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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/01/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
RG Nr. 251/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca Alessio Presidente
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel.
Dr. Paolo Talamo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 31 marzo 2022
Da
Part
) - CF con sede in Roma, in Parte_1 P.IVA_2
persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Guarino, C.F.
, t, del Foro di VE, per C.F._1 Email_1
procura generale alle liti n. 37875/7131 del 22/3/2024, a rogito Notar di Roma, con Per_1
domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Distrettuale di Venezia – Dorsoduro n. 3519/I –
30132 VENEZIA appellante
Contro
( ” o Controparte_1 CP_1
”), con sede legale in Sommacampagna (VR), fraz. Caselle, codice fiscale - CP_2 P.IVA_3
REA VR161191, in persona dell'Amministratore Delegato e, come tale, legale rappresentante pro tempore, nata a [...] il [...], codice fiscale CP_3 C.F._2
rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Andrea Zoppini (codice fiscale pec: C.F._3
; fax: 06.9291289) e Vincenzo Di Vilio (codice fiscale Email_2
1 ; PEC: fax: 06.92912089), C.F._4 Email_3
giusta procura in calce al presente atto,
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di VE n. 627/21 pubblicata il 22.02.2022 e non notificata
In punto: accertamento negativo del credito
CONCLUSIONI
Per parte appellante: in via preliminare:
In riforma dell'impugnata sentenza n. 627/2021 , attesa la natura di corrispettivo dell' A.C. prevista dalla l. 350/2003 , dichiarare la incompetenza per materia della Sezione Lavoro del Tribunale di
VE indicando come competente il Tribunale Ordinario di VE, fatta salva l'applicazione dell'art. 6 quater comma 3 ter del dl 7/2005 (conv. con mod. dalla l. 43/2005), secondo cui si potrebbe ipotizzare la competenza del Giudice del Lavoro ai soli fini della riscossione dell'Addizionale Comunale( per la parte di incremento destinata all' ) e delle eventuali relative Pt_1
sanzioni civili e non in ragione della natura previdenziale della stessa;
nel merito: in via principale , in riforma dell'impugnata sentenza n. 627/2021 , rigettare tutte le domande dell' perché infondate in fatto ed in diritto e Controparte_1 condannarsi in via riconvenzionale l' in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell' di € 13.285.396,00 Pt_1
, oltre alle sanzioni civili calcolate ai sensi del co 3 ter dell'art 6 quater dl 7/2007 conv. con mod. nella l. 43/2005 , nonché interessi ed e accessori di legge , ovvero , in subordine, condannare l' al pagamento della somma maggiore o minore che Controparte_1
sarà accertata in corso di causa oltre sanzioni calcolate ai sensi del comma 3ter dell'art 6quater D.L.
7/2005 nonché interessi e accessori di legge calcolati dalle singole scadenze di pagamento al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio per entrambi i gradi del giudizio.
Per parte appellata :
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni respinta, per i motivi esposti in narrativa rigettare l'appello proposto dall' con ricorso ai sensi dell'art. Pt_1
434 c.p.c. depositato in data 30 marzo 2022 e notificato in data 14 aprile 2023 avverso la sentenza
2 del Tribunale di VE n. 627/2021, depositata in data 22 febbraio 2022 nel giudizio n. 105/2019
R.G. perché manifestamente infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di VE nel giudizio riassunto dalla società che CP_1 gestiva l'aeroporto di “ “ in VE nei confronti dell per far accertare CP_1 Pt_1
l'intervenuta prescrizione delle somme corrisposte dai vettori aerei e denominate “Addizionale comunale sui diritti di imbarco”, ha accolto il ricorso, trattandosi di somme relative al periodo dal
2010-2012 che avrebbero dovuto essere versate al fondo gestito dalla tesoreria somme che il Pt_1
giudice qualificava come di natura contributiva e quindi soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui alla legge n. 335/95.
Ad avviso del tribunale l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente in primo grado era fondata poiché a far data dal pagamento degli importi da parte dei vettori, l non aveva posto in Pt_1
essere alcun atto interruttivo del termine prescrizionale fino al deposito della memoria di costituzione nell'ottobre 2018 presso il tribunale di Roma. Memoria con cui l'ente previdenziale formulava richiesta di pagamento dell'importo di euro 13.285.396,00 a titolo di addizionale comunale non corrisposta.
Secondo il primo giudice la società ricopriva la posizione di delegato di pagamento del CP_1 vettore aereo;
delegato ex lege che in ragione di quanto previsto dall'art. 1271 c.c. era legittimato a sollevare l'eccezione di prescrizione in luogo del vettore ( obbligato principale).
Dichiarava pertanto estinto il credito per prescrizione, compensando le spese di lite.
2. Avverso la sentenza proponeva appello l' che instava per la riforma integrale della Pt_1
pronuncia.
Si costituiva ritualmente la società appellata insistendo per la reiezione dell'impugnazione.
3.La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze di riorganizzazione del ruolo;
indi in prima udienza il Collegio prospettava alle parti questione relativa agli effetti della sopravvenuta decisione della Corte Costituzionale n. 80/24, rinviando la causa per la sua discussione orale ad altra udienza.
La causa era quindi discussa e decisa dal Collegio Veneto all'udienza del 19 dicembre 2024 come da separato dispositivo in atti.
3
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo l' censurava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva ritenuto Pt_1 applicabile la norma di cui all'art.1271 comma 3 cc e dunque legittimata la ricorrente in primo grado a sollevare l'eccezione di prescrizione in luogo del vettore che era obbligato principale al versamento delle somme. Secondo l l'unico soggetto passivo dell'obbligo di pagamento era il Pt_1
viaggiatore il quale nel costo del biglietto era gravato anche dell'importo previsto dalla legge per il cd. diritto di imbarco e l'addizionale comunale de quo, quale corrispettivo per l'uso delle strutture aeroportuali;
evidenziava inoltre che il vettore, in mancanza di passeggeri o in caso di lockdown, non avrebbe versato nulla a tale titolo. Eccepiva che i vettori e i gestori degli aeroporti, come evidenziato anche dal legislatore con legge del 2012 n. 92, art. 2 comma 48, sono delegati dallo
Stato a riscuotere tale diritto.
Con il secondo motivo a sostegno del primo motivo eccepiva che se fosse stata corretta la ricostruzione normativa del primo giudice, non era comprensibile come mai in giudizio non fosse stato presente il vettore, che è colui che avrebbe versato le somme che sarebbero state trattenute indebitamente dal gestore dell'Aeroporto.
Con il terzo motivo contestava la natura del diritto e dell'obbligazione che il giudice qualificava come latamente contributiva, considerato che il versamento al fondo speciale andava a vantaggio di tutte le imprese del settore aereo e aeroportuale e quindi non era collegato ad un rapporto di lavoro specifico.
Evidenziava l'appellante che non si può parlare di obbligazione contributiva ogni qual volta il versamento sia operato da un soggetto estraneo al rapporto di lavoro, come sono i vettori aerei rispetto ai rapporti intercorrenti con tutti gli altri soggetti impegnati nel servizio aeroportuale, o addirittura da soggetti i quali- come i passeggeri del servizio aereo, siano meri fruitori temporanei del servizio aeroportuale.
In ogni caso invocava la previsione normativa, come modificata nel 2012 con la legge 92/12, che non era applicabile al caso di specie, per evidenziare che solo dal 2012 a queste somme erano state estese le sanzioni previste per i contributi previdenziali obbligatori;
a contrariis nel periodo di causa
è evidente che trattavasi di obbligazione di diversa natura.
Eccepiva pertanto il difetto di competenza del giudice del lavoro in favore di quello ordinario.
Con ulteriore motivo contestava l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione assumendo che l'obbligazione ordinaria di pagamento era soggetta al termine ordinario di prescrizione di dieci anni;
in ogni caso riteneva che fino al 2012 non esistesse un termine di pagamento e quindi il
4 credito di pagamento non fosse esigibile con conseguente impossibilità di prescrizione ex art. 2935 cc..
Assumeva che pertanto fino al 18.07.12 l'obbligazione non poteva essere qualificata come periodica.
