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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 28/03/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2556/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il LE, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2556/2023 promossa da:
[...] con il patrocinio dell'avv. AFELTRA ROBERTO (CF: Parte_1
del foro di ROMA C.F._1
ATTORI OPPONENTI
contro
società Partita IVA c.f. e iscrizione al Registro delle Imprese di Controparte_1 P.IVA_1
Milano n. , e per esso, quale mandataria, giusta procura speciale a rogito del Dott. P.IVA_2 [...]
Notaio in Milano, del 21/06/2019 la (C.F. Per_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. BALDINI GIANNI e dell'avv. RONTANI MARCO P.IVA_3
( del foro di LUCCA C.F._2
CONVENUTI
(C.F. ), e per essa per essa, quale mandataria, Controparte_3 P.IVA_4 CP_4
con il patrocinio dell'avv. BALDINI GIANNI e dell'avv. RONTANI MARCO
[...]
( del foro di LUCCA C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RASILE NICOLA Controparte_5 P.IVA_5 del foro di ROMA
INTERVENUTI avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Posta in decisione all'udienza del 19.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli attori opponenti: insiste nel rigetto delle avverse domande ed eccezioni;
eccepisce la
pagina 1 di 11 inammissibilità degli interventi della e della e per essa quale Controparte_6 CP_4 mandataria la quali cessionari del credito vantato da CA popolare Milano e per essa CP_3 quale mandataria;
precisa le conclusioni riportandosi a quelle Controparte_2 contenute nell'atto di citazione (ovvero: LI il LE civile di Livorno contrariis reiectis previa sospensione della esecuzione ricorrendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora, in accoglimento della presente opposizione:
1) in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società intimante per carenza di prova;
2) in rito, sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art.295 c.p.c. in attesa della definizione di quello pendente avanti la Corte di appello di Firenze inter partes ed avente ad oggetto la legittimità della transazione e dei mutui fondiari con essa transatti;
3) nel merito ed in via principale, accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare inesistente il credito rivendicato dalla società intimante ovvero in subordine limitare la somma dovuta ad euro 321.000;
4) dichiarare inesistente il credito nei confronti del dottor ovvero Parte_1 dichiarare il predetto prescritto) ed insistendo nelle richieste di estromissione dal giudizio di
[...]
e di quale mandataria di per i motivi sopra esposti;
con vittoria CP_7 CP_3 CP_4 di spese.
per parte convenuta
: LI il LE, rigettata ogni avversa istanza
Previa ammissione, per quanto possa occorrere, in via istruttoria, di prova per interrogatorio formale del sig. e di quale amministratore delegato di Babatoja 1961 Parte_1 Parte_2 srl, nonchè di prova per testi sulla seguente circostanza “Vero che avete inviato e ricevuto la mail in data 14 febbraio 2022 delle ore 12:05 prodotta in atti come allegato 25”, indicando a testi
e con riserva di integrare le liste. Testimone_1 Testimone_2
Dichiarare inammissibile, e comunque rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto, l'opposizione a precetto di cui è causa, promossa dalla società e da Parte_1 Parte_1 con l'Avv. Roberto Afeltra del Foro di Roma. Con vittoria di spese e competenze di causa e con condanna delle controparti in via solidale ex art. 96 cpc.
per LI il LE , rigettata ogni avversa istanza Controparte_3
Previa ammissione, per quanto possa occorrere, in via istruttoria, di prova per interrogatorio formale del sig. e di quale amministratore delegato di Babatoja 1961 Parte_1 Parte_2 srl, nonchè di prova per testi sulla seguente circostanza “Vero che avete inviato e ricevuto la mail in data 14 febbraio 2022 delle ore 12:05 prodotta in atti come allegato 25”, indicando a testi
e con riserva di integrare le liste. Testimone_1 Testimone_2
Dichiarare inammissibile, e comunque rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto, l'opposizione
a precetto di cui è causa, promossa dalla società e da Parte_1 Parte_1 con l'Avv. Roberto Afeltra del Foro di Roma. Con vittoria di spese e competenze di causa e con condanna delle controparti in via solidale ex art. 96 cpc.
per richiama e fa proprie tutte le istanze, difese, produzioni, eccezioni e Controparte_5 conclusioni in antecedenza svolte dai precedenti legali, da ritenersi qui integralmente trascritte e riportate.
pagina 2 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società e Parte_1 Parte_1
convenivano innanzi all'intestato LE la quale
[...] Controparte_2
Cont mandataria del (d'ora innanzi breviter anche ), proponendo opposizione a Controparte_1
precetto per sentire accogliere le conclusioni sopra trascritte in epigrafe.
A fondamento della opposizione gli opponenti spiegavano tre eccezioni:
a) carenza di legittimazione attiva della intimante ( ), in quanto nell'atto Controparte_2 di precetto mancava qualsiasi riferimento al mandato ricevuto e l'oggetto del medesimo;
b) il non essere stato notificato con l'atto di precetto il titolo e\o i titoli e ciò anche in quanto i due contratti di mutuo richiamati nel precetto sono stati superati dalla transazione in data 15.4.2010 e sulla quale è in corso un giudizio di merito avanti la Corte di appello di Firenze;
c) la prescrizione del credito nei confronti del garante dottor Parte_1
Argomentavano inoltre che il giudizio dovesse essere sospeso in attesa della definizione dell'appello proposto avverso la sentenza n. 496/2020 del LE di Livorno avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei due mutui, per la presenza di elementi usurari, nonché la domanda diretta ad accertare il carattere novativo della transazione con la conseguenza che le obbligazioni tra la CA e , Parte_1
e il garante, non potessero essere ritenute regolate dai mutui ma dalla transazione, e che, Parte_1
quindi, non sussistesse in capo alla CA alcun titolo esecutivo.
Deducevano inoltre che le somme versate erano pari ad € 823.000,00 e non ad € 255.000,00, come indicato nel precetto, con la conseguenza che la posizione debitoria doveva mutare in modo totale.
1.1 Radicatosi il contraddittorio si costituiva la , quale mandataria del Controparte_2
contestando la fondatezza della opposizione e chiedendone il rigetto. Controparte_1
1.2 Con ordinanza del 28.11.2023 il giudice al tempo designato alla trattazione della causa rigettava la istanza di sospensione della efficacia del titolo esecutivo azionato nei confronti della Parte_1
[...]
1.3 Il reclamo proposto avverso tale ordinanza dagli attori opponenti veniva rigettato con ordinanza collegiale del 9.1.2024.
