Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/04/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3030 del 2016 - Pag. 1 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3030 del 2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Divisione beni caduti in successione” e vertente
TRA
, C.F. , parte nata a Spezzano Albanese (CS) in [...] Parte_1 C.F._1
02.06.1941 e , C.F. , parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(CS) in data 30.04.1949, entrambe rappresentate e difese dall'avv. ANTONIO LEONETTI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parti attrici – convenute in riconvenzionale –
E
, C.F. , parte nata a Spezzano Albanese (CS), in [...] CP_2 C.F._3 22.07.1956, rappresentato e difeso dall'avv. DOMENICO LO POLITO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte convenuta- attrice in riconvenzionale -
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in cancelleria in data 8.11.2016,
e hanno convenuto in giudizio , allegando Parte_1 Controparte_1 CP_2 che:
- Le attrici, alla morte della loro sorella avvenuta in data 8.02.2015, Persona_1 hanno ereditato unitamente a in comunione, i seguenti beni, tutti CP_2 ubicati nel Comune di Spezzano Albanese:
o Fabbricato unità immobiliare ad uso civile abitazione di tipo popolare, foglio di mappa 19, p.lla 356 sub. 4, sup. catastale 93 mq;
o Locale ad uso rimessa, foglio di mappa 19, p.lla 394 sub 2, sup. catastale 21 mq.
o Terreno agricolo riportato in catasto terreni del Comune di Spezzano Albanese al foglio 6, p.lla 178, ha 00.34.00, uliveto, qualità classe 2.
o Terreno agricolo foglio 15, p.lla 156, ha 00.77.40, uliveto qualità classe 3.
- Ogni coerede è titolare di quote pari a 1/3.
- La comunione non può più proseguire per incompatibilità caratteriali e pertanto le procedenti intendono divenire esclusive proprietarie delle loro quote.
- Il tentativo di mediazione esperito non è andato a buon fine.
Tanto premesso, e hanno chiesto a questo Tribunale Parte_1 Controparte_1 di: a. Nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria da dividersi e delle singole quote;
b. Ordinare la divisione dei cespiti ereditari sopra descritti;
c. Attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante;
d. Porre le relative spese a carico dei condividendi e, in caso di opposizione condannare gli opponenti al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.01.2017, si è costituito
[...]
, il quale ha dedotto che: CP_2
- Nella domanda di divisione ereditaria attorea sono stati inclusi, oltre ai due immobili, anche due terreni che non possono essere oggetto di divisione in quanto devono essere attribuiti al convenuto a titolo di proprietà per avvenuta usucapione.
- pacificamente gode e possiede uti dominus tali immobili dal 1990, CP_2 avendo egli nel tempo coltivato il terreno sito in c.da Martalò e trasformato il terreno sito in c.da Bagni una porzione in uliveto e un'altra porzione in agrumeto, provvedendo alla raccolta delle olive e degli altri frutti e apportandovi migliorie, come la costruzione di una recinzione e l'installazione di un impianto di irrigazione.
- Prima dell'attività attuata dall'odierno convenuto tali terreni si trovavano in uno stato di totale abbandono, in quanto non si è mai interessata dei poderi di Persona_1 sua proprietà, avendo da sempre mantenuto un atteggiamento di totale noncuranza.
- Dai certificati catastali storici emerge infatti che il terreno sito in C.da Bagni, da seminativo sia divenuto uliveto per ha 0.24.00 e da seminativo ad agrumeto per ha
0.10.00.
- ha esercitato ininterrottamente e pacificamente per più di vent'anni CP_2 un'indiscussa esclusiva e piena signoria su tali immobili, non solo in relazione alla totale inerzia da parte della sorella defunta, ma anche in relazione al mancato, esplicito o implicito permesso da parte della stessa al godimento degli immobili de quo.
- In particolare, il convenuto ha esercitato su detti beni un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Egli ha disposto e goduto degli immobili in modo pieno ed esclusivo per più di vent'anni ininterrottamente, pubblicamente e pacificamente, manifestando la piena signoria da parte del convenuto con la scelta di possedere gli immobili, in qualità di imprenditore agricolo, al fine di ottenere un proprio ed esclusivo soddisfacimento economico ottenuto con la propria attività agricola.
- Per tali motivi, la divisione come rappresentata dall'attrice non può essere disposta in virtù dell'acquisto dei terreni da parte del convenuto per avvenuta usucapione quando la de cuius era ancora in vita. Persona_1
- Di conseguenza tali beni devono essere estromessi dall'asse ereditario e riconosciuti a titolo di proprietà come richiesto in via riconvenzionale.
Ciò posto, ha chiesto a questo Tribunale di: CP_2
a. Rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto nella parte in cui comprende nella massa ereditaria anche i terreni sopra descritti, di cui il convenuto in riconvenzionale rivendica la proprietà a titolo originario;
b. In via riconvenzionale accertare e dichiarare che ha acquistato per CP_2 usucapione ex art. 1158 c.c. la proprietà dei terreni siti nel Comune di Spezzano Albanese rispettivamente l'uno in c.da Bagni riportato in catasto al foglio 6, p.lla 178, seminativo, classe 2, are 34,00 e l'altro in c.da Martalò riportato in catasto al foglio 15, part. 156, uliveto, classe 3, are 77,40.
c. Per i beni effettivamente da ricomprendere nella successione ereditaria disporre la divisione tra le parti in causa, previa predisposizione di idoneo piano di riparto da determinare anche attraverso la nomina di CTU. d. Con vittoria di spese e competenze di lite. Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita mediante l'escussione di 8 testimoni. R.G. n. 3030 del 2016 - Pag. 3 di 14
All'esito, in seguito ai disposti rinvii, all'ultima udienza del 22.10.2024 – la prima dinanzi allo Scrivente - le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da atti e la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Impossibilità di tenere conto delle allegazioni svolte per la prima volta in sede di comparsa conclusionale e memoria di replica dalla parte convenuta.