Eccepiva che i pagamenti parziali effettuati dalla società nel tempo avessero natura di riconoscimento del credito, con conseguente interruzione della prescrizione;
analogo effetto era attribuibile all'iscrizione a bilancio del debito da parte della società . CP_1
5. contrastava integralmente l'appello anche in ragione della funzione attribuita dall' CP_1 Pt_1
alla premenzionata nel giudizio di primo grado. Nella propria memoria di costituzione di primo grado, infatti, l' aveva qualificato la società come il soggetto deputato a riscuotere le Pt_1 CP_1
somme dovute dalle compagnie aeree al fondo.
Invocava la modifica normativa del 2012 a sostegno della natura contributiva della obbligazione gravante sulla società e la correttezza della interpretazione del giudice che aveva utilizzato l'istituto della delegazione di pagamento titolata. A sostegno della propria posizione di delegato invocava la prova documentale dimessa, ossia le fatture emesse dalla società in favore dei vettori in cui CP_1
nel costo del dovuto dalla compagnia aerea risultava inclusa anche la municipal fee.
Contrastava la ricostruzione normativa dell' eccependo che le somme per cui è causa avevano Pt_1 natura contributiva. A tal fine invocava l'art. 6 quater DL 7/05, rilevando che sulla competenza del giudice del lavoro di VE si era già espresso il giudice di Roma. Rimessione e riassunzione avvenute senza contestazione da parte dell' che aveva azionato anche la domanda Pt_1
riconvenzionale nel giudizio incardinato dalla società presso il tribunale del lavoro di Roma.
Riproponeva le difese di primo grado rispetto alle ulteriori eccezioni di difese assorbite in Pt_1 ragione dell'accoglimento da parte del giudice della eccezione pregiudiziale di estinzione.
Contestava l'inesigibilità del credito, evidenziando che l'obbligo di versamento era periodico in quanto maturava a seguito dell'utilizzo delle strutture aeroportuali, dei pagamenti effettuati dai vettori e delle comunicazioni periodiche che realizzava rispetto ai passeggeri imbarcati, con CP_4 possibilità da parte dell di verificare la correttezza dei pagamenti ricevuti. Pt_1
Quanto agli atti interruttivi evidenziava che i pagamenti e versamenti parziali potevano assumere rilevanza interruttiva soltanto qualora posti in essere dal soggetto obbligato in via principale ( ossia il vettore); in ogni caso i pagamenti realizzati dalla società , come da documentazione CP_1
versata in atti e non contestata dalla controparte, risalivano al periodo 2007-2011, con conseguente maturazione del termine di prescrizione quinquennale nel 2018.
5 Contestava la prova del dolo o occultamento del debito di cui all'art. 2941 c.c.
ritenuto che
la denuncia del luglio 2013 ineriva i versamenti relativi a periodo non oggetto della domanda giudiziale.
Invocava la circolare dell al fine di dimostrare che il codice M03 non fosse riferibile al debito Pt_1
pregresso ( il codice per le somme riscosse a tale titolo ante luglio sarebbe stato il codice 404).
Da ultimo invocava tutte le difese azionate in primo grado e dichiarate assorbite dal Tribunale di
VE.
6. Il proposto appello merita accoglimento per le seguenti assorbenti ragioni.
Per quanto esposto sinteticamente in fatto la controversia perviene al tribunale di VE a seguito di riassunzione dal tribunale di Roma il cui giudice del lavoro adito dalla società per CP_1 ottenere l'accertamento dell'intervenuta prescrizione della somma iscritta a bilancio della società in passivo come credito dovuto all' per il cd. diritto di imbarco relativo al periodo 2010-2012, si Pt_1 era dichiarato incompetente territorialmente “attenendo il credito in contestazione ad obblighi contributivi – e trattandosi dunque per intero di controversia relativa “agli obblighi dei datori di lavoro ed all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi” (art. 444, comma 3°, c.p.c.) –, nonché essendo tale credito pacificamente di competenza della sede di Pt_1
VE (gestendo la società ricorrente l'Aeroporto civile di VE ) e dovendosi fare CP_1 riferimento all'ufficio periferico dove l'azienda ricorrente risulta iscritta, appare agevole affermare che, nel caso di specie, la competenza per territorio a conoscere di ogni questione ad esso relativa spetti al Tribunale di VE, in funzione di giudice del lavoro” e ha, quindi, assegnato termine di tre mesi per riassumere la causa davanti al giudice territorialmente competente ( cfr. doc. 3 parte appellata).
L'ordinanza non era oggetto di impugnazione da parte di alcuno e la società- nel termine assegnato- procedeva alla riassunzione della controversia avanti al tribunale di VE, declinando le stesse conclusioni di cui all'originario giudizio1.
7. Ne consegue che l'eccezione proposta dall' di “ competenza del giudice ordinario in luogo di Pt_1 quello lavoro” – eccezione sollevata soltanto in grado di appello- oltre che inammissibile in ragione delle decadenze proprie del rito lavoro, è altresì inammissibile in quanto coperta dal “ giudicato interno” rappresentato dalla ordinanza di incompetenza pronunciata dal giudice del lavoro di Roma in favore di quello di VE.
In ogni caso a questo punto- al più- l'irregolarità atterrebbe al rito e non al difetto di competenza;
rito condiviso anche dall che ha proposto appello con ricorso depositato presso la sezione Pt_1
lavoro della Corte di Appello di Venezia.
8. Superate le questioni preliminari, nel merito, ritenuta infondata per le ragioni che seguono,
l'eccezione di prescrizione quinquennale, questa Corte ritiene legittima la pretesa di pagamento azionata in via riconvenzionale dall' ed avente ad oggetto il pagamento della somma di euro € Pt_1
13.285.396,00 corrispondente alla cifra esposta in bilancio dalla società appellata e consistente nel totale degli importi ricevuti dai vettori aeroportuali a titolo di “ addizionale di imbarco”.
Somme relative al periodo temporale decorrente dal 2010 al 2012 e- come pacificamente ammesso dalla società non riversati nel fondo tesoreria gestito dall CP_1 Pt_1
9. In via preliminare, al fine di comprendere la decisione odierna di riforma del decisum del primo giudice, corre l'obbligo richiamare le fonti normative ed in particolare la legge finanziaria del 2004, istitutiva del diritto che all'art. 2 comma 11, legge n. 350/03 disponeva che:“
1. Per l'anno 2004 è istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale è pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni di euro in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri: a) il 20 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime;
percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, l'80 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.”.
Seguiva l'art. 6 quater contenuto nella legge di conversione del dl 7/05 ( legge n. 43/05) che ha aumentato le percentuali disponendo che :”L'addizionale comunale sui diritti di imbarco è altresì
di nei confronti dell' . Con Controparte_1 Controparte_5 vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
7 incrementata di un euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 2912. 3. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale,
disposto dal comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del loro trasferimento al Fondo speciale di cui al medesimo comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.
9.1. Nel 2008 la norma de qua era ulteriormente modificata con l'art. 2 comma 5 bis del DL 134/08 conv. in legge 166/08- disposizione rilevante ai fini del nostro giudizio- che nell'elevare a 3 euro l'importo addizionale per ciascun passeggero, ha previsto quanto segue : “2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco è altresì incrementata di tre euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 (2) .
3. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono versate dai soggetti tenuti alla riscossione direttamente su una contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello
Stato gestita dall' ( e intestata al Fondo speciale di Parte_1 Pt_1
cui al comma 2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede a comunicare semestralmente al Fondo di cui al comma 2 il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali ed internazionali per singolo aeroporto .
Da ultimo la legge Fornero n. 92/12 che introduceva ulteriore comma 3 bis prevedente quanto segue:”:.
3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 2 avviene
a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalita' in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.
3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente all' da parte dei Pt_1
8 gestori di servizi aeroportuali con le modalita' stabilite dall' e riversate allo stesso Istituto, CP_5
entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalita' previste dagli articoli
17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera
a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori .”.
3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter costituisce accertamento del credito e da' titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva, secondo le modalita' previste dall'articolo
30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni “. .
Disposizione non applicabile al caso di specie poiché le somme per cui è causa attengono a periodi temporali anteriori al 18.07.12, come allegato concordemente da entrambe le parti.
