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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 15264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15264 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35417/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 35417/2019 del Ruolo Generale, vertente
TRA
rappresentato e difeso come in atti. Parte_1
ATTORE
E
e l' rappresentate e difese come in atti. CP_1 CP_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ha convenuto in giudizio l e l' esponendo che Parte_1 CP_1 CP_2 quest'ultima Le affidava con rispettivi contratti dell'11.05.11 e del 28.07.10 i Lavori per la realizzazione dell'impianto di depurazione dello scarico F07 nel Comune di Fonte Nuova (n. 803) e la Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione
“IC” nel Comune di Mentana (n. 801); che il pagamento del corrispettivo sarebbe dovuto avvenire entro trenta giorni dall'emissione del relativo certificato essendo quindi da dichiararsi nulla la clausola contrattuale così come quella del Capitolato Speciale d'Appalto contenente una dilazione del termine;
che aveva conseguentemente diritto agli interessi;
che le spettava inoltre il risarcimento del danno per il ritardo nel collaudo.
Ciò premesso chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di quanto richiesto per le specificate causali.
L' in proprio e nella qualità di mandataria dell' si è costituita CP_1 CP_2 contrastando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
La domanda è infondata.
pagina1 di 3 Come già affermato da questo Tribunale (n. 17195/2021) L'art. 207 del d. lgs. n. 163/2006 stabilisce che le disposizioni di cui alla Parte III del Codice si applicano ai soggetti che svolgono una delle attività di cui ai successivi articoli da 208 a 213.
L'art. 206 del Codice richiama le norme applicabili ai settori speciali tra le quali non vi sono quelle indicate come inderogabili da parte attrice in relazione ai termini di pagamento, che trovano applicazione quindi solo per i contratti relativi ai settori ordinari.
L'art. 238 del d. lgs. n. 163/2006 stabilisce a sua volta che Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 208 a 213, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal
Trattato CE a tutela della concorrenza.
Nessun contrasto è stato prospettato o è comunque accertabile.
La riconducibilità dei contratti in questione ai settori speciali si ricava dal loro contenuto.
Infatti, si tratta di lavori inerenti e funzionali all'attività di gestione del servizio idrico al quale è preposta l' (art. 209, lett. b). CP_2
Resta ferma comunque la sostanziale indeterminatezza della domanda nella quale la società attrice ha finanche mancato di indicare quali siano i pagamenti che asserisce in ritardo e rispetto ai quali formula la richiesta di interessi.
Per il contratto n. 801 – depuratore IC l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 20.7.2012 e il certificato di esecuzione dei lavori è stato emesso il 31.10.2012.
L'Approvazione del certificato di regolare esecuzione è avvenuta con determinazione del Presidente di dell'8.3.2013. CP_2
Per il contratto n. 803 - depuratore Fonte Nuova risulta dagli atti che i lavori sono stati ultimati dall'appaltatrice il 25.01.13.
Il certificato di regolare esecuzione è stato emesso il 29.04.13.
L'Approvazione del certificato di regolare esecuzione è avvenuta con Determinazione del
Presidente di del 26.2.2014. CP_2
Nessun danno è stato tuttavia dimostrato né ancor prima specificamente allegato dalla società attrice per il superamento del termine di legge di tre mesi dall'ultimazione dei lavori previsto dalla legge
(d.lgs. n. 163 del 2006; art. 141) per l'emissione del certificato di regolare esecuzione.
Infatti come rilevato dal CTU Per entrambi i contratti di appalto oggetto di perizia, l'appaltatore non ha depositato in atti di causa alcuna documentazione che attesti di aver sostenuto spese di guardiania, manutenzione, mantenimento di polizze fideiussorie o altri costi (pag. 9) né ha giustificato non ha giustificato i suddetti costi aggiuntivi (pag. 10).
pagina2 di 3 Per cui la domanda di risarcimento non può accogliersi neppure con riferimento agli “unici oneri che l'impresa teoricamente avrebbe continuato a sostenere a seguito dell'ultimazione dei lavori sono le spese amministrative e di sede” (CTU, 9 – 10) che andavano comunque dimostrati o allegati.
Come noto La perizia stragiudiziale non ha valore di prova (Cass., n. 5667 del 2025).
La liquidazione equitativa non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno. (Cass., n. 4310 del 2018).
Rispetto all'approvazione del collaudo Non può configurarsi un ritardo giuridicamente rilevante ai fini della produzione di un danno risarcibile.
Deve osservarsi al riguardo che l'art. 141 del d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che a) Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo certificato;
decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine (comma 3).
Pertanto la legge non fissa alcun termine perentorio per l'approvazione.
Nel caso in esame il certificato contrariamente a quanto asserito dalla società attrice è stato formalmente approvato entro il termine di due anni sia per il contratto n. 803 (26.2.2014) che per il contratto n. 801 (8.3.2013).
Per cui non sussiste alcun danno risarcibile in favore dell'impresa.
Le richieste istruttorie formulate dalla società attrice non possono trovare ingresso per le ragioni già esplicitate (16.12.2020)
La domanda attrice deve quindi essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Vanno poste a carico dell'attore soccombente anche le spese di CTU.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta la domanda proposta dalla condannandola al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore dell' che liquida in euro 9200,00, per compensi, oltre accessori come CP_2 dovuti per legge ed oltre spese di CTU.
