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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 4778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4778 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 3266/2024, riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come modificato dall'art.3, comma 19, lett. b), del Dlgs. n.
149/2022, all'esito dell'udienza dell'1.10.2025 sostituita, ex art. 127 ter cpc, dal deposito di note scritte di discussione e vertente
TRA
(c.f. rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Tagliafierro Parte_1 C.F._1
(c.f. ) presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa, alla via C.F._2
Seggio, n. 112;
Pec: parte attrice Email_1
APPELLANTE
CONTRO quale impresa designata per la Regione Campania per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
(p.iva , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Moriello (c.f. P.IVA_1
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Capodrise (CE) C.F._3 alla via Potenza n. 14;
Pec e fax: 0823 823675 Email_2
APPELLATA
OSSERVATO
IN FATTO
1. Con sentenza n. 109/2024, pubblicata l'8/01/2024 e non notificata, il Tribunale di Napoli
Nord: rigettava la domanda di risarcimento danni proposta da e, per l'effetto, la Parte_1 condannava al pagamento, in favore di delle spese di lite, che Controparte_1
liquidava in € 3809,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
poneva a carico di parte attrice le spese di CTU liquidate con decreto del
23/02/2023.
1.1. In particolare, nel primo grado con citazione notificata a mezzo pec il Parte_1
18.6.2019, aveva convenuto innanzi il tribunale di Napoli Nord la Controparte_1
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a seguito dell'incidente stradale verificatosi l'11.7.2017 , alle ore 18,00 circa, in Marano di Napoli, alla via Unione
Sovietica, allorché, mentre si trovava a piedi nei pressi del mercato ortofrutticolo, “veniva investita alle spalle da un'auto di media grandezza e di colore chiaro che la colpiva al braccio destro” facendola, per l'effetto, rovinare al suolo “sul lato sinistro, sbattendo a terra con la spalla sinistra” (cfr. pag. 1 atto di citazione in primo grado), veicolo che si era repentinamente allontanato, rimanendo sconosciuto, riportando lesioni personali, refertate dai sanitari del P.S. dell'Ospedale San Giuliano di Giugliano, presso il quale era stata trasportata dal proprio figlio, sopraggiunto sui luoghi subito dopo l'accaduto. Dopo aver presentato denuncia contro ignoti e fallito il tentativo di negoziazione assistita, l'attrice aveva chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali (biologico e morale) per l'importo complessivo di € 47.760,00, oltre il rimborso delle spese mediche documentate.
1.2. La compagnia assicurativa si era costituita contestando sia la dinamica dell'accaduto, perché sfornito di prova, sia l'entità dei danni, sottolineando alcune incongruenze nella ricostruzione dell'evento fornita dall'attrice.
1.3. All'esito dell'attività istruttoria, svolta con l'escussione dei due testi addotti dall'attrice, sigg.ri e , e l'espletamento di consulenza medico- Testimone_1 Controparte_2
legale affidata al dott. , il tribunale adito rigettava la domanda ritenendo che Persona_1
la dinamica del sinistro non fosse stata dimostrata in modo attendibile in quanto le testimonianze rese presentavano contraddizioni sulla posizione della al momento Pt_1
dell'incidente e sui punti di impatto con l'auto, e difettavano, altresì, elementi certi che provassero l'effettiva presenza di un veicolo pirata. Pur riconoscendo che, sulla scorta degli esiti della ctu medica, le lesioni erano compatibili in astratto con un investimento, il giudice osservava che non vi era prova sufficiente per attribuirle alla condotta di un conducente rimasto ignoto. Osservando che nel contenzioso contro il Fondo di Garanzia era richiesto un accertamento rigoroso della dinamica dei fatti, per evitare frodi o indebite richieste risarcitorie, la domanda veniva dichiarata infondata.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello affidato ad un unico motivo Parte_1 di gravame, rubricato “Violazione dell'art. 2967 c.c. Violazione dell'art. 2054 c.c..