Tali allegazioni – ivi comprese le deduzioni relative all'usucapione speciale - non possono essere prese in considerazione ai fini della decisione, poiché si tratta di contenuti estranei alla funzione della comparsa conclusionale, che è atto nel quale è consentito alle parti illustrare e sviluppare domande ed eccezioni già svolte, ma non certamente introdurre nuovi temi d'indagine o argomentazioni difensive che non poggino su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione. A ragionare diversamente sarebbe sovvertito il sistema delle preclusioni assertive ed istruttorie previsto nel codice di rito e non si consentirebbe alla controparte di esercitare appieno il diritto di difesa, al contraddittorio ed alla prova. A maggior ragione tanto vale, mutatis mutandis, per quanto allegato soltanto in sede di memorie di replica e prodotto in allegato alla stessa.
Con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (v. Cass. Civ. Ord. n. 98 del 2016 nonché Cass. Civ. n. 22970 del
2004).
3. La domanda riconvenzionale di usucapione. Principi generali in materia di usucapione.
3.1. L'ordine logico delle questioni prospettate dalle parti costituite nel giudizio impone ex art. 276 c.p.c. dapprima lo scrutinio della domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta
– attrice in riconvenzionale – , avente ad oggetto l'asserito acquisto della proprietà a CP_2 titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. dei terreni siti nel Comune di Spezzano Albanese, identificati catastalmente al foglio 6 p.lla 178 e al foglio 15 p.lla 156.
3.2. È opportuno chiarire sin da ora, anche alla luce della esatta delimitazione ed estensione del thema probandum, che la parte convenuta – attrice in riconvenzionale - ha dedotto e concluso per l'accertamento della usucapione del diritto di proprietà dei fondi oggetto di causa, qualificando così il petitum e la causa petendi della propria domanda di accertamento di intervenuto acquisto, né potendo la stessa qualificarsi in modo diverso (cfr. in maniera precisa Cass. Civ. n. 1470 del 1999, secondo la quale costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato l'accertamento giudiziale dell'acquisto per usucapione di diritti reali di uso e di abitazione a fronte di una domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà su una casa e circostante orto, perché sono diversi petitum, ossia il bene della vita richiesto rispetto a quello attribuito, e causa petendi, ossia l'elemento soggettivo del possesso). Vale, anzi, precisare che, dalle deduzioni assertive di cui all'atto introduttivo emerge che il faccia valere il possesso utile all'usucapione che sarebbe maturato nei confronti di CP_2
già prima della morte della de cuius. Persona_1
3.3. Quanto al merito, si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza in materia di usucapione del diritto di proprietà, è noto che colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ex art. 1158 c.c. – 832 c.c. ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso – sotto il profilo del corpus e dell'animus - necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso (cfr. Cass. civ. n. 12984 del 2002, in
Gius, 2003, 2, 183).
È, dunque, necessario fornire prova rigorosa dell'esistenza di un possesso pacifico, continuo, non interrotto e pubblico, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. R.G. n. 3030 del 2016 - Pag. 4 di 14
Occorre cioè dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. civ. n. 20670 del 2010 in Imm. e propr., 2010, 12, 802; Cass. Civ. n. 25498 del
2014; Cass. Civ. n. 10894 del 2013; Cass. Civ. n. 8866 del 2018). Si richiede, quindi, la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. Civ, n. 9325 del 2011, in motivazione;
in senso analogo Cass. civ. n. 29594 del 2021).
Insomma, è necessario non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (cfr. App. Napoli, Sez. II, 26/06/2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza). Ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possesso pieno, esclusivo, continuo e non interrotto è quello che si esplica attraverso l'esercizio delle facoltà di godimento che mimano il diritto reale sottostante.
Logico corollario dei principi sopra enunciati è quello secondo cui colui che agisce in giudizio, al fine del riconoscimento di un acquisto per usucapione di beni immobili, ha l'onere di offrire una prova molto rigorosa del suo assunto, sia sotto il profilo della sussistenza dei fatti costitutivi soggettivi e oggettivi, sia sotto il profilo del decorso del periodo utile previsto dalla legge. Si è, ad esempio, sostenuto che l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (v. Cass. civ. n. 20539 del 2017, in CED Cassazione, 2017). Conseguentemente, l'incertezza su taluni elementi, derivante anche da un contrasto non risolvibile attraverso criteri logico - deduttivi, o per presunzioni, tra le dichiarazioni testimoniali, non consente di attribuire in sede giudiziale la titolarità del bene oggetto di contesa (cfr. anche App.
Roma Sez. IV, 18-06-2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza).
3.4. In applicazione di detti principi, si rende necessario svolgere anche alcune considerazioni in merito agli aspetti processuali riguardanti le cause aventi ad oggetto la declaratoria di usucapione. Infatti, ad avviso del Tribunale, anche alla luce degli orientamenti sopra citati, chi agisce per tale declaratoria è onerato:
- di allegare e specificare, entro i termini previsti dal codice di rito (rispettivamente, atto introduttivo e memoria ex art. 183 comma 6. n. 1 c.p.c., avendo essi natura primaria), i fatti storici integranti un possesso avente le caratteristiche sopra enunciate, prestando particolare cura anche ai riferimenti temporali e alla pluralità di atti da cui evincere la relazione con la res, ad immagine di un diritto reale, nel corso del tempo;
- di precisare, quindi, i singoli atti o fatti attraverso i quali si è strutturato, nel corso del tempo (e, quindi, esprimendo precisi riferimenti di carattere temporale), il rapporto dell'istante con il bene oggetto di causa, idonei ad esprimere l'esercizio di facoltà ad immagine del diritto reale oggetto della domanda;
- ai fini dell'ammissione della prova testimoniale, a collocare con sufficiente precisione detti fatti nel tempo e nello spazio, posto che, in difetto di ciò oppure a fronte di una formulazione generica od ambigua, il giudice non sarebbe in grado di apprezzare la rilevanza del capitolo e, R.G. n. 3030 del 2016 - Pag. 5 di 14
dunque, lo dovrebbe respingere;
analoga reiezione dovrebbe essere disposta allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali "ha posseduto", "si è comportato come proprietario" od anche "ha utilizzato" (senza specificare come), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni [cfr. Cass. civ. n. 1824 del 2000, secondo cui la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi. Nella sentenza citata, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in un'azione di manutenzione, aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale del possesso per essere stato il relativo capitolo di prova formulato dal ricorrente nel modo seguente “Vero che (omissis...), unendo il proprio possesso a quello dei loro danti causa, sono compossessori da oltre un ventennio in modo continuo, pubblico, pacifico, non equivoco ed esclusivo dei sottodescritti immobili”; conforme nella sostanza anche Cass. civ. n.