10. Il primo giudice nell'accogliere il ricorso di primo grado ha stabilito quanto segue:”.. In altri termini, la disciplina normativa impositiva dell'obbligo di corrispondere l'addizionale comunale pone direttamente a carico dei vettori aerei tale obbligo (commisurandolo al traffico aereo, calcolato in base al numero dei passeggeri) e assegna all'ente titolare del servizio aeroportuale il compito di riscuotere l'addizionale comunale dai vettori aerei e di riversarla ad un apposito fondo istituito presso l' La disciplina normativa delinea chiaramente in capo all'ente aeroportuale Pt_1
l'obbligo, quale delegato ex lege, di corrispondere le somme ricevute dai vettori a titolo di addizionale comunale all'Istituto previdenziale. Ne consegue che, in qualità di delegato al pagamento, il gestore aeroportuale ai sensi dell'art. 1271 comma 3 c.c. può sollevare nei confronti dell' (quale delegatario), tutte le eccezioni che il delegante (ossia il vettore aereo) avrebbe Pt_1 potuto sollevare, tra cui l'eccezione di prescrizione.”. Ed ancora:”… Dalla lettera delle disposizioni di cui sopra, emerge che gli enti gestori dei servizi aeroportuali sono tenuti ex lege alla riscossione dell'Addizionale Comunale che viene loro versata dalle compagnie aeree. Sono poi indicate le precise modalità di calcolo dell'addizionale comunale imposta ai vettori aerei, attraverso
l'operazione contabile di moltiplicazione di un importo prestabilito per ciascun passeggero, con la previsione che i dati numerici devono formale oggetto di una comunicazione semestrale fra CP_4
(ente nazionale per l'aviazione civile) e il Fondo speciale, cui è destinata l'addizionale comunale.
Dall'esame della disciplina normativa, risulta chiaramente delineato lo schema della delegazione titolata di pagamento e, ritiene questo giudice, che sia chiaramente individuato il soggetto passivo dell'obbligazione di pagamento e che tale sia, non già il singolo passeggero, bensì il vettore aeroportuale, apparendo piuttosto il singolo passeggero la misura attraverso cui compiere il calcolo di un importo nell'ottica della sua parametrazione sulla base del traffico aereo. Sulla natura dell'addizionale comunale. Il tema giuridico controverso consiste nell'esatta ricostruzione
9 della natura dell'Addizionale Comunale;
ogni altra questione é consequenziale rispetto a questo preliminare problema di inquadramento. In astratto, l'Addizionale comunque potrebbe essere qualificata come un tributo, un contributo, o genericamente come una prestazione in denaro lato sensu, avente o meno carattere periodico. Dall'inquadramento nell'una o nell'altra tipologia discende in primo luogo l'individuazione del regime prescrizionale e, ancor più a monte, invero,
l'individuazione del giudice avente giurisdizione o competenza. In primo luogo si deve prendere atto che, con l'art. 39-bis del D.L. 1° ottobre 2007 n. 159, il legislatore ha fornito un'interpretazione autentica della norma istitutiva della Addizionale Comunale chiarendo come la medesima non abbia natura tributaria. La stessa Cassazione (sez. un. 379/2008) ha chiarito che
“Spetta al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 39 “bis” del d.l. 1 ottobre 2007 n. 159, aggiunto dalla legge di conversione 2007 n. 222, la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal concessionario della gestione di un aeroporto per il pagamento dei diritti aeroportuali, posto che la citata disposizione, di natura interpretativa, prevede che l'obbligo di pagamento di tali diritti non ha natura tributaria. Esclusa la possibilità di inquadrare l'addizionale comunale in termini tributari (non essendo in via di ipotesi ravvisabile una questione di legittimità costituzionale) deve esserne indagata la natura sulla base dei dati normativi di cui si è fatta menzione. In particolare, è utile ritornare al più volte richiamato art.
6-quater del D.L. 7/2005, laddove viene specificato che essa è “destinata ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo” e, pertanto, a tal fine, dovrà essere versata su una contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello
Stato gestita dall' L'obbligazione imposta ai vettori aerei ha, come naturale approdo, un Pt_1
Fondo istituto presse l'ente previdenziale e, coerentemente, destinato a coprire finanziariamente la spesa previdenziale a favore dei dipendenti del settore aeroportuale (attualmente nei settori della
CIGS, mobilità ordinaria, NASPI, ASPI). Il vettore aereo, ossia il soggetto passivo di tale imposizione, è nel contesto giuridico complessivo l'ente che utilizza le prestazioni lavorative specificamente dei dipendenti del settore aeroportuale. E', vero, come correttamente rilevato dall' che la dazione di denaro in questione sta fuori dal rigido schema sinallagmatico Pt_1 dell'ordinario rapporto previdenziale, il quale di norma si instaura fra datore di lavoro ed ente previdenziale ed è strettamente connesso al rapporto di lavoro fra singolo lavoratore e datore di lavoro;
nel caso che ci occupa, infatti, l'addizionale comunale imposta ai vettori aerei prescinde dai sottostanti rapporti di lavoro aeroportuali. Tuttavia, tale erogazione è destinata a beneficio del lavoro aeroportuale, sotto il profilo della tutela previdenziale e proviene dai vettori aerei, i quali utilizzano tale specifica risorsa lavorativa. Si tratta, dunque, di un contributo sui generis imposto all'ente che utilizza le prestazioni lavorative dello specifico settore aeroportuale in favore del
10 Fondo speciale gestito dall' destinato alla tutela previdenziale di quel medesimo settore. Pt_1
Pertanto, sembra corretto qualificare l'Addizione Comunale come una somma avente natura di contributo e, in quanto tale, soggetto al relativo regime normativo.”.
Qualificata l'obbligazione come contributiva, equiparata la posizione della al delegato di CP_1
pagamento, il giudice di primo grado ha concluso per l'applicabilità e maturazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 legge 335/95.
11. Interpretazione che il Collegio ritiene di disattendere.
Si prescinde allo stato dal prendere posizione sulla rilevanza della sentenza della Corte
Costituzionale n. 80/24 che ha dichiarato illegittima la legge di interpretazione autentica di cui all'art. 39-bis del D.L. 1° ottobre 2007 n. 159 invocata dal primo giudice per affermare la propria giurisdizione e rispetto alla quale- come si dirà in prosieguo- in osservanza a quanto stabilito dalla
Corte di Cassazione con pronuncia n. 27094/24, può ritenersi formato il giudicato implicito3.
11.1. Nel merito non si condivide la qualificazione operata dal primo giudice che ha ritenuto di conferire alla società la posizione di delegato di pagamento di cui all'art. 1269 ss. c.c..
Infatti – come si evince dalle norme sopra citate- la società di gestione dei servizi aeroportuali aveva la funzione di ricevere gli importi corrisposti dai singoli vettori ( la cd. municipal fee di cui alle fatture dimesse) a titolo di addizionale comunale.
Somme che una volte versate dall'obbligato principale ( il vettore), era tenuta per legge a corrispondere “ direttamente” nel fondo di tesoreria gestito dall' Pt_1
Trattasi di obbligazione di versamento prevista dal legislatore;
obbligo gravante sul soggetto tenuto alla riscossione ( ossia la società ). Obbligazione distinta e diversa da quella dei “ vettori CP_1 aerei” che , con il versamento dell'addizionale alla società ( complessivamente 6 euro e 50 CP_1
centesimi), estinguevano definitivamente la propria obbligazione nei confronti dello Stato.
Pertanto nel caso di specie non è corretto giuridicamente inquadrare la fattispecie come delega di pagamento ex art. 1269 cc. cc non essendovi alcuna sostituzione del soggetto debitore, né forma di estinzione dell'obbligazione gravante sul vettore diversa dal pagamento.
11 12.Nel caso di specie non è controverso tra le parti che la società che gestisce i servizi aeroportuali nell'aeroporto di in VE, abbia ricevuto l'addizionale comunale dai vettori, e che CP_1
abbia deciso di non riversare gli importi- come previsto per legge- al fondo di tesoreria.
Come rilevato anche in primo grado dall “Dunque, il gestore dei servizi portuali non è Pt_1
l'obbligato al versamento dell'addizionale , bensì è deputato all'attività di riscossione delle somme dovute da parte delle compagnie aeree a tale titolo e , anche sotto tale profilo non può riconoscersi natura contributiva all'obbligazione dell'aeroporto , che svolge funziona di garantire all'Erario la riscossione e il versamento di somme il cui presupposto impositivo sorge a carico di altri soggetti ,
i passeggeri e le compagnie aeree . Infatti la società ricorrente è titolare di concessione governativa di pubblico servizio ed è incaricata , in virtù delle norme , di riscuotere e versare le addizionali per conto dello Stato. Trattasi pertanto di obbligazione ordinaria soggetto al termine ordinario di prescrizione di dieci anni.”.
