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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/03/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1161/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1161/2023
PROMOSSA DA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv. Concettina
Carnella e Massimo Carpino giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Concettina Carnemolla in Portopalo di Capo Passero, Via Danubio 43
APPELLANTI
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa sia Controparte_1 C.F._4 congiuntamente che disgiuntamente dagli avv. Nunzio Boccadifuoco e Salvatore
Morreale giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata in Siracusa alla Via G. Di
Natale n. 8 presso lo studio dell'avv. Nunzio Boccadifuoco
APPELLATA
pagina 1 di 13 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti del presente giudizio possono così essere sintetizzati.
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. , premesso di essere proprietaria Controparte_1 di una casetta terrana sita nella località marina di Marzamemi acquistata giusta atto di vendita a ministero Notaio del 20.02.2006, con accesso da Piazza Regina Per_1
Margherita n. 27/28 e con altro accesso dal Piazzale Raffaele Brancati e da Via
Geraci, ha esposto che detta casetta confinava a nord con area di forma trapezoidale di superficie pari a metri quadri 20,72 e pavimentazione in calcestruzzo delimitata ad est da muro di protezione dal mar Ionio, a sud dal muro dell'unità immobiliare di sua proprietà su cui insiste una finestra, ad ovest da un muro di divisione della suddetta area trapezoidale ed infine a nord dal Piazzale Brancati;
che la suddetta casetta terrana al confine nord era da sempre servita da una servitù di passaggio che, attraverso l'area trapezoidale, da Piazzale Brancati permette di accedere allo stesso;
di avere sempre utilizzato tale accesso al fine di "verificare lo stato di manutenzione del proprio immobile e la necessità di operare gli interventi manutentivi necessari sin dalla data di acquisto di esso”; che il proprietario dell'immobile limitrofo e dell'area ad esso antistante, nella persona di , aveva demolito il Persona_2
muro divisorio esistente tra la sua proprietà e l'area trapezoidale su cui insiste la servitù di passaggio e aveva realizzato di recente un muro, perpendicolare a quello demolito, che congiunge la sua proprietà con la barriera frangiflutti contigua al
Piazzale Brancati così impedendole fisicamente ogni possibilità di accesso;
che tale comportamento, sostanziandosi nello spoglio della servitù di passaggio insistente sulla detta area trapezoidale, l'aveva indotta ad incoare azione di reintegra nel possesso avanti al Tribunale di Siracusa affinché fosse ordinato al la Parte_2
demolizione del muro che congiunge la proprietà di quest'ultimo con la barriera frangiflutti contigua al Piazzale Brancati e che le impediva fisicamente ogni possibilità di accesso dal Piazzale Raffaele Brancati all'immobile di sua proprietà.
Nel giudizio possessorio si è costituito contestando che Persona_2 sull'area trapezoidale fossa mai esistita una servitù di passaggio che consentisse l'accesso alla casetta terrana indicata dalla ricorrente , atteso che la casetta CP_1 terrana di proprietà di quest'ultima risultava mancante, sul detto lato prospiciente l'area trapezoidale, di una porta di accesso od anche di una finestra;
che dagli atti di pagina 2 di 13 provenienza prodotti dalle parti non si evinceva l'esistenza di alcuna servitù di passaggio sull'area trapezoidale in favore della proprietà ; che il muretto CP_1 perpendicolare alla diga, esistente da oltre quarant'anni, era stato ripristinato in quanto danneggiato dall'azione di vandali, dall'usura del tempo, dall'azione corrosiva del mare e dalle mareggiate;
che, avendo la dichiarato nel CP_1
ricorso introduttivo di avere utilizzato tale accesso soltanto "al fine di verificare lo stato di manutenzione del proprio immobile e per la necessità di operare gli interventi manutentivi necessari sin dalla data dell'acquisto del bene immobile sopraindicato", alcuna servitù di passaggio si era mai concretizzata sull'area trapezoidale confluente nel Piazzale Brancati, non avendo l'immobile della ricorrente alcun accesso da quell'area e non essendo prevista in diritto CP_1
alcuna servitù per la mera attività di manutenzione del proprio immobile.