Violazione dell'art. 116 comma 2 cpc” con cui ha impugnato la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto fallita la prova della dinamica del sinistro e della presenza di un veicolo pirata sul luogo dell'accaduto, ritenendo inattendibili i testi escussi, lamentando l'errata valutazione degli esiti istruttori, essendo, a suo avviso, emerso in modo chiaro che la era stata attinta alle spalle da un'auto rimasta sconosciuta e che, a seguito Pt_1
dell'impatto, era caduta a terra sbattendo con la spalla sinistra.
Ha chiesto, pertanto, alla Corte, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva del conducente del veicolo rimasto non identificato e, per l'effetto, condannare l'appellata al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali (sub specie di rimborso delle spese mediche), quantificati, sulla scorta delle risultanze della CTU medico-legale svolta in primo grado, in complessivi € 24.548,70, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione e spese di CTU definitivamente a carico di controparte.
3. In data 9 ottobre 2024 si è costituita la nella qualità di Impresa Controparte_1
designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della
Strada, chiedendo, in via pregiudiziale, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, il rigetto dell'appello, per la sua infondatezza, in fatto e diritto, vinte le spese del grado.
4. Nel grado di appello non è stata svolta attività istruttoria;
è stata verificata la disponibilità del fascicolo del primo grado del giudizio;
indi la causa è stata riservata in decisione ex art. 281 sexies cpc (nuova formulazione) all'udienza di discussione dell'1.10.2025, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, con il deposito di note di discussine a cura delle parti.
OSSERVATO
IN DIRITTO
Preliminarmente, va dato atto della tempestività dell'impugnazione.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza n. 109/2024 è stata pubblicata l'8/01/2024 e non notificata e l'atto di appello è stato depositato il 5/7/2024.
Ne deriva che il termine di sei mesi di cui al 327 c.p.c. è stato osservato.
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto.
Invero, contrariamente a quanto lamentato dall'impugnante, dal riesame del materiale istruttorio del primo grado condotto in questa sede, risulta corretta la valutazione operata dal primo giudice nel ritenere inattendibili le dichiarazioni testimoniali circa la dinamica dell'accaduto, in quanto connotate da incongruenza quanto al luogo ove si trovava la Pt_1
al momento del sinistro e da imprecisioni circa i punti di impatto tra il veicolo pirata e la danneggiata.
Le conclusioni del primo giudice conseguono alla corretta applicazione del principio di diritto secondo cui il danneggiato che evochi in giudizio ai sensi dell'art. 287 Codice delle
Assicurazioni Private il Fondo di Garanzia - per il tramite della relativa Compagnia di Assicurazione designata - è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cassazione civile, sez. III 28 giugno 2016 n. 13282). L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato - del coinvolgimento del quale ugualmente è onerato della prova chi agisce (Cassazione civile, sez. III, 22 novembre 2016,
n. 23710) - non incide infatti sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno, imponendo però un ulteriore onere probatorio in capo all'attore.
Invero, colui che agisce, sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo rimasto non identificato, è tenuto a provare sia l'imputabilità del sinistro in capo al veicolo rimasto sconosciuto, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'evento dannoso, fermo restando il fatto che rimane a suo carico l'onere di provare che nessuna negligenza od imprudenza sia imputabile alla sua condotta. Ciò equivale a dire che parte attrice deve non solo provare le modalità del sinistro e l'ascrivibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cassazione civile, sez. III, 19 settembre 1992, n. 10762; Cassazione civile, sez.
III, 25 luglio 1995, n. 8086; Cassazione civile, sez. III, 1° agosto 2001, n. 10484;
Cassazione civile, sez. III, 10 giugno 2005 n. 12304; Cassazione civile, sez. III, del 13 luglio 2011, n. 15367; Cassazione civile, sez. III, 4 novembre 2014, n. 23434).