13. La fonte dell'obbligazione gravante sul soggetto deputato alla riscossione – ossia la società che gestisce l'aeroporto di è la legge e non il rapporto contrattuale con il vettore aereo cui CP_1
fornisce i propri servizi;
conseguentemente la natura della provvista è indifferente. Pertanto anche se l'importo proveniente e corrisposto dai vettori ha natura “ latamente contributiva”, in quanto destinato ad alimentare il fondo gestito dall in favore dei lavoratori aeroportuali ( e che non è Pt_1 condizionato all'effettivo utilizzo dei servizi da parte delle società interessate), tale natura non si riverbera sulla diversa obbligazione di pagamento gravante sulla . CP_1
Non si può pertanto confondere l'obbligo legale di riscossione, come tale autonomo e gravante sul solo gestore dei servizi aeroportuale, con le ulteriori finalità che le somme riscosse sono destinate a soddisfare.
Nel caso di specie, per quanto esposto anche nei punti che precedono, è controverso l'obbligo di pagamento della società che ha invocato l'estinzione della obbligazione in ragione della CP_1 maturazione del termine prescrizionale;
soggetto nei confronti del quale l' ha azionato la Pt_1
domanda riconvenzionale di pagamento.
13.1. Il testo normativo del 2008 sopra citato, come interpretato letteralmente, conferma che il vettore, quando corrisponde le addizionali per cui è causa alla società che gestiste la struttura aeroportuale, adempie ed estingue il proprio obbligo di prelievo nei confronti dello Stato;
dal suo versamento sorge il parallelo obbligo della società di riversare “ direttamente” le somme CP_1 ricevute all'ente previdenziale. Obbligazione di pagamento ordinaria soggetta al termine di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c..
14. Né può essere condiviso l'assunto della società secondo cui trattandosi di obbligazione periodica la stessa sarebbe soggetta al termine di cui all'art. 2948 c.c.; come si evince dalle
12 modifiche introdotte nel tempo alla disciplina dell'addizionale comunale, soltanto con il comma 3 bis introdotto dalla legge Fornero è stato previsto un termine per l'adempimento da parte dei vettori di mesi tre. Il legislatore ha altresì assegnato un ulteriore termine mensile, alle società aeroportuali, per comunicare all' le somme ricevute e il termine di un mese per riversare all' gli importi Pt_1 Pt_1
de quibus.
L'obbligazione ha assunto pertanto natura di obbligazione periodica soltanto con l'entrata in vigore di queste disposizioni normative ( cfr. dal 18.07.12) che hanno fissato termini specifici per ciascuno dei tre soggetti interessati.
14.1. Inoltre la disposizione de qua introduce- insieme al termine per l'adempimento- anche la previsione che sulle somme da corrispondere da parte del vettore maturino le sanzioni di cui all'art. 116 comma 8 legge 388/00; e ciò ad ulteriore conferma che per il vettore trattasi di obbligazione contributiva.
Norma, peraltro, non applicabile al caso di specie, per ragioni temporali e che peraltro assume valore interpretativo rilevante a sostegno della diversa natura delle obbligazioni gravanti sui soggetti obbligati all'adempimento dell'addizionale comunale.
15. Residua la valutazione dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall nelle note Pt_1
autorizzate a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 80/24 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 39 bis del decreto legge 1/10/07 n. 159 convertito in legge 222/07 nella parte in cui prevede che le disposizioni in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'art. 2 comma 11 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.
Infatti il primo giudice nell'affrontare questione della prescrizione dell'obbligazione per cui è causa, aveva invocato la norma di cui all'art. 39 bis cit. a conferma della natura non tributaria dell'obbligo che era da lui qualificato come di natura previdenziale e dunque rientrante nella competenza esclusiva del giudice del lavoro e della previdenza adito in riassunzione.
15.1.Con l'impugnazione la parte interessata alla riforma non ha contestato la giurisdizione del giudice ordinario in luogo di quello tributario;
pertanto, per quanto statuito dalla giurisprudenza di cui alla nota n. 3 di questa sentenza ( cfr. Cass. n. 27094/24) , decisione che è richiamata in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c., trattasi di questione su cui si è formato il giudicato.
A questo punto ai sensi dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 legge n. 87/53, considerati i limiti propri della retroattività delle pronunce di illegittimità costituzionale, anche alla luce degli insegnamenti
13 dei giudici della Consulta ( cfr. Corte Costituzionale 139/844), trattasi di sentenza che non può esplicare alcun effetto nella controversia in esame.
A ciò si aggiunga che, per quanto esposto nei punti che precedono, la motivazione della Corte
Costituzionale, non rileva neppure ai fini della qualificazione dell'obbligazione per cui è causa, in quanto trattasi di sentenza che ha preso in considerazione la natura della obbligazione gravante sul vettore qualificandola come tributaria , senza considerare la posizione della società che è CP_1 definita testualmente anche dai giudici costituzionali, come il soggetto “ deputato alla riscossione”.
16. Pertanto in accoglimento dell'impugnazione, dichiarata assorbita ogni altra questione, in riforma della sentenza di primo grado, va rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla e, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell' la società va CP_1 Pt_1 CP_1
condannata al versamento della somma di euro 13.285,396,00.
Va per contro rigettata la richiesta dell' di corresponsione delle somme accessorie di cui all'art. Pt_1
116 comma 8 legge 388/00, in ragione dell'inapplicabilità ratione temporis della norma di cui al comma 3 bis introdotto dalla legge 92/12 con decorrenza 18.7.12.
Sulla somma come quantificata dalla parte attrice in primo grado e non contestata dall' Pt_1
decorrono gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale azionata avanti al giudice di Roma al saldo.
La novità delle questioni trattate e la complessità della controversia in diritto, consente al Collegio di disporre la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza, eccezione, domanda, rigettata e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
14 1) Accoglie in parte l'appello e , in riforma della sentenza impugnata, rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale, condanna la società aeroporto Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere
[...] all' la somma di euro 13.285,396,00 oltre interessi legali dalla data della Pt_1
proposizione della domanda riconvenzionale al saldo;
2) Spese di entrambi i gradi compensate.
Venezia, 19 dicembre 2024
Il Consigliere relatore
Annalisa Multari
Il Presidente
Gianluca Alessio
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, accertare e dichiarare: - l'intervenuta prescrizione del diritto dell' Controparte_5
al pagamento dell'Addizionale Comunale incassata da
[...] Controparte_1
(o, per essa, dall'allora nel
[...] Controparte_6
periodo compreso tra il mese di febbraio 2010 ed il mese di ottobre 2012, per un importo complessivo pari ad € 13.285.396,00 oltre accessori di legge, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.; e, per l'effetto - l'estinzione della correlativa obbligazione di pagamento di Controparte_1
6 2 Art.
1-ter 1.” È istituito, presso l' senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Pt_1 fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, avente la finalità di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore, omissis”. 3 Allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito. 4 Le sentenze di accoglimento, in base al disposto dell'art. 136 Cost. confermato dall'art. 30 l. 11 marzo 1953 n. 87, operano ex tunc perché producono i loro effetti anche sui rapporti sorti anteriormente alla pronuncia di illegittimità sicché, dal giorno successivo alla loro pubblicazione, le norme dichiarate in costituzionali non possono più trovare applicazione (salvo quanto discende dall'art. 25 Cost. per la materia penale).Il principio, che suole essere enunciato con il ricorso alla formula della c.d. retroattività di dette sentenze, vale però soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida. Per rapporti esauriti debbono certamente intendersi tutti quelli che sul piano processuale hanno trovato la loro definitiva e irretrattabile conclusione mediante sentenza passata in giudicato,
i cui effetti non vengono intaccati dalla successiva pronuncia di incostituzionalità (salvo quanto disposto per la materia penale dal cit. art. 30). Secondo l'orientamento talvolta emerso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. n. 58 del 1967) e il prevalente indirizzo dottrinale, vanno considerati esauriti anche i rapporti rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio di diritti ad essi relativi”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca Alessio Presidente
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel.