Radicatosi il contraddittorio, nel corso del giudizio cautelare sono stati sentiti due informatori di parte ricorrente e due di parte resistente: indi il giudice della fase cautelare, all'esito della sommaria istruttoria, ha rigettato la domanda di reintegra nel possesso proposta dalla negando lo spoglio atteso che “non pare che CP_1
l'intervenuta edificazione del muretto in posizione perpendicolare alla diga frangiflutti affacciantesi sul mar Ionio – a prescindere da quando tale opera sia stata effettivamente edificata e se ex novo o quale ripristino a seguito delle mareggiate che periodicamente interessano Marzamemi, località ove sono siti i luoghi per cui è causa – possa impedire l'accesso della richiedente presso l'area trapezoidale attigua al lato nord della proprietà della signora. Ciò è ben desumibile dalla visione della foto prodotta dalla stessa ricorrente sub 7, dalla quale può evincersi come il muretto sia agevolmente scavalcabile da qualunque persona di media altezza, anche all'occorrenza passando a piedi sopra l'attigua barriera frangiflutti. Esclusa pertanto la sussistenza del lamentato spoglio (e financo di una qualche molestia nel diritto di passaggio che sia di rilievo apprezzabile) deve respingersi il ricorso”.
Interposto reclamo da parte della , il Tribunale lo ha accolto e, sul CP_1 presupposto che “il non ha proposto reclamo incidentale avverso Parte_2
l'ordinanza, con la conseguenza che la sussistenza del possesso della servitù può ritenersi incontestata”, ha disposto “la demolizione del muro edificato
pagina 3 di 13 perpendicolarmente alla barriera frangiflutti contigua al Piazzale Brancati e di ripristinare la situazione di fatto preesistente a tale edificazione” atteso che la costruzione del muretto perpendicolare alla barriera frangiflutti costituiva innovazione dello stato dei luoghi tale da arrecare pregiudizio all'esercizio della servitù in quanto ostacolo al libero passaggio, a prescindere dall'abilità, che non può essere apprezzata soggettivamente, della persona a superarlo.
Disposta la prosecuzione della fase di merito giusta istanza ex art. 703, quarto comma, c.p.c., inoltrata dal , è stata eseguita ispezione giudiziale dei Parte_2 luoghi alla presenza del Magistrato assegnatario del fascicolo ed è stata tentata la conciliazione tra le parti;
deceduto nelle more del giudizio , il Persona_2
giudizio è stato riassunto dagli eredi , e Parte_1 Parte_2 [...]
. Parte_3
E' stata quindi resa dal Tribunale di Siracusa, in data 26.06.2023, la sentenza n.
1234/2023 con la quale, in accoglimento della domanda proposta da Controparte_1
è stata ordinata a , e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 sia la demolizione del muro edificato perpendicolarmente alla barriera frangiflutti contigua al piazzale Brancati che congiunge la proprietà di questi con la barriera medesima, sia il conseguente ripristino della situazione di fatto precedente a tale edificazione, atteso che tale muro impediva l'accesso da parte di CP_1
all'immobile di sua proprietà dal piazzale Raffaele Brancati: a
[...] fondamento della decisione il Giudice di primo grado, anche traendo argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. dal comportamento del resistente il Persona_2 quale, disposta la comparizione personale della parti al fine di procurarne la conciliazione, all'udienza del 22.12.2021 non era comparso personalmente, ha affermato che “l'esercizio, da parte della ricorrente, della servitù di passaggio insistente sull'area trapezoidale di proprietà di e la Persona_2 successiva lesione del diritto stesso per opera di quest'ultimo - il quale, agendo contro la volontà della prima, avrebbe recentemente edificato un muretto perpendicolare alla barriera frangiflutti che le impedirebbe l'accesso da Piazzale
Brancati al fine di raggiungere l'immobile di sua proprietà - risultano dimostrati non solo dalle riproduzioni fotografiche in atti, ma, altresì, dalle dichiarazioni degli informatori sentiti nel corso del procedimento possessorio. Le fotografie prodotte
pagina 4 di 13 dalla ricorrente, infatti, raffigurano, prima, l'immagine di un varco esistente tra la barriera frangiflutti e il muretto parallelo alla stessa (cfr. all. n.
