TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5385 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III Sezione Civile
in persona del giudice, dott.ssa Cristina Liverani
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 42134 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Baroni Alessia)
Opponente – esecutata
E
Controparte_1
(Avv. Petrivelli Fernando)
Opposta - esecutante
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'espropriazione mobiliare RGE 10546/2022
CONCLUSIONI
Per “[…] - Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per tutti i Parte_1 motivi esposti nell'atto introduttivo del presente giudizio, accogliere l'atto di citazione proposto ex art. 616 c.p.c. e per l'effetto, - Dichiarare nullo e/o inammissibile e/o inefficace sia l'atto di pignoramento per i motivi di cui alla spiegata opposizione, che l'ordinanza di assegnazione emessa a definizione della fase cautelare;
- Con vittoria delle spese di lite”.
Per “[…] dichiarare inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta da Controparte_1
per carenza di legittimazione processuale dell'opponente e, comunque, rigettare Parte_1
1 l'opposizione siccome palesemente infondata in fatto e in diritto e gravemente temeraria da essa proposta, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite oltre ad una somma ulteriore, da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 96, terzo comma cpc”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In forza di decreto ingiuntivo n. 8864/2021 (RG 15357/2021) del 10.05.2021 emesso dal Tribunale di Roma nei confronti della società AM TD, la società notificava atto di Controparte_1 precetto alla società debitrice intimando il pagamento del complessivo importo di € 20.302,65; decorso il termine dilatorio ad adempiere, procedeva esecutivamente nei confronti della stessa mediante pignoramento presso il terzo pignorato Parte_1
Il pignoramento veniva quindi eseguito ed iscritto a ruolo al n. 15762/2021 RGE.
Il terzo pignorato, rendeva dichiarazione positiva per un importo di € Parte_1
10.001,61 e il Giudice dell'Esecuzione assegnava con ordinanza del 22.04.2022 al creditore procedente la somma di € 9.951,61, a totale soddisfo delle spese di esecuzione e a parziale soddisfo del credito azionato. L'ordinanza di assegnazione veniva notificata il 27.04.2025 a Parte_1 che, però, non dava seguito al pagamento.
[...]
Pertanto, in forza dell'ordinanza di assegnazione del 22.04.2022, procedeva in Controparte_1 via esecutiva nei confronti di mediante espropriazione mobiliare;
la debitrice Parte_1 consegnava assegno di € 12.835,89 ai sensi dell'art. 494 c.p.c. nelle mani dell'ufficiale giudiziario che quindi iscriveva a ruolo la causa, rubricata al n. 10546/2022 RGE, ai sensi dell'art. 520 c.p.c. e dell'art. 159 ter disp. att. c.p.c. A ciò faceva seguito il deposito da parte del creditore degli atti del procedimento esecutivo nei termini di legge.
Con ricorso depositato in data 19.01.2023 proponeva opposizione ex art. 615 Parte_1
c.p.c. avverso l'esecuzione esecuzione mobiliare RGE 10546/2022, eccependo:
- che “in sede di liquidazione dell'ordinanza di assegnazione notificata dal creditore procedente emergeva un blocco per sequestro apposto successivamente alla dichiarazione di terzo, ritualmente resa da in data 9 aprile 2022, dall' Parte_1 Controparte_2 _ Direzione Antifrode Ufficio Investigazioni”,
[...]
- di aver richiesto all' la rimozione del blocco, considerato il pregresso Controparte_3 Contr pignoramento del conto corrente, ma di essersi vista rispondere negativamente da
“non rientrando dette somme nella sua (di AM) disponibilità, sulle stesse il terzo creditore del concessionario non può vantare alcun diritto”. si costituiva, chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata Controparte_1 in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 16.06.2023 il G.E. rilevava la mancata proposizione, nel ricorso in opposizione del 19.01.2023, della istanza cautelare di sospensione della esecuzione e assegnava termine perentorio fino al 21.09.2023 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con separata ordinanza, emessa in pari data, il G.E. assegnava le somme pignorate in favore di
Controparte_1
Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio riproponendo i medesimi motivi di opposizione spiegati nella Controparte_1 precedente fase cautelare;
ha, quindi, rassegnato le conclusioni come sopra riportate.