Dr. Paolo Talamo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 31 marzo 2022
Da
Part
) - CF con sede in Roma, in Parte_1 P.IVA_2
persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Guarino, C.F.
, t, del Foro di VE, per C.F._1 Email_1
procura generale alle liti n. 37875/7131 del 22/3/2024, a rogito Notar di Roma, con Per_1
domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Distrettuale di Venezia – Dorsoduro n. 3519/I –
30132 VENEZIA appellante
Contro
( ” o Controparte_1 CP_1
”), con sede legale in Sommacampagna (VR), fraz. Caselle, codice fiscale - CP_2 P.IVA_3
REA VR161191, in persona dell'Amministratore Delegato e, come tale, legale rappresentante pro tempore, nata a [...] il [...], codice fiscale CP_3 C.F._2
rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Andrea Zoppini (codice fiscale pec: C.F._3
; fax: 06.9291289) e Vincenzo Di Vilio (codice fiscale Email_2
1 ; PEC: fax: 06.92912089), C.F._4 Email_3
giusta procura in calce al presente atto,
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di VE n. 627/21 pubblicata il 22.02.2022 e non notificata
In punto: accertamento negativo del credito
CONCLUSIONI
Per parte appellante: in via preliminare:
In riforma dell'impugnata sentenza n. 627/2021 , attesa la natura di corrispettivo dell' A.C. prevista dalla l. 350/2003 , dichiarare la incompetenza per materia della Sezione Lavoro del Tribunale di
VE indicando come competente il Tribunale Ordinario di VE, fatta salva l'applicazione dell'art. 6 quater comma 3 ter del dl 7/2005 (conv. con mod. dalla l. 43/2005), secondo cui si potrebbe ipotizzare la competenza del Giudice del Lavoro ai soli fini della riscossione dell'Addizionale Comunale( per la parte di incremento destinata all' ) e delle eventuali relative Pt_1
sanzioni civili e non in ragione della natura previdenziale della stessa;
nel merito: in via principale , in riforma dell'impugnata sentenza n. 627/2021 , rigettare tutte le domande dell' perché infondate in fatto ed in diritto e Controparte_1 condannarsi in via riconvenzionale l' in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell' di € 13.285.396,00 Pt_1
, oltre alle sanzioni civili calcolate ai sensi del co 3 ter dell'art 6 quater dl 7/2007 conv. con mod. nella l. 43/2005 , nonché interessi ed e accessori di legge , ovvero , in subordine, condannare l' al pagamento della somma maggiore o minore che Controparte_1
sarà accertata in corso di causa oltre sanzioni calcolate ai sensi del comma 3ter dell'art 6quater D.L.
7/2005 nonché interessi e accessori di legge calcolati dalle singole scadenze di pagamento al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio per entrambi i gradi del giudizio.
Per parte appellata :
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni respinta, per i motivi esposti in narrativa rigettare l'appello proposto dall' con ricorso ai sensi dell'art. Pt_1
434 c.p.c. depositato in data 30 marzo 2022 e notificato in data 14 aprile 2023 avverso la sentenza
2 del Tribunale di VE n. 627/2021, depositata in data 22 febbraio 2022 nel giudizio n. 105/2019
R.G. perché manifestamente infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di VE nel giudizio riassunto dalla società che CP_1 gestiva l'aeroporto di “ “ in VE nei confronti dell per far accertare CP_1 Pt_1
l'intervenuta prescrizione delle somme corrisposte dai vettori aerei e denominate “Addizionale comunale sui diritti di imbarco”, ha accolto il ricorso, trattandosi di somme relative al periodo dal
2010-2012 che avrebbero dovuto essere versate al fondo gestito dalla tesoreria somme che il Pt_1
giudice qualificava come di natura contributiva e quindi soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui alla legge n. 335/95.
Ad avviso del tribunale l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente in primo grado era fondata poiché a far data dal pagamento degli importi da parte dei vettori, l non aveva posto in Pt_1
essere alcun atto interruttivo del termine prescrizionale fino al deposito della memoria di costituzione nell'ottobre 2018 presso il tribunale di Roma. Memoria con cui l'ente previdenziale formulava richiesta di pagamento dell'importo di euro 13.285.396,00 a titolo di addizionale comunale non corrisposta.
Secondo il primo giudice la società ricopriva la posizione di delegato di pagamento del CP_1 vettore aereo;
delegato ex lege che in ragione di quanto previsto dall'art. 1271 c.c. era legittimato a sollevare l'eccezione di prescrizione in luogo del vettore ( obbligato principale).
Dichiarava pertanto estinto il credito per prescrizione, compensando le spese di lite.
2. Avverso la sentenza proponeva appello l' che instava per la riforma integrale della Pt_1
pronuncia.
Si costituiva ritualmente la società appellata insistendo per la reiezione dell'impugnazione.
3.La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze di riorganizzazione del ruolo;
indi in prima udienza il Collegio prospettava alle parti questione relativa agli effetti della sopravvenuta decisione della Corte Costituzionale n. 80/24, rinviando la causa per la sua discussione orale ad altra udienza.
La causa era quindi discussa e decisa dal Collegio Veneto all'udienza del 19 dicembre 2024 come da separato dispositivo in atti.
3
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo l' censurava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva ritenuto Pt_1 applicabile la norma di cui all'art.1271 comma 3 cc e dunque legittimata la ricorrente in primo grado a sollevare l'eccezione di prescrizione in luogo del vettore che era obbligato principale al versamento delle somme. Secondo l l'unico soggetto passivo dell'obbligo di pagamento era il Pt_1
viaggiatore il quale nel costo del biglietto era gravato anche dell'importo previsto dalla legge per il cd. diritto di imbarco e l'addizionale comunale de quo, quale corrispettivo per l'uso delle strutture aeroportuali;
evidenziava inoltre che il vettore, in mancanza di passeggeri o in caso di lockdown, non avrebbe versato nulla a tale titolo. Eccepiva che i vettori e i gestori degli aeroporti, come evidenziato anche dal legislatore con legge del 2012 n. 92, art. 2 comma 48, sono delegati dallo
Stato a riscuotere tale diritto.
Con il secondo motivo a sostegno del primo motivo eccepiva che se fosse stata corretta la ricostruzione normativa del primo giudice, non era comprensibile come mai in giudizio non fosse stato presente il vettore, che è colui che avrebbe versato le somme che sarebbero state trattenute indebitamente dal gestore dell'Aeroporto.
Con il terzo motivo contestava la natura del diritto e dell'obbligazione che il giudice qualificava come latamente contributiva, considerato che il versamento al fondo speciale andava a vantaggio di tutte le imprese del settore aereo e aeroportuale e quindi non era collegato ad un rapporto di lavoro specifico.
Evidenziava l'appellante che non si può parlare di obbligazione contributiva ogni qual volta il versamento sia operato da un soggetto estraneo al rapporto di lavoro, come sono i vettori aerei rispetto ai rapporti intercorrenti con tutti gli altri soggetti impegnati nel servizio aeroportuale, o addirittura da soggetti i quali- come i passeggeri del servizio aereo, siano meri fruitori temporanei del servizio aeroportuale.
In ogni caso invocava la previsione normativa, come modificata nel 2012 con la legge 92/12, che non era applicabile al caso di specie, per evidenziare che solo dal 2012 a queste somme erano state estese le sanzioni previste per i contributi previdenziali obbligatori;
a contrariis nel periodo di causa
è evidente che trattavasi di obbligazione di diversa natura.
Eccepiva pertanto il difetto di competenza del giudice del lavoro in favore di quello ordinario.
Con ulteriore motivo contestava l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione assumendo che l'obbligazione ordinaria di pagamento era soggetta al termine ordinario di prescrizione di dieci anni;
in ogni caso riteneva che fino al 2012 non esistesse un termine di pagamento e quindi il
4 credito di pagamento non fosse esigibile con conseguente impossibilità di prescrizione ex art. 2935 cc..
Assumeva che pertanto fino al 18.07.12 l'obbligazione non poteva essere qualificata come periodica.