3- bis, ricorso introduttivo), e, successivamente, le immagini dello stesso varco chiuso da un muretto perpendicolare alla diga che congiunge la proprietà di Persona_2
alla diga stessa, impedendo il passaggio (cfr. all.ti nn. 6-7, ricorso
[...]
introduttivo). La sussistenza di tale situazione di fatto risulta avvalorata dalle dichiarazioni rese dagli informatori indicati dalla ricorrente, le quali, pur se rese nella fase a cognizione sommaria del giudizio possessorio, sono «comunque idonee
a fornire, in sede di decisione di merito, elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cui lo stesso può validamente fare ricorso per la formazione del proprio convincimento» (cfr. Cass., n. 12089/2019; in senso conforme, Cass., n. 1386/2009;
Cass., n. 21417/2004). Invero, l'informatore di Spaccaforno, Testimone_1 comproprietario della tonnara di Marzamemi di cui faceva parte l'immobile della ricorrente, ha dichiarato di riconoscere l'area mostrata nelle fotografie prodotte da parte ricorrente, la quale «allo stato si presenta come mostrata nella foto sub 6, fino all'estate del 2017 essa si presentava, invece, come nella foto sub 3bis». Dalle dichiarazioni rese dall'informatore inoltre, risulta che «fino Testimone_2 all'estate del 2017 non esisteva il muro costruito ex novo, ho appurato personalmente che nel novembre del 2017 tale muro c'era; attualmente il varco di cui ho detto non è accessibile per via del muro recentemente edificato», muro che, come specificato dallo stesso informatore «non era quello di prima, tale edificazione aveva ricostituito il muro a nord fino al muro della diga occludendo il varco precedente». Entrambi gli informatori, dunque, hanno confermato la precedente esistenza del varco - precisando, altresì, l'informatore di aver Tes_2
«visto la ricorrente passare dal varco, l'ultima volta nel 2017, prima che venisse chiuso» (cfr. pag. 2, verbale udienza del 14.11.2018) - e la successiva arbitraria chiusura del detto varco ad opera di nel 2017, circostanza, Persona_2 quest'ultima, ammessa dallo stesso resistente che, negli atti di causa, ha affermato di aver «ripristinato il muretto perpendicolare alla diga frangiflutti con gli stessi blocchi di tufo calcarei, ciò al fine di tutelare la sua proprietà dall'ingresso di terzi estranei» (cfr. pag. 7, comparsa di costituzione in opposizione a ricorso ex art. 703
c.p.c.). Le suddette dichiarazioni, peraltro, sono corroborate dalla CTU redatta a
pagina 5 di 13 seguito di ispezione dei luoghi oggetto di causa, dalla quale si evince chiaramente l'esistenza di un precedente muro parallelo alla barriera frangiflutti, e di un muro perpendicolare che giunge sino alla diga stessa. Al riguardo, il nominato CTU ha affermato che «è ben visibile sul lato est della particella n. 293 la traccia di un muro non più esistente a chiusura del basamento in calcestruzzo che avrebbe separato la particella n. 293 dall'area trapezoidale […] il lato nord della particella n. 293, che confina con Piazzale Brancati, è cinto da un muro di pietra calcarea debolmente intonacata alto 0,60 m e lungo 17,67 m. Il muro appena individuato si innesta sulla parete del caseggiato della particella n. 188 e giunge fino alla diga frangiflutti, a metà circa di questo muretto vi è un varco di 2,10 m. […] L'area trapezoidale risulta chiusa da predetto muro e l'unico modo per accedervi è il varco di 2,10 m, posto a 7,30 m dal muro frangiflutti» (cfr. pagg. 4 e 5, elaborato peritale). È evidente, dunque, che la costruzione di un muretto di un'altezza pari a mt 1 che giunge sino alla diga integri l'attività di spoglio del possesso della servitù di passaggio, rendendo non soltanto difficoltoso ma, addirittura, impedendo alla ricorrente l'esercizio del proprio diritto di passaggio”.
, e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza n. 1234/2023 instando per la riforma del deciso che aveva accolto in primo grado la domanda di reintegra nel possesso della e CP_1
sollevando a tal uopo due distinti profili di doglianza.
