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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/05/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nelle cause riunite iscritte ai nn. 3945-3946 /2023 R.G.L. promosse da:
Parte_1
[...]
[...]
(avv. BONANNI)
PARTE RICORRENTE
contro
Controparte_1
(AVVOCATURA DI STATO)
PARTE RESISTENTE
1
I Con separati ricorsi depositati in data 6/6/2023 e successivamente riuniti per ragioni di connessione, il sig. e la sig.ra Parte_1 Parte_1
, coniugi, hanno convenuto in giudizio il ,
[...] Controparte_1 chiedendo all'adìto Tribunale di accertare in capo a sé lo status di vittime di terrorismo e, conseguentemente, di condannare il predetto a versare CP_1 loro le elargizioni previste dalla legge in favore delle vittime del terrorismo, oltre ai conseguenti benefici assistenziali e pensionistici.
I.2 Resiste in giudizio il , contestando la Controparte_1 ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti legali per riconoscere i benefici richiesti, nonché l'inammissibilità delle domande aventi ad oggetto prestazioni di competenza di altre Amministrazioni pubbliche.
II In punto di fatto, i ricorrenti – marito e moglie – deducono di essere stati coinvolti nell'attentato terroristico avvenuto in data 14.7.2016, intorno alle ore 22:20, nella città di Nizza (Francia), allorquando sulla Promenade des
Anglais un autocarro si scagliò sulla folla che assisteva ai fuochi d'artificio. In quei frangenti, i ricorrenti riuscirono a scongiurare più tragiche conseguenze rifugiandosi all'interno dell'hotel “Le Royal”.
III Per quanto di interesse nella presente causa, in data 26.7.2017 il “Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme ed d'autres infractions” attribuiva ai sigg.ri e l'indennizzo provvisionale previsto Pt_1 Pt_1 dallo Stato francese in favore delle vittime del terrorismo.
III.1 In seguito, i ricorrenti presentavano domanda al
[...]
italiano per il riconoscimento, nel nostro Paese, dello status di CP_1 vittima del terrorismo e dei correlati benefici economici previsti dalla legge;
la comunicava, tuttavia, il Controparte_2 rigetto delle istanze “poiché dalla documentazione agli atti risulta carente ogni obiettivo riscontro sulla presenza sul luogo dell'evento terroristico avvenuto a
Nizza il 14 luglio 2016 e sull'effettivo coinvolgimento della S.V. nell'evento stesso […]”.
III.2 Nonostante i reclami presentati dai ricorrenti, il convenuto CP_1
2 confermava le decisioni assunte dalla (doc. 4/e ricorso Controparte_2
e doc. 4/c ricorso ). Pt_1 Pt_1
IV La presenza dei sigg.ri e sul luogo dell'attentato è Pt_1 Pt_1 testimoniata dal tracciamento GPS dei telefoni cellulari, dalla denuncia presso l'“Officier de Police Judiciaire en résidence à Marseille”, dal verbale di assunzione di informazioni ex artt. 327 bis e 391 bis c.p.p., dall'attestazione del Consolato Generale d'Italia in Nizza del 18.10.2017, dal riconoscimento da parte del “Prèfet des Alpes-Maritimes” della Repubblica Francese della medaglia nazionale di riconoscimento alle vittime del terrorismo (doc.ti sub 1,
3, 6 dei due ricorso riuniti).
IV.1 L'univocità ed autorevolezza dei menzionati documenti concorrono a smentire l'unico elemento di segno contrario, rappresentato dall'elenco dei connazionali rimasti feriti e deceduti nell'evento in questione, di cui alla nota prot. n. 8688 del 17 gennaio 2017 dell'Unità di Crisi del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, nel quale non compaiono i nominativi degli odierni ricorrenti.
IV.2 Fra l'altro, la matrice terroristica del citato episodio criminoso è stata accertata dalla Corte di Assise di Parigi con la sentenza n. 20/0051 del 13 dicembre 2022 (acquisita tramite il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale in data 26 maggio 2023).