Eccepiva che i pagamenti parziali effettuati dalla società nel tempo avessero natura di riconoscimento del credito, con conseguente interruzione della prescrizione;
analogo effetto era attribuibile all'iscrizione a bilancio del debito da parte della società . CP_1
5. contrastava integralmente l'appello anche in ragione della funzione attribuita dall' CP_1 Pt_1
alla premenzionata nel giudizio di primo grado. Nella propria memoria di costituzione di primo grado, infatti, l' aveva qualificato la società come il soggetto deputato a riscuotere le Pt_1 CP_1
somme dovute dalle compagnie aeree al fondo.
Invocava la modifica normativa del 2012 a sostegno della natura contributiva della obbligazione gravante sulla società e la correttezza della interpretazione del giudice che aveva utilizzato l'istituto della delegazione di pagamento titolata. A sostegno della propria posizione di delegato invocava la prova documentale dimessa, ossia le fatture emesse dalla società in favore dei vettori in cui CP_1
nel costo del dovuto dalla compagnia aerea risultava inclusa anche la municipal fee.
Contrastava la ricostruzione normativa dell' eccependo che le somme per cui è causa avevano Pt_1 natura contributiva. A tal fine invocava l'art. 6 quater DL 7/05, rilevando che sulla competenza del giudice del lavoro di VE si era già espresso il giudice di Roma. Rimessione e riassunzione avvenute senza contestazione da parte dell' che aveva azionato anche la domanda Pt_1
riconvenzionale nel giudizio incardinato dalla società presso il tribunale del lavoro di Roma.
Riproponeva le difese di primo grado rispetto alle ulteriori eccezioni di difese assorbite in Pt_1 ragione dell'accoglimento da parte del giudice della eccezione pregiudiziale di estinzione.
Contestava l'inesigibilità del credito, evidenziando che l'obbligo di versamento era periodico in quanto maturava a seguito dell'utilizzo delle strutture aeroportuali, dei pagamenti effettuati dai vettori e delle comunicazioni periodiche che realizzava rispetto ai passeggeri imbarcati, con CP_4 possibilità da parte dell di verificare la correttezza dei pagamenti ricevuti. Pt_1
Quanto agli atti interruttivi evidenziava che i pagamenti e versamenti parziali potevano assumere rilevanza interruttiva soltanto qualora posti in essere dal soggetto obbligato in via principale ( ossia il vettore); in ogni caso i pagamenti realizzati dalla società , come da documentazione CP_1
versata in atti e non contestata dalla controparte, risalivano al periodo 2007-2011, con conseguente maturazione del termine di prescrizione quinquennale nel 2018.
5 Contestava la prova del dolo o occultamento del debito di cui all'art. 2941 c.c.
ritenuto che
la denuncia del luglio 2013 ineriva i versamenti relativi a periodo non oggetto della domanda giudiziale.
Invocava la circolare dell al fine di dimostrare che il codice M03 non fosse riferibile al debito Pt_1
pregresso ( il codice per le somme riscosse a tale titolo ante luglio sarebbe stato il codice 404).
Da ultimo invocava tutte le difese azionate in primo grado e dichiarate assorbite dal Tribunale di
VE.
6. Il proposto appello merita accoglimento per le seguenti assorbenti ragioni.
Per quanto esposto sinteticamente in fatto la controversia perviene al tribunale di VE a seguito di riassunzione dal tribunale di Roma il cui giudice del lavoro adito dalla società per CP_1 ottenere l'accertamento dell'intervenuta prescrizione della somma iscritta a bilancio della società in passivo come credito dovuto all' per il cd. diritto di imbarco relativo al periodo 2010-2012, si Pt_1 era dichiarato incompetente territorialmente “attenendo il credito in contestazione ad obblighi contributivi – e trattandosi dunque per intero di controversia relativa “agli obblighi dei datori di lavoro ed all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi” (art. 444, comma 3°, c.p.c.) –, nonché essendo tale credito pacificamente di competenza della sede di Pt_1
VE (gestendo la società ricorrente l'Aeroporto civile di VE ) e dovendosi fare CP_1 riferimento all'ufficio periferico dove l'azienda ricorrente risulta iscritta, appare agevole affermare che, nel caso di specie, la competenza per territorio a conoscere di ogni questione ad esso relativa spetti al Tribunale di VE, in funzione di giudice del lavoro” e ha, quindi, assegnato termine di tre mesi per riassumere la causa davanti al giudice territorialmente competente ( cfr. doc. 3 parte appellata).
L'ordinanza non era oggetto di impugnazione da parte di alcuno e la società- nel termine assegnato- procedeva alla riassunzione della controversia avanti al tribunale di VE, declinando le stesse conclusioni di cui all'originario giudizio1.
7. Ne consegue che l'eccezione proposta dall' di “ competenza del giudice ordinario in luogo di Pt_1 quello lavoro” – eccezione sollevata soltanto in grado di appello- oltre che inammissibile in ragione delle decadenze proprie del rito lavoro, è altresì inammissibile in quanto coperta dal “ giudicato interno” rappresentato dalla ordinanza di incompetenza pronunciata dal giudice del lavoro di Roma in favore di quello di VE.
In ogni caso a questo punto- al più- l'irregolarità atterrebbe al rito e non al difetto di competenza;
rito condiviso anche dall che ha proposto appello con ricorso depositato presso la sezione Pt_1
lavoro della Corte di Appello di Venezia.
8. Superate le questioni preliminari, nel merito, ritenuta infondata per le ragioni che seguono,
l'eccezione di prescrizione quinquennale, questa Corte ritiene legittima la pretesa di pagamento azionata in via riconvenzionale dall' ed avente ad oggetto il pagamento della somma di euro € Pt_1
13.285.396,00 corrispondente alla cifra esposta in bilancio dalla società appellata e consistente nel totale degli importi ricevuti dai vettori aeroportuali a titolo di “ addizionale di imbarco”.
Somme relative al periodo temporale decorrente dal 2010 al 2012 e- come pacificamente ammesso dalla società non riversati nel fondo tesoreria gestito dall CP_1 Pt_1
9. In via preliminare, al fine di comprendere la decisione odierna di riforma del decisum del primo giudice, corre l'obbligo richiamare le fonti normative ed in particolare la legge finanziaria del 2004, istitutiva del diritto che all'art. 2 comma 11, legge n. 350/03 disponeva che:“
1. Per l'anno 2004 è istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale è pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni di euro in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri: a) il 20 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime;
percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, l'80 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.”.
Seguiva l'art. 6 quater contenuto nella legge di conversione del dl 7/05 ( legge n. 43/05) che ha aumentato le percentuali disponendo che :”L'addizionale comunale sui diritti di imbarco è altresì
di nei confronti dell' . Con Controparte_1 Controparte_5 vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
7 incrementata di un euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 2912. 3. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale,
disposto dal comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del loro trasferimento al Fondo speciale di cui al medesimo comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.
9.1. Nel 2008 la norma de qua era ulteriormente modificata con l'art. 2 comma 5 bis del DL 134/08 conv. in legge 166/08- disposizione rilevante ai fini del nostro giudizio- che nell'elevare a 3 euro l'importo addizionale per ciascun passeggero, ha previsto quanto segue : “2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco è altresì incrementata di tre euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 (2) .
3. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono versate dai soggetti tenuti alla riscossione direttamente su una contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello
Stato gestita dall' ( e intestata al Fondo speciale di Parte_1 Pt_1
cui al comma 2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede a comunicare semestralmente al Fondo di cui al comma 2 il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali ed internazionali per singolo aeroporto .
Da ultimo la legge Fornero n. 92/12 che introduceva ulteriore comma 3 bis prevedente quanto segue:”:.
3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 2 avviene
a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalita' in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.
3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente all' da parte dei Pt_1
8 gestori di servizi aeroportuali con le modalita' stabilite dall' e riversate allo stesso Istituto, CP_5
entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalita' previste dagli articoli
17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera
a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori .”.
3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter costituisce accertamento del credito e da' titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva, secondo le modalita' previste dall'articolo
30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni “. .
Disposizione non applicabile al caso di specie poiché le somme per cui è causa attengono a periodi temporali anteriori al 18.07.12, come allegato concordemente da entrambe le parti.
