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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 01/08/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in unico grado iscritta al n. 126/20255 del R.G. V.G.promossa da nata in [...] il [...], residente in [...]
Tinari n. 27, Codice Fiscale e nato a [...] ( C.F._1 Parte_2
ME ) il 27.08.1980, residente in [...] , Codice Fiscale
rapp.ti e difesi congiuntamente e disgiuntamente, come in atti, dagli C.F._2
Avvocati Alfonso Di Fede,(C.F. , Pec CodiceFiscale_3 per comunicazioni e/o notificazioni ) - e Paola Piccone Email_1
(C.F. ), CodiceFiscale_4 Email_2
ricorrenti
OGGETTO
ricorso congiunto per la dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti: Voglia la Corte d'Appello dell'Aquila adita “dichiarare efficace nella Repubblica
Italiana la sentenza emessa in prima istanza dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Abruzzese -
Molisano di Chieti in data 29/05/2024 e per l'effetto ordinare l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Nulla per le spese.”
Il P.G. “Chiede, in accoglimento del ricorso congiunto degli ex coniugi e Parte_1 che la Corte di Appello sede, ricorrendo i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 8 Parte_2 legge n.121/85, voglia dichiarare l'efficacia nella Repubblica italiana della sentenza di nullità del matrimonio concordatario pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Abruzzese-
Molisano (in data 29 maggio 2024) divenuta definitiva e resa esecutiva con decreto del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica in data 07 gennaio 2025.
FATTO E DIRITTO
e hanno proposto ricorso congiunto ai fini della dichiarazione Parte_1 Parte_2 di efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesiano Abruzzese (in data 29/05/2024) divenuta definitiva e resa CP_1 esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 07/01/2025.
Rappresentano:
- che gli istanti in data 13/05/2006 contraevano matrimonio concordatario in AN (CH), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio all'Anno 2006, N. 18, P. II , Serie A, Ufficio 1;
- che la Sig.ra in data 7/08/2023 incardinava procedimento di nullità di Parte_1 matrimonio presso il competente Tribunale Ecclesiastico Int. Abruzzese – Molisano di Chieti;
- che l'adito Tribunale Ecclesiastico pronunciava la nullità del matrimonio - Parte_1
con sentenza datata 29/05/2024, Ruolo N. 3811/2023 (cfr. All. sub.4); Parte_2
- che tale sentenza veniva dichiarata esecutiva, con conseguente trascrizione nei registri parrocchiali pertinenti a norma del can.1679, C.J.C., per decreto emesso in data 18/10/2024 (cfr. All. sub.5);
- che il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con sede nella Città del Vaticano, nella sua qualità di “Superiore Organo Ecclesiastico di Controllo”, ai sensi dell'art.8 , n.2 dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984, disponeva la esecutività della sentenza canonica con decreto del 7/01/2025, Prot. n. 57576/24 EC (cfr. All. sub.6);
- che gli odierni istanti hanno interesse che la predetta sentenza canonica sia resa efficace nello Stato
Italiano e che ne sia ordinata la trascrizione a margine dell'atto di matrimonio;
-che tanto premesso è possibile, ai sensi della Legge n. 218/95 ( artt. 64 e ssgg.) e della Legge n.
121/85 (Ratifica Concordato del 1929 tra Italia e Santa Sede), far valere nella Repubblica Italiana una sentenza di altro Stato, con sentenza della competente Corte d' Appello;
-che sussistono le condizioni di diritto di cui alle predetti Leggi n. 218/95 e n. 121/85;
Il P.G., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, ha chiesto di accogliere il ricorso congiunto.
Disposta la fissazione dell'udienza del 10.06.2025, per la trattazione cartolare del procedimento e depositate dai ricorrenti le note di udienza, con rinuncia a termini a difesa, la causa può essere decisa.
Ricorrono i presupposti per la delibazione della sentenza ecclesiastica sussistendo nella specie tutte le condizioni previste dall'art. 8, n. 2, dell'Accordo firmato in Roma il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121 (Accordo la cui applicazione non è stata pregiudicata dalle disposizioni della legge 31 maggio 1995 n. 218: cfr. art. 2 di tale legge), atteso che:
- i giudici ecclesiastici erano competenti a conoscere della causa, trattandosi di matrimonio concordatario;
- nel relativo procedimento risulta essere stato assicurato alle parti il più ampio diritto di agire e di resistere in giudizio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
- tra le stesse parti non risulta essere stata pronunciata altra decisione del giudice italiano sul medesimo oggetto, né è pendente analogo giudizio;
- le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
In ordine a tale ultimo presupposto deve osservarsi come per costante giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui la convivenza tra i coniugi si sia protratta per un tempo superiore ai tre anni, unico motivo di nullità riconosciuto dal nostro ordinamento è quello della incapacità ai sensi dell'art. 120
c..c.
Sul punto la Suprema Corte ha precisato che: “La declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno solo dei coniugi, di uno dei "bona matrimonii", postula che la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questi in effetti conosciuta,
o che non gli sia stata nota esclusivamente a causa della sua negligenza, atteso che, qualora le menzionate situazioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. (cfr.ex multis Cass. 17036/19).
Nel caso di specie è da escludere che non vi sia stata conoscenza da parte di uno dei due coniugi della divergenza tra volontà effettiva e quella manifestata all'atto del matrimonio posto che entrambi hanno agito per la delibazione della sentenza ecclesiastica e confermano in tal modo la conoscenza del grave difetto di discrezione di giudizio in capo alla moglie, come manifesta al momento della contrazione delle nozze, causativa della declaratoria di nullità oggetto di delibazione.
Inoltre pur risultando nel caso di specie una convivenza superiore ai tre anni e non essendo stata provata alcuna causa di incapacità delle parti al momento del matrimonio, deve rilevarsi come l'eccezione in tal senso non è stata sollevata dalle parti tempestivamente e pertanto non può rilevarsi d'ufficio.
Al riguardo la Cassazione ha in più occasioni precisato che: “La convivenza triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, all'adempimento di doveri ed all' assunzione di responsabilità di natura personalissima, che in quanto tali non possono che essere dedotti esclusivamente dalla parte interessata;
detta eccezione deve essere proposta dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositarsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione e, qualora tale udienza sia rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c., detto differimento non determina la riapertura dei termini per il tempestivo deposito della comparsa di risposta e la proposizione dell'eccezione” (Cass.
Ord. n. 11791 del 5 maggio 2021).
Pertanto nel caso di specie la convivenza per più di tre anni, non essendo stata eccepita dalle parti, non è ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite tenuto conto della natura della decisione e della richiesta congiunta delle parti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana sentenza di nullità del matrimonio concordatario pronunciata tra e i dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesiano Pt_1 Parte_1 Parte_2
Abruzzese e Molisano in data 29/05/2024, divenuta definitiva e resa esecutiva con decreto del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 07/01/2025.
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di AN, luogo di celebrazione del matrimonio di procedere agli incombenti di cui alla legge n.847 del 1929, ed agli Ufficiali di Stato civile di nascita, residenza ed anagrafe dei coniugi suddetti di apportare le prescritte annotazioni a norma di legge.
-Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di consiglio del 21.07.2025. IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Mariangela Fuina
IL PRESIDENTE
Barbara Del Bono