Articolo 21 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185
Articolo 20Articolo 22
Versione
2 gennaio 1968
Art. 21.
Possono essere rilasciati e rinnovati passaporti speciali, lasciapassare ed altri consimili documenti, equipollenti al passaporto, in favore di stranieri e di apolidi, quando cio' sia previsto da accordi internazionali.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1968
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