10. Il primo giudice nell'accogliere il ricorso di primo grado ha stabilito quanto segue:”.. In altri termini, la disciplina normativa impositiva dell'obbligo di corrispondere l'addizionale comunale pone direttamente a carico dei vettori aerei tale obbligo (commisurandolo al traffico aereo, calcolato in base al numero dei passeggeri) e assegna all'ente titolare del servizio aeroportuale il compito di riscuotere l'addizionale comunale dai vettori aerei e di riversarla ad un apposito fondo istituito presso l' La disciplina normativa delinea chiaramente in capo all'ente aeroportuale Pt_1
l'obbligo, quale delegato ex lege, di corrispondere le somme ricevute dai vettori a titolo di addizionale comunale all'Istituto previdenziale. Ne consegue che, in qualità di delegato al pagamento, il gestore aeroportuale ai sensi dell'art. 1271 comma 3 c.c. può sollevare nei confronti dell' (quale delegatario), tutte le eccezioni che il delegante (ossia il vettore aereo) avrebbe Pt_1 potuto sollevare, tra cui l'eccezione di prescrizione.”. Ed ancora:”… Dalla lettera delle disposizioni di cui sopra, emerge che gli enti gestori dei servizi aeroportuali sono tenuti ex lege alla riscossione dell'Addizionale Comunale che viene loro versata dalle compagnie aeree. Sono poi indicate le precise modalità di calcolo dell'addizionale comunale imposta ai vettori aerei, attraverso
l'operazione contabile di moltiplicazione di un importo prestabilito per ciascun passeggero, con la previsione che i dati numerici devono formale oggetto di una comunicazione semestrale fra CP_4
(ente nazionale per l'aviazione civile) e il Fondo speciale, cui è destinata l'addizionale comunale.
Dall'esame della disciplina normativa, risulta chiaramente delineato lo schema della delegazione titolata di pagamento e, ritiene questo giudice, che sia chiaramente individuato il soggetto passivo dell'obbligazione di pagamento e che tale sia, non già il singolo passeggero, bensì il vettore aeroportuale, apparendo piuttosto il singolo passeggero la misura attraverso cui compiere il calcolo di un importo nell'ottica della sua parametrazione sulla base del traffico aereo. Sulla natura dell'addizionale comunale. Il tema giuridico controverso consiste nell'esatta ricostruzione
9 della natura dell'Addizionale Comunale;
ogni altra questione é consequenziale rispetto a questo preliminare problema di inquadramento. In astratto, l'Addizionale comunque potrebbe essere qualificata come un tributo, un contributo, o genericamente come una prestazione in denaro lato sensu, avente o meno carattere periodico. Dall'inquadramento nell'una o nell'altra tipologia discende in primo luogo l'individuazione del regime prescrizionale e, ancor più a monte, invero,
l'individuazione del giudice avente giurisdizione o competenza. In primo luogo si deve prendere atto che, con l'art. 39-bis del D.L. 1° ottobre 2007 n. 159, il legislatore ha fornito un'interpretazione autentica della norma istitutiva della Addizionale Comunale chiarendo come la medesima non abbia natura tributaria. La stessa Cassazione (sez. un. 379/2008) ha chiarito che
“Spetta al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 39 “bis” del d.l. 1 ottobre 2007 n. 159, aggiunto dalla legge di conversione 2007 n. 222, la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal concessionario della gestione di un aeroporto per il pagamento dei diritti aeroportuali, posto che la citata disposizione, di natura interpretativa, prevede che l'obbligo di pagamento di tali diritti non ha natura tributaria. Esclusa la possibilità di inquadrare l'addizionale comunale in termini tributari (non essendo in via di ipotesi ravvisabile una questione di legittimità costituzionale) deve esserne indagata la natura sulla base dei dati normativi di cui si è fatta menzione. In particolare, è utile ritornare al più volte richiamato art.
6-quater del D.L. 7/2005, laddove viene specificato che essa è “destinata ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo” e, pertanto, a tal fine, dovrà essere versata su una contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello
Stato gestita dall' L'obbligazione imposta ai vettori aerei ha, come naturale approdo, un Pt_1
Fondo istituto presse l'ente previdenziale e, coerentemente, destinato a coprire finanziariamente la spesa previdenziale a favore dei dipendenti del settore aeroportuale (attualmente nei settori della
CIGS, mobilità ordinaria, NASPI, ASPI). Il vettore aereo, ossia il soggetto passivo di tale imposizione, è nel contesto giuridico complessivo l'ente che utilizza le prestazioni lavorative specificamente dei dipendenti del settore aeroportuale. E', vero, come correttamente rilevato dall' che la dazione di denaro in questione sta fuori dal rigido schema sinallagmatico Pt_1 dell'ordinario rapporto previdenziale, il quale di norma si instaura fra datore di lavoro ed ente previdenziale ed è strettamente connesso al rapporto di lavoro fra singolo lavoratore e datore di lavoro;
nel caso che ci occupa, infatti, l'addizionale comunale imposta ai vettori aerei prescinde dai sottostanti rapporti di lavoro aeroportuali. Tuttavia, tale erogazione è destinata a beneficio del lavoro aeroportuale, sotto il profilo della tutela previdenziale e proviene dai vettori aerei, i quali utilizzano tale specifica risorsa lavorativa. Si tratta, dunque, di un contributo sui generis imposto all'ente che utilizza le prestazioni lavorative dello specifico settore aeroportuale in favore del
10 Fondo speciale gestito dall' destinato alla tutela previdenziale di quel medesimo settore. Pt_1
Pertanto, sembra corretto qualificare l'Addizione Comunale come una somma avente natura di contributo e, in quanto tale, soggetto al relativo regime normativo.”.
Qualificata l'obbligazione come contributiva, equiparata la posizione della al delegato di CP_1
pagamento, il giudice di primo grado ha concluso per l'applicabilità e maturazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 legge 335/95.
11. Interpretazione che il Collegio ritiene di disattendere.
Si prescinde allo stato dal prendere posizione sulla rilevanza della sentenza della Corte
Costituzionale n. 80/24 che ha dichiarato illegittima la legge di interpretazione autentica di cui all'art. 39-bis del D.L. 1° ottobre 2007 n. 159 invocata dal primo giudice per affermare la propria giurisdizione e rispetto alla quale- come si dirà in prosieguo- in osservanza a quanto stabilito dalla
Corte di Cassazione con pronuncia n. 27094/24, può ritenersi formato il giudicato implicito3.
11.1. Nel merito non si condivide la qualificazione operata dal primo giudice che ha ritenuto di conferire alla società la posizione di delegato di pagamento di cui all'art. 1269 ss. c.c..
Infatti – come si evince dalle norme sopra citate- la società di gestione dei servizi aeroportuali aveva la funzione di ricevere gli importi corrisposti dai singoli vettori ( la cd. municipal fee di cui alle fatture dimesse) a titolo di addizionale comunale.
Somme che una volte versate dall'obbligato principale ( il vettore), era tenuta per legge a corrispondere “ direttamente” nel fondo di tesoreria gestito dall' Pt_1
Trattasi di obbligazione di versamento prevista dal legislatore;
obbligo gravante sul soggetto tenuto alla riscossione ( ossia la società ). Obbligazione distinta e diversa da quella dei “ vettori CP_1 aerei” che , con il versamento dell'addizionale alla società ( complessivamente 6 euro e 50 CP_1
centesimi), estinguevano definitivamente la propria obbligazione nei confronti dello Stato.
Pertanto nel caso di specie non è corretto giuridicamente inquadrare la fattispecie come delega di pagamento ex art. 1269 cc. cc non essendovi alcuna sostituzione del soggetto debitore, né forma di estinzione dell'obbligazione gravante sul vettore diversa dal pagamento.
11 12.Nel caso di specie non è controverso tra le parti che la società che gestisce i servizi aeroportuali nell'aeroporto di in VE, abbia ricevuto l'addizionale comunale dai vettori, e che CP_1
abbia deciso di non riversare gli importi- come previsto per legge- al fondo di tesoreria.
Come rilevato anche in primo grado dall “Dunque, il gestore dei servizi portuali non è Pt_1
l'obbligato al versamento dell'addizionale , bensì è deputato all'attività di riscossione delle somme dovute da parte delle compagnie aeree a tale titolo e , anche sotto tale profilo non può riconoscersi natura contributiva all'obbligazione dell'aeroporto , che svolge funziona di garantire all'Erario la riscossione e il versamento di somme il cui presupposto impositivo sorge a carico di altri soggetti ,
i passeggeri e le compagnie aeree . Infatti la società ricorrente è titolare di concessione governativa di pubblico servizio ed è incaricata , in virtù delle norme , di riscuotere e versare le addizionali per conto dello Stato. Trattasi pertanto di obbligazione ordinaria soggetto al termine ordinario di prescrizione di dieci anni.”.