Con il primo motivo di appello , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno censurato il contenuto della sentenza nella misura in cui quest'ultima
[...] aveva ritenuto sussistenti sia la servitù di passaggio sull'area trapezoidale sia l'esercizio del possesso a tale titolo ad opera della , considerato che dal CP_1
corredo fotografico versato in atti si evince che sulla parete della casetta terrana della ricorrente, alla quale ella afferma di accedere dall'aera trapezoidale di Piazzale
Brancati, non esiste alcun ingresso, sia esso costituito da una porta, portone o portafinestra, da cui potere esercitare in concreto il possesso ad servitutem, che la casetta asseritamente costituente fondo dominante gode, per come risultante dall'atto di acquisto Notar del 20.02.2006, di due accessi da Piazza Regina Per_1
Margherita n. 27/28 e da via Geraci ove insistono rispettivamente due porte di ingresso, mentre, al contrario, non è dotata di alcuna apertura su Piazzale Brancati
pagina 6 di 13 sulla quale la pretende l'esercizio della servitù e che, avendo la ricorrente CP_1
dichiarato in ricorso di avere utilizzato il varco sull'area trapezoidale di Piazzale
Brancati al fine di verificare lo stato di manutenzione del proprio immobile e per la sola necessità di operare gli opportuni interventi manutentivi sin dalla data dell'acquisto della suddetta casetta, l'asserito ed occasionale transito della CP_1 sull'area trapezoidale non aveva mai concretizzato l'esercizio di alcuna servitù di passaggio ma unicamente la facoltà dominicale prevista dall'art. 843 c.c. per l'espletamento di attività di manutenzione nella realtà dei fatti mai effettuata, stante lo stato di totale abbandono in cui versava e continua a versare la casetta di proprietà
. CP_1
Gli appellanti poi hanno lamentato il fatto che il Giudice di prime cure abbia ritenuto di non procedere a nuova istruttoria avendo ritenuto sufficienti le dichiarazioni rese in sede cautelare dagli informatori di parte ricorrente senza avere effettuato alcun riferimento alle deposizioni rese dagli informatori di parte resistente i quali, al contrario, a loro dire avevano confermato che la casetta terrana della non CP_1 ha mai avuto accessi dal Piazzale Brancati, ed hanno poi menzionato il disposto dell'art. 1051, quarto comma, c.c. il quale, nell'asserire che sono esenti da servitù di passaggio coattivo le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti, avrebbe dovuto indurre il Giudice a ritenere inesistente la pretesa servitù di passaggio gravante nell'area trapezoidale da ritenere quale cortile della loro abitazione. Con il secondo motivo di doglianza gli appellanti hanno stigmatizzato il fatto che il giudice di prime cure avesse valutato negativamente ex art. 116 c.p.c. il comportamento del defunto allorché quest'ultimo, disposta la Parte_2
comparizione personale della parti al fine di procurarne la conciliazione, non si presentò all'udienza del 22.12.2021: ad avviso degli appellanti il proprio dante causa non aveva partecipato all'udienza di persona in quanto gravemente malato e, come tale, impedito all'incombente per una causa che lo aveva poi condotto alla morte qualche mese dopo.
Si è costituita nel giudizio di appello instando per la conferma Controparte_1
della sentenza n. 1234/2023 e per la declaratoria di inammissibilità e/o di rigetto dell'appello per i motivi di seguito evidenziati.
pagina 7 di 13 La parte appellata ha innanzitutto evidenziato come l'ordinanza cautelare CP_1
di rigetto del 18 dicembre 2018, emessa nel primo grado della fase cautelare, avesse accertato incontestabilmente la sussistenza del possesso in proprio favore del potere corrispondente all'esercizio della servitù di passaggio salvo avere ritenuto insussistente lo spoglio il quale implicitamente presuppone la sussistenza del possesso dell'invocata servitù: la statuizione concernente la sussistenza del possesso della servitù di passaggio, ad avviso della , non era stata censurata dal CP_1 [...]
