Provvedimento: […] 2.- Con decreto del 28 aprile 2021, notificato il 28 maggio 2021, il questore di ES ha rigettato l'istanza del ricorrente, volta all'ottenimento di un documento di viaggio elettronico, considerato equipollente al passaporto, ex art. 21 della legge 1185/1967, fondando tale decisione sull'art. 3, 1° comma, lett. d, della stessa l. 1185/1967, il quale prevede che non possono ottenere il documento di viaggio elettronico " coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o un'ammenda ", e il ricorrente-OMISSIS-non ha mai pagato le seguenti multe/ammende: una prima di € 200,00, comminata con sentenza del 10.12.2008; una seconda di € 1.800,00 con sentenza del 29.3.2012; una terza di € 5.000,00 con sentenza del 18.12.2019.
Leggi di più...- art. 3 legge 1185/1967·
- giurisdizione esclusiva TAR·
- oscuramento dati personali·
- improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse·
- art. 21 legge 1185/1967·
- compensazione spese·
- art. 24 d.lgs. 251/2007·
- rifugiato·
- documento di viaggio elettronico