13. La fonte dell'obbligazione gravante sul soggetto deputato alla riscossione – ossia la società che gestisce l'aeroporto di è la legge e non il rapporto contrattuale con il vettore aereo cui CP_1
fornisce i propri servizi;
conseguentemente la natura della provvista è indifferente. Pertanto anche se l'importo proveniente e corrisposto dai vettori ha natura “ latamente contributiva”, in quanto destinato ad alimentare il fondo gestito dall in favore dei lavoratori aeroportuali ( e che non è Pt_1 condizionato all'effettivo utilizzo dei servizi da parte delle società interessate), tale natura non si riverbera sulla diversa obbligazione di pagamento gravante sulla . CP_1
Non si può pertanto confondere l'obbligo legale di riscossione, come tale autonomo e gravante sul solo gestore dei servizi aeroportuale, con le ulteriori finalità che le somme riscosse sono destinate a soddisfare.
Nel caso di specie, per quanto esposto anche nei punti che precedono, è controverso l'obbligo di pagamento della società che ha invocato l'estinzione della obbligazione in ragione della CP_1 maturazione del termine prescrizionale;
soggetto nei confronti del quale l' ha azionato la Pt_1
domanda riconvenzionale di pagamento.
13.1. Il testo normativo del 2008 sopra citato, come interpretato letteralmente, conferma che il vettore, quando corrisponde le addizionali per cui è causa alla società che gestiste la struttura aeroportuale, adempie ed estingue il proprio obbligo di prelievo nei confronti dello Stato;
dal suo versamento sorge il parallelo obbligo della società di riversare “ direttamente” le somme CP_1 ricevute all'ente previdenziale. Obbligazione di pagamento ordinaria soggetta al termine di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c..
14. Né può essere condiviso l'assunto della società secondo cui trattandosi di obbligazione periodica la stessa sarebbe soggetta al termine di cui all'art. 2948 c.c.; come si evince dalle
12 modifiche introdotte nel tempo alla disciplina dell'addizionale comunale, soltanto con il comma 3 bis introdotto dalla legge Fornero è stato previsto un termine per l'adempimento da parte dei vettori di mesi tre. Il legislatore ha altresì assegnato un ulteriore termine mensile, alle società aeroportuali, per comunicare all' le somme ricevute e il termine di un mese per riversare all' gli importi Pt_1 Pt_1
de quibus.
L'obbligazione ha assunto pertanto natura di obbligazione periodica soltanto con l'entrata in vigore di queste disposizioni normative ( cfr. dal 18.07.12) che hanno fissato termini specifici per ciascuno dei tre soggetti interessati.
14.1. Inoltre la disposizione de qua introduce- insieme al termine per l'adempimento- anche la previsione che sulle somme da corrispondere da parte del vettore maturino le sanzioni di cui all'art. 116 comma 8 legge 388/00; e ciò ad ulteriore conferma che per il vettore trattasi di obbligazione contributiva.
Norma, peraltro, non applicabile al caso di specie, per ragioni temporali e che peraltro assume valore interpretativo rilevante a sostegno della diversa natura delle obbligazioni gravanti sui soggetti obbligati all'adempimento dell'addizionale comunale.
15. Residua la valutazione dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall nelle note Pt_1
autorizzate a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 80/24 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 39 bis del decreto legge 1/10/07 n. 159 convertito in legge 222/07 nella parte in cui prevede che le disposizioni in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'art. 2 comma 11 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.
Infatti il primo giudice nell'affrontare questione della prescrizione dell'obbligazione per cui è causa, aveva invocato la norma di cui all'art. 39 bis cit. a conferma della natura non tributaria dell'obbligo che era da lui qualificato come di natura previdenziale e dunque rientrante nella competenza esclusiva del giudice del lavoro e della previdenza adito in riassunzione.
15.1.Con l'impugnazione la parte interessata alla riforma non ha contestato la giurisdizione del giudice ordinario in luogo di quello tributario;
pertanto, per quanto statuito dalla giurisprudenza di cui alla nota n. 3 di questa sentenza ( cfr. Cass. n. 27094/24) , decisione che è richiamata in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c., trattasi di questione su cui si è formato il giudicato.
A questo punto ai sensi dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 legge n. 87/53, considerati i limiti propri della retroattività delle pronunce di illegittimità costituzionale, anche alla luce degli insegnamenti
13 dei giudici della Consulta ( cfr. Corte Costituzionale 139/844), trattasi di sentenza che non può esplicare alcun effetto nella controversia in esame.
A ciò si aggiunga che, per quanto esposto nei punti che precedono, la motivazione della Corte
Costituzionale, non rileva neppure ai fini della qualificazione dell'obbligazione per cui è causa, in quanto trattasi di sentenza che ha preso in considerazione la natura della obbligazione gravante sul vettore qualificandola come tributaria , senza considerare la posizione della società che è CP_1 definita testualmente anche dai giudici costituzionali, come il soggetto “ deputato alla riscossione”.
16. Pertanto in accoglimento dell'impugnazione, dichiarata assorbita ogni altra questione, in riforma della sentenza di primo grado, va rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla e, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell' la società va CP_1 Pt_1 CP_1
condannata al versamento della somma di euro 13.285,396,00.
Va per contro rigettata la richiesta dell' di corresponsione delle somme accessorie di cui all'art. Pt_1
116 comma 8 legge 388/00, in ragione dell'inapplicabilità ratione temporis della norma di cui al comma 3 bis introdotto dalla legge 92/12 con decorrenza 18.7.12.
Sulla somma come quantificata dalla parte attrice in primo grado e non contestata dall' Pt_1
decorrono gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale azionata avanti al giudice di Roma al saldo.
La novità delle questioni trattate e la complessità della controversia in diritto, consente al Collegio di disporre la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza, eccezione, domanda, rigettata e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
14 1) Accoglie in parte l'appello e , in riforma della sentenza impugnata, rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale, condanna la società aeroporto Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere
[...] all' la somma di euro 13.285,396,00 oltre interessi legali dalla data della Pt_1
proposizione della domanda riconvenzionale al saldo;
2) Spese di entrambi i gradi compensate.
Venezia, 19 dicembre 2024
Il Consigliere relatore
Annalisa Multari
Il Presidente
Gianluca Alessio
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, accertare e dichiarare: - l'intervenuta prescrizione del diritto dell' Controparte_5
al pagamento dell'Addizionale Comunale incassata da
[...] Controparte_1
(o, per essa, dall'allora nel
[...] Controparte_6
periodo compreso tra il mese di febbraio 2010 ed il mese di ottobre 2012, per un importo complessivo pari ad € 13.285.396,00 oltre accessori di legge, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.; e, per l'effetto - l'estinzione della correlativa obbligazione di pagamento di Controparte_1
6 2 Art.
1-ter 1.” È istituito, presso l' senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Pt_1 fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, avente la finalità di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore, omissis”. 3 Allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito. 4 Le sentenze di accoglimento, in base al disposto dell'art. 136 Cost. confermato dall'art. 30 l. 11 marzo 1953 n. 87, operano ex tunc perché producono i loro effetti anche sui rapporti sorti anteriormente alla pronuncia di illegittimità sicché, dal giorno successivo alla loro pubblicazione, le norme dichiarate in costituzionali non possono più trovare applicazione (salvo quanto discende dall'art. 25 Cost. per la materia penale).Il principio, che suole essere enunciato con il ricorso alla formula della c.d. retroattività di dette sentenze, vale però soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida. Per rapporti esauriti debbono certamente intendersi tutti quelli che sul piano processuale hanno trovato la loro definitiva e irretrattabile conclusione mediante sentenza passata in giudicato,
i cui effetti non vengono intaccati dalla successiva pronuncia di incostituzionalità (salvo quanto disposto per la materia penale dal cit. art. 30). Secondo l'orientamento talvolta emerso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. n. 58 del 1967) e il prevalente indirizzo dottrinale, vanno considerati esauriti anche i rapporti rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio di diritti ad essi relativi”.