Il Tribunale, sulla base del maggior rigore imposto in caso di azione contro il FGVS, ha scrutinato in maniera attenta le prove addotte dalla parte attrice, pervenendo alla condivisa conclusione che esse non abbiano soddisfatto l'onere a suo carico, attese le contraddizioni e le aporie adeguatamente riferite in motivazione che hanno sostanzialmente portato a ritenere inattendibili i due testimoni escussi nel contraddittorio tra le parti.
Nello specifico, la prima incongruenza, come già osservato dal giudice di prime cure, si riscontra nella posizione della vittima (non descritta nell'atto di citazione), avendo il teste riferito che la stessa “…camminava sul lato sinistro andando verso Testimone_1
Marano centro. Camminava adiacente al muro” mentre il teste Controparte_2 dichiarava di aver visto la “…che camminava sul lato destro della strada andando Pt_1
verso il Mercato della Frutta. Camminava di fianco alle macchine parcheggiate sul lato della strada”. E' evidente la discrasia tra le due testimonianze, che collocano la vittima l'una sul lato destro della strada (via Unione Sovietica) rasente il muro, l'altra sul lato sinistro, di fianco alle macchine parcheggiate.
Si osserva qui, in aggiunta a quanto già rilevato dal primo giudice, che la dichiarazione del teste appare del tutto inverosimile quanto alla dinamica da lui narrata: infatti, posto Tes_1
che il predetto ha descritto la via Unione Sovietica come “una strada a doppo senso molto lunga”, non appare possibile che la , che a suo dire camminava sul lato sinistro di Pt_1
detta via, possa essere stata attinta da dietro sulla parte destra del corpo, a meno di ritenere che il veicolo sconosciuto viaggiasse contro mano. Infatti, il pedone che procede sul latro sinistro di una via a doppio senso di marcia si trova nella direzione opposta a quella di percorrenza delle autovetture, per cui, se viene attinto da tergo sul suo lato destro, deve ipotizzarsi la marcia contro senso del veicolo, che altrimenti lo verrebbe ad investire davanti sul suo lato destro.
Inattendibile rispetto alla dinamica descritta in citazione, è, poi, la testimonianza del
[...]
il quale ha riferito che la veniva attinta da tergo alla spalla e al fianco CP_2 Pt_1
sinistro, mentre nel libello introduttivo si narra che la vittima veniva colpita sul lato destro del corpo e poi cadendo, andava a sbattere a terra con la spalla sinistra.
Sulla scorta delle plurime considerazioni fin qui svolte, appare, quindi, da confermare la valutazione di inattendibilità della prova orale operata dal tribunale circa la dinamica dell'evento di causa.
Nè soccorre a integrare la prova mancante la consulenza tecnica medico-legale che mai potrebbe sopperire alle lacune istruttorie del giudizio, pena la violazione del principio dispositivo delle prove, non potendo la stessa dare conto della dinamica del sinistro e del reale coinvolgimento di un veicolo rimasto ignoto.
Ne consegue la conferma della sentenza, con assorbimento d'ogni ulteriore riflessione sull'an e sul quantum del risarcimento e con conseguente condanna alle spese del presente grado a carico dell'appellante.
La liquidazione va operata sulla base parametrica degli importi minimi di cui al DM 55/14 e succ. modifiche, tenuto conto della ridotta complessità delle questioni controverse, avuto riguardo al valore della causa (scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) e all'attività difensiva effettivamente svolta (manca in appello la fase istruttoria).
Il rigetto del gravame comporta, altresì, l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 109/2024, pubblicata Parte_1
l'8/01/2024 e non notificata del Tribunale di Napoli Nord, così definitivamente provvede:
1- Rigetta l'appello;
2- Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore di Parte_1
, quale impresa designata per la Regione Campania per la liquidazione dei Controparte_1 sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che liquida in €
2906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3- Dà atto, stante il rigetto del gravame, che ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002
Così deciso in Napoli, li 1ottobre 2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 3266/2024, riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come modificato dall'art.3, comma 19, lett. b), del Dlgs. n.
149/2022, all'esito dell'udienza dell'1.10.2025 sostituita, ex art. 127 ter cpc, dal deposito di note scritte di discussione e vertente
TRA
(c.f. rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Tagliafierro Parte_1 C.F._1
(c.f. ) presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa, alla via C.F._2
Seggio, n. 112;
Pec: parte attrice Email_1
APPELLANTE
CONTRO quale impresa designata per la Regione Campania per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
(p.iva , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Moriello (c.f. P.IVA_1
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Capodrise (CE) C.F._3 alla via Potenza n. 14;
Pec e fax: 0823 823675 Email_2
APPELLATA
OSSERVATO
IN FATTO
1. Con sentenza n. 109/2024, pubblicata l'8/01/2024 e non notificata, il Tribunale di Napoli
Nord: rigettava la domanda di risarcimento danni proposta da e, per l'effetto, la Parte_1 condannava al pagamento, in favore di delle spese di lite, che Controparte_1
liquidava in € 3809,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
poneva a carico di parte attrice le spese di CTU liquidate con decreto del
23/02/2023.
1.1. In particolare, nel primo grado con citazione notificata a mezzo pec il Parte_1
18.6.2019, aveva convenuto innanzi il tribunale di Napoli Nord la Controparte_1
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a seguito dell'incidente stradale verificatosi l'11.7.2017 , alle ore 18,00 circa, in Marano di Napoli, alla via Unione
Sovietica, allorché, mentre si trovava a piedi nei pressi del mercato ortofrutticolo, “veniva investita alle spalle da un'auto di media grandezza e di colore chiaro che la colpiva al braccio destro” facendola, per l'effetto, rovinare al suolo “sul lato sinistro, sbattendo a terra con la spalla sinistra” (cfr. pag. 1 atto di citazione in primo grado), veicolo che si era repentinamente allontanato, rimanendo sconosciuto, riportando lesioni personali, refertate dai sanitari del P.S. dell'Ospedale San Giuliano di Giugliano, presso il quale era stata trasportata dal proprio figlio, sopraggiunto sui luoghi subito dopo l'accaduto. Dopo aver presentato denuncia contro ignoti e fallito il tentativo di negoziazione assistita, l'attrice aveva chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali (biologico e morale) per l'importo complessivo di € 47.760,00, oltre il rimborso delle spese mediche documentate.
1.2. La compagnia assicurativa si era costituita contestando sia la dinamica dell'accaduto, perché sfornito di prova, sia l'entità dei danni, sottolineando alcune incongruenze nella ricostruzione dell'evento fornita dall'attrice.
1.3. All'esito dell'attività istruttoria, svolta con l'escussione dei due testi addotti dall'attrice, sigg.ri e , e l'espletamento di consulenza medico- Testimone_1 Controparte_2
legale affidata al dott. , il tribunale adito rigettava la domanda ritenendo che Persona_1
la dinamica del sinistro non fosse stata dimostrata in modo attendibile in quanto le testimonianze rese presentavano contraddizioni sulla posizione della al momento Pt_1
dell'incidente e sui punti di impatto con l'auto, e difettavano, altresì, elementi certi che provassero l'effettiva presenza di un veicolo pirata. Pur riconoscendo che, sulla scorta degli esiti della ctu medica, le lesioni erano compatibili in astratto con un investimento, il giudice osservava che non vi era prova sufficiente per attribuirle alla condotta di un conducente rimasto ignoto. Osservando che nel contenzioso contro il Fondo di Garanzia era richiesto un accertamento rigoroso della dinamica dei fatti, per evitare frodi o indebite richieste risarcitorie, la domanda veniva dichiarata infondata.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello affidato ad un unico motivo Parte_1 di gravame, rubricato “Violazione dell'art. 2967 c.c. Violazione dell'art. 2054 c.c..