IV.3 In seguito all'interrogatorio libero dei ricorrenti – che hanno ripercorso il tragico evento in cui sono stati loro malgrado coinvolti – Il
[...]
ha tuttavia rinunziato ad eccepire la carenza di prova in ordine CP_1 alla presenza dei sigg.ri e sul luogo dell'atto terroristico. Pt_1 Pt_1
V Sgombrato il campo dalla prima questione controversa, è opportuno effettuare una ricognizione della normativa che disciplina la materia.
V.1 Viene in rilievo, innanzi tutto, la L. n. 302/1990 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), il cui art. 1 dispone:
«1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è
3 corrisposta una elargizione fino a euro 200.000, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di euro 2.000 per ogni punto percentuale.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o corrisposta da altro Stato.
[…]
5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa».
V.2 Il successivo art. 9 prevede
«1. Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili e dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge.
2. Le condizioni di invalido civile e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata sono certificate dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno».
V.3 L'art. 2, L. n. 407/1998 prevede, poi, che
«1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n.
302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. […].
V.4 La L. 24 dicembre 2003, n. 350, ha disposto (con l'art. 4, comma 238) che «Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili.»
V.5 La L. 206/2004 ("Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice"), stabilisce all'art. 1 che
«1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di
4 terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n.
407, e successive modificazioni, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, ad eccezione del comma 6”.
V.6 Il successivo art. 5 prevede che
«1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n.
302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.
[…]
3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.[…]”.
V.7 Ai sensi dell'art. 15, infine,
«1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961. A tale fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2004.
2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003. I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento.»
VI Ricorrendo i presupposti di legge, le vittime del terrorismo possono, dunque, beneficiare:
a) della speciale elargizione una tantum, di cui all'art. 1, L. 302/1990;
b) dell'assegno vitalizio di € 500,00 mensili, ex art. 2, comma 1, L.
5 407/1998;
c) dello speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 mensili ex art. 5, c. 3, L.
206/2004.
VI.1 Siamo al cospetto di veri e propri diritti soggettivi, poiché nella fattispecie la P.A. è priva di ogni potestà discrezionale «sia con riguardo all'entità della somma da erogare, prefissata dalla legge, sia con riguardo ai presupposti della derogabilità, rispetto ai quali l'Amministrazione svolge un accertamento che, ove dovesse avere carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo, estraneo al concetto di discrezionalità amministrativa» (Cass.
26626/2007; Cass. 21927/2008; Cass. 21306/2015; Cass. 18983/2017).
VII Quanto alla speciale elargizione una tantum, la pretesa avanzata dai sigg.ri e è tuttavia infondata, per effetto di quanto previsto Pt_1 Pt_1 dal comma 1 bis dell'art. 1 L. 302/1990 (v. par. V.1): accettando l'indennizzo accordato dallo Stato francese, infatti, i ricorrenti hanno perduto il diritto all'elargizione una tantum di cui all'art. 1, comma 1, L. 302/1990.
VII.1 Non rileva il fatto che l'indennizzo ricevuto sia, in ipotesi, inferiore a quello che la vittima del terrorismo avrebbe percepito dallo Stato italiano, poiché per un verso la legge non sancisce tale limitazione, per altro verso l'indennizzo francese poteva essere rifiutato dagli aventi diritto;
in ogni caso, le somme versate dallo Stato francese non possono certo definirsi simboliche1, come si legge nella memoria autorizzata di parte ricorrente (che richiama, fra l'altro, giurisprudenza di legittimità ed amministrativa non pertinente alla specifica questione).
VIII L'art. 1 comma 1 bis L. 302/1990 non preclude, invece, gli ulteriori benefici di cui ai punti b) e c), che presuppongono tuttavia l'accertamento in capo ai richiedenti di una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre
1990, n. 302.
IX Il convenuto nega la sussistenza del diritto anche in ragione del CP_1 fatto che “l'aver assistito all'evento ed esserne stato testimone non rappresenta una posizione qualificata dalla legge italiana ai sensi dell'art. 1 della legge n.
302/1990, che prevede che l'invalidità debba essere effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'evento”.
