Decreto cautelare 5 luglio 2024
Ordinanza cautelare 26 luglio 2024
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 05/06/2025, n. 4285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4285 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 04285/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03277/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3277 del 2024, proposto da
ED UI, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) del provvedimento del Comune di Marano di Napoli – Ufficio Tecnico Settore Urbanistica – prot. n. 18553 del 22/05/2024, notificato in data 27/05/2024, con il quale è stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ai sensi dell’art.31, comma 3, del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. dell’immobile di proprietà della ricorrente individuato al catasto fabbricati al F.5, p.lla 571, sub 15, con annessa aria cortilizia, unitamente ad altri immobili, nonché l’immissione in possesso e la trascrizione gratuita nei registri immobiliari e quantificata la sanzione pecuniaria in solido con altri comproprietari nella misura di € 20.000,00; B) Provvedimento del Comune di Marano di Napoli – Ufficio Tecnico Settore Urbanistica – prot. n. 18555 del 22/05/2024, notificato il 27/05/2024, con è stato disposto il pagamento in solido con altri proprietari della somma di € 20.000,00; C) di ogni atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente tra cui precipuamente l’Ordine di demolizione n. 52/93 del 19/03/1993 del Comune di Marano di Napoli e il Verbale n.1353/93/P.U. del 07/07/1993 del Comando di Polizia Municipale di Marano di Napoli di accertamento dell’inottemperanza all’Ordine di demolizione, non notificati e del tutto sconosciuti alla ricorrente; D) nonché per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente è proprietaria, giusta atto di compravendita rep. n. 133272 e raccolta n. 8915 del data 26/07/2000, di un appartamento sito in Marano di Napoli alla Ilaria Alpi n. 5 (già Via Galeota n. 26) e distinto in catasto fabbricati al foglio 5, mappale 571 sub.15, assentito con permesso di costruire in sanatoria ai sensi della L.n.724/94, prot. n. 1335 rilasciato in data 05/04/2016 dal Comune di Marano di Napoli.
Afferma parte ricorrente che, in data 27/05/2024, il Comune di Marano sulla scorta di quanto emerso nel corso di un procedimento penale avviato nei confronti dell’originario proprietario dell’immobile, suo dante causa, con provvedimento prot.n.18553 del 22/05/2024 - richiamando il Verbale del Comando Polizia Municipale n. 589 del 12/03/1993 prot.n. 0547/93/P.U., il verbale di inottemperanza n.1353/93/P.U. del 07/07/1993 del Comando di Polizia Municipale di Marano di Napoli e l’ordine di demolizione n. 52/93 del 19/03/1993, tutti atti mai notificati alla ricorrente e nonostante la perdurante efficacia del permesso di costruire in sanatoria ex L.n.724/94 prot. n. 1335 del 05/04/2016 - ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale, ai sensi dell’art.31, comma 3, del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii dell’immobile della ricorrente, asserendo che il premesso di costruire in sanatoria ad essa rilasciato (e gli altri permessi in sanatoria rilasciati agli altri proprietari degli appartamenti siti all’interno dell’edificio in cui è collocato quello di proprietà della ricorrente) “devono essere ritenuti illegittimi e che ne deve pertanto essere disconosciuto l’effetto caducatorio dell’ordine di demolizione, per cui rimane efficace l’esecuzione della demolizione delle opere di cui al procedimento R.E.S.A. 71/13”.
In data 27/05/2024 veniva, altresì, notificato alla ricorrente il provvedimento prot. n. 18553 del 22/05/2024 di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sensi dell’art. 31, comma 4 bis del D.P.R.n.380/2001, per l’importo di € 20.000,00, per mancata ottemperanza all’ordine di demolizione n. 52/93 del 19/03/1993.
Con il ricorso in trattazione, parte ricorrente impugna i provvedimenti sopra richiamati per i seguenti motivi.
A. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. 380/2001 - violazione e falsa applicazione dell’art art. 38 e art. 44 della legge n. 47/85 cui rinvia espressamente l’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della l. n.241/1990 - violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. per violazione dei principi di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa - violazione del principio dell’affidamento - eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria – contraddittorietà - carenza dei presupposti - travisamento dei fatti - sviamento - manifesta illogicità ed ingiustizia.
I provvedimenti impugnati sarebbero nulli in quanto adottati per l’inottemperanza di un’ordinanza di demolizione che ha ad oggetto opere già sanate, non preceduti da un regolare “accertamento di inottemperanza”.
La motivazione posta a sostegno dei provvedimenti impugnati sarebbe inidonea a sorreggere l’operato della P.A. e a garantire una piena difesa della ricorrente.
I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi anche perché a monte dell’acquisizione gratuita del bene al patrimonio vi sarebbe un titolo edilizio in sanatoria, che il Comune non ha mai annullato.
I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per violazione del principio dell’autonomia (e separazione) fra giudizio penale e giudizio (o procedimento) amministrativo.
B. Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001- difetto di motivazione - difetto di istruttoria.
I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare il provvedimento di acquisizione sarebbe generico, non individuando precisamente le aree da acquisire al patrimonio comunale, la loro esatta perimetrazione topografica e mancando di una qualunque motivazione che dia conto delle modalità attraverso le quali l’Amministrazione ha computato “l’area di pertinenza ” ulteriore a quella di sedime su cui insiste il manufatto abusivo.
C. ulteriore difetto assoluto di istruttoria - difetto di motivazione – mancanza assoluta dei presupposti.
I provvedimenti impugnati sarebbero, altresì, illegittimi in quanto riferiti solo ai proprietari dell’immobile, senza alcun accertamento sulla sua responsabilità nell’inottemperanza alla demolizione.
Il provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativo/pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis D.P.R. 380/2001, inoltre, sarebbe è illegittimo in quanto il relativo obbligo di irrogazione è stato introdotto con D.L. n. 133/2014, convertito con L.n. 164/2014, mentre la asserita mancata ottemperanza alla demolizione risulta risalente al 1993, con la conseguenza che alcuna sanzione può essere, oggi, irrogata.
La ricorrente, inoltre, afferma che sussisterebbero, comunque, tutte le condizioni per l’applicazione della sanatoria di cui è stata disconosciuta l’efficacia.
Si è costituito il Comune di Marano di Napoli che ha controdedotto nel merito delle avverse censure.
Con ordinanza n. 1476/2024 del 26/7/2024 la domanda cautelare è stata accolta.
All’udienza pubblica del 26 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Risulta incontestato tra le parti che nessuno degli atti presupposti all’ordinanza di acquisizione e all’atto di irrogazione della sanzione pecuniaria impugnati sia mai stato notificato alla ricorrente, la quale ha acquistato l’appartamento nel 2000 mentre era ancora pendente la domanda di condono edilizio presentata dall’originario proprietario dell’immobile e suo dante causa ai sensi della L. 724/94. L’istanza di condono è stata successivamente accolta con il rilascio del permesso di costruire in sanatoria prot. n. 1335 del 5/04/2016.
Ai sensi degli artt. 38 e 44 della L. 47/1985, richiamati anche dalla L. 724/94 l'istanza di condono comporta la sospensione automatica dei procedimenti sanzionatori fino alla definizione delle domande di condono edilizio eventualmente presentate.
L’efficacia dell’ordinanza n. 52/93 del 19/03/1993, pertanto, è rimasta sospesa per effetto della pendenza del procedimento di condono fino al 2016, quando è stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria. Non può, dunque, affermarsi che, alla data in cui la ricorrente ha acquistato l’appartamento, si fosse già perfezionata la fattispecie acquisitiva nei confronti del dante causa della ricorrente, con conseguente opponibilità dell’acquisto ai successivi aventi causa, essendo il termine di esecuzione dell’ordinanza di demolizione sospeso in ragione della pendenza del procedimento di condono.