2 si è costituita, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto Controparte_1 ed in diritto.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, tenutasi il 18.09.2024, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 12.03.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. All'esito dell'udienza del 12.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
È stato acquisito il fascicolo dell'esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa e dalla documentazione allegata dall'esecutante risulta che:
- l'ordinanza di assegnazione, posta a fondamento della esecuzione RGE 10546/2022, è stata emessa in data 22.04.2022 e notificata il 27.04.2022 a Parte_1
- con PEC del 03.05.2022 ha dichiarato che “in merito all'ordinanza in Parte_1 oggetto la informiamo che precedentemente alla data di emissione dell'ordinanza stessa è intervenuto un procedimento di sequestro e pertanto nessuna somma è più disponibile per questa vostra procedura”,
- con successiva PEC del 03.05.2022 ha risposto che “attesa la gravità Controparte_1 delle ragioni che opponete alla legittima richiesta di pagamento a favore della mia assistita, basata su un provvedimento esecutivo dell'Autorità Giudiziaria, vi chiedo di comunicarmi a stretto giro la natura del provvedimento di sequestro, l'autorità che lo ha emesso, gli estremi del relativo procedimento e la data in cui vi è stato notificato, al fine di poter valutare eventuali azioni a tutela delle ragioni della mia assistita In mancanza di quanto sopra, mi vedrò costretto a mettere ad esecuzione nei vostri confronti l'Ordinanza di assegnazione resa dal Tribunale di Roma ed a voi notificata”,
- con PEC del 06.05.2022 ha precisato che “il provvedimento è stato Parte_1 emesso da: Agenzia delle Dogane e Monopoli - Direzione Antifrode Ufficio Investigazioni”.
Dalla documentazione versata dalla società esecutata (in allegato al ricorso cautelare in opposizione e all'atto di citazione) emerge poi che, in risposta alla e-mail del 09.04.2022 con la quale
[...] chiedeva se potesse rimuovere “il blocco per sequestro” non avendo ricevuto il Parte_1 decreto di convalida del sequestro, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli - Direzione Antifrode Ufficio Investigazioni (con nota priva di data e di numero di protocollo) ha confermato “la necessità di mantenere il blocco” sulle somme giacenti sul conto corrente intestato a P_
, poiché di proprietà dei giocatori e dell'erario, detenute dal concessionario stesso a mero
[...] titolo di custodia.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che il “blocco per sequestro”, non meglio precisato e che sarebbe stato disposto dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli - Direzione Antifrode Ufficio
Investigazioni sul conto corrente di AM TD (debitrice esecutata nella procedura RGE
15762/2021) aperto presso risalga a data antecedente alla emissione della Parte_1 ordinanza di assegnazione del 22.04.2022. È infatti la stessa ad affermare che Parte_1
“precedentemente alla data di emissione dell'ordinanza stessa è intervenuto un procedimento di sequestro”; ancora, già con e-mail del 09.04.2022, richiamata dall Controparte_2
- Direzione Antifrode Ufficio Investigazioni, menzionava l'esistenza
[...] Parte_1 di un “blocco per sequestro”.
3 Seguendo la giurisprudenza assolutamente costante espressa sul punto dalla Suprema Corte e dai giudici di merito, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale la contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le eventuali ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso (fra le altre, Cass. n.17903/2012; Cass. n.12911/2012; Cass. n.4505/2011).
Resta pertanto preclusa, per il debitore esecutato o precettato, la possibilità di contestare o di rivisitare in sede esecutiva il titolo esecutivo in forza del quale è stata intrapresa o minacciata l'azione esecutiva negando il fondamento, nell'an o nel quantum o comunque per qualsiasi altra ragione, del diritto fatto valere nei suoi confronti per motivi che dovrebbe o avrebbe dovuto far valere in sede di cognizione, spettando soltanto al giudice di quel procedimento vagliare la fondatezza delle doglianze di qualsivoglia natura prospettate dalla parte debitrice o intimata.
In questi casi, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione del provvedimento che costituisce il titolo medesimo.
Orbene, sulla scorta dei consolidati principi appena enunciati, non v'è dubbio che nessun sindacato di merito compete al giudice dell'opposizione all'esecuzione in ordine alle vicende antecedenti alla formazione del titolo esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (scaglione da € 5.2001,00 ad € 26.000,00, tenuto conto del credito azionato in via esecutiva;
esclusione della fase istruttoria poiché non tenutasi;
parametri medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione,
- condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite che liquida in€ 3.397,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Si comunichi.
