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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 25/12/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 537/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott. ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 537/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. MASSARINI CP_1
CHIARA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
CI CA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cumulo di domande di separazione giudiziale e di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e con ogni e conseguente CP_1 Controparte_2 provvedimento alle stesse condizioni della separazione, senza alcuna previsione di assegno divorzile nei confronti di uno o dell'altra parte, tenuto conto della circostanza che entrambi sono economicamente indipendenti. Con integrale compensazione delle spese di giudizio”.
pagina 1 di 4 Per parte resistente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Terni, adversis reiectis, rigettare in fatto ed in diritto la domanda così come proposta dalla parte ricorrente e le conclusioni in essa contenute, ma, anche in accoglimento delle conclusioni rassegnate dal resistente dichiarare comunque LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO contratto tra e CP_1 CP_2
disponendo le opportune annotazioni, senza onere economico alcuno per le parti,
[...] preso atto che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti ed autosufficienti, non disporre alcun mantenimento in favore dell'uno o dell'altro né corresponsione di assegno divorzile in assenza di richiesta. Con Compensazione integrale delle spese di lite di tutto il giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 26/03/2024, ha chiesto la pronuncia della CP_1 separazione dal coniuge, nonché la successiva pronuncia di Controparte_2 scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., esponendo che dall'unione sono nati i figli
, in data 22.9.2000, maggiorenne ed economicamente autonoma, e , in data Per_1 Per_2
2.7.2018, affetto da grave disabilità, e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano gravemente deteriorati, allegando condotte violente ed aggressive da parte del resistente con richiesta di emissione di provvedimenti urgenti, e di provvedimenti relativi all'affidamento esclusivo a sé del minore e al mantenimento del figlio minore;
con vittoria di spese.
Con decreto del 19 aprile 2024, ex art. 473 bis.15 c.p.c., preso atto che in data 15.3.2024 il GIP dell'intestato Tribunale aveva emesso nei confronti di misura Controparte_2 cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa , è stato disposto CP_1
l'affidamento del figlio minore nato il [...], alla madre Persona_3
attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale a CP_1 quest'ultima, attribuendo alla madre la decisione per tutte le questioni di maggiore rilevanza per il minore.
Si è costituito il non opponendosi alla pronuncia della separazione Controparte_2 ed alla successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio ma contestando le allegazioni della controparte relative alle allegazioni di violenza domestica, e formulando domanda di affidamento condiviso del minore, e diverse domande relative al mantenimento dello stesso.
Emessi i provvedimenti provvisori, é stata disposta la prosecuzione del giudizio.
pagina 2 di 4 Nella successiva udienza le parti hanno chiesto che la causa fosse riservata al Collegio per la sola decisione sullo status, richiesta accolta dalla Presidente delegata, che ha rimesso la decisione al Collegio.
Con sentenza parziale n. 58/2025 del 19.1.2025 è stata pronunciata la separazione tra le parti con remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Nel corso del procedimento le parti hanno depositato certificato di morte del figlio , Per_2 avvenuta in data 4.3.2025.
Preso atto dell'intervenuto decesso del figlio minore, con conseguente venir meno delle domande relative all'affidamento e al mantenimento dello stesso, le parti hanno concordemente chiesto che la decisione venisse rimessa al Collegio sulle conclusioni riportate in epigrafe.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi alla presidente delegata e della intervenuta pronuncia della separazione tra le parti. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio devono essere compensante in considerazione della materia trattata e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 CP_2
in TERNI (TR) il 27/05/2000;
[...]
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto 53, parte I);
pagina 3 di 4 spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 17/12/2025.
. PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott. ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 537/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. MASSARINI CP_1
CHIARA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
CI CA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cumulo di domande di separazione giudiziale e di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e con ogni e conseguente CP_1 Controparte_2 provvedimento alle stesse condizioni della separazione, senza alcuna previsione di assegno divorzile nei confronti di uno o dell'altra parte, tenuto conto della circostanza che entrambi sono economicamente indipendenti. Con integrale compensazione delle spese di giudizio”.
pagina 1 di 4 Per parte resistente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Terni, adversis reiectis, rigettare in fatto ed in diritto la domanda così come proposta dalla parte ricorrente e le conclusioni in essa contenute, ma, anche in accoglimento delle conclusioni rassegnate dal resistente dichiarare comunque LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO contratto tra e CP_1 CP_2
disponendo le opportune annotazioni, senza onere economico alcuno per le parti,
[...] preso atto che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti ed autosufficienti, non disporre alcun mantenimento in favore dell'uno o dell'altro né corresponsione di assegno divorzile in assenza di richiesta. Con Compensazione integrale delle spese di lite di tutto il giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 26/03/2024, ha chiesto la pronuncia della CP_1 separazione dal coniuge, nonché la successiva pronuncia di Controparte_2 scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., esponendo che dall'unione sono nati i figli
, in data 22.9.2000, maggiorenne ed economicamente autonoma, e , in data Per_1 Per_2
2.7.2018, affetto da grave disabilità, e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano gravemente deteriorati, allegando condotte violente ed aggressive da parte del resistente con richiesta di emissione di provvedimenti urgenti, e di provvedimenti relativi all'affidamento esclusivo a sé del minore e al mantenimento del figlio minore;
con vittoria di spese.
Con decreto del 19 aprile 2024, ex art. 473 bis.15 c.p.c., preso atto che in data 15.3.2024 il GIP dell'intestato Tribunale aveva emesso nei confronti di misura Controparte_2 cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa , è stato disposto CP_1
l'affidamento del figlio minore nato il [...], alla madre Persona_3
attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale a CP_1 quest'ultima, attribuendo alla madre la decisione per tutte le questioni di maggiore rilevanza per il minore.
Si è costituito il non opponendosi alla pronuncia della separazione Controparte_2 ed alla successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio ma contestando le allegazioni della controparte relative alle allegazioni di violenza domestica, e formulando domanda di affidamento condiviso del minore, e diverse domande relative al mantenimento dello stesso.
Emessi i provvedimenti provvisori, é stata disposta la prosecuzione del giudizio.
pagina 2 di 4 Nella successiva udienza le parti hanno chiesto che la causa fosse riservata al Collegio per la sola decisione sullo status, richiesta accolta dalla Presidente delegata, che ha rimesso la decisione al Collegio.
Con sentenza parziale n. 58/2025 del 19.1.2025 è stata pronunciata la separazione tra le parti con remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Nel corso del procedimento le parti hanno depositato certificato di morte del figlio , Per_2 avvenuta in data 4.3.2025.
Preso atto dell'intervenuto decesso del figlio minore, con conseguente venir meno delle domande relative all'affidamento e al mantenimento dello stesso, le parti hanno concordemente chiesto che la decisione venisse rimessa al Collegio sulle conclusioni riportate in epigrafe.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi alla presidente delegata e della intervenuta pronuncia della separazione tra le parti. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio devono essere compensante in considerazione della materia trattata e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 CP_2
in TERNI (TR) il 27/05/2000;
[...]
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto 53, parte I);
pagina 3 di 4 spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 17/12/2025.
. PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti
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