Tanto premesso, va, altresì, rammentato che, per costante giurisprudenza,
sia la sanzione prevista dall’art. 31, comma 3, che quella del comma 4-bis del D.P.R. 380/2001 qualora irrogate nei confronti del proprietario al quale non sia addebitabile la realizzazione materiale dell’abuso, presuppongono l’accertamento dell’imputabilità dell’inottemperanza all’ordine di demolizione. Per tale ragione le suddette sanzioni non possono essere applicate nei confronti del proprietario “incolpevole ” al quale l’ordine di demolizione sia stato notificato. Difettando tale presupposto, infatti, non è possibile muovere alcun addebito al proprietario non responsabile dell’abuso per l’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 52/93, non essendone il destinatario.
Nel caso di specie è incontestato che la ricorrente non sia mai stata destinataria dell’ordinanza di demolizione n. 52/93 del 19/03/1993, così come degli atti di accertamento dell’inottemperanza presupposti al provvedimento acquisitivo (n. 1353/931P.rJ. del 07 101 11993 prot. 011831 del 8/7/1993).
Peraltro, nel caso di specie, la ricorrente – che aveva acquistato l’appartamento mentre ancora pendeva l’istruttoria della domanda di condono – nel 2016 ha ottenuto il permesso di costruire in sanatoria degli abusi esistenti. Tale provvedimento – mai annullato dal Comune –ha eliso gli effetti dell’ordinanza di demolizione n. 53/93. Dunque anche per questa ragione nei confronti della ricorrente, non potevano essere adottati i provvedimenti impugnati che costituiscono sanzioni per l’inottemperanza imputabile all’ordine di demolizione.
Non rileva, in senso contrario, l’intervenuta disapplicazione del provvedimento di sanatoria nel procedimento penale. La disapplicazione del provvedimento, infatti, è funzionale all’esecuzione della sanzione accessoria della demolizione irrogata ai sensi dell’art. 31, comma 9, D.P.R. 380/2001, che è sanzione diversa e autonoma (quanto a presupposti e alle conseguenze) rispetto a quella prevista dal comma 3 del medesimo articolo, ma non produce effetti al di fuori del procedimento penale al quale la ricorrente risulta estranea. Il giudice penale ha, infatti, il potere di disapplicare gli atti amministrativi contrastanti con la legge con effetti limitati al processo penale nel quale vengono in rilievo, ma non di annullarli.
Pertanto nell’ambito della sequenza procedimentale che si dipana dall’ordine di demolizione emesso ai sensi dell’art. 31, comma 2, D.P.R. 380/2001, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria efficace, perchè non annullato dall’Amministrazione o dal giudice amministrativo, impedisce l’irrogazione delle sanzioni conseguenti all’inottemperanza allo stesso.
Come già rilevato dalla Sezione in una fattispecie analoga, “ Per costante indirizzo: “per quanto attiene al rapporto tra l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile e la successiva presentazione dell’istanza di rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n. 47/85, vale il principio secondo cui l’acquisizione gratuita ai beni del Comune di un manufatto abusivo determina una situazione inconciliabile con la sanatoria soltanto quando all’immissione nel possesso sia seguita una delle due ipotesi previste dall’art. 43, legge 28 febbraio 1985, n. 47, e cioè, o la demolizione dell’immobile abusivo ovvero la sua utilizzazione a fini pubblici (cfr. Cons.Stato, sez. V, 25 ottobre 1993, n. 1080; nello stesso senso, per quello che qui concerne, Cons. Stato, Sez. V, 23 maggio 2000, n. 2973, secondo la quale il condono degli abusi edilizi, ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, stante l’art. 43 della legge stessa, non è precluso dal provvedimento d’acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio del Comune, cui siano seguiti la presa di possesso del bene e la trascrizione del provvedimento, salvo che non sia seguita la demolizione).
Ciò in forza del principio di cui all’art. 43, comma 1, della legge n. 47/85, ai sensi del quale “l’esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l’impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria.”
(così Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 novembre 2016, n. 5007/2016).
