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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 06/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'esito dell'udienza del 6.2.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2023 al n. 3598, vertente
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa in virtù di mandato in Parte_1 C.F._1
calce al ricorso dall'Avv. Andrea Ranalli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Frosinone, Via Mastroianni n. 14,
ricorrente contro
Controparte_1
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. Patrizia
[...]
Bontempo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31,
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo per malattia professionale
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' deducendo che: 1) aveva Parte_1 CP_1
lavorato come coltivatrice diretta per oltre 30 anni occupandosi principalmente di allevamento del bestiame;
2) l'attività agricola, svolta tutti i giorni per tutto il giorno, era consistita nello svolgere le notorie quotidiane pratiche del coltivatore diretto tra cui, esemplificando, a) allevare oltre 40 bufale da latte con mungitura due volte al giorno per tre ore ciascuna, applicando, sempre manualmente, i 4 aspiratori per ciascun capo, sfilarli e procedere con la mungitura manuale per la fuoriuscita del residuo di latte, passare al capo successivo su cui ripetere le stesse operazioni;
aprire e chiudere i due pesanti cancelli delle gabbie della mungitura;
pulire la stalla con la forcina e trasportare la carriola col letame, alimentare gli animali posizionando manualmente il fieno prelevato e trasportato manualmente dal fienile;
sollevare e versare nelle singole vaschette i sacchi di crusca e mangime;
b) potare le piante di olivo e la vigna, sollevare sacchi e contenitori;
uso continuo della forcina, di falcetti per il taglio dell'erba, cesoie con molla di ritorno per la potatura, alzarsi e spostare i pesanti secchi, la raccolta e trasporto manuale dei prodotti;
c) coltivare circa
100 piante di olive da raccogliere e riporre in cassette da 25 kg da sollevare e porre sul rimorchio del trattore, estirpare manualmente le rinascenti e la vegetazione spontanea, utilizzare l'abbacchiatore vibrante;
d) coltivare e concimare manualmente oltre mezzo ettaro di vigna, da potare e vendemmiare, raccogliere uva e porre nei catini da sollevare e trasportare sul trattore;
provvedere manualmente alla scacchiatura e sfogliatura, etc;
3) aveva così contratto la malattia professionale della rizoartrosi mano dx e sx e artrosi interfalangee diffuse, per la quale aveva proposto domanda amministrativa all' ma inutilmente, chiedendo il riconoscimento CP_1
della predetta malattia professionale e la liquidazione del relativo indennizzo, commisurato ad una percentuale di danno biologico pari al 6%.
Tanto premesso, l'attrice ha chiesto la condanna del citato alla liquidazione CP_1 dell'indennizzo o alla costituzione e liquidazione della rendita ex art.66 D.P.R. n.1124/1965 per un danno superiore al già riconosciuto 11% per altre due malattie professionali (sindrome del tunnel carpale e sindrome algo disfunzionale del rachide LS con compromissione funzionale), con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l' ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Svolta attività istruttoria, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di
2 note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del
C.T.U..
I testi escussi hanno confermato che l'attrice ha lavorato per circa 30 anni come coltivatrice diretta, occupandosi da sola dell'allevamento di circa 50-60 bufale e della coltivazione di un vigneto di mezzo ettaro di terreno e di un centinaio di piante di ulivo. Si occupa altresì della mungitura che avviene con attività esclusivamente manuale e l'uso continuo dell'acqua.
Tale attività ha determinato l'insorgenza a carico della ricorrente della malattia professionale della rizoartrosi della mano destra e sinistra e artrosi interfalangee bilaterali diffuse, come approfonditamente ha argomentato il C.T.U. medico legale nominato in corso di causa. In particolare, il perito ha sottolineato che l'attività lavorativa, prevalentemente manuale, svolta dalla ricorrente, con le sollecitazioni subite per oltre 30 anni, l'uso della pinza anatomica e di forza articolare con apposizione del primo dito alle altre dita, con continue sollecitazioni ed in maniera ripetuta a livello delle articolazioni delle mani nel pizzicare, afferrare ruotare, è stata idonea a causare il quadro disfunzionale accertato. Il perito ha così ritenuto di quantificare complessivamente in misura pari al 6% il danno biologico conseguente alla malattia professionale accertata, tenuto conto della quantificazione operata nelle voci da 259 a 266 delle tabelle valutative di cui al D.M. 12.7.2000.
Il perito ha anche operato la valutazione sincretica del danno complessivo a carico dell'attrice, tenendo conto anche delle altre due malattie professionali, la sindrome del tunnel carpale e la sindrome algo disfunzionale del rachide LS con compromissione funzionale, già riconosciute dall' con una percentuale dell'11%, quantificandolo in misura del 16%. CP_1
In conseguenza, in mancanza di elementi comunque concludenti in senso diverso, l' CP_1
va condannato alla costituzione e liquidazione della rendita ex art. 66 D.P.R. n.1124/1965 per un danno biologico in misura del 16%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa
(1°.07.2021), oltre interessi legali sui ratei arretrati, dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'Istituto soccombente, nella misura liquidata in
3 dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda rigettata:
1) accerta e dichiara che, a causa della malattia professionale della rizoartrosi della mano destra
e sinistra e artrosi interfalangee bilaterali diffuse, la ricorrente presenta un danno biologico in misura del 6%;
2) previa unificazione dei postumi indicati al capo 1) con quelli dell'11%, già riconosciuti dall' per le malattie professionali della sindrome del tunnel carpale e della sindrome algo CP_1 disfunzionale del rachide LS con compromissione funzionale, condanna l' alla CP_1
costituzione e liquidazione della rendita ex art.66 D.P.R. n.1124/1965 per un danno biologico in misura del 16%, a decorrere dal 1°.7.2021, oltre interessi legali sui ratei arretrati, dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo;
3) condanna altresì l' a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in €.1.800,00, per CP_1
compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali del 15%, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 06/02/2025. Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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