1.4 In data 14.03.2024 interveniva in giudizio, depositando comparsa di costituzione, la CP_3
e per essa la quale cessionaria del credito per cui è causa di
[...] CP_4 Controparte_1
avendo concluso con la stessa in data 5 febbraio 2024, con efficacia economica dal 31 dicembre 2023, un contratto di cessione di crediti, ai sensi del quale la Cessionaria ha acquistato dalla Cedente un portafoglio di crediti individuabili in base ai criteri indicati nel contratto stesso, tra i quali quelli per cui pagina 3 di 11 è causa.
1.5 In data 14.03.2024 interveniva in giudizio, depositando comparsa di costituzione, la
[...]
(d'ora innanzi breviter anche ) , deducendo di avere acquistato con scambio di Controparte_5 CP_5 lettera commerciale dell'21.05.2024 da in nome e per conto della . un CP_4 Controparte_3
pacchetto di crediti, tra i quali era ricompreso il credito vantato nei confronti della per Parte_1 cui è causa.
C 2. Gli interventi della e della non possono essere dichiarati inammissibili, come CP_5 CP_3
richiesto dalla parte attrice nel precisare le conclusioni, essendo tali parti come cessionari del credito per cui è causa legittimamente intervenuti nel giudizio, come loro consentito dall'art. 111 comma 3
c.p.c
2.1 Né la circostanza che siano intervenuti in giudizio i cessionari del credito e Controparte_3
successivamente comporta la estromissione dal giudizio di Controparte_5 Controparte_2
come sostenuto, seppure contraddittoriamente rispetto alla eccezione testé esaminata, da parte opponente in comparsa conclusionale di replica, in quanto l'art 111 comma 3 ° c.p.c. prevede: in ogni caso il successore
a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono,
l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. Quindi perché si abbia l'estromissione è necessario in primo luogo che vi sia una richiesta in tal senso dell'alienante o del successore a titolo universale e che le altre parti acconsentano a tale richiesta, condizioni nel caso di specie non verificatesi.
3. Il primo motivo di opposizione relativo al difetto di legittimazione attiva è infondato, atteso che nell'atto di precetto è esplicitato che (già Controparte_2 [...]
agisce quale mandataria di giusta procura speciale a rogito del notaio Controparte_9 CP_1
dr. del 21/6/2019, prodotta in atti sub 1) da parte convenuta, in allegato alla comparsa di Persona_1 costituzione.
Dalla lettura di tale procura speciale si evince che ha conferito a CP_1 Controparte_9
, i necessari poteri che consentivano alla stessa, come ha fatto, di notificare agli odierni opponenti l'atto
[...] di precetto quale sua mandataria.
Si legge infatti nella stessa che la medesima è nominata procuratrice affinché ponga in essere, in nome e per
conto della mandante, in qualità di mandataria, tutto quanto necessario, utile e/od opportuno ai fini della
gestione giudiziale e stragiudiziale del credito e che in ragione di ciò alla vengono conferiti alla mandataria
tutti i poteri anche di rappresentanza sostanziale e facoltà di legge, nessuna esclusa ed eccettuata,
necessari utili e/o opportuni per lo svolgimento della attività di amministrazione, gestione incasso e recupero dei crediti riconoscendo, per quanto qui interessa, il potere di fare precetti .
3.1.Anche il secondo motivo di opposizione è non fondato e come tale deve essere respinto.
3.1.1 Con l'atto di precetto, oggetto della presente opposizione (cfr. documento denominato “bpm pagina 4 di 11 precetto” depositato da parte opponente con l'atto di opposizione) , quale Controparte_2
mandataria di intimava: CP_1
a (in qualità di successore per scissione della Arabis Immobiliare s.r.l., d'ora Parte_1
innanzi breviter anche Arabis) di pagare:
a) euro 1.144.233,31, oltre interessi contrattuali nel rispetto della legge n.108/96, dal 17.3.2012 e fino al saldo, riguardo al mutuo rogato in data 19.03.2004 dal Notaio Dott. di Persona_2
Portoferraio;
b) euro 258.953,09, oltre interessi contrattuali nel rispetto della legge n.108/96, dal 17.3.2012 fino al saldo, sulle somme dovute, tempo per tempo, in ragione degli acconti versati, riguardo al mutuo rogato in data 21 Maggio 2010 dallo stesso Notaio Dott. Persona_3
a di pagare all'intimante Parte_1
c) la somma di euro 258.953,09, oltre interessi contrattuali nel rispetto della legge n.108/96, dal
17.3.2012 fino al saldo in virtù di quanto disposto nel decreto ingiuntivo del LE di Milano n.
20131 del 2012, depositato in Cancelleria in data 05.06.2012 come confermato dalla sentenza n.
14627/2014 del LE di Milano del 09.12.2014 nella causa RG n. 72982/2012 oltre alla somma di
€ 4.457,51 per le spese del procedimento monitorio come liquidate nel D.I. 20131 del 2012 del
LE di Milano ed € 18.018,76 per le spese liquidate nella sentenza 14627/2014 nella causa di opposizione, sentenza che veniva notificata unitamente al precetto.
3.1.2 Occorre in primo luogo rilevare che risulta pacifico – in quanto incontestato e comunque
Cont Cont documentalmente provato (cfr. doc. 14 di parte convenuta e doc. 16 di parte convenuta ) – che tra le parti sia stata stipulata una transazione il 15 aprile 2010 tra Cassa di Risparmio di Lucca Pisa
Livorno s.p.a. (oggi ) a seguito della proposta di «in proprio e o CP_1 Parte_1
quale legale rappresentante e/o socio di riferimento delle seguenti società Arabis Immobiliare s.r.l.
[nella cui titolarità dei rapporti è succeduta la società appellante ] ed Elba 1961 s.r.l.». Parte_1
Dal tenore letterale dell'accordo emerge che «la controversia indicata in premessa relativa alla mancata erogazione del mutuo e alle contestazioni formulate dal Dr. come sopra Parte_1 meglio specificate dovrà intendersi definita transattivamente, con definitiva rinuncia […] ad ogni diritto, azione ed eccezione comunque vantate e pretese, nulla eccettuato od escluso, se e in quanto relative alle controversie specificate».
Occorre quindi considerare che nella citata premessa si dà atto che «sono sorte incomprensioni tra il
Dr. in proprio e nei nomi, meglio rappresentate in una serie di missive, datate 19 Parte_1
Luglio 2008, 30 Luglio 2008, 07 Marzo 2009, 2 gennaio 2010 e 27 gennaio 2010, da intendersi qui ritrascritte, relativamente alla mancata conclusione di un contratto di mutuo finalizzato a ripianare le
pagina 5 di 11 pregresse esposizioni debitorie, nonché ad una serie di doglianze meglio indicate nelle lettere richiamate».
Delle cinque missive citate sono state prodotte in giudizio quelle datate 19 Luglio 2008 (doc. 9 parte
Cont Cont convenuta ), 30 Luglio 2008 (doc. 10 parte convenuta ), 07 Marzo 2009 (doc. 11 parte
Cont convenuta ), mentre non sono state prodotte le ulteriori due.