I medesimi principi possono estendersi anche al regime condonistico previsto dalla L. 724/94. L’art. 39, comma 19, L. 724/94, infatti, così recita:
“9. Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell'articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1° dicembre 1994.”.
Da tale previsione discende che, come correttamente rilevato dalla parte ricorrente, la domanda di condono (alla quale nella specie ha anche fatto seguito il rilascio del titolo) elide gli effetti dell’atto di acquisizione dell’area (alla quale non abbia ancora fatto seguito la demolizione, ovvero la destinazione ad uso pubblico).
Di tal chè la scelta del Comune di considerare tamquam non essent le concessioni in sanatoria già rilasciate e dar seguito a provvedimenti conseguenti all’acquisizione dell’area, è da ritenersi illegittima.
Il Comune, dunque, a fronte del rilascio di due concessioni in sanatoria, avrebbe dovuto avviare un procedimento in autotutela volto all’eventuale annullamento degli atti di condono, verificando in tale contesto e nel rispetto del contraddittorio con i ricorrenti (che non risulta siano stati parte del procedimento di riesame dell’ordinanza di demolizione adottata all’esito del procedimento penale conclusosi con l’ordinanza della Corte di cassazione n. -OMISSIS-/2012), l’eventuale presenza di dichiarazioni inveritiere, o fuorvianti (ovvero che si fosse formato un giudicato penale che avesse accertato la falsità, per effetto di condotte costituenti reato, di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà), tali da consentire l’annullamento anche oltre il termine di cui all’art. 21-nonies, comma 1, L. 241/90, già da lungo tempo elasso.” (T.A.R. Napoli, sez. II, 4.12.2023, n. 6694/23).
3. Neppure ha pregio la difesa del Comune, il quale riconduce i provvedimenti impugnati all’inottemperanza dell’ordinanza di demolizione emessa dal giudice penale quale sanzione accessoria ai sensi dell’art. 31, comma 9, D.P.R. 380/2001. L’ordine di demolizione emesso dal giudice penale, infatti, non prevede, quale effetto ulteriore conseguente all’omesso spontaneo adempimento, l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale.
Per condiviso insegnamento, infatti, “È illegittima l'acquisizione che venga disposta sul presupposto dell'inottemperanza non a un'ingiunzione di demolizione emessa dalla Pubblica Amministrazione, ma ad una sentenza del giudice penale, recante quale sanzione accessoria l'ordine di demolizione del manufatto. Irrogare la sanzione di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 31 TUE, sul presupposto dell'inottemperanza non a un'ingiunzione di demolizione emessa dalla Pubblica Amministrazione, ma a una sentenza del giudice penale, recante quale sanzione accessoria l'ordine di demolizione del manufatto, significherebbe realizzare un'impropria combinazione tra procedimenti di natura distinta e determinerebbe una palese violazione dei principi di tipicità e tassatività in materia sanzionatoria.” … “Qualora l'ordine di demolizione di opere abusive sia impartito dal giudice penale con la sentenza di condanna per violazioni della normativa urbanistico – edilizia, la misura sanzionatoria non deve essere eseguita dalla P.A. ma, al contrario, l'organo promotore dell'esecuzione va identificato nel Pubblico Ministero, con connessa parallela funzione (del) Giudice dell'esecuzione per quanto di specifica competenza.” . (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 10/04/2025, n. 269).
Pertanto non può il Comune disporre l’acquisizione al patrimonio comunale e irrogare la sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, D.P.R. 380/2001 nei confronti del proprietario non responsabile dell’abuso al quale non sia stata notificata l’ordinanza di demolizione, emessa ai sensi dell’art. 31, comma 2, D.P.R. 380/01, né irrogare le suddette sanzioni per l’inottemperanza a un ordine di demolizione irrogato quale sanzione accessoria dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.p.r. 380/2001.
4. In conclusione, il ricorso è fondato. Tuttavia sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che il Comune intenda assumere (ed è, naturalmente, impregiudicata l’esecuzione della R.E.S.A. da parte del giudice penale).
5. Le spese di lite, stante la peculiarità della fattispecie, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO