Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/05/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 5055/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 22/05/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. resa all'esito dell'udienza scritta ex art. 127ter c.p.c. del 22/05/2025 nella causa n. 5055/2018 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1246/2018, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 15/10/2018, vertente tra
(C.F./P.IVA: ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F./P.IVA: ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F./P.IVA: ), rappresentati e difesi dagli
[...] C.F._3 avv.ti AC GUIDO e AC NA
- attori/opponenti - e (C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ROSSI MARCO
- convenuto/opposto – Conclusioni All'udienza del 22/05/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatti rilevanti della causa odierna opposta, chiedeva ed otteneva l'emissione di un Controparte_1 decreto ingiuntivo nei confronti di , Parte_1 Parte_2
e , odierni opponenti, per conseguire il
[...] Parte_3 pagamento, in solido tra loro, della complessiva somma di € 92.977,89, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore maturato sul conto corrente n. 1147000001916, stipulato con Banco Popolare Società Cooperativa ed originariamente intestato alla poi fallita, credito ceduto pro soluto Controparte_2
a (v. decreto ingiuntivo n. 1246/2018, emesso dal Tribunale Ordinario CP_3 di Avellino in data 15/10/2018; nonché allegato ricorso). Avverso il predetto decreto proponevano opposizione gli ingiunti, eccependo la nullità del decreto ingiuntivo opposto, disconoscendo i contratti ex adverso esibiti in copia e lamentando la mancata esibizione di tutti gli estratti 2 Tribunale di Avellino n. 5055/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
conto relativi al rapporto di conto corrente tra le parti;
contestavano inoltre la sussistenza del credito così come ingiunto chiedendo il ricalcolo del saldo stante l'illegittima applicazione di interessi superiori al tasso legale, nonché l' illegittima capitalizzazione degli interessi, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto nonché di ulteriore spese a vario titolo addebitate. Gli opponenti rassegnavano quindi le seguenti conclusioni: […] 1) previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, dichiarare illegittimo e/o nullo e/o inefficace e/o comunque revocare il decreto per carenza di prova scritta, ed in ogni caso per i fatti esposti in narrativa, assolvendo gli opponenti da ogni avversa richiesta;
2) in ogni caso, accertare: i) la nullità per le ragioni sopra esposte degli interessi applicati in misura superiore al tasso legale, poiché in difetto di valida pattuizione scritta al riguardo, mancando ogni specificazione sul punto, per violazione degli artt. 1284 c.c. e 117 TUB, con applicazione del tasso di sostituzione ex art. 1284 c.c. ovvero 117 TUB;
ii) la nullità della clausola della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi riferiti all'intero rapporto, depurando i conti da ogni forma di capitalizzazione, anche annuale, in aderenza all'attuale orientamento della S.C. (in proposito S.U. 24418/10) e per il periodo successivo al 2011, dichiarare comunque nulla la capitalizzazione trimestrale per le violazioni di legge sopra indicate;
iii) la nullità delle clausole di commissione di massimo scoperto, anche relativamente al criterio di calcolo ed alla temporalità di applicazione della stessa. In ogni caso la CMS è nulla ed improduttiva di effetti giuridici siccome priva di causale giustificativa dell'addebito; iv) il conteggio degli interessi effettivamente dovuti, sia a debito che a credito, tenendo conto, per ogni singola operazione, della data di operazione e non della data di valuta, ovvero tenendo conto della data di effettivo acquisto o perdita della disponibilità di denaro, poiché non esplicitamente prevista in contratto, eliminando le spese non oggetto di specifica pattuizione ed ogni ulteriore onere aggiuntivo non dovuto eliminando gli effetti della girocontazione delle competenze, indicando, il CTU, di cui sin d'ora si chiede la nomina, l'esatto saldo di dare avere tra le parti, alla luce dei predetti accertamenti;
3) condannare la banca convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione a norma dell'art. 93 cod. proc. civ. ai sottoscritti procuratori antistatari. […]. Si costituiva in giudizio la la quale insisteva per la Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo emesso, stante la debenza delle somme richieste e l'infondatezza dell'opposizione proposta. In particolare, eccepiva l'inammissibilità del disconoscimento operato dagli opponenti per la genericità dello stesso, la validità ai fini probatori dell'estratto conto prodotto, l'assenza di anatocismo, la genericità della contestazione circa la presunta usura, instando per la conferma del decreto, previa concessione della provvisoria esecutività dello stesso.