22720 del 2014 nonché Cass. Civ. n. 4370 del 1996, secondo cui “in tema di prova del possesso, consistendo questo in una relazione tra il soggetto e la cosa, può formare oggetto di testimonianza
l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica”. In tale ultima pronuncia, la S.C. ha confermato l'inammissibilità del capitolo di prova articolato nel modo seguente “vero che dal tempo della divisione fra i consorti (Omissis) avvenuta nel 1934 in avanti essi hanno sempre conservato il possesso dell'area e dei sovrastanti fabbricati sul cui sedime sono stati poi collocati gli attrezzi dei (omissis)”, specificando che la regola secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non già apprezzamenti o giudizi dev'essere intesa nel senso che detta prova non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto (v. Cass. 19.7.1980 n. 4759), ed “è di quest'ultima specie il concetto di possesso che esprime una relazione fra la cosa e il possessore desumibile da atti che lo stesso compia”. Risolvendosi il concetto in esame in una valutazione di corrispondenza degli atti indicati all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) oggetto di prova testimoniale può essere l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica];
- del resto, l'articolazione della prova orale non può avvenire in modo generico ed impreciso, ma deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare (cfr. Cass. Civ. n. 1938 del 1987); ciò comporta che i capitoli articolati dalle parti per essere ammissibili debbano fissare temporalmente in modo preciso l'episodio da provare – con indicazione della relativa data – sul quale deve riferire il teste, nonché specificare il luogo e la circostanza in cui il fatto si sarebbe verificato, le modalità di accadimento dello stesso nonché i soggetti presenti (v. Cass. Civ. n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 20997 del 2011). Nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione, in cui la cronologia dei fatti assume un peculiare rilievo, essendo il tempo elemento costitutivo della fattispecie, risulta, quindi, particolarmente calzante il richiamo all'orientamento della Suprema
Corte secondo cui "La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo
e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicchè è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa" (v. Cass. civ. ord. n. 20997 del 2011; in senso analogo, la già citata Cass. civ. sent. n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 1808 del 2015, Cass. Civ. n. 3280 del 2008, Cass. Civ. n. 3728 del 1987); solo in tal modo, infatti, si consentirebbe all'altra parte di articolare una debita prova contraria e, in sostanza, di rispettare (e non invertire) il regime dell'onere probatorio. R.G. n. 3030 del 2016 - Pag. 6 di 14
Del resto, che la prova per testimoni debba essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone e dei fatti in un preciso contesto spaziale e temporale non è principio elaborato dalla giurisprudenza di merito, ma norma che si ricava agevolmente dalla disposizione dell'art. 244 c.p.c., diretta emanazione di un processo governato dal principio dispositivo, che prevede la deduzione come fase precisa della introduzione della prova testimoniale nel giudizio.
3.5. Pertanto, con specifico riferimento a quel peculiare modo di acquisto della proprietà a titolo originario che è l'usucapione, l'articolazione delle richieste istruttorie deve essere strutturata in modo tale da dedurre non già un generico possesso da un tempo ultraventennale (vero e proprio apprezzamento giuridico peraltro non disegnato in maniera precisa nel tempo) ma le singole attività,
i singoli atti, i singoli comportamenti esattamente collocati nel tempo che l'istante ha posto in essere, idonei a far emergere – in modo specifico ed in una dimensione temporale determinata – l'esercizio di facoltà che mimano il diritto di proprietà e che, quindi, sono idonee a manifestare l'indiscussa relazione tra il bene e colui che invoca l'acquisto a titolo originario ad immagine del diritto reale rivendicato.
Le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti precisamente individuati e posti in essere collocati in maniera specifica nello spazio e nell'arco temporale richiesto dalla legge (20 anni) rappresentano la sostanza di quella situazione fattuale ad immagine del diritto reale che è il possesso. Pertanto, all'onere assertivo della parte da compiersi nel termine delle preclusioni previste dal codice di rito, si affianca l'onere sempre della parte di articolare i mezzi istruttori nei termini suindicati.
Solo con tali deduzioni specifiche si consentirebbe al giudice di apprezzare la pregnanza e la rilevanza del capitolo di prova di cui si chiede l'ammissione e, di contro, alla parte convenuta di articolare una adeguata prova contraria. Diversamente, si perverrebbe ad una sostanziale inversione dell'onere probatorio. Né potrebbe invocarsi la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253
c.p.c., la quale ha natura esclusivamente integrativa e non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (v. Cass. Civ. 3280 del 2008; Cass. Civ. n. 14364 del 2018), per l'essenziale ragione che sarebbe rimesso al giudice il compito euristico di ricercare ed individuare – tra le molteplici e potenzialmente illimitate circostanze fattuali - le singole attività, i singoli comportamenti, i singoli atti compiuti in un arco temporale di venti anni idonei a configurare astrattamente un possesso utile all'usucapione. Con l'inevitabile conseguenza che la parte convenuta non sarebbe in grado di articolare tempestivamente una prova contraria idonea a contrastare la prova acquisita, stravolgendo, quindi, l'onere della prova previsto dal legislatore.
E le medesime considerazioni valgono – a fortiori – con riferimento, tra le tante attività attraverso le quali il possesso si manifesta, alle modalità di instaurazione della relazione con il bene.
