TAR Cagliari, sez. II, sentenza 08/05/2026, n. 765
TAR
Ordinanza cautelare 23 giugno 2025
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TAR
Sentenza 8 maggio 2026

Argomenti

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  • Improcedibile
    Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    Il Collegio prende atto della dichiarazione dei ricorrenti secondo cui il ricorso per accertamento è divenuto improcedibile e la causa verte ora sulle domande di annullamento dell'ordinanza di demolizione e della relazione presupposta.

  • Rigettato
    Mancato riscontro alla richiesta di attestazione dello stato legittimo dell'immobile

    L'amministrazione ha valutato le argomentazioni dei ricorrenti, ritenendole non accoglibili poiché il procedimento SUAP non si è concluso con il rilascio di titoli abilitativi. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi ha carattere endoprocedimentale e presuppone un successivo provvedimento finale.

  • Rigettato
    Comportamento silente dell'amministrazione e impedimento alla presentazione di pratica di sanatoria

    Il mancato riscontro non impediva ai ricorrenti di presentare una domanda di accertamento di conformità o un'istanza di accertamento di conformità dopo l'ordinanza di demolizione. Il mancato riscontro non vizia la legittimità dell'ordinanza di demolizione, che è atto dovuto.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di correttezza, lealtà e buona fede per il tempo trascorso tra accertamento e ordinanza

    Il tempo trascorso non incide sull'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi e non rende legittimo ciò che è illegittimo. Il contraddittorio procedimentale è stato instaurato con la comunicazione di avvio del procedimento. L'estraneità dei ricorrenti alla realizzazione degli abusi non incide sulla legittimità del provvedimento.

  • Rigettato
    Abusi n. 1 e 3 come edilizia libera o CILA; Abuso n. 5 come edilizia libera non soggetta ad autorizzazione paesaggistica

    Per gli abusi n. 1 e 3, è necessaria una valutazione globale delle opere effettuate. Non risulta presentata alcuna istanza di accertamento di conformità. Per l'abuso n. 5, la realizzazione di un ascensore in edilizia libera è possibile solo per abbattimento barriere architettoniche, ma mancano indicazioni tecniche. Il motivo è inammissibile per l'abuso n. 5.

  • Rigettato
    La pratica SUAP costituisce titolo per almeno tre delle opere abusive

    I ricorrenti non chiariscono a quale delle quattro unità immobiliari indicate nella pratica SUAP sia riconducibile il loro appartamento. La pratica SUAP non si è conclusa né con provvedimento espresso, né per silenzio-assenso, né con provvedimento implicito. Il verbale della conferenza di servizi ha carattere endoprocedimentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. II, sentenza 08/05/2026, n. 765
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 765
    Data del deposito : 8 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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