Con esse, di contenuto analogo, contesta alla Cassa di Risparmio di Lucca Parte_1
Pisa Livorno s.p.a. (oggi ) asserite «anomalie» relative al conto corrente, consistenti in: «1) CP_1 la commissione di massimo scoperto;
2) l'anatocismo; 3) la causa penale avviata a metà degli anni '90 CP_ da mio padre avv. contro la CA Popolare di Lodi», quest'ultima non meglio specificata dalle parti. Inoltre, sempre il lamenta la condotta della banca rispetto ad alcune proposte di Parte_1
finanziamento che sarebbero state «prima accettate» e successivamente «respinte», costringendolo al ricorso a «extrafido momentanei», lamentando ulteriormente che il relativo scoperto di conto sia stato, dalla banca, poi «trasformato in “morosità”, in quanto tali segnalate alla “Centrale Rischi”».
Emerge quindi chiaramente, come correttamente rilevato dalla Corte di Appello di Firenze nella sentenza 250/2024, che la transazione abbia avuto ad oggetto unicamente il rapporto di conto corrente e i relativi addebiti, oltre al danno, prospettato dall'odierna parte opponente, causato dalla mancata concessione di un finanziamento, ma non anche il mutuo stipulato nel 2004 né ovviamente quello successivo a tale accordo transattivo erogato il 21.05.2010, in adempimento di tale accordo transattivo con il quale, a fronte della rinuncia alle suddette contestazioni da parte dell'odierna parte opponente, la banca si è impegnata, tra l'altro, a concedere un finanziamento per l'importo di euro 500.000,00 (punto
1 della transazione).
3.1.3 Ma se così è e se dunque la transazione ha avuto ad oggetto solo il rapporto di conto corrente e non il mutuo stipulato nel 2004 e ovviamente quello, stipulato in data successiva, del 21.5.2010 ne consegue che è infondata la eccezione secondo la quale la esecuzione sarebbe stata minacciata con la notifica del precetto in forza di due atti che non avevano efficacia esecutiva in quanto superati della transazione avente carattere novativo.
3.2. Ciò detto occorre vagliare se il precetto sia irregolare per non essere stato notificato il titolo esecutivo alla parte, prima del precetto o contestualmente ad esso, come imposto dall'art 479 c.p.c.
Sostengono la opposta e gli intervenuti che trattandosi di due mutui fondiari la notifica del titolo esecutivo non è richiesta dall'art 41 comma 1° del D. Lgs 01.09.1993 n. 385 (Testo Unico CArio o
TUB).
Occorre dunque verificare se i due mutui sulla base dei quali è stato notificato il precetto alla
[...]
siano mutui fondiari. Parte_1
pagina 6 di 11 L'art. 38 del TUB definisce la nozione di credito fondiario disponendo: “Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.
La CA d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”.
Ora va considerato che il precetto del quale si tratta è relativo, in parte, come sopra premesso, al pagamento di 1.144.233,31 euro, ciò con riferimento al mutuo concesso con atto in data 19.03.2004, la cui natura fondiaria è pacifica, tanto che lo stesso opponente scrive in comparsa conclusionale: siccome il secondo mutuo (e cioè quello del 2010) non è fondiario deve essere notificato: la carenza di tale notifica rende il precetto inefficace.
In relazione a tale mutuo dunque nulla quaestio.
Cont Occorre invece verificare se il contratto del 21.5.2010 (cfr. doc. 5 di parte opposta ) denominato finanziamento concesso ai sensi dell'art 38 e seguenti del D.LGS 385/93 abbia anch'esso natura di mutuo fondiario.
Tale natura deve essere affermata anche con riferimento al suddetto mutuo concesso, per l'appunto, ex art. 38 e ss. del D. Lgs 01.09.1993 n. 385 (cfr. il perspicuo art. 1, prima e seconda riga, del contratto Cont prodotto sub doc. 5 di parte convenuta ), sebbene nel medesimo articolo si preveda che a garanzia del finanziamento sia costituita una ipoteca di 2° o 3° grado.
Infatti con delibera del CICR 22.4.1995 emessa in attuazione dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia". (GU
Serie Generale n.111 del 15-05-1995) è stato previsto che “l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. Tale percentuale può essere elevata fino al 100 per cento, qualora vengano prestate garanzie integrative, rappresentate da fidejussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, cessioni di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, fondi di garanzia e da altre idonee garanzie, secondo i criteri previsti dalla CA d'Italia.
In presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie su un immobile, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di un finanziamento di credito fondiario, al relativo importo va aggiunto il capitale residuo del finanziamento pregresso.
Con tale delibera si è infatti previsto che la preesistenza di iscrizioni ipotecarie su un immobile non impedisce la concessione di un mutuo fondiario purché si rimanga all'interno del valore massimo pagina 7 di 11 finanziabile, aspetto nel caso di specie neppure contestato.
Pertanto, essendo anche il finanziamento del 21.5.2010, alla luce di quanto suddetto, qualificabile come mutuo fondiario ne consegue che, ai sensi dell'art 41 comma 1° TUB, non era necessaria la previa notifica del titolo.
Alla luce di ciò, come detto, anche il secondo motivo di opposizione deve essere respinto.
4. Anche il terzo motivo di opposizione di opposizione deve essere respinto essendo la eccezione di prescrizione proposta da infondata. Parte_1
Il precetto a è stato notificato in forza della sentenza del LE di Milano Parte_1
14627/2014 del 09/12/2014, pacificamente passato in giudicato, notificata unitamente al precetto.
Ma se così è la eccezione di prescrizione proposta dallo stesso è palesemente infondata.
Costituisce principio costantemente affermato (cfr. Cass. 15.02.2023, n.4676; Cass. 03.09.2013, n. 20176;
Cass. 14.07.2004, n. 13081) quello secondo cui, con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, il creditore esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c. e tale interruzione produce effetti permanenti e non istantanei ex art. 2945 c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più
impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione decorre poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c..
La Suprema Corte ha altresì precisato con la sentenza 03.09.2013 n. 20176 che l'interruzione del termine di prescrizione, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, ha effetti permanenti fino all'acquisto dell'efficacia di giudicato da parte del decreto, per mancata tempestiva opposizione, anche nel caso in cui il decreto ingiuntivo sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo fin dalla sua emissione.
La sentenza del LE di Milano 14627/2014 è del 09/12/2014. Solo con il passaggio in giudicato della suddetta sentenza che ha confermato il d.i. n. 20134/2012 del 05.06.2012. si è verificata la cessazione dell'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione e ha iniziato a decorrere il nuovo termine dell'actio iudicati.