4. Nel merito. Infondatezza della domanda riconvenzionale.
4.1.Alla luce di tali considerazioni, si comprende come la domanda è già generica sotto il profilo assertivo, dal momento che non specifica, nella precisa dimensione spaziale e temporale, i singoli atti da cui emergerebbe il contatto della parte attrice in riconvenzionale continuo ed interrotto con i beni uti dominus per l'intero corso dei venti anni.
Né, soprattutto, sono evidenziate le modalità attraverso le quali si è instaurato il rapporto con la res – se tramite adprehensio o consegna – con riferimento al momento iniziale dell'esercizio del potere. Evidente, anzi, la assoluta incertezza in ordine al momento inziale e alle modalità di instaurazione del contatto con il bene, neppure dedotte nei termini delle preclusioni assertive. In particolare, è noto che un possesso tecnicamente inteso può instaurarsi o tramite un atto materiale di apprensione volto ad escludere l'originario possessore oppure tramite consegna da parte di colui che esercita sulla res un diritto reale. R.G. n. 3030 del 2016 - Pag. 7 di 14
Nel primo caso, si è in presenza di un vero e proprio impossessamento del bene tramite un atto materiale di apprensione propria e spossessamento altrui. La consegna del proprietario, invece, è modalità idonea a far supporre o la tolleranza o l'esistenza di un titolo, il quale o è ad effetti reali e immediatamente traslativi (e quindi idoneo a trasferire il possesso;
titolo non prodotto e che avrebbe richiesto la forma scritta ad substantiam), o produce effetti meramente obbligatori (e, quindi, è idoneo a trasferire la detenzione).
Si tratta di precisazione fatta propria anche dalla recente giurisprudenza, utilissima per declinare il rapporto con una res in termini di cortesia, tolleranza, detenzione o possesso [cfr. Cass.
Civ. n. 17388 del 2021, secondo cui “per stabilire se in conseguenza di una convenzione con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un bene immobile si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare
l'"animus possidendi" nell'indicato soggetto” (Sez. 2, Sent. n. 14092 del 2010)].
Orbene, alla luce di tali considerazioni, si comprende appieno come la domanda esperita con l'atto introduttivo – e mai precisata nei termini decadenziali delle preclusioni assertive di cui alla memoria 183 c. 6 n. 1 c.p.c., neppure depositata dalla parte attrice in riconvenzionale – sia totalmente priva di qualsiasi riferimento assertivo sotto tale profilo. Ciò conduce inevitabilmente al rigetto, in quanto non sussistono elementi per qualificare la relazione con la cosa come possesso né per individuare con precisione il dies a quo dal quale computare il tempo utile per l'usucapione.
Un possesso tecnicamente inteso importa, infatti, non un generico potere di fatto con la cosa, ma un contatto continuo che si estrinsechi in una attività corrispondente all'esercizio del diritto reale (di proprietà nel nostro caso), che rifletta una disponibilità della cosa piena ed esclusiva.
Determinante, quindi, il momento in cui si instaura la relazione con la res (c.d. acquisto del possesso), al fine di comprendere le modalità di una effettiva acquisizione nella sua disponibilità ad excludendi alios e l'inizio, quindi, di una propria signoria esclusiva in modo inequivoco. Del resto, la non ambiguità è requisito intrinseco del possesso utile all'usucapione (arg. ex art. 1158 – 1163 c.c.) e il momento dell'instaurazione del contatto è decisivo anche al fine di valutare la violenza o la clandestinità dell'acquisto (arg. ex art. 1163 c.c.). 4.2. E' agevole rilevare che la parte attrice in riconvenzionale nulla specifica in ordine alla instaurazione della relazione con la res nei rigorosi limiti decadenziali delle preclusioni assertive né con l'atto introduttivo né con la memoria 183 c. 6 I termine c.p.c., quest'ultima neppure depositata. Nessuna deduzione assertiva viene dedicata, quindi, al c.d. acquisto del possesso.
Quanto, poi, al contesto temporale di riferimento – rammentando che il tempo previsto dalla legge è uno degli elementi costitutivi idonei a configurare la fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c. – la parte attrice in riconvenzionale si limita ad asserire di possedere i beni “uti dominus, pubblicamente ed ininterrottamente da oltre venti anni” e dal 1990, senza alcuna specificazione in ordine alle modalità di instaurazione del possesso.
Traslando le parole della Suprema Corte (v. Cass. Civ. n. 21873 del 2018) “il ricorrente non ha mai indicato l'inizio del suo possesso dato che si è limitato a dichiarare di aver posseduto da oltre vent'anni… L'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione”; sotto il primo profilo, invece,
“Era necessaria, insomma, ma non risulta vi sia stata, la dimostrazione del come e del quando il ricorrente, originario convenuto, avesse iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto. E' mancata, in definitiva, la dimostrazione del tempo del possesso e la dimostrazione della qualità di possesso uti dominus di quel potere di fatto che l'attuale ricorrente ha esercitato sull'immobile oggetto del giudizio” Ne consegue che le carenze dapprima assertive sia in ordine alla instaurazione del contatto con il bene sia in ordine al dies a quo e al tempo della compiuta usucapione inducono inevitabilmente al rigetto della domanda, non consentendo, infatti, di comprendere né se la R.G. n. 3030 del 2016 - Pag. 8 di 14
relazione instaurata con la res si sia tradotta in un possesso utile all'usucapione né il tempo a partire dal quale lo stesso sia cominciato a decorrere in modo esclusivo e quando si sia compiuto. Infatti, fermo restando che il tempo utile per l'usucapione decorre dal primo giorno e matura con il compimento dell'ultimo giorno, nulla emerge neppure in ordine al momento in cui l'effetto acquisitivo automatico si è completato.
Del resto la presunzione di possesso ex art. 1141 c. 1 c.c. opera solo quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla (v. Cass. civ. n.20508 del 2019).