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Instauratosi il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, dato un termine per la proposizione della procedura di mediazione, concessi i termini di rito, la causa, anche all'esito del mutamento dell'Istruttore, veniva ritenuta matura per la decisione, giungendo all'odierna per la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. II. Ragioni giuridiche della decisione Sull'opposizione Infondata, per le ragioni di cui in seguito, si ritiene l'opposizione, così come proposta. Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004) sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006). Oggetto della causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria, con tutto ciò che ne consegue in punto di sostanziale irrilevanza, salvo quanto riferito in punto di regolamentazione delle spese, delle eccezioni formulate sul punto. Ciò posto, va evidenziato che - in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex
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plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) - si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Da quanto precede, deriva che, ove la pretesa azionata in sede monitoria si fondi su contratti di conto corrente, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. è prova idonea solo al fine dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento, ma nel giudizio di merito instaurato a seguito dell'opposizione, l'estratto conto certificato non costituisce di per sé prova del credito azionato dalla banca, sebbene possa rivestire carattere indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi egualmente significativi, dovendo per converso la banca medesima supportare la propria pretesa creditoria tramite la produzione degli estratti conto e del contratto di conto corrente e/o dei contratti bancari posti a fondamento della pretesa (Sez. 1 - , Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018). Quanto poi alla valenza degli estratti conto, preme rilevare come, in base al disposto di cui all'art. 1832 c.c., gli estratti conto trasmessi dalla banca al correntista, costituiscano piena prova delle emergenze contabili dagli stessi evidenziate, e si intendono approvati se non sono contestati nel termine pattuito o in quello usuale. Inoltre, laddove la non dia idonea dimostrazione di CP_3 aver trasmesso al debitore principale gli estratti conto, ma provveda a produrre gli indicati estratti conto in giudizio, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità tale produzione in giudizio degli estratti conto quale prova del credito vantato dalla costituisce una forma di comunicazione equivalente alla CP_3 trasmissione e determina l'onere per il correntista di contestare in maniera specifica e puntuale le voci contenute negli stessi. (cfr. Cass. 92/2765; 88/3176; 81/23). Occorre tuttavia evidenziare come, nell'ipotesi in cui – verificatasi nel caso di specie- in giudizio siano involti (anche) i fideiussori: se da un lato, ove il correntista non sollevi specifiche e puntuali contestazioni agli estratti conto depositati (cioè a singole e determinate annotazioni), ciò porta a ritenere in ogni caso tacitamente approvate le risultanze degli estratti conto che sono, di conseguenza, assistiti da quella presunzione di veridicità come riconosciuta dalla prevalente giurisprudenza di legittimità; dall'altro, in assenza di tempestiva contestazione da parte del correntista degli estratti conto, il fideiussore, chiamato in giudizio, non può sollevare contestazioni in relazione all'ammontare della somma, poiché il fideiussore non può opporre al creditore eccezioni non spettanti al debitore principale (vedi art. 1945 c.c. e Cass. 1992 n. 9719).
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Del resto, come nel prosieguo si chiarirà, nessuna specifica contestazione a determinate annotazioni è stata fatta dal debitore principale;
né i fideiussori hanno, comunque, provveduto ad una contestazione analitica delle risultanze - e, dunque - di singole e specifiche voci degli estratti conto, lamentando genericamente la previsione di interessi ultralegali non determinati, la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'applicazione di interessi usurari etc.. In definitiva, in assenza di tempestiva contestazione da parte del correntista degli estratti conto o, comunque, del credito asseritamente vantato dalla il fideiussore non può opporre al creditore eccezioni non spettanti al CP_3 debitore principale.
E ciò perché la mancata contestazione da parte del debitore principale degli accrediti e degli addebiti, sotto il profilo meramente contabile, cristallizza la somma ingiunta nei confronti anche del fideiussore (trattandosi di debitoria non più contestabile). Va però ricordato che, se è vero che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 cod. civ. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, è altrettanto vero che essa non preclude la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino anche da parte del fideiussore: il riferimento è, tra l'altro, agli interessi ultralegali, anatocistici ed usurari, e in generale alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente, che sono sempre contestabili per ragioni sostanziali attinenti alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano. Dunque, il principio sopra esposto non può coinvolgere le contestazioni riferibili agli interessi pattuiti, a quelli eventualmente usurari o alla intervenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e altre clausole asseritamente illegittime, atteso che la incontestabilità del conto, derivante dalla mancata impugnazione del debitore principale, attiene esclusivamente ai rispettivi accrediti e addebiti considerati nella loro realtà fattuale ma non alla validità ed efficacia degli accordi o di singole clausole contrattuali (Cass. 1994, n. 9791 in punto di interessi;
Cass. 1999, n. 385 in punto di capitalizzazione trimestrale;
questioni, peraltro, rilevabili anche d'ufficio poiché attengono all'esecuzione del contratto). Tali affermazioni devono tuttavia coordinarsi con i principi che attengono più nello specifico alla concreta consistenza degli oneri allegazionali e probatori gravanti sulle parti in giudizi quali quello in esame. Secondo altrettanto condivisa giurisprudenza, difatti, In materia di contratti bancari, il certificato di c.d. "saldaconto" è idoneo ad assolvere all'onere della prova
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dell'ammontare del credito nei confronti del fideiussore, tanto più qualora il contratto di conto corrente contenga una clausola in forza della quale il cliente riconosce che i libri e le altre scritture contabili della banca fanno piena prova verso di lui del debito garantito (Cass. Sez. 1, 09/01/2019, n. 279), con l'ulteriore precisazione secondo cui In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nella valutazione dell'idoneità probatoria dell'estratto, aveva rilevato la genericità delle obiezioni mosse dai fideiussori e la presenza di una valida clausola contrattuale con la quale il cliente aveva riconosciuto ai libri e alle altre scritture contabili della banca il valore di piena prova, nei suoi confronti, del debito garantito) (Sez. 3, Ordinanza n. 12818 del 10/05/2024). Facendo applicazione di tali enunciati nel caso di specie, non ci si può esimere dal rilevare come, a riprova delle proprie pretese, la RE opposta abbia prodotto, sin dalla fase monitoria, copia dei contratti (di conto corrente e fideiussione) debitamente sottoscritti dalle controparti, copia del contratto di cessione del relativo credito, copia della notifica della cessione con relativa ricezione anche ai garanti, e copia dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (v. produzione di parte). Ebbene, ferma l'integrazione avutasi in corso di causa con la produzione anche degli estratti conto inerenti il rapporto in contestazione (v. allegati alla memoria ex art. 183, n. 2 di parte opposta), deve evidenziarsi come la predetta documentazione possa - proprio avuto riguardo al contenuto dei contratti di cui in atti e al complessivo comportamento processuale comunque tenuto dagli opponenti di cui si dirà - ritenersi di per sé sufficiente ai fini dell'assolvimento dei propri oneri probatori da parte della RE agente (v. su tutte citate Sezioni Unite n. 13533/2001). A ben guadare, infatti, gli odierni opponenti, pur in presenza di contratti di fideiussione recanti clausole implicanti la vincolatività anche nei loro confronti delle risultanze contabili della NC (v. art. 7 di cui ai contratti di fideiussione in atti da considerarsi, per quanto si passerà ad esporre, debitamente sottoscritti), non hanno formulato alcuna contestazione specifica e circostanziata delle stesse, né tantomeno della relativa invalidità e/o erroneità, essendosi limitati ad eccezioni del tutto generiche e indeterminate. Più nel dettaglio, ribadito quanto già riferito in punto di non autentica dirimenza delle eccezioni inerenti l'assenza della prova scritta normativamente richiesta ai fini dell'emissione - per vero legittimamente avutasi, come supra
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chiarito - del decreto opposto, prive di pregio risultano senza dubbio quelle inerenti la non riferibilità delle firme apposte ai contratti per cui è causa agli odierni debitori. Gli stessi, difatti, hanno articolato un disconoscimento documentale che - per come formulato (v. testualmente atto di opposizione: Con il presente atto gli opponenti disconoscono la conformità di tutti i contratti sopra specificamente indicati, a norma dell'art. 2719 cod. civ. E' opportuno precisare che tali disconoscimenti escludono ogni possibilità di utilizzazione del documento in questione) – non può che considerarsi inammissibile. La giurisprudenza di legittimità, invero, ha avuto modo di precisare - da un lato - che il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco, per cui è inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita (cfr. Cass. civ. n. 112448/2012), e - dall'altro - che l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere
“espressamente” la copia fotostatica di una scrittura implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che, in relazione ad uno o più determinati documenti prodotti in copia, contenga una non equivoca negazione della loro conformità all'originale (cfr. Cass. civ. n. 4912/2017; cfr. sul punto, anche Cass. civ. n. 7775/2014: “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impegno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sin degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”). Per ciò che invece concerne le ulteriori eccezioni di merito di erroneità e/o non debenza della somma ingiunta, non ci si può esimere dal rilevare come le stesse non siano state, nemmeno in corso di causa (v. memoria ex art. 183, n. 1) sufficientemente circostanziate, avendo gli opponenti apoditticamente, ed in maniera del tutto generica, lamentato la mancata previsione per iscritto di un tasso di interesse ultralegale, la natura anatocistica ed usuraria degli interessi applicati, nonché l'indebita applicazione della commissione di massimo scoperto pattuita e del sistema delle valute, senza indicare quali e quanti addebiti fossero avvenuti in difformità rispetto alla relative pattuizioni, ed insistendo per la disposizione sul punto di una consulenza tecnica d'ufficio (v. atto di opposizione e successivi scritti difensivi). Al riguardo, giova tuttavia precisare come la consulenza tecnica d'ufficio costituisca un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia
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delle parti rispetto agli oneri allegazionali e probatori gravanti sulle stesse gravanti (Cassazione Civile, sentenza n. 1266/2013). Pertanto, la parte che agisce in giudizio deducendo l'invalidità delle condizioni contrattuali, o che eccepisca l'invalidità del titolo ex adverso azionato, è tenuta comunque a dar specifica allegazione e compiuta prova della fondatezza delle proprie deduzioni e, in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c., ha l'onere di indicare e documentare, in sede di merito, in maniera precisa e non equivoca, la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi (ex multis Cassazione Civile, ordinanza n. 2311/2018). Tali principi sono valevoli per ogni richiesta di ricalcolo del dovuto, con la conseguenza che, nell'ambito di un'opposizione a decreto ingiuntivo, è meramente esplorativa e non può trovare accoglimento la richiesta di espletamento di CTU contabile, in difetto di precisa indicazione degli elementi probatori da cui desumere l'asserita erroneità dei conteggi proposti dalla NC RE (Tribunale di Ferrara, sentenza n. 167/2014). Né adeguato, rispetto ai sin qui richiamati e ricostruiti oneri allegazionali e probatori, potrebbe ritenersi il reiterato richiamo operato dai medesimi opponenti alle risultanze di cui alla CTP in atti (v. atto di opposizione e successive memorie, riproducente esclusivamente principi e precedenti giurisprudenziali riportati nella predetta CTP). Per condivisa giurisprudenza, difatti, al giudice è vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (Sez. 3, Ordinanza n. 30607 del 27/11/2018), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui anche il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017), in quanto il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse (Sez. 1, Sentenza n. 21847 del 15/10/2014).
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Ad abundantiam, si rileva che appaiono comunque prive di pregio le contestazioni, parimenti non meglio specificate (v. atto di opposizione e successivi scritti difensivi), in punto di nullità degli interessi applicati in misura superiore al tasso legale in difetto di valida pattuizione scritta, atteso che nei contratti in atti il tasso di interesse previsto risulta comunque debitamente fissato e specificamente stipulato per iscritto (v. contratto di conto corrente e relativi documenti di sintesi di cui in atti). Altrettanto deve dirsi circa la dedotta nullità, parimenti non ulteriormente circostanziata, quantomeno con specifico riferimento al contratto in essere o ad ulteriori particolari aspetti del fenomeno dell'anatocismo (v. ancora atto di opposizione e successivi scritti difensivi, limitatisi in prevalenza ad enunciazione di principi e precedenti giurisprudenziali in materia), della clausola della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, poiché il c/c azionato risulta in ogni caso prevedere la pari periodicità (trimestrale) degli interessi sia attivi che passivi (pag. 34 – doc. 2 monitorio, nonché art. 9 di cui alle relative condizioni). A soluzioni dissimili non può giungersi nemmeno con riferimento alle contestazioni concernenti la difforme applicazione della clausola recante la commissione di massimo scoperto, ovvero del sistema delle valute come pattuite, atteso che, al di là di ogni altro aspetto, la dedotta applicazione in violazione del contratto non ha ricevuto alcuna specifica allegazione e/o correlazione con determinate e concretamente individuate annotazioni passive corrispondenti. Quanto poi alla dedotta usurarietà degli interessi pattuiti, del pari insuscettibili di vaglio si ritengono le contestazioni di cui all'opposizione. In materia, come chiarito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi ha l'onere di indicare e documentare, in sede di merito, in maniera precisa e non equivoca, la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, i trimestri in cui è avvenuto il superamento, e le modalità con cui lo stesso è stato accertato (ex multis Cassazione Civile, ordinanza n. 2311/2018) essendo quindi tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la misura del T.e.g.m. nel periodo di riferimento, la clausola negoziale relativa agli interessi pattuiti e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale proprio in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c.
La prova della pattuizione ed applicazione dei tassi usurari richiede un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale, dopodiché può ritenersi presunta la natura usuraria degli interessi applicati, in base all'art. 644 c.p., comma 3, prima parte, ed all'art. 1815 c.c., che dovranno pertanto essere espunti nella misura in cui, nel corso del rapporto, essi
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hanno inciso negativamente sulla posizione del debitore, tenuto comunque a ricevere in restituzione il tantundem (Cassazione Civile, sentenza n. 19282/2014).
La misura del tasso-soglia è determinata periodicamente con apposito decreto del Ministro del Tesoro, emanato ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 1.
Pertanto, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 7294/2017; Cassazione Civile, sentenza n. 21243/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto ed attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cassazione Civile, ordinanza n. 2489/2019 in tema di nullità testamentaria).
Nel caso di specie, gli opponenti si sono limitati a richiamare sul punto – come su ogni eccezione articolata – la CTP di cui in atti, non allegando quindi alcun principio di prova in ordine al superamento del tasso soglia antiusura, omettendo persino di fare menzione (entro i termini assertivi imposti dal rito) del tasso soglia eventualmente vigente al momento della pattuizione del contratto. Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che giungersi al rigetto dell'opposizione proposta e alla conferma del decreto ingiuntivo opposto, con il contestuale assorbimento di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile, ferma in ogni caso l'assenza di compiute e specifiche contestazioni anche circa la legittimazione ad agire dell'odierna opposta (v. ancora atto di opposizione e successivi scritti difensivi). Sulle spese Il rigetto dell'opposizione comporta altresì la condanna degli opponenti alla rifusione in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 260.000,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , e Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1246/2018, Parte_3 reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 15/10/2018 nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, respinta ogni Controparte_1 altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta
11 Tribunale di Avellino n. 5055/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
l'opposizione così come proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1246/2018, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 15/10/2018; condanna parte opponente, , e Parte_1 Parte_2
alla rifusione in favore di parte opposta, Parte_3 [...] delle spese del presente giudizio, liquidate in € 7.052,00 per CP_1 compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 27/05/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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