Né consegue che al momento della notifica nel settembre 2023 dell'atto di precetto opposto non era decorso il termine prescrizionale.
Pertanto la eccezione di prescrizione proposta da deve essere rigettata. Parte_1
Né può dirsi che nei confronti del non sussistesse alcun titolo, come sostenuto da parte Parte_1
opponente, essendo lo stesso rappresentato dalla sentenza n. 14627/2014 del 09/12/2014 passata in giudicato.
5. Infine deve dirsi che nessuna prova l'opponente ha fornito che i contratti di Parte_1 pagina 8 di 11 mutuo prevedessero interessi usurari ed anzi tale aspetto appare smentito dalla sentenza 250/2024 della
Corte di Appello di Firenze, né che le somme versate siano superiori alla somma di € 255.000,00 indicata a deconto nell'atto di precetto.
Ne consegue quindi che la opposizione, essendo del tutto infondata, deve essere rigettata.
6. Infine, seppure le stesse siano inammissibili perché contenute nella memoria conclusionale di replica, destinata unicamente a prendere posizione sulle argomentazioni svolta dalle altre parti nelle loro comparse conclusionali, pare opportuno esaminare le ulteriori istanze avanzate dalla parte attrice in tale comparsa conclusionale di replica.
6.1 La causa non può essere rimessa sul ruolo per verificare la sussistenza di indagini penali, come richiesto da parte opponente nella comparsa conclusionale di replica, non essendo tale elemento valido motivo per rimettere la causa sul ruolo in quanto solo il giudice dell'esecuzione cui sia stato trasmesso il provvedimento del Pubblico Ministero che, sulla base dell'elenco fornito dal prefetto, dispone la
"sospensione dei termini" di una procedura esecutiva a carico del soggetto che ha chiesto l'elargizione di cui alla legge n. 44 del 1999, non può sindacare la valutazione con cui il Pubblico Ministero ha ritenuto sussistente il presupposto della provvidenza sospensiva, né l'idoneità della procedura esecutiva ad incidere sull'efficacia dell'elargizione richiesta dall'interessato e dunque deve sospendere la esecuzione (cfr. Cass. SU 21854/2017).
Non trovandoci nella ipotesi sopra delineata la sospensione del presente procedimento di opposizione a precetto non è possibile.
6.2 Ancora non può dirsi, come sostiene parte opponente in comparsa conclusionale di replica, che i
Cont crediti sono stati ceduti senza garanzia in quanto nel contratto di cessione da a si CP_3
legge che i crediti vengono ceduti con ogni garanzia reale e personale che dovesse assistere i medesimi. Per quanto riguarda la cessione a basta ricordare che l'art. 1263 c.c. prevede che CP_5
per effetto della cessione il credito è trasferito al cessionario con le garanzie personali e reali che lo assistono.
6.3. Non si comprende perché dovrebbero essere ridotte le somme oggetto di precetto ad euro 600.000,00 pari al prezzo della cessione, avendo i cessionari acquistavano i crediti derivanti dai due mutui Arabis dell'anno 2004 e dell'anno 2010 ad un prezzo complessivo pari al 30% del debito, come richiesto da parte opponente nella comparsa conclusionale di replica. Infatti il prezzo al quale il credito è stato acquistato non incide sul credito che il cessionario ha diritto di pretendere dal debitore che, ovviamente, è quello del credito ceduto nella sua interezza.
7. In definitiva pertanto la opposizione non essendo fondata deve essere rigettata.
8. Va infine respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dal cui ha Controparte_1
pagina 9 di 11 aderito non avendo tali parti neppure specificato se tale condanna venga Controparte_3
invocata in base al primo o al terzo comma dell'art 96 c.p.c. e, in ogni caso, non avendo nemmeno dedotto la mala fede o colpa grave – elemento costitutivo di entrambe le fattispecie – «da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo» (Cass. n. 36591 del 2023), non potendo esse desumersi dalla mera infondatezza del gravame, «perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata» (Cass. n. 19948 del 2023), e non risultando ulteriori circostanze idonee a farne ravvisare la sussistenza.
9. Le spese, comprese quelle della fase cautelare, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, del pregio dell'attività prestata, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e della circostanza che la attività istruttoria è stata solo documentale.
Tali spese debbono essere liquidate anche a favore degli intervenuti. Infatti la Suprema Corte, pur esaminando la ipotesi dell'intervento volontario adesivo ex art 105 c.p.c. e non dell'intervento ex art
111 c.p.c., ma con principio che può essere esteso anche alla fattispecie in esame, ha statuito che la parte soccombente è tenuta a rifondere anche all'interveniente le spese di lite, essendo sufficiente a tal fine la partecipazione dell'interveniente al processo e non occorrendo che la sua attività processuale sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato (cfr. Cass. 14.05.2018 n. 11670;
Cass. 19.4.1974, n. 1083; Cass. 23.7.1983, n. 5085).
Essendo e costituiti con i medesimi avvocati ed essendo le difese di tali parti CP_1 CP_3
identiche, le spese della fase a cognizione piena del giudizio, non avendo la partecipato CP_3
alla fase del reclamo, debbono essere liquidate unitariamente. Essendo appunto le posizioni di tali parti identiche non si ravvisa l'opportunità di aumentare il compenso del 30% ex art 4 comma 2 del DM
55/2014.
Essendo intervenuta solo il 29.10.2024 non debbono essere Controparte_5
riconosciute le spese per la fase di trattazione ed istruttoria. Essendo la sua posizione sostanzialmente riproduttiva delle difese di le spese a suo favore debbono essere liquidate pressoché al CP_1
minimo.
P.Q.M.
Il LE, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la opposizione proposta da e da avverso il Parte_1 Parte_1
precetto a loro notificato da e per essa quale mandataria da Controparte_1 Controparte_2 pagina 10 di 11 e CP_2
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da cui ha aderito Controparte_1 CP_3
[...]
Condanna e in solido fra di loro, a rifondere: Parte_1 Parte_1
1. a rappresentato dalla mandataria , le Controparte_1 Controparte_2
spese di lite liquidate per il giudizio cautelare di sospensione e per il giudizio di reclamo complessivamente in € 6.000,00 per la fase di studio, € 2.500,00 per la fase introduttiva, € 4.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 4.000,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali;
2. a rappresentato dalla mandataria , e a Controparte_1 Controparte_2
rappresentata dalla mandataria le spese del giudizio di Controparte_3 CP_4
merito liquidate in € 5.900,00 per la fase di studio, € 3.900,00 per la fase introduttiva, € 10.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 10.000,00per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali;
3. a e spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per la fase di studio, Controparte_5
€ 2.000,00 per la fase introduttiva, € 5.500,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Livorno, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il LE, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2556/2023 promossa da:
[...] con il patrocinio dell'avv. AFELTRA ROBERTO (CF: Parte_1
del foro di ROMA C.F._1
ATTORI OPPONENTI
contro
società Partita IVA c.f. e iscrizione al Registro delle Imprese di Controparte_1 P.IVA_1
Milano n. , e per esso, quale mandataria, giusta procura speciale a rogito del Dott. P.IVA_2 [...]
Notaio in Milano, del 21/06/2019 la (C.F. Per_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. BALDINI GIANNI e dell'avv. RONTANI MARCO P.IVA_3
( del foro di LUCCA C.F._2
CONVENUTI
(C.F. ), e per essa per essa, quale mandataria, Controparte_3 P.IVA_4 CP_4
con il patrocinio dell'avv. BALDINI GIANNI e dell'avv. RONTANI MARCO
[...]
( del foro di LUCCA C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RASILE NICOLA Controparte_5 P.IVA_5 del foro di ROMA
INTERVENUTI avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Posta in decisione all'udienza del 19.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli attori opponenti: insiste nel rigetto delle avverse domande ed eccezioni;
eccepisce la
pagina 1 di 11 inammissibilità degli interventi della e della e per essa quale Controparte_6 CP_4 mandataria la quali cessionari del credito vantato da CA popolare Milano e per essa CP_3 quale mandataria;
precisa le conclusioni riportandosi a quelle Controparte_2 contenute nell'atto di citazione (ovvero: LI il LE civile di Livorno contrariis reiectis previa sospensione della esecuzione ricorrendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora, in accoglimento della presente opposizione:
1) in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società intimante per carenza di prova;
2) in rito, sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art.295 c.p.c. in attesa della definizione di quello pendente avanti la Corte di appello di Firenze inter partes ed avente ad oggetto la legittimità della transazione e dei mutui fondiari con essa transatti;
3) nel merito ed in via principale, accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare inesistente il credito rivendicato dalla società intimante ovvero in subordine limitare la somma dovuta ad euro 321.000;
4) dichiarare inesistente il credito nei confronti del dottor ovvero Parte_1 dichiarare il predetto prescritto) ed insistendo nelle richieste di estromissione dal giudizio di
[...]
e di quale mandataria di per i motivi sopra esposti;
con vittoria CP_7 CP_3 CP_4 di spese.
per parte convenuta
: LI il LE, rigettata ogni avversa istanza
Previa ammissione, per quanto possa occorrere, in via istruttoria, di prova per interrogatorio formale del sig. e di quale amministratore delegato di Babatoja 1961 Parte_1 Parte_2 srl, nonchè di prova per testi sulla seguente circostanza “Vero che avete inviato e ricevuto la mail in data 14 febbraio 2022 delle ore 12:05 prodotta in atti come allegato 25”, indicando a testi
e con riserva di integrare le liste. Testimone_1 Testimone_2
Dichiarare inammissibile, e comunque rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto, l'opposizione a precetto di cui è causa, promossa dalla società e da Parte_1 Parte_1 con l'Avv. Roberto Afeltra del Foro di Roma. Con vittoria di spese e competenze di causa e con condanna delle controparti in via solidale ex art. 96 cpc.
per LI il LE , rigettata ogni avversa istanza Controparte_3
Previa ammissione, per quanto possa occorrere, in via istruttoria, di prova per interrogatorio formale del sig. e di quale amministratore delegato di Babatoja 1961 Parte_1 Parte_2 srl, nonchè di prova per testi sulla seguente circostanza “Vero che avete inviato e ricevuto la mail in data 14 febbraio 2022 delle ore 12:05 prodotta in atti come allegato 25”, indicando a testi
e con riserva di integrare le liste. Testimone_1 Testimone_2
Dichiarare inammissibile, e comunque rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto, l'opposizione
a precetto di cui è causa, promossa dalla società e da Parte_1 Parte_1 con l'Avv. Roberto Afeltra del Foro di Roma. Con vittoria di spese e competenze di causa e con condanna delle controparti in via solidale ex art. 96 cpc.
per richiama e fa proprie tutte le istanze, difese, produzioni, eccezioni e Controparte_5 conclusioni in antecedenza svolte dai precedenti legali, da ritenersi qui integralmente trascritte e riportate.
pagina 2 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società e Parte_1 Parte_1
convenivano innanzi all'intestato LE la quale
[...] Controparte_2
Cont mandataria del (d'ora innanzi breviter anche ), proponendo opposizione a Controparte_1
precetto per sentire accogliere le conclusioni sopra trascritte in epigrafe.
A fondamento della opposizione gli opponenti spiegavano tre eccezioni:
a) carenza di legittimazione attiva della intimante ( ), in quanto nell'atto Controparte_2 di precetto mancava qualsiasi riferimento al mandato ricevuto e l'oggetto del medesimo;
b) il non essere stato notificato con l'atto di precetto il titolo e\o i titoli e ciò anche in quanto i due contratti di mutuo richiamati nel precetto sono stati superati dalla transazione in data 15.4.2010 e sulla quale è in corso un giudizio di merito avanti la Corte di appello di Firenze;
c) la prescrizione del credito nei confronti del garante dottor Parte_1
Argomentavano inoltre che il giudizio dovesse essere sospeso in attesa della definizione dell'appello proposto avverso la sentenza n. 496/2020 del LE di Livorno avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei due mutui, per la presenza di elementi usurari, nonché la domanda diretta ad accertare il carattere novativo della transazione con la conseguenza che le obbligazioni tra la CA e , Parte_1
e il garante, non potessero essere ritenute regolate dai mutui ma dalla transazione, e che, Parte_1
quindi, non sussistesse in capo alla CA alcun titolo esecutivo.
Deducevano inoltre che le somme versate erano pari ad € 823.000,00 e non ad € 255.000,00, come indicato nel precetto, con la conseguenza che la posizione debitoria doveva mutare in modo totale.
1.1 Radicatosi il contraddittorio si costituiva la , quale mandataria del Controparte_2
contestando la fondatezza della opposizione e chiedendone il rigetto. Controparte_1
1.2 Con ordinanza del 28.11.2023 il giudice al tempo designato alla trattazione della causa rigettava la istanza di sospensione della efficacia del titolo esecutivo azionato nei confronti della Parte_1
[...]
1.3 Il reclamo proposto avverso tale ordinanza dagli attori opponenti veniva rigettato con ordinanza collegiale del 9.1.2024.