Violazione dell'art. 116 comma 2 cpc” con cui ha impugnato la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto fallita la prova della dinamica del sinistro e della presenza di un veicolo pirata sul luogo dell'accaduto, ritenendo inattendibili i testi escussi, lamentando l'errata valutazione degli esiti istruttori, essendo, a suo avviso, emerso in modo chiaro che la era stata attinta alle spalle da un'auto rimasta sconosciuta e che, a seguito Pt_1
dell'impatto, era caduta a terra sbattendo con la spalla sinistra.
Ha chiesto, pertanto, alla Corte, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva del conducente del veicolo rimasto non identificato e, per l'effetto, condannare l'appellata al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali (sub specie di rimborso delle spese mediche), quantificati, sulla scorta delle risultanze della CTU medico-legale svolta in primo grado, in complessivi € 24.548,70, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione e spese di CTU definitivamente a carico di controparte.
3. In data 9 ottobre 2024 si è costituita la nella qualità di Impresa Controparte_1
designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della
Strada, chiedendo, in via pregiudiziale, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, il rigetto dell'appello, per la sua infondatezza, in fatto e diritto, vinte le spese del grado.
4. Nel grado di appello non è stata svolta attività istruttoria;
è stata verificata la disponibilità del fascicolo del primo grado del giudizio;
indi la causa è stata riservata in decisione ex art. 281 sexies cpc (nuova formulazione) all'udienza di discussione dell'1.10.2025, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, con il deposito di note di discussine a cura delle parti.
OSSERVATO
IN DIRITTO
Preliminarmente, va dato atto della tempestività dell'impugnazione.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza n. 109/2024 è stata pubblicata l'8/01/2024 e non notificata e l'atto di appello è stato depositato il 5/7/2024.
Ne deriva che il termine di sei mesi di cui al 327 c.p.c. è stato osservato.
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto.
Invero, contrariamente a quanto lamentato dall'impugnante, dal riesame del materiale istruttorio del primo grado condotto in questa sede, risulta corretta la valutazione operata dal primo giudice nel ritenere inattendibili le dichiarazioni testimoniali circa la dinamica dell'accaduto, in quanto connotate da incongruenza quanto al luogo ove si trovava la Pt_1
al momento del sinistro e da imprecisioni circa i punti di impatto tra il veicolo pirata e la danneggiata.
Le conclusioni del primo giudice conseguono alla corretta applicazione del principio di diritto secondo cui il danneggiato che evochi in giudizio ai sensi dell'art. 287 Codice delle
Assicurazioni Private il Fondo di Garanzia - per il tramite della relativa Compagnia di Assicurazione designata - è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cassazione civile, sez. III 28 giugno 2016 n. 13282). L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato - del coinvolgimento del quale ugualmente è onerato della prova chi agisce (Cassazione civile, sez. III, 22 novembre 2016,
n. 23710) - non incide infatti sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno, imponendo però un ulteriore onere probatorio in capo all'attore.
Invero, colui che agisce, sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo rimasto non identificato, è tenuto a provare sia l'imputabilità del sinistro in capo al veicolo rimasto sconosciuto, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'evento dannoso, fermo restando il fatto che rimane a suo carico l'onere di provare che nessuna negligenza od imprudenza sia imputabile alla sua condotta. Ciò equivale a dire che parte attrice deve non solo provare le modalità del sinistro e l'ascrivibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cassazione civile, sez. III, 19 settembre 1992, n. 10762; Cassazione civile, sez.
III, 25 luglio 1995, n. 8086; Cassazione civile, sez. III, 1° agosto 2001, n. 10484;
Cassazione civile, sez. III, 10 giugno 2005 n. 12304; Cassazione civile, sez. III, del 13 luglio 2011, n. 15367; Cassazione civile, sez. III, 4 novembre 2014, n. 23434).
Il Tribunale, sulla base del maggior rigore imposto in caso di azione contro il FGVS, ha scrutinato in maniera attenta le prove addotte dalla parte attrice, pervenendo alla condivisa conclusione che esse non abbiano soddisfatto l'onere a suo carico, attese le contraddizioni e le aporie adeguatamente riferite in motivazione che hanno sostanzialmente portato a ritenere inattendibili i due testimoni escussi nel contraddittorio tra le parti.
Nello specifico, la prima incongruenza, come già osservato dal giudice di prime cure, si riscontra nella posizione della vittima (non descritta nell'atto di citazione), avendo il teste riferito che la stessa “…camminava sul lato sinistro andando verso Testimone_1
Marano centro. Camminava adiacente al muro” mentre il teste Controparte_2 dichiarava di aver visto la “…che camminava sul lato destro della strada andando Pt_1
verso il Mercato della Frutta. Camminava di fianco alle macchine parcheggiate sul lato della strada”. E' evidente la discrasia tra le due testimonianze, che collocano la vittima l'una sul lato destro della strada (via Unione Sovietica) rasente il muro, l'altra sul lato sinistro, di fianco alle macchine parcheggiate.
Si osserva qui, in aggiunta a quanto già rilevato dal primo giudice, che la dichiarazione del teste appare del tutto inverosimile quanto alla dinamica da lui narrata: infatti, posto Tes_1
che il predetto ha descritto la via Unione Sovietica come “una strada a doppo senso molto lunga”, non appare possibile che la , che a suo dire camminava sul lato sinistro di Pt_1
detta via, possa essere stata attinta da dietro sulla parte destra del corpo, a meno di ritenere che il veicolo sconosciuto viaggiasse contro mano. Infatti, il pedone che procede sul latro sinistro di una via a doppio senso di marcia si trova nella direzione opposta a quella di percorrenza delle autovetture, per cui, se viene attinto da tergo sul suo lato destro, deve ipotizzarsi la marcia contro senso del veicolo, che altrimenti lo verrebbe ad investire davanti sul suo lato destro.
Inattendibile rispetto alla dinamica descritta in citazione, è, poi, la testimonianza del
[...]
il quale ha riferito che la veniva attinta da tergo alla spalla e al fianco CP_2 Pt_1
sinistro, mentre nel libello introduttivo si narra che la vittima veniva colpita sul lato destro del corpo e poi cadendo, andava a sbattere a terra con la spalla sinistra.
Sulla scorta delle plurime considerazioni fin qui svolte, appare, quindi, da confermare la valutazione di inattendibilità della prova orale operata dal tribunale circa la dinamica dell'evento di causa.
Nè soccorre a integrare la prova mancante la consulenza tecnica medico-legale che mai potrebbe sopperire alle lacune istruttorie del giudizio, pena la violazione del principio dispositivo delle prove, non potendo la stessa dare conto della dinamica del sinistro e del reale coinvolgimento di un veicolo rimasto ignoto.
Ne consegue la conferma della sentenza, con assorbimento d'ogni ulteriore riflessione sull'an e sul quantum del risarcimento e con conseguente condanna alle spese del presente grado a carico dell'appellante.
La liquidazione va operata sulla base parametrica degli importi minimi di cui al DM 55/14 e succ. modifiche, tenuto conto della ridotta complessità delle questioni controverse, avuto riguardo al valore della causa (scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) e all'attività difensiva effettivamente svolta (manca in appello la fase istruttoria).
Il rigetto del gravame comporta, altresì, l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 109/2024, pubblicata Parte_1
l'8/01/2024 e non notificata del Tribunale di Napoli Nord, così definitivamente provvede:
1- Rigetta l'appello;
2- Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore di Parte_1
, quale impresa designata per la Regione Campania per la liquidazione dei Controparte_1 sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che liquida in €
2906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3- Dà atto, stante il rigetto del gravame, che ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002
Così deciso in Napoli, li 1ottobre 2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello