Art. 17. (( (Assistenza spirituale). )) (( 1. L'assistenza spirituale ai militari cattolici, di cui all'articolo 11, comma 2, dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121 , e' assicurata da cappellani militari, nominati dal Ministro della difesa su designazione dell'Ordinario militare, in base alle disposizioni stabilite dal presente codice e, in particolare, dal titolo III del libro quinto.
2. Le autorita' militari garantiscono ai cappellani militari la piena liberta' nell'esercizio del loro ministero, riconoscendo la dignita' e la natura peculiare del loro servizio, e assicurano la disponibilita' dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle loro funzioni ))
2. Le autorita' militari garantiscono ai cappellani militari la piena liberta' nell'esercizio del loro ministero, riconoscendo la dignita' e la natura peculiare del loro servizio, e assicurano la disponibilita' dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle loro funzioni ))