4.3. Suffraga tale conclusione quanto emerso sotto il profilo probatorio.
Alla luce delle suesposte considerazioni (punto 3 sentenza), si comprende come la domanda, già generica sotto il profilo assertivo, dal momento che non specifica, nella dimensione spaziale e temporale, i singoli atti da cui emergerebbe il contatto da parte del continuo ed CP_2 interrotto con i beni uti dominus per un arco temporale di venti anni è sfornita di adeguata articolazione probatoria idonea a fondare la decisione (cfr. sulla inutilizzabilità in sede decisoria della prova, pur ugualmente ammessa, nonostante la mancata enunciazione specifica dei fatti, perché non univocamente collocati nello spazio e nel tempo, cfr. Cass. Civ. 1808 del 2015; Cass.
Civ. 2201 del 2007; sul rilievo officioso cfr. Cass. Civ. 2231 del 1980). Né, ovviamente, il giudice potrebbe intervenire di propria iniziativa per apportare specificazioni mancanti e neppure per suggerire le opportune integrazioni o modifiche.
4.4. Invero, è agevole rilevare che i testi escussi , e si limitano a Tes_1 Tes_2 Tes_3 confermare capitoli di prova genericamente articolati sia nello spazio sia nel tempo.
Inoltre, nelle loro dichiarazioni fanno riferimento ad un generico utilizzo del terreno da parte del , attraverso operazioni di coltivazione e realizzazione di opere utili a tali fini, CP_2 senza alcuna specifica indicazione temporale di riferimento.
In primo luogo, si tratta di attività anodine, dal momento che sono compatibili non solo con il possesso ma anche con la detenzione o con un rapporto di carattere solo occasionale con il bene in questione. In secondo luogo, nessuna delle parti è in grado di individuare in maniera precisa il periodo di tempo in cui tali fatti, atti e comportamenti siano stati posti in essere.
In terzo luogo, nessuno riferisce in ordine al momento e alle modalità di fatto con le quali la parte attrice ha concretamente instaurato il potere di fatto sulla cosa in via esclusiva, con tutti i requisiti del possesso ad usucapionem. In particolare, infatti, il teste si limita a confermare le circostanze relative alla Tes_1 coltivazione dei terreni. Tuttavia, da un lato, non è in grado di riferire in ordine alle singole particelle nella loro individualità (“Non ricordo se il terreno si presenta unico o suddiviso”) e, d'altro canto, nulla precisa in ordine al tempo e alle modalità in cui i lavori di irrigazione sono stati posti in essere. Le medesime considerazioni possono essere svolte quanto al teste Testimone_4
, il quale nulla riferisce in ordine ad alcuni capitoli di prova articolati e, invece, fa riferimento
[...] in maniera generica a coltivazioni sui terreni di cui è causa, che, come già evidenziato, sono attività anodine ai fini della instaurazione di una signoria esclusiva sul bene.
Quanto alla realizzazione della recinzione e del sistema di irrigazione, invece, il teste riferisce che si tratterebbe di attività poste in essere 8-10 anni prima della udienza di Tes_5 escussione (udienza del 14.01.2019): tempi, quindi, inidonei al maturare della usucapione
Infine, il teste si limita a confermare circostanze concernenti la mera coltivazione Tes_3 dei terreni di causa. Quanto alla attendibilità, poi, da un lato, riferisce della recinzione fatta costruire dal dall'altro lato specifica “Sulla domanda n. 3 preciso che non so chi abbia realizzato i CP_2 lavori di recinzione sul terreno in c.da Bagni e neppure l'impianto di irrigazione”. Gli altri testi escussi – pur prescindendo dalla loro attendibilità – riferiscono in ordine a circostanze relative agli ultimi dieci anni (dalla data della escussione testimoniale) e, come tali, rendono dichiarazioni prive di rilievo ai fini della prova dell'usucapione. R.G. n. 3030 del 2016 - Pag. 9 di 14
Pertanto, vagliando criticamente la prova orale espletata, è agevole rilevare che i testi escussi non descrivono – come già precisato - il momento e le modalità attraverso le quali la parte attrice ha instaurato la relazione con il bene in via esclusiva con tutti i requisiti utili all'usucapione, escludendo il precedente proprietario, ma dichiarano semplicemente di attività di coltivazione e generiche attività sui terreni di cui è causa.
Inoltre, e in via assorbente, non sono in grado di determinare in modo preciso la collocazione temporale di una pluralità di attività astrattamente idonee a mimare le facoltà del proprietario, limitandosi a confermare solo generiche attività di coltivazione, utilizzo e manutenzione, non riferite a circostanze di luogo e di tempo individuate in maniera specifica in una prospettiva di carattere continuo e, quindi, non utili a consentire né una verifica del tempo utile all'usucapione (cioè per tutti i venti anni) né l'esercizio concreto di attività ad immagine del diritto reale rivendicato. Sotto il profilo temporale, poi, i testi riferiscono in modo generico delle circostanze dedotte nei capitoli di prova, ma non chiariscono mai la precisa collocazione temporale di puntuali atti idonei ad evidenziare e far emergere un possesso tecnicamente inteso del;
pertanto, CP_2 sotto tale profilo, le deposizioni rese sono inidonee anche a provare la continuità e la non transitorietà dei contatti con il bene nell'ampio arco di tempo ventennale. Infine, fermo restando che il tempo è elemento costitutivo della fattispecie ex art. 1158 c.c., nulla emerge dalle deposizioni rese né in ordine al dies a quo del tempo utile all'usucapione né al momento in cui l'effetto acquisitivo automatico si è completato. 4.5. L'unica deduzione, tempestivamente formulata prima dello spirare delle preclusioni assertive, idonea a fondare l'ipotesi di un atto volto ad instaurare una relazione esclusiva con la res con esclusione dei terzi e, quindi, utile a fondare astrattamente un possesso tecnicamente inteso è quella relativa all'apposizione di una recinzione, la quale delimita la porzione di terreno, manifesta anche esternamente la signoria sul bene e fa decorrere il termine per l'usucapione. Ma, come già specificato, nessuno dei testi con la propria deposizione fornisce elementi anche solo indiziari per consentire di individuare con precisione il momento dell'apposizione della recinzione da parte del . CP_2
Risulta, di contro, che l'unico teste che si sofferma in maniera specifica sul punto, colloca la realizzazione della recinzione 8-10 anni prima del tempo della escussione testimoniale (2019).
Pur ammettendo, pertanto, che si tratti di fatto volto ad instaurare un possesso tecnicamente inteso, è agevole ricavare che, comunque, non sarebbe decorso il termine utile ad usucapire, alla data della proposizione della domanda (2016).
4.6. Non risulta, infine, prodotto alcun documento astrattamente idoneo a provare l'esercizio di ulteriori facoltà che rientrano nell'esercizio di un possesso ad immagine del diritto di proprietà invocato.
Invero, nessun elemento è stato prodotto da cui desumere che la parte attrice in riconvenzionale si sia assunta – accanto agli invocati diritti e facoltà - gli obblighi ed oneri connessi alla appropriazione dei beni.
Inoltre, del tutto irrilevanti i documenti prodotti dalla parte convenuta. Infatti, l'istanza di concessione successivamente accolta dalla Provincia di Cosenza reca la data del 31.5.85, ma non fa alcun riferimento ai terreni oggetto della presente domanda. Peraltro, in senso contrario volgono le stesse deduzioni del , il quale asserisce che il possesso sarebbe stato instaurato a CP_2 partire dal 1990 e, quindi, non già dal 1985.
Il decreto della Regione Calabria è dell'anno 2002 e, quindi, comunque irrilevante ai fini della prova del possesso per il tempo utile all'usucapione; inoltre, viene indicata - dallo stesso convenuto - quale proprietaria dei terreni, manifestando dunque l'attore in Persona_1 riconvenzionale la piena consapevolezza in ordine alla proprietà degli immobili in capo alla sorella.
Del tutto irrilevante, poi, la modifica catastale, che non ha alcun rilievo né sotto il profilo petitorio né sotto il profilo squisitamente possessorio. R.G. n. 3030 del 2016 - Pag. 10 di 14
4.7. Di contro, dall'ulteriore documentazione allegata dalla parte attrice, emerge plasticamente che la de cuius abbia nel tempo continuato ad esercitare la propria signoria sui terreni anche mediante richiesta e costruzione di un cancello, successivamente chiuso proprio ad istanza della stessa (v. approvazione per costruzione di passaggio carraio per Persona_1 l'accesso alla proprietà foglio 6, particella 178 ha 00.34.00 da parte di ANAS SPA del 26.11.2007; lettera di Anas S.p.A. del 5.05.2008 di autorizzazione al mantenimento dell'accesso; disciplinare sottoscritto da e Anas S.p.A. per la costruzione del cancello sul proprio fondo Persona_1 del 17.04.2008, lettera del 21.01.2013 di di istanza di rinuncia all'accesso Persona_1 carrabile e successiva lettera del 27.02.2013 di conferma di chiusura dello stesso).
Inoltre, la stessa parte convenuta – attrice in riconvenzionale – ha anche depositato non solo la denuncia di successione (firmata, invero, dalla solo , ma anche la trascrizione Controparte_1 dell'acquisto mortis causa, operata dal in proprio favore. CP_2
Come si evince dagli atti depositati, emerge, in maniera icastica, che il convenuto- attore in riconvenzionale – abbia provveduto a trascrivere l'acquisto dei terreni oggetto di causa non già a titolo originario, ma mortis causa, in pari quota con le sorelle e, quindi, nella piena consapevolezza che anche i terreni fossero della de cuius, elemento che porrebbe, quindi, seri dubbi in ordine ad un possesso conforme all'esercizio del diritto di proprietà non viziato anche sotto il profilo dell'animus. Del resto, sotto tale ultimo profilo, non può non menzionarsi anche la testimonianza dello stesso commercialista del , il quale dichiara inequivocabilmente che “I calcoli che CP_2 facevo erano relativi ai terreni di proprietà della sorella disabile”. 4.8. Non risultano, allora, adeguatamente riscontrati i due elementi costitutivi della fattispecie in esame: il possesso e il tempo previsto dalla legge.
Il possesso, infatti, nella duplice componente degli elementi costitutivi della situazione fattuale ai sensi dell'art. 1140 c.c., risulta definito mediante la combinazione di una nota generica, il potere di fatto, con una caratterizzazione specifica, in base alla quale il potere stesso deve esplicarsi in comportamenti che richiamino il contenuto del diritto reale. Pertanto, grava sull'attore l'onere di provare un potere di fatto che, lungi dal manifestarsi come generico contatto con il bene, sia idoneo anche ad esplicitare le facoltà del diritto – di proprietà nel nostro caso - ad immagine del quale il possesso è conformato.
Non emerge, in sostanza, dalle risultanze istruttorie, quel contegno dell'attore in riconvenzionale idoneo, attraverso una pluralità di atti, ad assoggettare la cosa alla propria signoria escludendo il precedente proprietario, con l'esplicazione delle facoltà che rientrano nel contenuto della proprietà in una dimensione temporale di carattere continuo (20 anni). Per l'effetto nessuna idonea prova è stata fornita dal parte attrice in riconvenzionale circa il possesso continuo, pacifico, indisturbato, dal quale emergerebbe la indiscussa signoria sulla cosa da parte del , già sotto il profilo del corpus. CP_2
Quanto alla coltivazione del fondo, è sufficiente rammentare come la coltivazione (così come le attività manutentive connesse) è attività pienamente compatibile anche con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime attività idonee a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà, tanto più se mancano segni esteriori in termini di ius excludendi alios (cfr. Cass. Civ. n. 1796 del 2022).
Le medesime considerazioni possono essere svolte anche alle attività manutentive a ad eventuali lavori effettuati sui fondi agricoli (v. Cass. Civ. n. 9325 del 2011).
Né lo svolgimento di tali attività costituisce elemento da cui desumere con certezza neppure l'animus possidendi ai fini dell'usucapione, non comportando di per sé godimenti del bene incompatibili con la proprietà altrui.
Per pacifica giurisprudenza, infatti, la coltivazione del fondo o le attività manutentive ad esse connesse sotto tale profilo non sono sufficienti, in quanto, di per sé, non esprimono, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tali attività materiali, R.G. n. 3030 del 2016 - Pag. 11 di 14
corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, siano accompagnate da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus” (cfr. Cass. Civ. n. 18215 del 2013 nonché Cass. Civ. n. 17469 del 2023).
Ulteriori indizi non emersi nel caso di specie nel corso della istruttoria svolta.
Infatti, il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. E, sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cosiddetto ius excludendi alios),
è necessario accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione (v. Cass. civ. n. 18528 del 2023). E, come già sottolineato, in tal caso, rilievo assorbente assume la circostanza che, in relazione l'unico atto astrattamente idoneo (recinzione di cui peraltro mai è stata specificata la esatta estensione e delimitazione), è stato posto in essere – nella ipotesi più favorevole al convenuto/attore in riconvenzionale - nel 2009 e, quindi, alla data di proposizione della domanda (2016) l'usucapione comunque non sarebbe compiuto. Per l'effetto nulla è emerso circa il possesso continuo (art. 1158 c.c.), pacifico e non viziato (1163 c.c.), indisturbato e ininterrotto (art. 1167 c.c.) dal quale desumere la indiscussa signoria sulla cosa dell'attore, sia sotto il profilo del corpus sia sotto il profilo dell'animus. 4.9. Alla luce delle considerazioni esposte, valutata complessivamente l'attività istruttoria richiesta e la documentazione prodotta in atti, in assenza della prova degli elementi costitutivi del diritto azionato, la domanda riconvenzionale del è infondata e deve essere rigettata. CP_2
5. Prosieguo del giudizio Alla luce di quanto precede all'esito della presente sentenza la causa va rimessa sul ruolo per provvedere all'espletamento di C.T.U. come disposto nell'ordinanza pronunziata contestualmente ed al fine di provvedere alla divisione dei beni immobili suddetti parte del compendio ereditario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da . CP_2
B. RINVIA la regolamentazione delle spese di lite per la restante parte alla pronunzia terminativa del presente giudizio;
C. DISPONE per il prosieguo del processo come da ordinanza di seguito pronunziata,
RIMETTENDO la causa sul ruolo in conformità ad essa;
D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in data 10 aprile 2025.
IL GIUDICE
dott. Alessandro Caronia R.G. n. 3030 del 2016 - Pag. 12 di 14
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
• Letta la sentenza appena pronunciata;
• ritenuto necessario, ai fini del prosieguo istruttorio, sia necessario rimettere la causa sul ruolo e, inoltre, disporre C.T.U.;
• rilevato che, ai sensi dell'art. 191, comma 1, c.p.c., così come modificato dall'art. 46, comma 4, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, al momento della nomina del C.T.U. il giudice è altresì tenuto alla formulazione dei quesiti nei quali si articola l'incarico che a quest'ultimo deve essere conferito;
P.Q.M.
➢ Ravvisatane la necessità, nomina Consulente tecnico d'ufficio l'ing. Persona_2
➢ Formula all'ausiliario i seguenti QUESITI: A. Proceda, prima di tutto, il C.T.U., dopo avere acquisito cognizione dei dati essenziali della presente controversia ed aver proceduto agli accertamenti di fatto ritenuti necessari a tentare, ove possibile, la conciliazione tra le parti, formando altresì, in caso di esito positivo, processo verbale idoneo a documentare la stessa;
si precisa che dal tentativo di conciliare le parti non dovranno derivare ritardi all'espletamento delle operazioni peritali, per cui ove questo tentativo non dia esito chiaramente positivo entro un tempo compatibile con l'espletamento ordinario della C.T.U. l'ausiliario dovrà proseguire senza più alcun indugio nelle operazioni peritali, garantendo il pieno rispetto dei termini assegnati da questo giudice per l'invio delle bozze, l'invio delle osservazioni ed il deposito della relazione definitiva;
B. Esaminata la documentazione acquisita ed espletati gli opportuni accertamenti presso gli uffici dei pubblici registri immobiliari, individui il Consulente Tecnico d'Ufficio, con riferimento ai titoli di provenienza, i beni oggetto della massa da dividere e ne verifichi l'attuale appartenenza alle parti in causa, specificando la misura di ciascuna quota, nonché l'eventuale presenza di creditori iscritti (con analitica indicazione dei relativi dati identificativi) ai fini di cui all'art. 1113, comma 3 c.c.; C. Descriva il C.T.U., dettagliatamente, i beni stessi e ne fornisca la rappresentazione grafica e fotografica, nonché attraverso immagini satellitari acquisite per mezzo del programma
Google Earth, tutti corredati dalle opportune didascalie esplicative;
D. Determini il C.T.U. il loro attuale e reale valore di mercato (e cioè quello a cui tali beni potrebbero realisticamente essere oggi venduti laddove nessuna delle parti ne richieda l'attribuzione), chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata;
tenuto conto dei diversi criteri di stima possibili per i beni immobili (ad esempio: metodo del confronto di mercato, metodo finanziario, metodo dei costi ecc.) indichi quello secondo lui preferibile in base a ragionamento congruamente motivato;
chiarisca le ragioni per cui gli altri metodi di stima non sono rilevanti rispetto ai singoli immobili e prenda in considerazione anche le risultanze di banche dati pubbliche tra cui la Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, nonché se ritenuto opportuno dal C.T.U. di stima da parte di R.G. n. 3030 del 2016 - Pag. 13 di 14
agenzia immobiliare operante nel territorio in cui si trovano i beni costituenti la massa ereditaria;
E. Predisponga il C.T.U., ove possibile, un progetto di comoda divisione con eventuali conguagli in denaro - in particolare tale progetto, che andrà posto alla fine della relazione scritta, dovrà essere preceduto da uno schema riepilogativo chiaro ed analitico indicante le quote di diritto dei singoli condividenti (v. anche modello in calce al presente provvedimento contenente un esempio di progetto di divisione articolato in tre tabelle riepilogative) – lo schema riepilogativo del progetto di divisione dovrà in ogni caso essere predisposto in formato nativo digitale (vale a dire con il divieto di qualsivoglia scansione di esso, al fine di assicurare la facile modificabilità da parte del giudice dello stesso in tutto o in parte senza alcuna necessità di disagevoli lavori di riscrittura integrale); all'interno del progetto dovranno poi essere indicati i seguenti dati (con divieto di rinvii ad altre parti della C.T.U. in modo da assicurare l'agevole comprensibilità alle parti, al difensore ed al giudice del progetto di divisione, la recepibilità immediata del progetto da parte del G.I. e la trascrivibilità dello stesso senza necessità di ulteriori integrazioni):
1) i singoli lotti (identificati in modo univoco con una lettera dell'alfabeto) da attribuire direttamente ai condividenti, laddove sussistano i presupposti di legge per procedere all'attribuzione diretta, nonché il valore complessivo di ciascuno di essi;
2) i singoli lotti (identificati in modo univoco con una lettera dell'alfabeto) da attribuire in seguito a sorteggio, nonché il valore complessivo di ciascuno di essi;
3) i singoli beni che compongono tali lotti con l'indicazione nel caso di immobili degli estremi catastali e cioè Catasto Urbano o Terreni, foglio, particella e subalterno (se del caso anche sezione urbana), nonché di tutti gli altri elementi necessari per la loro identificazione (ivi compresi: l'indicazione del tipo di diritto reale attribuito - e cioè proprietà piena ecc.) – il C.T.U. dovrà pure specificare se il bene parte del lotto è l'intera proprietà oppure soltanto una quota della stessa, provvedendo in quest'ultimo caso ad esprimerla tramite una frazione (ad esempio ½ dell'intera proprietà, 1/3 dell'intera proprietà ecc.);
4) il valore di mercato di ciascun bene che compone il lotto;
5) la parte processuale a cui è proposta l'attribuzione del lotto (con l'indicazione delle generalità seguendo il seguente schema: nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita – nel caso di parti processuali composte da più soggetti andranno indicati tutti i soggetti che la compongono e tutti i dati predetti con riferimento a ciascun soggetto);
6) gli eventuali conguagli con la precisa misura degli stessi;
F. Laddove il C.T.U. reputi comodamente divisibili tra i condividenti singoli beni per i quali sia necessario eseguire lavori per materializzare la divisione provveda come segue: I. Individui il C.T.U. su di apposita planimetria in scala il progetto di divisione come da lui rappresentato nella C.T.U., accompagnandola anche di tutti gli altri elaborati grafici necessari ad illustrare il risultato finale della divisione come da lui prospettata;
in tale planimetria (nonché negli altri elaborati necessari a questo fine) il C.T.U. dovrà indicare con diversa colorazione le diverse parti dell'immobile che dovranno essere attribuite ai condividenti o all'esito di sorteggio, nonché le parti eventualmente lasciate in comunione tra i condividenti;
II. Quantifichi, conseguentemente, il C.T.U. il costo dei lavori necessari alla divisione dell'immobile come da lui proposta mediante la predisposizione di analitico computo metrico – estimativo ed indicando, in maniera precisa e dettagliata, gli elementi assunti a sostegno della stima effettuata;
III. Si soffermi poi analiticamente il C.T.U. sui costi tecnici e amministrativi relativi alla posizione in essere della divisione, nonché per il frazionamento da eseguire, comprendendovi anche quanto in media va corrisposto ai professionisti coinvolti nelle relative operazioni, nonché quanto dovuto a titolo di imposte;
R.G. n. 3030 del 2016 - Pag. 14 di 14
IV. Chiarisca il C.T.U. se all'esito della divisione come da lui proposta il valore complessivo dell'immobile rimarrà analogo oppure varierà in aumento o in diminuzione;
nel caso di variazione del valore del complesso immobiliare stimi il
C.T.U. in modo preciso la misura di questa variazione;
G. Ove i beni non siano comodamente divisibili, fornisca il C.T.U. adeguata spiegazione di detta indivisibilità ed illustri comunque in uno schema riepilogativo le quote di ciascun coerede nella successione ereditaria;
H. Rilevi, ancora, il Consulente se gli immobili presentino, o meno, i requisiti valevoli a garantirne la commerciabilità, ai sensi delle prescrizioni dettate dal D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380, art. 46 e dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, rispettivamente applicabili a seconda che l'edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente alla entrata in vigore della L. n. 47 del 1985, nonché in base a quanto statuito da Cass. civ., Sez. Un., 7 ottobre 2019, n.° 25021 (avendo questo Tribunale il dovere di ufficio di esaminare la presenza o la carenza della documentazione attestante la regolarità edilizia del fabbricato da dividere, essendo quest'ultima posta a presidio dell'interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio); Dica poi il C.T.U. se pur essendo gli immobili commerciabili comunque sugli stessi siano sussistenti abusi tali da diminuirne il relativo valore e tenga conto di tale diminuzione di valore ai fini nella risposta agli altri quesiti;
I. Proceda, ancora, il C.T.U. a predisporre, con riguardo ai beni immobili di cui si tratta, attestazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ai sensi e per gli effetti di quanto attualmente previsto dall'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, introdotto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
J. Fornisca, infine, il C.T.U. ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della decisione.
➢ RINVIA la causa, per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, conferimento dell'incarico di cui ai quesiti formulati nel capoverso che precede e fissazione della data d'inizio delle operazioni di C.T.U., all'udienza del 27.5.25 ore 10.15, con invito ai difensori ed al C.T.U. alla puntualità;
➢ INVITA il C.T.U. all'iscrizione al ReGIndE entro l'udienza fissata per il giuramento
➢ MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al C.T.U. sopra nominato, da eseguirsi in forma integrale.
➢ Si comunichi altresì alle parti. Così deciso in data 10 aprile 2025.
IL GIUDICE
dott. Alessandro Caronia