IX.1 Ritiene il giudicante che l'endiadi “ferite e lesioni” contenuta nell'art. 5,
c. 3, L. 206/2004 non implichi la necessità che l'invalidità permanente sia esclusiva conseguenza di una “manomissione” (nel senso penalistico del termine, ossia di violenza fisica esercitata sul corpo della vittima, che presuppone un contatto fisico tra l'agente e la vittima stessa, ancorchè mediato dall'uso di un oggetto contundente: cft. Cass. pen. n. 31665 del
06/05/2021); infatti, anche la violenza esercitata contro terze persone è idonea a cagionare lesioni alla sfera psichica della vittima, dalle quali residui un'invalidità permanente (la giurisprudenza di legittimità ricorda che «le lesioni costituiscono un delitto d'evento a forma libera - e sinanco omissiva - sicché possono essere commesse con un qualunque mezzo idoneo ed anche con una condotta priva di violenza fisica (viceversa necessaria, nei termini di una violenta manomissione dell'altrui persona fisica, ad integrare il reato di cui all'art. 581 c.p.»: così Cass. pen. n. 25033 del 22/06/2006).
X Ciò premesso, si è ritenuto indispensabile disporre, in corso di causa,
C.T.U. medico-legale volta ad accertare se i ricorrenti abbiano riportato un'invalidità permanente in conseguenza dell'atto terroristico cui hanno assistito, e nel quale sono stati indirettamente coinvolti.
X.1 Gli esperti incaricati dal Giudice hanno, oltre al resto, osservato che
«La brutalità e la drammaticità di quanto accaduto si sono impresse nella memoria dei due soggetti, che si sono trovati a vivere e a testimoniare scene di morte e distruzione, con conseguenze psicologiche che si sono protratte nel tempo, sfociando nell'insorgenza di un Disturbo Post-Traumatico da Stress
(DPTS). Questo quadro psicopatologico, confermato da numerose valutazioni cliniche, ha inciso pesantemente sulla loro vita personale, sociale e lavorativa, compromettendo la capacità di entrambi di condurre una vita normale e soddisfacente.
L'attentato vissuto si è tradotto in un'esperienza destabilizzante e devastante, il cui impatto emotivo si è esteso ben oltre il momento dell'evento. Entrambi i soggetti hanno riferito di aver provato un'intensa paura per la propria vita,
7 impotenza di fronte alla violenza improvvisa e orrore per le immagini di morte e sofferenza che si sono trovati ad osservare. Questo vissuto traumatico ha generato un cambiamento radicale e negativo nelle loro esistenze.
La IG.ra , prima attiva e impegnata nella gestione della sua scuola di Pt_1 danza, ha dovuto abbandonare il proprio lavoro a causa dell'incapacità di tollerare i rumori e la presenza di bambini, che le riportavano alla mente le urla e le immagini dell'attentato. La sua vita sociale si è progressivamente ridotta, con l'evitamento di luoghi affollati e la rinuncia a molte delle attività che in passato rappresentavano per lei una fonte di piacere e realizzazione.
Anche la sua sfera personale è stata compromessa, con una perdita di progettualità, inclusa la decisione di rinunciare al desiderio di maternità. La comparsa di comorbidità, come l'ipertensione arteriosa e la vulvodinia, ha ulteriormente aggravato la sua qualità di vita, manifestando l'impatto del trauma anche sul piano somatico.
Il IG. , dal canto suo, ha vissuto un analogo percorso di sofferenza. La Pt_1 sua attività lavorativa di agente immobiliare e la successiva collaborazione nella scuola di danza sono state interrotte a causa dell'impossibilità di sostenere lo stress legato all'interazione sociale e alle situazioni caotiche. L'uomo, che prima dell'attentato si descriveva come dinamico e socievole, si è chiuso in un isolamento progressivo, evitando sistematicamente qualsiasi contesto che potesse evocare l'esperienza traumatica. La perdita della propria identità professionale e la rinuncia a progetti familiari, come quello di avere figli, hanno rappresentato per lui ulteriori fonti di dolore e frustrazione.
Entrambi hanno affrontato percorsi terapeutici intensi, prolungati e multidisciplinari, con l'obiettivo di gestire la sintomatologia e tentare di recuperare una minima qualità di vita. La documentazione clinica, vasta e articolata, testimonia la complessità del quadro psicopatologico e la resistenza dei sintomi al trattamento.
La IG.ra è stata sottoposta a numerosi cicli di psicoterapia, tra cui Pt_1
EMDR e mindfulness, e ha seguito un trattamento farmacologico mirato con l'assunzione di antidepressivi (Sertralina, Daparox), ansiolitici (Alprazolam,
Idrossizina) e stabilizzanti dell'umore (Carbamazepina). Nonostante un parziale miglioramento, i sintomi sono rimasti in larga parte persistenti e invalidanti, come dimostrato dalle relazioni psichiatriche che, dal 2017 al 2023, confermano la cronicità del disturbo e la difficoltà nel raggiungere una
8 remissione completa.
Il IG. ha intrapreso un percorso simile, facendo ricorso a terapie Pt_1 farmacologiche (Brintellix, Atarax, Xanax, Daparox) e sedute di psicoterapia intensiva. Anche per lui, i benefici sono stati limitati e temporanei, con una sintomatologia che ha continuato a interferire pesantemente con la sua vita quotidiana.
La diagnosi di Disturbo Post-Traumatico da Stress è stata formulata in base ai criteri stabiliti dal DSM-5, tutti pienamente soddisfatti dai due soggetti esaminati. Entrambi hanno infatti sperimentato un'esposizione diretta a un evento traumatico di eccezionale gravità (Criterio A), con la presenza di sintomi intrusivi ricorrenti, quali flashback, incubi e ricordi persistenti dell'attentato
(Criterio B). Hanno mostrato un evitamento sistematico degli stimoli legati all'evento (Criterio C), come luoghi, persone e situazioni che potessero evocare la tragedia vissuta. Sul piano emotivo e cognitivo (Criterio D), si sono osservate alterazioni profonde e durature, caratterizzate da pensieri negativi su sé stessi e sul mondo, sentimenti di colpa e una costante visione pessimistica del futuro.
Le alterazioni dell'arousal (Criterio E) si sono manifestate attraverso iperallerta, irritabilità, insonnia e risposte di allarme esagerate. La durata dei sintomi ha ampiamente superato il periodo minimo richiesto di un mese (Criterio F), attestandosi ormai da oltre sette anni e confermando la cronicità del disturbo.
In entrambi i casi, l'impatto funzionale (Criterio G) è stato devastante, con ripercussioni su tutte le principali aree della vita, e non sono emersi elementi che suggeriscano altre condizioni mediche o l'uso di sostanze come causa alternativa della sintomatologia (Criterio H).
Alla luce dell'analisi dettagliata della documentazione clinica, delle relazioni mediche e dei colloqui effettuati, si giunge alle seguenti conclusioni diagnostiche. La IG.ra presenta un Disturbo Parte_1
PostTraumatico da Stress cronico di media gravità. La sintomatologia si è sviluppata immediatamente dopo l'evento e, nonostante le cure farmacologiche e psicoterapeutiche intraprese, non si è mai risolta del tutto, determinando cambiamenti negativi persistenti nella sua vita. Le ripercussioni hanno coinvolto la sfera lavorativa, costringendola a rinunciare alla sua professione di insegnante, quella sociale, con una drastica riduzione delle interazioni, e quella personale, culminata nella rinuncia a progetti familiari e nella comparsa di comorbidità somatiche.
9 Il IG. presenta un Disturbo Post-Traumatico da Stress cronico di Parte_1 media gravità. Il quadro clinico è caratterizzato da sintomi intrusivi costanti, un elevato livello di ipervigilanza e una compromissione marcata della funzionalità globale. Le terapie intraprese hanno permesso solo un parziale contenimento della sintomatologia, confermando la stabilizzazione del disturbo e la sua resistenza ai trattamenti.»
X.2 I C.T.U., in assolvimento dell'incarico ricevuto, hanno poi determinato la percentuale di invalidità permanente residuata in capo ai ricorrenti, secondo i criteri dettati dal d.p.R. 181/2009 (Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206):
«la valutazione della percentuale di invalidità di cui all'articolo 6, comma 1, della Legge 3 agosto 2004, n. 206, e espressa in una percentuale unica di invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale.
L'articolo 4 prevede, ai fini della «rivalutazione dell'invalidità permanente, e per la determinazione del danno biologico e del danno morale», che «la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (...) e data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC = DB +
DM + (IP – DB)». Per la valutazione del danno biologico occorre fare riferimento alla Tabella delle menomazioni di cui agli articoli 138 e 139 del D.Lgs. n.
209/2005.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181, «fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la percentuale del danno biologico e determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data
12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni;
la percentuale del danno biologico, cosi determinata, puo essere aumentata da parte dei competenti organismi sanitari ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005».
10 La determinazione della percentuale del danno morale «viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione della dignità della persona connessi e in rapporto all'evento dannoso, fino a un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico».
Infine, per la valutazione dell'invalidità permanente si procede nel modo seguente: essa «e attribuita scegliendo il valore piu favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità
d'uso approvate (...) con il Decreto del Ministro della Sanità in data 5 febbraio
1992, e successive modificazioni (...), e quello determinato in base alle tabelle A,
B, E ed F1 annesse al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla B sono equiparate le fasce percentuali di invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1».
Con riferimento alla vicenda del IG. e della IG.ra , il Pt_1 Pt_1 risultato della formula sopra menzionata puo essere schematizzato nei termini seguenti:
• il danno biologico ai sensi delle tabelle di riferimento puo essere valutato, nella misura del 12%;
• il danno morale, secondo i criteri prima esplicitati, puo essere valutato, in via equitativa, tenuto conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo correlati al quadro psicopatologico e dell'incidenza di questo sui progetti di vita dei soggetti, nella misura dell'8%;
• l'invalidita permanente deve essere valutata scegliendo la percentuale di danno piu favorevole tra quanto previsto dalla tabella delle corrispondenze di cui all'articolo 3 del D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181, che a sua volta rimanda alle categorie della tabella A della pensionistica di guerra, e quanto previsto dalla tabella del 1992 in tema di invalidità civile.
Ora, ai sensi delle tabelle della pensionistica di guerra il quadro patologico lamentato dal IG. e dalla IG.ra potrebbe essere inquadrato, Pt_1 Pt_1 con le riserve di cui si dirà oltre, nell'ambito della VI categoria (che contempla la voce “psico-nevrosi di media entità”), corrispondente ad una valutazione del danno compresa tra il 41 e il 50%. Anche ai sensi delle tabelle di invalidità civile la patologia in questione potrebbe essere valutata, con criterio ovviamente
11 analogico, nella misura del 41-50%.
Deve tuttavia essere rilevato, a questo proposito, che la nosografia di riferimento sia delle tabelle del 1992 che della tabella A della pensionistica di guerra non solo non contempla la voce Disturbo Post Traumatico da Stress, ma e anche radicalmente diversa rispetto a quella attuale, risultando di fatto inapplicabile – a meno di forzature valutative palesemente non conformi ad una corretta criteriologia medico legale – alla fattispecie oggetto della presente valutazione. Risulta pertanto corretto fare riferimento alle Linee Guida emanate dal (“Linee Guida per l'inquadramento Controparte_3 diagnostico e medico-legale dei disturbi psichici correlati ad eventi traumatici stressanti”, Edizione 2016), ai sensi delle quali – tenuto conto dell'entità del
Disturbo Post Traumatico da Stress – l'invalidità permanente puo essere valutata nella misura del 35%.
In conclusione, i valori da prendere in considerazione sono i seguenti: danno biologico 12%; danno morale 8%; invalidità permanente 35%.
Applicando la formula già citata IC = DB + DM + (IP – DB), il grado di invalidita complessiva e valutabile, ai sensi dei criteri postulati dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181, nei termini seguenti: 12 + 8 + (35 – 12) = 20 + 23 = 43%.
In conclusione, l'invalidita complessiva e valutabile, ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181, nella misura seguente:
IG : 43% Parte_1
IG.r : 43% » Parte_1
XI Le conclusioni dei C.T.U. sono state parzialmente contestate dalla c.t.p. del , la quale ha, fra l'altro, osservato che: Controparte_1
«la voce dell'invalidità permanente, che si rifà, in maniera preponderante, se non esclusiva, alla capacità lavorativa generica, ovvero alla capacità di attendere genericamente ad un'attività lavorativa (anche) non qualificata e che si identifica nella media dell'attività lavorative idonee alla produzione di una fonte reddituale, è stata identificata al 35%, prendendo come riferimento – scelta apprezzata e condivisa- le “Linee guida per l'inquadramento diagnostico e medico-legale dei disturbi psichici correlati ad eventi traumatici e stressanti”
12 emanate nel 2016 dal , percentuale che però si riferisce Controparte_3 alla connotazione del Disturbo post-traumatico da stress cronico grave e non
“medio/moderato” come da diagnosi condivisa, per il quale l'entità corrispondente risulterebbe essere una percentuale tra il 20 ed il 30%. La riduzione di quest'ultima percentuale troverebbe ulteriore riscontro anche dal racconto anamnestico fornito, in quanto si evince chiaramente come i coniugi
, titolari di una scuola di danza nel torinese dal 2009, quattro anni dopo Pt_1
l'attentato –avvenuto nel 2016- abbiano cambiato la loro attività e deciso di dedicarsi ad un allevamento di Ragdoll, attività che, a loro dire, permetteva una vita sicuramente più tranquilla, confinata alle mura domestiche e con possibilità di contatti esterni selezionati, e che comunque era ed è in grado di fornire una buona base reddituale (dichiarato espressamente dal IG. ). Pt_1
Le date richiamano inesorabilmente, inoltre, all'anno del periodo d'inizio della pandemia e a tutte le restrizioni ad essa correlate, tra cui proprio le attività ludico-motorie, forse tra le prime ad essere state vincolate e redditualmente colpite, pertanto, viene naturale anche riflettere su eventuali nuove opportunità di occupazione in alternativa ad impieghi nel 2020/21 in piena crisi.
Il fatto evidente di essersi adattati ex novo ad una attività lavorativa ben diversa dalla precedente, dimostrando uno spirito di iniziativa così spiccato e la volontà di rivolgersi a nuovi e così diversi obbiettivi, nonché il saper creare una vera e propria attività imprenditoriale dal nulla, comprovano una capacità di adattamento non da poco, che a fatica si può riportare alla percentuale di valutazione medico-legale indicata dalla S.V.
I coniugi hanno altresì ammesso sia spostamenti organizzati con mezzi aerei o con treni, non nascondendo la possibilità di viaggiare anche più volte durante l'anno e non solo nell'ambito delle ferie per il periodo estivo, ma anche per attività legate alla loro professione, sia partecipazioni a fiere ed esposizioni di rilievo locale o nazionale, correlate a numeri importanti di ingressi.
Il danno biologico, valutato nella misura del 12%, di cui verosimilmente alla voce 181 della tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 Luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25
Luglio 2000, fa riferimento nuovamente ad un “Disturbo post-traumatico da stress cronico severo […]”, mentre sarebbe più correlabile, secondo la diagnosi descritta e condivisa, alla voce 180 della medesima tabella “Disturbo post-
13 traumatico da stress cronico moderato […]”che prevede una valutazione del danno inquadrabile fino al 6%.
Si specifica, inoltre, che anche nella documentazione psichiatrica presente agli atti non si fa riferimento ad un Disturbo post-traumatico da stress di grado severo, bensì moderato.
In conclusione, tenuto conto della diagnosi formulata e dell'entità con cui la stessa è stata aggettivata, anche applicando le percentuali previste al massimo del loro valore, a parere della scrivente, sarebbe più consona e adeguata una valutazione così elaborata: Danno biologico fino a 6% Danno morale fino a 4%
Invalidità permanente 24% da cui si otterrebbe come risultato finale massimo di invalidità complessiva il 28% per entrambi».
XI.1 I C.T.U. hanno, in proposito, replicato che «nella valutazione secondo i diversi riferimenti previsti dalla normativa del quadro psicopatologico accertato, si è tenuto conto dell'inquadramento nosografico, che la stessa Dr.ssa afferma di condividere, effettuato in sede di accertamento psichiatrico, CP_4 corrispondente ad un Disturbo Post-Traumatico da Stress cronico di media gravità. Le valutazioni percentuali proposte dalla Dr.ssa fanno invece CP_4 riferimento a un Disturbo Post-Traumatico da Stress cronico di grado medio- moderato (secondo le linee guida ministeriali) non aderente alla reale entità invalidante del quadro clinico, caratterizzato nella fattispecie da sintomi intrusivi costanti, elevato livello di ipervigilanza e marcata compromissione della funzionalità globale.
Per le stesse ragioni, la valutazione del danno biologico e del danno morale appare, in relazione al quadro clinico accertato, riduttiva».
XI.2 Meritano adesione le considerazioni finali della Relazione medico- legale, poiché i C.T.U. hanno qualificato come “di media gravità” il Disturbo post-traumatico da stress cronico residuato in capo ad ambedue i ricorrenti, il quale tuttavia corrisponde al disturbo che le “Linee guida per l'inquadramento diagnostico e medico-legale dei disturbi psichici correlati ad eventi traumatici e stressanti”2 considerano “grave”: è sufficiente, in proposito, rilevare che la sintomatologia clinica riportata dalle Linee Guida (pag. 10) in riferimento al
Disturbo post traumatico grave è la stessa che i medici incaricati delle indagini peritali hanno riscontrato nei ricorrenti (sintomi intrusivi ricorrenti, quali
14 flashback, incubi e ricordi persistenti dell'attentato - Criterio B del DSM-5 : v. pag. 28 della Relazione di C.T.U.).
XI.3 Pertanto, appare corretta l'attribuzione della percentuale del 35% di invalidità prevista dalle “Linee guida per l'inquadramento diagnostico e medico-legale dei disturbi psichici correlati ad eventi traumatici e stressanti” in riferimento al Disturbo post-traumatico da stress cronico “grave”.
XI. 4 Quanto al danno biologico, non è censurabile la valutazione nell'ordine del 12% , in quanto risulta coerente con la voce 181 (Disturbo post-traumatico da stress cronico severo) della tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale 12 Luglio 2000, ma soprattutto rispondente alla percentuale massima prevista dalle Linee Guida (pag. 11) per il disturbo cronico grave.
XI.5 In definitiva, la percentuale di invalidità a carico di entrambi i ricorrenti si attesta, sulla base delle motivate conclusioni della Relazione peritale, sul valore del 43%.
XII Il convenuto rileva, ancora, che «l'eventuale accoglimento della CP_1 richiesta di disapplicazione del decreto di diniego emesso dall'Amministrazione resistente non potrebbe comportare l'automatico riconoscimento dei benefici richiesti dal ricorrente, poiché sussisterebbe comunque la necessità di espletare l'istruttoria per accertare i presupposti soggettivi in capo al richiedente, richiesti in capo alla vittima dagli artt. 1 e 9-bis della legge n. 302/1990, i quali prevedono oltretutto, quale condicio sine qua non, la verifica della condizione di estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali, estraneità che deve essere valutata anche in relazione alla criminalità comune».
XII.1 L'obiezione coglie nel segno, poiché l'art.
9-bis cit. subordina il riconoscimento del diritto alla verifica in ordine alle «condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2», verifiche che nel caso di specie non sono state neppure avviate – essendosi l'iter amministrativo arrestato alla fase iniziale – e che sono di esclusiva competenza dell'Autorità amministrativa.
XIII Pertanto, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, si accerta e dichiara in capo ai sigg.ri e lo status di “vittime del terrorismo” ai Pt_1 Pt_1 sensi dell'art. 1, L 302/1990 con invalidità nella misura del 43%, nonchè il
15 diritto dei predetti ricorrenti, condizionato alla verifica amministrativa prevista dall'art. 9 bis, L. 306/1990, all'assegno vitalizio di € 500,00 mensili, e allo speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 mensili ex art. 5, c. 3, L. 206/2004
, non reversibili, soggetti alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della rispettive domande.
XIV Non sussiste, infine, la legittimazione passiva del Controparte_1 in relazione al riconoscimento degli ulteriori benefici invocati dai ricorrenti, ossia: due annualità di pensione per gli aventi diritto alla reversibilità; assunzione per chiamata diretta con precedenza assoluta rispetto ad ogni altra categoria (diritto esteso ai figli e/o al coniuge in caso di decesso o di invalidità che non consenta la prosecuzione dell'attività lavorativa); esenzione dal pagamento del ticket sanitario;
esenzione delle elargizioni dalle imposte e esenzione imposta di bollo;
benefici in materia di Accesso alle Borse di studio assistenza psicologica;
rivalutazione delle percentuali di invalidità; equiparazione ai grandi invalidi di guerra per le vittime con invalidità permanente pari almeno all'80%; aumento del 7,5% della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo della pensione e del trattamento di fine rapporto (o equipollente), aumento figurativo di dieci anni dei versamenti contributivi da valere sia per il calcolo della pensione che del trattamento di fine rapporto;
diritto alla pensione vitalizia pari all'ultima retribuzione interamente percepita rideterminata tenendo conto dei benefici sopra indicati (aumento del 7,5% e 10 anni figurativi), per coloro che abbiano subito un'invalidità pari almeno all'80%; diritto alla pensione vitalizia pari all'ultima retribuzione interamente percepita rideterminata tenendo conto dei benefici sopra indicati (aumento del
7,5% e 10 anni figurativi) per coloro che abbiano subito una invalidità non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa e che abbiano proseguito l'attività sino al raggiungimento del periodo massimo pensionabile.
XIV.1 Si tratta, in tutta evidenza, di ulteriori e aggiuntivi benefici, erogati da
16 altre e diverse Amministrazioni, a cui potranno accedere i ricorrenti – previa presentazione delle relative domande amministrative, in presenza di tutti i requisiti di legge per il godimento di ogni specifica prestazione (ad es.: maturazione del diritto alla pensione) – una volta che siano state rilasciate dal
Prefetto le certificazioni previste dagli artt. 19 e 20 del d.p.R. 28 luglio 1999,
n. 510.
XV In ragione della parziale soccombenza dei ricorrenti, le spese di lite
(liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato e della complessità della cause riunite, e distratte in favore del procuratore antistatario) sono poste a carico del nella misura del 50%, e compensate per la restante metà. Controparte_1
XV.1 Le spese di C.T.U. debbono invece gravare interamente sulla resistente, posto che l'accertamento medico- legale si è reso necessario in seguito al rigetto della domanda amministrativa per la presunta (ma rivelatasi infondata) mancanza di prova dell'evento lesivo che rappresenta il presupposto fattuale del diritto controverso.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta e dichiara in capo ai sigg.ri e Parte_1 Parte_1
lo status di “vittime del terrorismo” ai sensi dell'art. 1, L 302/1990
[...] con invalidità pari al 43%,
accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti, condizionato alla verifica amministrativa dell'ulteriore requisito previsto dall'art. 9 bis, L. 306/1990, all'assegno vitalizio di € 500,00 mensili, e allo speciale assegno vitalizio di €
1.033,00 mensili ex art. 5, c. 3, L. 206/2004, non reversibili, soggetti alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, con decorrenza dal primo
17 giorno del mese successivo a quello di presentazione della rispettive domande;
dichiara tenuto e condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 di lite nella misura del 50%, spese che per tale quota liquida in complessivi €
5.600,00, oltre rimborso forfetario, c.u., c.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
compensa le spese per la restante metà;
pone a carico del convenuto le spese della C.T.U., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Torino, il 22 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Gian Luca Robaldo
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel corso dell'interrogatorio libero, la ricorrente ha dichiarato di avere percepito dallo Stato francese Pt_1 (così come il marito) circa 50.000 €
6 2 Emanate nel 2016 dal ed acquisite in corso di causa Controparte_3