Roma, 08.04.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Cristina Liverani)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III Sezione Civile
in persona del giudice, dott.ssa Cristina Liverani
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 42134 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Baroni Alessia)
Opponente – esecutata
E
Controparte_1
(Avv. Petrivelli Fernando)
Opposta - esecutante
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'espropriazione mobiliare RGE 10546/2022
CONCLUSIONI
Per “[…] - Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per tutti i Parte_1 motivi esposti nell'atto introduttivo del presente giudizio, accogliere l'atto di citazione proposto ex art. 616 c.p.c. e per l'effetto, - Dichiarare nullo e/o inammissibile e/o inefficace sia l'atto di pignoramento per i motivi di cui alla spiegata opposizione, che l'ordinanza di assegnazione emessa a definizione della fase cautelare;
- Con vittoria delle spese di lite”.
Per “[…] dichiarare inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta da Controparte_1
per carenza di legittimazione processuale dell'opponente e, comunque, rigettare Parte_1
1 l'opposizione siccome palesemente infondata in fatto e in diritto e gravemente temeraria da essa proposta, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite oltre ad una somma ulteriore, da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 96, terzo comma cpc”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In forza di decreto ingiuntivo n. 8864/2021 (RG 15357/2021) del 10.05.2021 emesso dal Tribunale di Roma nei confronti della società AM TD, la società notificava atto di Controparte_1 precetto alla società debitrice intimando il pagamento del complessivo importo di € 20.302,65; decorso il termine dilatorio ad adempiere, procedeva esecutivamente nei confronti della stessa mediante pignoramento presso il terzo pignorato Parte_1
Il pignoramento veniva quindi eseguito ed iscritto a ruolo al n. 15762/2021 RGE.
Il terzo pignorato, rendeva dichiarazione positiva per un importo di € Parte_1
10.001,61 e il Giudice dell'Esecuzione assegnava con ordinanza del 22.04.2022 al creditore procedente la somma di € 9.951,61, a totale soddisfo delle spese di esecuzione e a parziale soddisfo del credito azionato. L'ordinanza di assegnazione veniva notificata il 27.04.2025 a Parte_1 che, però, non dava seguito al pagamento.
[...]
Pertanto, in forza dell'ordinanza di assegnazione del 22.04.2022, procedeva in Controparte_1 via esecutiva nei confronti di mediante espropriazione mobiliare;
la debitrice Parte_1 consegnava assegno di € 12.835,89 ai sensi dell'art. 494 c.p.c. nelle mani dell'ufficiale giudiziario che quindi iscriveva a ruolo la causa, rubricata al n. 10546/2022 RGE, ai sensi dell'art. 520 c.p.c. e dell'art. 159 ter disp. att. c.p.c. A ciò faceva seguito il deposito da parte del creditore degli atti del procedimento esecutivo nei termini di legge.
Con ricorso depositato in data 19.01.2023 proponeva opposizione ex art. 615 Parte_1
c.p.c. avverso l'esecuzione esecuzione mobiliare RGE 10546/2022, eccependo:
- che “in sede di liquidazione dell'ordinanza di assegnazione notificata dal creditore procedente emergeva un blocco per sequestro apposto successivamente alla dichiarazione di terzo, ritualmente resa da in data 9 aprile 2022, dall' Parte_1 Controparte_2 _ Direzione Antifrode Ufficio Investigazioni”,
[...]
- di aver richiesto all' la rimozione del blocco, considerato il pregresso Controparte_3 Contr pignoramento del conto corrente, ma di essersi vista rispondere negativamente da
“non rientrando dette somme nella sua (di AM) disponibilità, sulle stesse il terzo creditore del concessionario non può vantare alcun diritto”. si costituiva, chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata Controparte_1 in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 16.06.2023 il G.E. rilevava la mancata proposizione, nel ricorso in opposizione del 19.01.2023, della istanza cautelare di sospensione della esecuzione e assegnava termine perentorio fino al 21.09.2023 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con separata ordinanza, emessa in pari data, il G.E. assegnava le somme pignorate in favore di
Controparte_1
Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio riproponendo i medesimi motivi di opposizione spiegati nella Controparte_1 precedente fase cautelare;
ha, quindi, rassegnato le conclusioni come sopra riportate.
2 si è costituita, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto Controparte_1 ed in diritto.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, tenutasi il 18.09.2024, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 12.03.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. All'esito dell'udienza del 12.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
È stato acquisito il fascicolo dell'esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa e dalla documentazione allegata dall'esecutante risulta che:
- l'ordinanza di assegnazione, posta a fondamento della esecuzione RGE 10546/2022, è stata emessa in data 22.04.2022 e notificata il 27.04.2022 a Parte_1
- con PEC del 03.05.2022 ha dichiarato che “in merito all'ordinanza in Parte_1 oggetto la informiamo che precedentemente alla data di emissione dell'ordinanza stessa è intervenuto un procedimento di sequestro e pertanto nessuna somma è più disponibile per questa vostra procedura”,
- con successiva PEC del 03.05.2022 ha risposto che “attesa la gravità Controparte_1 delle ragioni che opponete alla legittima richiesta di pagamento a favore della mia assistita, basata su un provvedimento esecutivo dell'Autorità Giudiziaria, vi chiedo di comunicarmi a stretto giro la natura del provvedimento di sequestro, l'autorità che lo ha emesso, gli estremi del relativo procedimento e la data in cui vi è stato notificato, al fine di poter valutare eventuali azioni a tutela delle ragioni della mia assistita In mancanza di quanto sopra, mi vedrò costretto a mettere ad esecuzione nei vostri confronti l'Ordinanza di assegnazione resa dal Tribunale di Roma ed a voi notificata”,
- con PEC del 06.05.2022 ha precisato che “il provvedimento è stato Parte_1 emesso da: Agenzia delle Dogane e Monopoli - Direzione Antifrode Ufficio Investigazioni”.
Dalla documentazione versata dalla società esecutata (in allegato al ricorso cautelare in opposizione e all'atto di citazione) emerge poi che, in risposta alla e-mail del 09.04.2022 con la quale
[...] chiedeva se potesse rimuovere “il blocco per sequestro” non avendo ricevuto il Parte_1 decreto di convalida del sequestro, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli - Direzione Antifrode Ufficio Investigazioni (con nota priva di data e di numero di protocollo) ha confermato “la necessità di mantenere il blocco” sulle somme giacenti sul conto corrente intestato a P_
, poiché di proprietà dei giocatori e dell'erario, detenute dal concessionario stesso a mero
[...] titolo di custodia.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che il “blocco per sequestro”, non meglio precisato e che sarebbe stato disposto dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli - Direzione Antifrode Ufficio
Investigazioni sul conto corrente di AM TD (debitrice esecutata nella procedura RGE
15762/2021) aperto presso risalga a data antecedente alla emissione della Parte_1 ordinanza di assegnazione del 22.04.2022. È infatti la stessa ad affermare che Parte_1
“precedentemente alla data di emissione dell'ordinanza stessa è intervenuto un procedimento di sequestro”; ancora, già con e-mail del 09.04.2022, richiamata dall Controparte_2
- Direzione Antifrode Ufficio Investigazioni, menzionava l'esistenza
[...] Parte_1 di un “blocco per sequestro”.
3 Seguendo la giurisprudenza assolutamente costante espressa sul punto dalla Suprema Corte e dai giudici di merito, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale la contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le eventuali ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso (fra le altre, Cass. n.17903/2012; Cass. n.12911/2012; Cass. n.4505/2011).
Resta pertanto preclusa, per il debitore esecutato o precettato, la possibilità di contestare o di rivisitare in sede esecutiva il titolo esecutivo in forza del quale è stata intrapresa o minacciata l'azione esecutiva negando il fondamento, nell'an o nel quantum o comunque per qualsiasi altra ragione, del diritto fatto valere nei suoi confronti per motivi che dovrebbe o avrebbe dovuto far valere in sede di cognizione, spettando soltanto al giudice di quel procedimento vagliare la fondatezza delle doglianze di qualsivoglia natura prospettate dalla parte debitrice o intimata.
In questi casi, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione del provvedimento che costituisce il titolo medesimo.
Orbene, sulla scorta dei consolidati principi appena enunciati, non v'è dubbio che nessun sindacato di merito compete al giudice dell'opposizione all'esecuzione in ordine alle vicende antecedenti alla formazione del titolo esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (scaglione da € 5.2001,00 ad € 26.000,00, tenuto conto del credito azionato in via esecutiva;
esclusione della fase istruttoria poiché non tenutasi;
parametri medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione,
- condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite che liquida in€ 3.397,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Si comunichi.
Roma, 08.04.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Cristina Liverani)
4