto di vista, nulla quaestio e l'eccezione di inefficacia del d.i. nei confronti dell'attrice eccipiente deve andare incontro a rigetto.
II.2. Da disattendere anche l'eccezione di improcedibilità dell'azione monitoria ai sensi dell'art. 18 contratto di finanziamento inter partes ovvero per (così par di capire) indebito anticipato avvio del procedimento di mediazione ex d.lgs. n.
28/2010.
Sotto il primo profilo, convince la prospettazione di parte convenuta per cui il dato letterale dell'art. 18 cit. porta a ritenere che la clausola de qua non individui il Conciliatore Bancario Finanziario quale unico organismo cui doversi rivolgere prima dell'instaurazione di un contenzioso giudiziale, essendo altresì statuito che le parti possono rivolgersi a un diverso organismo di mediazione purché iscritto nell'apposito registro ministeriale: previsione che, all'evidenza, richiama il procedimento di cui al d.lgs. n. 28/2010 e la modalità operativa ivi disciplinata e questo risulta lo schema seguito nella presente vicenda ove parte opposta ha adito l'organismo di mediazione nelle more fra l'introduzione del giudizio di opposizione e la prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c.. Del resto, la clausola in commento art. 18 contratto inter partes, pacificamente in individuante una devoluzione ad arbitrato (difatti mai dedotta da nessuno dei contendenti), non prevede espressamente il previo avvio della “mediazione” - così, significativamente, anche l'intitolazione della clausola negoziale - quale condizione di procedibilità della domanda, limitandosi a indicare l'obbligatorietà di esso: differenza di non poco conto, se si considera che le limitazioni alla facoltà di adire l'autorità giudiziaria, ponendosi quale limite ancorché temporaneo a un diritto costituzionalmente riconosciuto, necessitano del sigillo del legislatore per poter essere legittimamente imposte ai cittadini, non già un accordo contrattuale.
Quanto al secondo profilo, non è assentibile la tesi attorea che vorrebbe riscontrare un motivo di “invalidità” del procedimento di mediazione, o comunque di inefficacia dello stesso nell'ottica del superamento della condizione di procedibilità ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010 qualora esso venga intrapreso, nel contesto dei giudizi di opposizione a d.i., prima della pronuncia giudiziale in ordine alle istanze ex artt. 648/649 c.p.c.: la tesi non ha pregio giuridico già solo a livello letterale in quanto l'art. 5 co. 6 lett. a) d.lgs. n.
28/2010 nella formulazione vigente (previgente art. 5 co. 4 lett. a)) pone all'evidenza un termine finale, non già iniziale all'avvio della procedura di mediazione, statuendo espressamente che nei procedimenti per ingiunzione inclusa l'opposizione la condizione di procedibilità non si applica fino alla pronuncia sulle istanze 648/649 c.p.c. ossia fino a tale momento il mancato avvio della mediazione non determina improcedibilità della domanda, ma non certo impedisce o vieta che la mediazione sia effettivamente intrapresa prima dell'emissione delle ordinanze ex artt. 648/649 c.p.c., ciò che d'altronde non avrebbe alcun senso neppure dal punto di vista della ratio legis volta, in questo caso, a non porre eccessivi ostacoli all'asserito creditore che sia dotato di prova scritta della propria pretesa tale da farla valere nelle forme di cui all'art. 633ss. c.p.c. per cui non avrebbe senso penalizzare lo stesso creditore vietandogli il ricorso in via autonoma e preventiva a uno strumento invero valorizzato dall'ordinamento in ottica deflattiva del contenzioso.
Tesi ancor più curiosa, ove si spingesse agli estremi di vietare al creditore istante dotato di prova scritta del proprio credito di intraprendere, ove tale sia la sua volontà (e svariate, quando non anche meritevoli, posso essere le ragioni determinanti una simile scelta), la procedura di mediazione prima ancora di depositare ricorso monitorio: come, similmente, sarebbe insostenibile teorizzare che la presentazione della domanda di mediazione sia ammissibile nella fase ante-deposito del ricorso monitorio e poi nuovamente nella fase post-ordinanze 648/649 c.p.c. e vietata, invece, nel segmento intermedio comprensivo dell'emissione del d.i. e dell'introduzione del giudizio di opposizione. Nella presente vicenda, la condizione di procedibilità risulta quindi regolarmente assolta (cfr. verbale di mediazione allegato alla mem. 171ter n. 2
c.p.c. di parte convenuta) prima della celebrazione della prima udienza ex art. 183 c.p.c. nel giudizio di opposizione e, quindi, prima della decisione del giudice sull'istanza ex art. 648 c.p.c. di parte convenuta;
e tanto vale sia nell'ottica del d.lgs. n. 28/2010, sia nell'ottica dell'art. 18 contratto inter partes per quanto anzidetto circa l'effettivo ambito applicativo di esso.
II.3. Circa la pretesa erroneità dell'importo ingiunto, la censura attorea muove da un presupposto errato, come già rilevato in sede di ordinanza ex art. 648
c.p.c.: ossia che la somma da restituire alla banca finanziatrice corrisponda, né più né meno, all'importo del finanziamento in linea capitale. In realtà, come si evince dallo stesso dato testuale del contratto per cui è lite (cfr. doc. 4 fasc. monitorio), l'importo complessivo del finanziamento è pari a euro 47.450,20, in contratto corrispondente alla voce “Importo totale dovuto dal consumatore”, per cui l'eccezione dell'opponente muovendo da un presupposto numerico sbagliato non può essere accolta.
Peraltro, non si comprende la deduzione attorea (ribadita in comparsa conclusionale) per cui, avendo parte attrice corrisposto in corso di rapporto la complessiva somma di euro 10.177,18, questa dovrà essere detratta dall'importo ingiunto: integra infatti dato documentale che la Banca creditrice ha già detratto detta somma ai fini del calcolo del credito residuo, come risulta pianamente e senza confusioni o dubbi di sorta dalla certificazione ex art. 50
T.U.B. prodotta sub doc. 9 fasc. monitorio, per cui non si capisce di cosa l'opponente debba dolersi.
Si rammenta infine, per completezza, come in presenza di contratti di mutuo/finanziamento e in applicazione dei ben noti principi in tema di inadempimento contrattuale dettati dalle insuperate Sez. Unite n.
13533/2001, sulla parte che si assume creditrice (i.e., Controparte_1 grava solo l'onere di provare il titolo - nella specie, negoziale - della propria pretesa potendo per il resto limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento e nella presente vicenda non v'è dubbio che tale prova sia stata fornita, avendo la ricorrente in monitorio sia depositato il contratto originario sottoscritto dalle controparti e mai da costoro disconosciuto né nel contenuto né nelle relative sottoscrizioni, sia allegato l'avverso inadempimento, anche con specifica del quantum ancora dovuto;
laddove parte opponente, denunciata come inadempiente, non ha dato prova del proprio esatto adempimento ovvero dell'impossibilità di adempiere derivante da cause a sé non imputabili, atteso che l'unico parziale adempimento dedotto dagli opponenti era già stato considerato e conteggiato in detrazione da controparte nel calcolo del credito.
Oltre a ciò, la ha anche depositato sin dal procedimento monitorio CP_1
l'estratto conto analitico con tutte le movimentazioni del rapporto (cfr. doc. 10 fasc. monitorio) che parte opponente non ha specificamente impugnato e contestato.
Per quanto infine attiene al premio assicurativo, sin dalla fase monitoria parte ricorrente/odierna convenuta opposta ha prodotto, in calce al contratto di finanziamento, il contratto di assicurazione con indicato il premio unico nell'importo di euro 2.061,36 (cfr. doc. 4 fasc. monitorio, pagg. 11-12) e tanto basta a disattendere la doglianza attorea sul punto essendo sufficiente la produzione del contratto assicurativo per ritenere soddisfatta la prova scritta dell'avvenuta erogazione della somma inerente il premio (peraltro, concernente il rapporto con la Compagnia assicurativa destinataria del premio e non con il contraente finanziato): per scrupolo di chiarezza, si rileva come le sottoscrizioni sul contratto assicurativo risultano apposte, alla pari che nel contratto di finanziamento, in forma digitale a margine del contratto.
II.4. Infine, l'opponente lamenta la decadenza di controparte dalla Pt_2 garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Al riguardo, possono svolgersi due ordini di considerazioni: per un verso, nonostante la dicitura atecnica di soggetto “coobbligato” contenuta nel contratto di finanziamento, è evidente essersi in presenza di una obbligazione solidale secondo quanto si desume (i) dalla pag. 1 del contratto, ove sub “Garanzie richieste” è scritto “Coobbligazione”, (ii) dalla pag. 3 del contratto, contenente la dicitura “Dati del coobbligato”, piuttosto che del garante ovvero piuttosto che essere previsto un documento a parte come solitamente avviene in presenza di un atto fideiussorio, (iii) a questo riguardo, dalla mancanza di clausole negoziali afferenti specificamente il rapporto di garanzia (quali quelle in tema di oggetto e portata della garanzia, modalità e tempi di riscossione, eventuale recesso del garante, disciplina - tipica degli atti fideiussori - inerente gli artt. 1956 e 1957 c.c., ecc.), dal che si deduce che al
“coobbligato” si applica la medesima disciplina dell'obbligato principale proprio come avviene in presenza di obbligazioni solidali e infatti l'obbligato principale e il coobbligato risultano aver sottoscritto le medesime condizioni contrattuali con identica dicitura per entrambi (cfr. pagg.
4-5 contratto, in calce a ogni clausola v'è lo spazio per la sottoscrizione del “Cliente” e del “Coobbligato”), (iv) infine, dall'art. 2 delle Condizioni Generali di contratto che, sotto la rubrica
“Garanzie”, indica in via alternativa sub a) l'acquisizione della firma di un coobbligato e sub b) la prestazione di idonea fidejussione, talché l'una
(coobbligazione) esclude l'altra; per altro verso, anche a voler per ipotesi considerare la posizione dell'opponente come garante per fideiussione, l'art. 1957 c.c. risulta Pt_2 invero rispettato nel proprio contenuto posto che, per costante indirizzo esegetico, in presenza di un contratto di finanziamento il dies a quo ai sensi dell'art. 1957 c.c. ovvero la scadenza dell'obbligazione principale non coincide con il termine di scadenza della prima rata impagata, bensì con il termine ultimo di scadenza dell'obbligo di pagamento del finanziamento (dunque, con il termine di scadenza dell'ultima rata) ovvero, se antecedente, con la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine inviata dall'istituto di credito (la prestazione gravante ex contractu sul finanziato integra infatti un'obbligazione unitaria, in cui il pagamento in rate rappresenta solo una modalità semplificata di esecuzione dell'adempimento senza incidere sulla natura dell'obbligazione in discorso: cfr. ex pluribus Cass. n. 2301/2004,
Cass. n. 17798/2011, Cass. ord. n. 4232/2023): e nella vicenda in disamina la prima lettera di messa in mora, mai disconosciuta dagli opponenti che neppure hanno mai contestato di averla ricevuta, risale al 31.3.2023 (cfr. doc.
7 fasc. monitorio) a fronte del deposito del ricorso monitorio occorso in data
20.12.2023 come si desume dallo storico del fascicolo telematico R.G. n.
2882/2023, talché i sei mesi di cui all'art. 1957 c.c. risultano rispettati.
II.5. L'ultima censura riferita da parte attrice, inerente la presunta mancata affissione della tabella ministeriale di rilevazione dei tassi di interesse presso la sede ove è stato sottoscritto il contratto di finanziamento è, ancor prima che una mera asserzione di parte del tutto generica, inconferente e ininfluente per quanto attiene alle sorti del credito ingiunto e della validità e fondatezza dello stesso e del provvedimento monitorio che lo consacra.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza attorea e si liquidano a mente del
DM 147/2022 in base al valore del contenzioso (importo del d.i. opposto) e alla consistenza dell'attività processuale svolta, con parziale riduzione dei compensi rispetto ai medi tabellari dello scaglione di riferimento per la fase istruttoria siccome limitata al deposito di memorie ex art. 171ter c.p.c. in considerazione della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 57/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 30.1.2024;
2) condanna gli opponenti in solido alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro
7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Pistoia, 09/04/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini