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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALI ANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO R T E D'AP P E L L O DI NA P OL I
QU I NT A S EZ I ON E CI VI L E
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore
Dr. Roberto Notaro Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 5043/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso la sentenza n. 1480/2018 del Tribunale di Avellino, Seconda sezione civile, emessa il 10/9/2018, pendente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/9/1959;
(c.f. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
16/1/1963; entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c. al ricorso per riassunzione, dall'Avv. Assuntina Iannaccone (c.f.
); C.F._3
AP P E L L AN T I
E
, nato a [...] l'[...] (c.f. CP_1 Parte_3
), rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla copia C.F._4
n. 5043/2018 R.G.A.C.C. Pag. 1 di 10 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
notificata dell'atto di appello, dagli Avv.ti Antonio Foglia (c.f. ) e C.F._5
Vincenzo Simonelli (c.f. ); C.F._6
AP P E L L A TO
NONCHÉ
, nato a [...] il [...] (codice fiscale non indicato) Controparte_2 titolare dell'impresa individuale “ ” (partita IVA Controparte_3
), rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione P.IVA_1
introduttivo del giudizio di primo grado dall'Avv. Gioacchino Sautariello (c.f.
); C.F._7
(codice fiscale non indicato, partita iva n. ) Controparte_4 P.IVA_2
costituitasi in persona del Sig. , dichiaratosi legale rappresentante pro CP_5 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Gioacchino Sautariello (c.f.
); C.F._7
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_4 C.F._8 titolare dell'impresa individuale , rappresentato e difeso, in virtù Controparte_6 di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv.
Filomena Alaia (c.f. ); C.F._9
AP P E L L A TO
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un unico atto di citazione consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il 5/6/2014, l'architetto , la Parte_3 Controparte_4 Parte_4
(titolare dell'impresa individuale ) e , (titolare dell'impresa CP_6 Controparte_2
individuale ), evocavano in giudizio, innanzi al Controparte_3
Tribunale di Avellino, e , deducendo che: Parte_1 Parte_2
- l'architetto , nell'ottobre 2005 aveva ricevuto incarico di Parte_3
progettista e direttore dei lavori per gli interventi di manutenzione straordinaria da svolgersi nell'unità immobiliare di proprietà sita in Avellino Parte_1
alla contrada Chiaire;
n. 5043/2018 R.G.A.C.C. Pag. 2 di 10 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
- vantava nei confronti di quest'ultimo un credito di € 8.929,05 quale compenso per l'attività svolta;
aveva ottenuto dal Tribunale di Nola il decreto ingiuntivo n. 2319/2006 avverso il quale era stata proposta opposizione ed era pendente il relativo giudizio;
- l'impresa di aveva ricevuto, nel dicembre 2005, l'incarico da Parte_4
per lo svolgimento di lavori relativi ad impianti elettrici ed Parte_1
elettronici nel medesimo immobile;
- non aveva ricevuto il compenso per l'attività svolta di € 18.090 e pendeva giudizio innanzi al Tribunale di Avellino avente ad oggetto tale credito ed il risarcimento dei danni per € 11,910;
- l'impresa di aveva ricevuto, nel gennaio 2006, incarico da Controparte_2
per lo svolgimento di lavori di pitturazione nel medesimo Parte_1
immobile;
- era quindi creditore dell'importo di € 8.704,64 a titolo di compenso per l'attività eseguita;
aveva promosso giudizio innanzi al Tribunale di Avellino per ottenere il pagamento di tale somma;
- la aveva ricevuto incarico da per CP_4 CP_4 Parte_1
lo svolgimento nello stesso immobile di lavori di impiantistica termo idraulica per il complessivo importo di € 4.840;
- non avendo ricevuto il pagamento di tale somma, aveva promosso giudizio innanzi al Tribunale di Avellino con il quale aveva chiesto anche il risarcimento dei danni per mancato guadagno nella misura di € 12.000;
- in data 29/4/2009, con atto per notaio aveva Per_1 Parte_1
costituito in fondo patrimoniale - unitamente al proprio coniuge - Parte_2
l'immobile sito in Avellino alla contrada Chiaire n. 23Q di sua proprietà esclusiva;
- sussistevano tutti i presupposti per far luogo alla dichiarazione di inefficacia di tale atto ai sensi dell'art. 2901 c.c. anche in considerazione del fatto che la costituzione di fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito.
Chiedevano pertanto che venisse dichiarato inefficace nei loro confronti l'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 29/4/2009.
I convenuti si costituivano eccependo la prescrizione dall'azione e, comunque, la sua infondatezza.
n. 5043/2018 R.G.A.C.C. Pag. 3 di 10 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Con sentenza n. 1480/2018 il Tribunale dichiarava l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale nei confronti degli attori e condannava i convenuti al pagamento delle spese. Osservava infatti che:
- l'eccezione di prescrizione era inammissibile in quanto i convenuti si erano costituiti alla prima udienza e, dunque, oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c.;
- l'azione revocatoria può essere esercitata anche a tutela di crediti che non siano certi liquidi ed esigibili, sicché era irrilevante il fatto che fossero in corso giudizi per l'accertamento dei crediti degli attori;
- non era necessario disporre la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa che fossero definiti quelli per l'accertamento dei crediti degli attori;
- sussisteva l'eventus damni, dal momento che certamente la costituzione del fondo patrimoniale rendeva più difficile la realizzazione delle pretese dei creditori, limitando la possibilità di aggredire i beni che ne facevano parte;
inoltre il debitore non aveva dimostrato la sufficienza del patrimonio residuo per soddisfare le pretese dei creditori;
- la costituzione del fondo patrimoniale va considerato atto a titolo gratuito;
- in ogni caso, la costituzione del fondo patrimoniale dopo oltre vent'anni di matrimonio, quando già erano in corso le azioni promosse dai creditori per ottenere l'accertamento dei loro crediti, dimostrava non solo la consapevolezza da parte di
[...]
e della moglie, ma addirittura la volontà di arrecare pregiudizio con tale Parte_1
atto alle ragioni dei creditori.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello, con atto di citazione notificato il
10/10/2018, e deducendo che Parte_1 Parte_2
- il credito dell'arch. era inesistente, dal momento che aveva Parte_3 abbandonato l'incarico professionale ed aveva “causato anche una ingiunzione da parte delle autorità tutorie, per carenza di documentazione tecnica”; per tale motivo era pendente il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo nel quale era stata proposta domanda riconvenzionale;
- era inesistente altresì il credito della anche in tal caso era Controparte_4
stato chiesto, nel relativo giudizio, il rigetto della pretesa creditoria ed era stata proposta domanda riconvenzionale “posto che giammai è stato raggiunto un accordo sui prezzi dei lavori e gli stessi sarebbero stati affidati in regime di sub appalto, mai concordato”;
n. 5043/2018 R.G.A.C.C. Pag. 4 di 10 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
- era inesistente anche il credito dell' che, dopo aver accettato l'incarico, CP_2
aveva abbandonato il cantiere;
anche nei suoi confronti era stata proposta domanda riconvenzionale;
- quanto a si trattava di persona sconosciuta con la quale non Parte_4
aveva mai avuto alcun rapporto;
- in realtà i lavori per il completamento dell'immobile a contrada Chiaire erano stati affidati alla ditta Mi.Fe che, senza alcuna autorizzazione, li aveva subappaltati alle imprese che si affermavano creditrici di e che “di concerto Parte_1 concordavano di non portare a termine l'esecuzione delle opere”;
- pertanto, nulla era dovuto agli attori (odierni appellati) in quanto l'art. 1665 c.c. prevede che l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo solo quando l'opera è accettata dal committente, ipotesi che nel caso di specie non si era verificata;
- l'azione revocatoria, del resto, non poteva essere promossa a tutela di un credito litigioso, non rientrando lo stesso nella categoria dei crediti eventuali;
- la costituzione di fondo patrimoniale costituisce atto a titolo oneroso o, comunque, “adempimento dell'obbligo previsto dal citato art. 143 c.c.”;
- non vi era prova che i coniugi “fossero a conoscenza, con Parte_1 dolosa partecipazione, dell'invocato pregiudizio alle loro presunte ragioni di credito”;
- in ogni caso, trattandosi di crediti relativi alla ristrutturazione dell'abitazione familiare, non poteva escludersi la possibilità per i creditori di aggredire anche i beni costituiti in fondo patrimoniale.
Concludevano pertanto chiedendo, in via preliminare, di disporre la riunione del giudizio a quello n. 819/2017 r.g. pendente innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, avente ad oggetto la pretesa dell'Arch. e, nel merito, la riforma della sentenza Parte_3
di primo grado con conseguente rigetto di tutte le domande.
Si è costituito, con comparsa depositata il 5/3/2019, che ha Parte_3 eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per difetto di specificità dei motivi;
ha quindi ribadito la correttezza della sentenza di primo grado ed ha evidenziato che il Tribunale di Nola, con sentenza n. 36/2017, aveva rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2391/2006, emesso in suo Parte_1
favore. Si è opposto alla riunione con il processo n. 819/2017 avente ad oggetto l'appello proposto contro tale sentenza.
n. 5043/2018 R.G.A.C.C. Pag. 5 di 10 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Con comparsa depositata il 6/3/2019 si è costituito che ha Parte_4 eccepito l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello, contenente la mera reiterazione delle argomentazioni poste a sostegno della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, e comunque l'infondatezza dello stesso. Ha evidenziato che, con sentenza n. 959/2018, il Tribunale di Avellino aveva riconosciuto le sue pretese nei confronti di
, condannando quest'ultimo al pagamento in suo favore di € Parte_1
18.090.
Con comparsa depositata in data 7/3/2019 si è costituito , Controparte_2 eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e comunque la sua infondatezza. Ha rilevato che con sentenza n. 1520/2014 il Tribunale di Avellino aveva condannato al pagamento in suo favore dell'importo di € Parte_1
5.337,78.
Si è costituito in data 7/3/2019 anche la che ha svolto difese Controparte_4 sovrapponibili a quelle dell' e che ha evidenziato che anche la sua pretesa era CP_2
stata riconosciuta dal Tribunale di Avellino con sentenza n. 1521/2014, con la quale era stato condannato al pagamento in suo favore di € 3.554,88. Parte_1
All'udienza del 3/10/2023 è stata dichiarata l'interruzione del processo per il decesso dell'Avv. Leonardo Tammaro che difendeva gli appellanti.
Questi ultimi hanno quindi riassunto il processo con ricorso depositato il
17/9/2024.
All'udienza del 17/12/2024, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari ex art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIV I DELLA DECIS IONE
1.1 Preliminarmente va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, l'appello è ammissibile in quanto – sebbene sia caratterizzato da un'esposizione non proprio chiarissima dei motivi di impugnazione - è comunque possibile individuare le critiche mosse alla decisione impugnata, come si evince dall'esposizione che precede.
1.2 Sebbene nulla sia stato eccepito al riguardo, va osservato che la riassunzione
è stata tempestiva, dovendosi far decorrere il relativo termine dalla conoscenza effettiva n. 5043/2018 R.G.A.C.C. Pag. 6 di 10 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
dell'evento interruttivo che, nel caso di specie, è avvenuta da parte degli appellanti il
20/5/2024 con la notifica dell'atto di precetto. La conoscenza del decesso del difensore da parte del soggetto da lui assistito non può infatti farsi coincidere con la dichiarazione in udienza di tale evento quando lo stesso non sia stato personalmente presente a tale udienza (Cass. 9918/1998; Cass. 9625/1990)
2.1 Passando all'esame del merito, va rilevato che l'appello è infondato e deve essere rigettato.
In ordine alla prima questione relativa alla natura dei crediti degli odierni appellati
è sufficiente evidenziare che l'azione revocatoria è posta a tutela di una “nozione lata di
“credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali” (Cass. 12144/1999); conseguentemente, tale azione può essere accolta anche nel caso in cui sia promossa per la tutela di crediti condizionati (Cass. 7484/2001; Cass.
591/1999), crediti che non siano liquidi o facilmente liquidabili (Cass. 6511/2004 n.
6511) e di crediti ancora non certi o comunque litigiosi (Cass. 1712/1998; Cass.
5863/1998; Cass. 5619/2016; Cass. 11121/2020). È evidente, quindi, che la pendenza dei giudizi relativi all'accertamento dei crediti degli odierni appellati non è di ostacolo all'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., né è necessario esaminare la fondatezza delle ragioni di credito degli odierni appellati che costituiscono oggetto di altro giudizio.
Ciò in quanto l'azione revocatoria consente solo di aggredire i beni che costituiscono oggetto dell'atto di disposizione anche se trasferiti o vincolati, ma è pur sempre necessario che i creditori siano muniti di titolo esecutivo per la formazione del quale occorre l'accertamento della pretesa creditoria.
A ciò deve aggiungersi, comunque, che tutti gli odierni appellati hanno ottenuto sentenze di primo grado di condanna nei confronti di . Parte_1
Infine, neppure occorre sospendere il giudizio in attesa della definizione di quelli aventi ad oggetto l'accertamento dei crediti degli odierni appellati, essendo consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “essendo sufficiente, per l'esperimento dell'azione revocatoria, l'esistenza di una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente, il giudizio promosso con tale azione non è soggetto a
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(già Prima sezione civile bis)
sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. nel caso di pendenza di controversia sull'accertamento del credito, in quanto la definizione di questa seconda controversia non costituisce l'indispensabile precedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria” (Cass. 16722/2009; nello stesso senso, cfr. ex multis, Cass.
1129/2012; Cass. 19289/2007; Cass. 14709/2005; Cass. SS.UU. 9440/2004).
2.2 Nessun dubbio può esservi poi in ordine alla natura di atto a titolo gratuito della costituzione di fondo patrimoniale anche quando sia posta in essere da entrambi i coniugi, non costituendo la stessa adempimento di un dovere giuridico (ex multis Cass.
29298/2017; Cass. 19029/2013). Del pari non può dubitarsi della sussistenza dell'eventus damni ravvisabile non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita o l'insufficienza della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito “in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva”. (Cass.
7452/2000; nello stesso senso, ex multis, Cass. 8930/1987; Cass. 6272/1997; Cass.
12144/1999; Cass. 16464/2009).
Dunque anche solo i limiti posti all'esecuzione dei beni del fondo patrimoniale dall'art. 170 c.c. - indipendentemente dalla rilevanza in concreto con riguardo ai crediti vantati dagli odierni appellati - integrano il concetto di danno così inteso.
Né – sul quale secondo la giurisprudenza grava il Parte_1
relativo onere - ha dimostrato (e neppure dedotto) l'idoneità del proprio residuo patrimonio a soddisfare i crediti de gli odierni appellati (cfr. ex multis, Cass. 7767/2007;
Cass. 1902/2015; Cass. 21492/2011; Cass. 19963/2005).
2.3 Infine, quanto al profilo soggettivo, non vi è dubbio che Parte_1
fosse quanto meno consapevole del danno che arrecava ai propri creditori, con
[...]
i quali aveva in corso numerosi giudizi, mediante la costituzione in fondo patrimoniale del suo immobile;
è appena il caso di osservare, benché non sia necessario, che può presumersi analoga conoscenza anche da parte della moglie , in Parte_2
considerazione dello stretto vincolo familiare esistente con il debitore e del fatto che, come osservato dal Tribunale, tale fondo sia stato costituito oltre vent'anni dopo il matrimonio avvenuto il 20/7/1987.
Per tutto quanto esposto l'appello deve essere rigettato.
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(già Prima sezione civile bis)
3. Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio nei confronti di tutti gli appellati da liquidarsi - in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. 55/2014
(come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra € 5.200 ed € 26.000 in considerazione del valore dei crediti a tutela dei quali è stata esercitata l'azione revocatoria (art. 5 comma 1 d.m. 55/2014) - in € 4.000 (Euro 800 per la fase di studio;
Euro 700 per la fase introduttiva;
Euro 1.000 per la fase istruttoria;
Euro 1.500 per la fase decisoria). Deve precisarsi che per la sola il credito sarebbe inferiore CP_4 ad € 5.200; tuttavia la stessa è difesa dal medesimo difensore di , sicché Controparte_2
l'unico compenso professionale va determinato sulla base della domanda di valore più alto, trattandosi di litisconsorzio facoltativo (Cass. 10367/2024), mentre la riduzione di cui all'art. 4 comma 4 d.m. 55/2014 ed il successivo aumento di cui al comma 2 per il difensore che assiste più soggetti aventi la medesima posizione processuale, si elidono a vicenda.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'appello, come previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 1480/2018, emessa dal Tribunale di Avellino il 10/9/2018:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di e delle spese del Parte_3 Parte_4 secondo grado di giudizio che liquida, per ciascuno di loro, in € 4.000 per compenso professionale ed € 600 per spese generali, con attribuzione, per la posizione di , agli Avv.ti Antonio Foglia e Vincenzo Simonelli Parte_3
(per la quota del 50% ciascuno) e, per la posizione di , all'Avv. Parte_4
Filomena Alaia;
3. condanna e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore di e della , delle spese Controparte_2 Controparte_7
n. 5043/2018 R.G.A.C.C. Pag. 9 di 10 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
del secondo grado di giudizio che liquida in € 4.000 per compenso professionale ed € 600 per spese generali da suddividersi in parti uguali tra i due appellati, con attribuzione al difensore Avv. Gioacchino Sautariello;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, l'8 aprile 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
n. 5043/2018 R.G.A.C.C. Pag. 10 di 10