1.4 In data 14.03.2024 interveniva in giudizio, depositando comparsa di costituzione, la CP_3
e per essa la quale cessionaria del credito per cui è causa di
[...] CP_4 Controparte_1
avendo concluso con la stessa in data 5 febbraio 2024, con efficacia economica dal 31 dicembre 2023, un contratto di cessione di crediti, ai sensi del quale la Cessionaria ha acquistato dalla Cedente un portafoglio di crediti individuabili in base ai criteri indicati nel contratto stesso, tra i quali quelli per cui pagina 3 di 11 è causa.
1.5 In data 14.03.2024 interveniva in giudizio, depositando comparsa di costituzione, la
[...]
(d'ora innanzi breviter anche ) , deducendo di avere acquistato con scambio di Controparte_5 CP_5 lettera commerciale dell'21.05.2024 da in nome e per conto della . un CP_4 Controparte_3
pacchetto di crediti, tra i quali era ricompreso il credito vantato nei confronti della per Parte_1 cui è causa.
C 2. Gli interventi della e della non possono essere dichiarati inammissibili, come CP_5 CP_3
richiesto dalla parte attrice nel precisare le conclusioni, essendo tali parti come cessionari del credito per cui è causa legittimamente intervenuti nel giudizio, come loro consentito dall'art. 111 comma 3
c.p.c
2.1 Né la circostanza che siano intervenuti in giudizio i cessionari del credito e Controparte_3
successivamente comporta la estromissione dal giudizio di Controparte_5 Controparte_2
come sostenuto, seppure contraddittoriamente rispetto alla eccezione testé esaminata, da parte opponente in comparsa conclusionale di replica, in quanto l'art 111 comma 3 ° c.p.c. prevede: in ogni caso il successore
a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono,
l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. Quindi perché si abbia l'estromissione è necessario in primo luogo che vi sia una richiesta in tal senso dell'alienante o del successore a titolo universale e che le altre parti acconsentano a tale richiesta, condizioni nel caso di specie non verificatesi.
3. Il primo motivo di opposizione relativo al difetto di legittimazione attiva è infondato, atteso che nell'atto di precetto è esplicitato che (già Controparte_2 [...]
agisce quale mandataria di giusta procura speciale a rogito del notaio Controparte_9 CP_1
dr. del 21/6/2019, prodotta in atti sub 1) da parte convenuta, in allegato alla comparsa di Persona_1 costituzione.
Dalla lettura di tale procura speciale si evince che ha conferito a CP_1 Controparte_9
, i necessari poteri che consentivano alla stessa, come ha fatto, di notificare agli odierni opponenti l'atto
[...] di precetto quale sua mandataria.
Si legge infatti nella stessa che la medesima è nominata procuratrice affinché ponga in essere, in nome e per
conto della mandante, in qualità di mandataria, tutto quanto necessario, utile e/od opportuno ai fini della
gestione giudiziale e stragiudiziale del credito e che in ragione di ciò alla vengono conferiti alla mandataria
tutti i poteri anche di rappresentanza sostanziale e facoltà di legge, nessuna esclusa ed eccettuata,
necessari utili e/o opportuni per lo svolgimento della attività di amministrazione, gestione incasso e recupero dei crediti riconoscendo, per quanto qui interessa, il potere di fare precetti .
3.1.Anche il secondo motivo di opposizione è non fondato e come tale deve essere respinto.
3.1.1 Con l'atto di precetto, oggetto della presente opposizione (cfr. documento denominato “bpm pagina 4 di 11 precetto” depositato da parte opponente con l'atto di opposizione) , quale Controparte_2
mandataria di intimava: CP_1
a (in qualità di successore per scissione della Arabis Immobiliare s.r.l., d'ora Parte_1
innanzi breviter anche Arabis) di pagare:
a) euro 1.144.233,31, oltre interessi contrattuali nel rispetto della legge n.108/96, dal 17.3.2012 e fino al saldo, riguardo al mutuo rogato in data 19.03.2004 dal Notaio Dott. di Persona_2
Portoferraio;
b) euro 258.953,09, oltre interessi contrattuali nel rispetto della legge n.108/96, dal 17.3.2012 fino al saldo, sulle somme dovute, tempo per tempo, in ragione degli acconti versati, riguardo al mutuo rogato in data 21 Maggio 2010 dallo stesso Notaio Dott. Persona_3
a di pagare all'intimante Parte_1
c) la somma di euro 258.953,09, oltre interessi contrattuali nel rispetto della legge n.108/96, dal
17.3.2012 fino al saldo in virtù di quanto disposto nel decreto ingiuntivo del LE di Milano n.
20131 del 2012, depositato in Cancelleria in data 05.06.2012 come confermato dalla sentenza n.
14627/2014 del LE di Milano del 09.12.2014 nella causa RG n. 72982/2012 oltre alla somma di
€ 4.457,51 per le spese del procedimento monitorio come liquidate nel D.I. 20131 del 2012 del
LE di Milano ed € 18.018,76 per le spese liquidate nella sentenza 14627/2014 nella causa di opposizione, sentenza che veniva notificata unitamente al precetto.
3.1.2 Occorre in primo luogo rilevare che risulta pacifico – in quanto incontestato e comunque
Cont Cont documentalmente provato (cfr. doc. 14 di parte convenuta e doc. 16 di parte convenuta ) – che tra le parti sia stata stipulata una transazione il 15 aprile 2010 tra Cassa di Risparmio di Lucca Pisa
Livorno s.p.a. (oggi ) a seguito della proposta di «in proprio e o CP_1 Parte_1
quale legale rappresentante e/o socio di riferimento delle seguenti società Arabis Immobiliare s.r.l.
[nella cui titolarità dei rapporti è succeduta la società appellante ] ed Elba 1961 s.r.l.». Parte_1
Dal tenore letterale dell'accordo emerge che «la controversia indicata in premessa relativa alla mancata erogazione del mutuo e alle contestazioni formulate dal Dr. come sopra Parte_1 meglio specificate dovrà intendersi definita transattivamente, con definitiva rinuncia […] ad ogni diritto, azione ed eccezione comunque vantate e pretese, nulla eccettuato od escluso, se e in quanto relative alle controversie specificate».
Occorre quindi considerare che nella citata premessa si dà atto che «sono sorte incomprensioni tra il
Dr. in proprio e nei nomi, meglio rappresentate in una serie di missive, datate 19 Parte_1
Luglio 2008, 30 Luglio 2008, 07 Marzo 2009, 2 gennaio 2010 e 27 gennaio 2010, da intendersi qui ritrascritte, relativamente alla mancata conclusione di un contratto di mutuo finalizzato a ripianare le
pagina 5 di 11 pregresse esposizioni debitorie, nonché ad una serie di doglianze meglio indicate nelle lettere richiamate».
Delle cinque missive citate sono state prodotte in giudizio quelle datate 19 Luglio 2008 (doc. 9 parte
Cont Cont convenuta ), 30 Luglio 2008 (doc. 10 parte convenuta ), 07 Marzo 2009 (doc. 11 parte
Cont convenuta ), mentre non sono state prodotte le ulteriori due.
Con esse, di contenuto analogo, contesta alla Cassa di Risparmio di Lucca Parte_1
Pisa Livorno s.p.a. (oggi ) asserite «anomalie» relative al conto corrente, consistenti in: «1) CP_1 la commissione di massimo scoperto;
2) l'anatocismo; 3) la causa penale avviata a metà degli anni '90 CP_ da mio padre avv. contro la CA Popolare di Lodi», quest'ultima non meglio specificata dalle parti. Inoltre, sempre il lamenta la condotta della banca rispetto ad alcune proposte di Parte_1
finanziamento che sarebbero state «prima accettate» e successivamente «respinte», costringendolo al ricorso a «extrafido momentanei», lamentando ulteriormente che il relativo scoperto di conto sia stato, dalla banca, poi «trasformato in “morosità”, in quanto tali segnalate alla “Centrale Rischi”».
Emerge quindi chiaramente, come correttamente rilevato dalla Corte di Appello di Firenze nella sentenza 250/2024, che la transazione abbia avuto ad oggetto unicamente il rapporto di conto corrente e i relativi addebiti, oltre al danno, prospettato dall'odierna parte opponente, causato dalla mancata concessione di un finanziamento, ma non anche il mutuo stipulato nel 2004 né ovviamente quello successivo a tale accordo transattivo erogato il 21.05.2010, in adempimento di tale accordo transattivo con il quale, a fronte della rinuncia alle suddette contestazioni da parte dell'odierna parte opponente, la banca si è impegnata, tra l'altro, a concedere un finanziamento per l'importo di euro 500.000,00 (punto
1 della transazione).
3.1.3 Ma se così è e se dunque la transazione ha avuto ad oggetto solo il rapporto di conto corrente e non il mutuo stipulato nel 2004 e ovviamente quello, stipulato in data successiva, del 21.5.2010 ne consegue che è infondata la eccezione secondo la quale la esecuzione sarebbe stata minacciata con la notifica del precetto in forza di due atti che non avevano efficacia esecutiva in quanto superati della transazione avente carattere novativo.
3.2. Ciò detto occorre vagliare se il precetto sia irregolare per non essere stato notificato il titolo esecutivo alla parte, prima del precetto o contestualmente ad esso, come imposto dall'art 479 c.p.c.
Sostengono la opposta e gli intervenuti che trattandosi di due mutui fondiari la notifica del titolo esecutivo non è richiesta dall'art 41 comma 1° del D. Lgs 01.09.1993 n. 385 (Testo Unico CArio o
TUB).
Occorre dunque verificare se i due mutui sulla base dei quali è stato notificato il precetto alla
[...]
siano mutui fondiari. Parte_1
pagina 6 di 11 L'art. 38 del TUB definisce la nozione di credito fondiario disponendo: “Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.
La CA d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”.
Ora va considerato che il precetto del quale si tratta è relativo, in parte, come sopra premesso, al pagamento di 1.144.233,31 euro, ciò con riferimento al mutuo concesso con atto in data 19.03.2004, la cui natura fondiaria è pacifica, tanto che lo stesso opponente scrive in comparsa conclusionale: siccome il secondo mutuo (e cioè quello del 2010) non è fondiario deve essere notificato: la carenza di tale notifica rende il precetto inefficace.
In relazione a tale mutuo dunque nulla quaestio.
Cont Occorre invece verificare se il contratto del 21.5.2010 (cfr. doc. 5 di parte opposta ) denominato finanziamento concesso ai sensi dell'art 38 e seguenti del D.LGS 385/93 abbia anch'esso natura di mutuo fondiario.
Tale natura deve essere affermata anche con riferimento al suddetto mutuo concesso, per l'appunto, ex art. 38 e ss. del D. Lgs 01.09.1993 n. 385 (cfr. il perspicuo art. 1, prima e seconda riga, del contratto Cont prodotto sub doc. 5 di parte convenuta ), sebbene nel medesimo articolo si preveda che a garanzia del finanziamento sia costituita una ipoteca di 2° o 3° grado.
Infatti con delibera del CICR 22.4.1995 emessa in attuazione dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia". (GU
Serie Generale n.111 del 15-05-1995) è stato previsto che “l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. Tale percentuale può essere elevata fino al 100 per cento, qualora vengano prestate garanzie integrative, rappresentate da fidejussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, cessioni di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, fondi di garanzia e da altre idonee garanzie, secondo i criteri previsti dalla CA d'Italia.
In presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie su un immobile, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di un finanziamento di credito fondiario, al relativo importo va aggiunto il capitale residuo del finanziamento pregresso.
Con tale delibera si è infatti previsto che la preesistenza di iscrizioni ipotecarie su un immobile non impedisce la concessione di un mutuo fondiario purché si rimanga all'interno del valore massimo pagina 7 di 11 finanziabile, aspetto nel caso di specie neppure contestato.
Pertanto, essendo anche il finanziamento del 21.5.2010, alla luce di quanto suddetto, qualificabile come mutuo fondiario ne consegue che, ai sensi dell'art 41 comma 1° TUB, non era necessaria la previa notifica del titolo.
Alla luce di ciò, come detto, anche il secondo motivo di opposizione deve essere respinto.
4. Anche il terzo motivo di opposizione di opposizione deve essere respinto essendo la eccezione di prescrizione proposta da infondata. Parte_1
Il precetto a è stato notificato in forza della sentenza del LE di Milano Parte_1
14627/2014 del 09/12/2014, pacificamente passato in giudicato, notificata unitamente al precetto.
Ma se così è la eccezione di prescrizione proposta dallo stesso è palesemente infondata.
Costituisce principio costantemente affermato (cfr. Cass. 15.02.2023, n.4676; Cass. 03.09.2013, n. 20176;
Cass. 14.07.2004, n. 13081) quello secondo cui, con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, il creditore esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c. e tale interruzione produce effetti permanenti e non istantanei ex art. 2945 c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più
impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione decorre poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c..
La Suprema Corte ha altresì precisato con la sentenza 03.09.2013 n. 20176 che l'interruzione del termine di prescrizione, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, ha effetti permanenti fino all'acquisto dell'efficacia di giudicato da parte del decreto, per mancata tempestiva opposizione, anche nel caso in cui il decreto ingiuntivo sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo fin dalla sua emissione.
La sentenza del LE di Milano 14627/2014 è del 09/12/2014. Solo con il passaggio in giudicato della suddetta sentenza che ha confermato il d.i. n. 20134/2012 del 05.06.2012. si è verificata la cessazione dell'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione e ha iniziato a decorrere il nuovo termine dell'actio iudicati.
Né consegue che al momento della notifica nel settembre 2023 dell'atto di precetto opposto non era decorso il termine prescrizionale.
Pertanto la eccezione di prescrizione proposta da deve essere rigettata. Parte_1
Né può dirsi che nei confronti del non sussistesse alcun titolo, come sostenuto da parte Parte_1
opponente, essendo lo stesso rappresentato dalla sentenza n. 14627/2014 del 09/12/2014 passata in giudicato.
5. Infine deve dirsi che nessuna prova l'opponente ha fornito che i contratti di Parte_1 pagina 8 di 11 mutuo prevedessero interessi usurari ed anzi tale aspetto appare smentito dalla sentenza 250/2024 della
Corte di Appello di Firenze, né che le somme versate siano superiori alla somma di € 255.000,00 indicata a deconto nell'atto di precetto.
Ne consegue quindi che la opposizione, essendo del tutto infondata, deve essere rigettata.
6. Infine, seppure le stesse siano inammissibili perché contenute nella memoria conclusionale di replica, destinata unicamente a prendere posizione sulle argomentazioni svolta dalle altre parti nelle loro comparse conclusionali, pare opportuno esaminare le ulteriori istanze avanzate dalla parte attrice in tale comparsa conclusionale di replica.
6.1 La causa non può essere rimessa sul ruolo per verificare la sussistenza di indagini penali, come richiesto da parte opponente nella comparsa conclusionale di replica, non essendo tale elemento valido motivo per rimettere la causa sul ruolo in quanto solo il giudice dell'esecuzione cui sia stato trasmesso il provvedimento del Pubblico Ministero che, sulla base dell'elenco fornito dal prefetto, dispone la
"sospensione dei termini" di una procedura esecutiva a carico del soggetto che ha chiesto l'elargizione di cui alla legge n. 44 del 1999, non può sindacare la valutazione con cui il Pubblico Ministero ha ritenuto sussistente il presupposto della provvidenza sospensiva, né l'idoneità della procedura esecutiva ad incidere sull'efficacia dell'elargizione richiesta dall'interessato e dunque deve sospendere la esecuzione (cfr. Cass. SU 21854/2017).
Non trovandoci nella ipotesi sopra delineata la sospensione del presente procedimento di opposizione a precetto non è possibile.
6.2 Ancora non può dirsi, come sostiene parte opponente in comparsa conclusionale di replica, che i
Cont crediti sono stati ceduti senza garanzia in quanto nel contratto di cessione da a si CP_3
legge che i crediti vengono ceduti con ogni garanzia reale e personale che dovesse assistere i medesimi. Per quanto riguarda la cessione a basta ricordare che l'art. 1263 c.c. prevede che CP_5
per effetto della cessione il credito è trasferito al cessionario con le garanzie personali e reali che lo assistono.
6.3. Non si comprende perché dovrebbero essere ridotte le somme oggetto di precetto ad euro 600.000,00 pari al prezzo della cessione, avendo i cessionari acquistavano i crediti derivanti dai due mutui Arabis dell'anno 2004 e dell'anno 2010 ad un prezzo complessivo pari al 30% del debito, come richiesto da parte opponente nella comparsa conclusionale di replica. Infatti il prezzo al quale il credito è stato acquistato non incide sul credito che il cessionario ha diritto di pretendere dal debitore che, ovviamente, è quello del credito ceduto nella sua interezza.
7. In definitiva pertanto la opposizione non essendo fondata deve essere rigettata.
8. Va infine respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dal cui ha Controparte_1
pagina 9 di 11 aderito non avendo tali parti neppure specificato se tale condanna venga Controparte_3
invocata in base al primo o al terzo comma dell'art 96 c.p.c. e, in ogni caso, non avendo nemmeno dedotto la mala fede o colpa grave – elemento costitutivo di entrambe le fattispecie – «da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo» (Cass. n. 36591 del 2023), non potendo esse desumersi dalla mera infondatezza del gravame, «perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata» (Cass. n. 19948 del 2023), e non risultando ulteriori circostanze idonee a farne ravvisare la sussistenza.
9. Le spese, comprese quelle della fase cautelare, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, del pregio dell'attività prestata, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e della circostanza che la attività istruttoria è stata solo documentale.
Tali spese debbono essere liquidate anche a favore degli intervenuti. Infatti la Suprema Corte, pur esaminando la ipotesi dell'intervento volontario adesivo ex art 105 c.p.c. e non dell'intervento ex art
111 c.p.c., ma con principio che può essere esteso anche alla fattispecie in esame, ha statuito che la parte soccombente è tenuta a rifondere anche all'interveniente le spese di lite, essendo sufficiente a tal fine la partecipazione dell'interveniente al processo e non occorrendo che la sua attività processuale sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato (cfr. Cass. 14.05.2018 n. 11670;
Cass. 19.4.1974, n. 1083; Cass. 23.7.1983, n. 5085).
Essendo e costituiti con i medesimi avvocati ed essendo le difese di tali parti CP_1 CP_3
identiche, le spese della fase a cognizione piena del giudizio, non avendo la partecipato CP_3
alla fase del reclamo, debbono essere liquidate unitariamente. Essendo appunto le posizioni di tali parti identiche non si ravvisa l'opportunità di aumentare il compenso del 30% ex art 4 comma 2 del DM
55/2014.
Essendo intervenuta solo il 29.10.2024 non debbono essere Controparte_5
riconosciute le spese per la fase di trattazione ed istruttoria. Essendo la sua posizione sostanzialmente riproduttiva delle difese di le spese a suo favore debbono essere liquidate pressoché al CP_1
minimo.
P.Q.M.
Il LE, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la opposizione proposta da e da avverso il Parte_1 Parte_1
precetto a loro notificato da e per essa quale mandataria da Controparte_1 Controparte_2 pagina 10 di 11 e CP_2
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da cui ha aderito Controparte_1 CP_3
[...]
Condanna e in solido fra di loro, a rifondere: Parte_1 Parte_1
1. a rappresentato dalla mandataria , le Controparte_1 Controparte_2
spese di lite liquidate per il giudizio cautelare di sospensione e per il giudizio di reclamo complessivamente in € 6.000,00 per la fase di studio, € 2.500,00 per la fase introduttiva, € 4.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 4.000,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali;
2. a rappresentato dalla mandataria , e a Controparte_1 Controparte_2
rappresentata dalla mandataria le spese del giudizio di Controparte_3 CP_4
merito liquidate in € 5.900,00 per la fase di studio, € 3.900,00 per la fase introduttiva, € 10.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 10.000,00per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali;
3. a e spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per la fase di studio, Controparte_5
€ 2.000,00 per la fase introduttiva, € 5.500,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Livorno, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
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