Roma, 2 novembre 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 35417/2019 del Ruolo Generale, vertente
TRA
rappresentato e difeso come in atti. Parte_1
ATTORE
E
e l' rappresentate e difese come in atti. CP_1 CP_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ha convenuto in giudizio l e l' esponendo che Parte_1 CP_1 CP_2 quest'ultima Le affidava con rispettivi contratti dell'11.05.11 e del 28.07.10 i Lavori per la realizzazione dell'impianto di depurazione dello scarico F07 nel Comune di Fonte Nuova (n. 803) e la Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione
“IC” nel Comune di Mentana (n. 801); che il pagamento del corrispettivo sarebbe dovuto avvenire entro trenta giorni dall'emissione del relativo certificato essendo quindi da dichiararsi nulla la clausola contrattuale così come quella del Capitolato Speciale d'Appalto contenente una dilazione del termine;
che aveva conseguentemente diritto agli interessi;
che le spettava inoltre il risarcimento del danno per il ritardo nel collaudo.
Ciò premesso chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di quanto richiesto per le specificate causali.
L' in proprio e nella qualità di mandataria dell' si è costituita CP_1 CP_2 contrastando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
La domanda è infondata.
pagina1 di 3 Come già affermato da questo Tribunale (n. 17195/2021) L'art. 207 del d. lgs. n. 163/2006 stabilisce che le disposizioni di cui alla Parte III del Codice si applicano ai soggetti che svolgono una delle attività di cui ai successivi articoli da 208 a 213.
L'art. 206 del Codice richiama le norme applicabili ai settori speciali tra le quali non vi sono quelle indicate come inderogabili da parte attrice in relazione ai termini di pagamento, che trovano applicazione quindi solo per i contratti relativi ai settori ordinari.
L'art. 238 del d. lgs. n. 163/2006 stabilisce a sua volta che Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 208 a 213, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal
Trattato CE a tutela della concorrenza.
Nessun contrasto è stato prospettato o è comunque accertabile.
La riconducibilità dei contratti in questione ai settori speciali si ricava dal loro contenuto.
Infatti, si tratta di lavori inerenti e funzionali all'attività di gestione del servizio idrico al quale è preposta l' (art. 209, lett. b). CP_2
Resta ferma comunque la sostanziale indeterminatezza della domanda nella quale la società attrice ha finanche mancato di indicare quali siano i pagamenti che asserisce in ritardo e rispetto ai quali formula la richiesta di interessi.
Per il contratto n. 801 – depuratore IC l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 20.7.2012 e il certificato di esecuzione dei lavori è stato emesso il 31.10.2012.
L'Approvazione del certificato di regolare esecuzione è avvenuta con determinazione del Presidente di dell'8.3.2013. CP_2
Per il contratto n. 803 - depuratore Fonte Nuova risulta dagli atti che i lavori sono stati ultimati dall'appaltatrice il 25.01.13.
Il certificato di regolare esecuzione è stato emesso il 29.04.13.
L'Approvazione del certificato di regolare esecuzione è avvenuta con Determinazione del
Presidente di del 26.2.2014. CP_2
Nessun danno è stato tuttavia dimostrato né ancor prima specificamente allegato dalla società attrice per il superamento del termine di legge di tre mesi dall'ultimazione dei lavori previsto dalla legge
(d.lgs. n. 163 del 2006; art. 141) per l'emissione del certificato di regolare esecuzione.
Infatti come rilevato dal CTU Per entrambi i contratti di appalto oggetto di perizia, l'appaltatore non ha depositato in atti di causa alcuna documentazione che attesti di aver sostenuto spese di guardiania, manutenzione, mantenimento di polizze fideiussorie o altri costi (pag. 9) né ha giustificato non ha giustificato i suddetti costi aggiuntivi (pag. 10).
pagina2 di 3 Per cui la domanda di risarcimento non può accogliersi neppure con riferimento agli “unici oneri che l'impresa teoricamente avrebbe continuato a sostenere a seguito dell'ultimazione dei lavori sono le spese amministrative e di sede” (CTU, 9 – 10) che andavano comunque dimostrati o allegati.
Come noto La perizia stragiudiziale non ha valore di prova (Cass., n. 5667 del 2025).
La liquidazione equitativa non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno. (Cass., n. 4310 del 2018).
Rispetto all'approvazione del collaudo Non può configurarsi un ritardo giuridicamente rilevante ai fini della produzione di un danno risarcibile.
Deve osservarsi al riguardo che l'art. 141 del d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che a) Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo certificato;
decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine (comma 3).
Pertanto la legge non fissa alcun termine perentorio per l'approvazione.
Nel caso in esame il certificato contrariamente a quanto asserito dalla società attrice è stato formalmente approvato entro il termine di due anni sia per il contratto n. 803 (26.2.2014) che per il contratto n. 801 (8.3.2013).
Per cui non sussiste alcun danno risarcibile in favore dell'impresa.
Le richieste istruttorie formulate dalla società attrice non possono trovare ingresso per le ragioni già esplicitate (16.12.2020)
La domanda attrice deve quindi essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Vanno poste a carico dell'attore soccombente anche le spese di CTU.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta la domanda proposta dalla condannandola al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore dell' che liquida in euro 9200,00, per compensi, oltre accessori come CP_2 dovuti per legge ed oltre spese di CTU.
Roma, 2 novembre 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3