nel successivo giudizio di reclamo e nella fase di merito da questi introdotto Pt_2 ed all'esito del quale veniva emessa la sentenza oggi impugnata sì da acquistare autorità di giudicato e da non potere più essere messa in discussione a pena di inammissibilità del gravame. Del pari inammissibile per violazione dell'articolo 345 del codice procedura civile era da ritenere, ad avviso della , la CP_1 contestazione della sussistenza della servitù di passaggio per violazione dell'articolo 1051 c.c., profilo quest'ultimo ritenuto anche infondato nel merito posto che l'area trapezoidale su cui veniva esercitata la servitù non poteva considerarsi area cortilizia di pertinenza della proprietà . Parte_2
Pacifica la sussistenza, ad avviso della , del possesso uti servitutis, CP_1 quest'ultima ha poi affermato l'evidenza fattuale e documentale dell'avvenuto spoglio, consistito nella chiusura del varco che collega l'area trapezoidale antistante la casetta terrana al Piazzale Brancati, che è stato attestato non soltanto dal corredo fotografico versato in atti e dalle deposizioni degli informatori ma anche dalla documentazione depositata all'udienza del 22.12.2021 ad opera del procuratore del costituita sia dall'ordinanza del Settore Urbanistica del Comune di Parte_2
Pachino n. 55 del 28/ 5/2018 con cui è stato ordinato al il ripristino dello Parte_2
stato dei luoghi, sia dalla richiesta di archiviazione per tenuità del fatto avanzata dalla Procura alla Repubblica al Tribunale di Siracusa in data 17 Aprile 2020, documentazione dalla quale si ricavava che il aveva inopinatamente Parte_2 provveduto alla chiusura del varco oggetto del presente giudizio e la concretizzazione dell'avvenuto spoglio.
ha infine ritenuto correttamente valorizzato l'uso dei poteri di CP_1 Controparte_1 cui all'art. 116 c.p.c. effettuato dal decidente in prime cure nella misura in cui aveva desunto argomenti di prova dalla mancata comparizione del all'udienza Parte_2
pagina 8 di 13 all'uopo fissata per tentare la conciliazione tra le parti: ad avviso della la CP_1
sentenza gravata aveva motivato il ricorso all'articolo 116, comma secondo, c.p.c. non solo e non tanto per la mancata comparizione personale del quanto e Parte_2 soprattutto per la espressa dichiarazione di rifiuto della volontà di addivenire ad una conciliazione verbalizzata all'udienza il 22 dicembre 2021 dal procuratore costituito di quest'ultimo, senza sottacere come non risultasse poi agli atti alcuna documentazione comprovante le condizioni di salute del , ostative alla Parte_2 partecipazione alla suddetta udienza, che avrebbero giustificato la mancata comparizione all'udienza del 22/12/2021.
Radicatosi il contraddittorio, la Corte ha disposto la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata con ordinanza del 4 aprile 2024 stante la fondatezza del gravame;
indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza del 10 marzo 2025.
Questi i fatti di causa, reputa il Collegio di dovere accogliere l'appello azionato da
, e ed, in riforma della Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza n. 1234/2023 emessa dal Tribunale di Siracusa, di dovere rigettare la domanda di reintegra nel possesso azionata da in primo grado, Controparte_1
per i motivi di seguito evidenziati.
I fatti di causa appaiono chiari non essendo in dubbio che il dante causa degli odierni appellanti , e abbia eretto Parte_1 Parte_2 Parte_3 un muretto a chiusura del varco che collega la casetta terrana di proprietà di
[...]
al Piazzale Brancati ubicato nella nota località marittima di Controparte_1
Marzamemi: con tale opera il defunto delimitò la sua proprietà Persona_2 nonché l'annessa area cortilizia dal summenzionato Piazzale Brancati con un muro perpendicolare alla protezione frangiflutti che protegge i fabbricati dalle onde marine, muro in pietra calcarea alto sessanta centimetri e lungo 17,67 metri che ha chiuso, come acclarato nella c.t.u. espletata in prime cure, il varco di 2,10 metri posto a 7,30 metri dal muro frangiflutti che collega l'area trapezoidale al Piazzale
Brancati.
Ciò detto, va in via preliminare affrontata la questione dell'affermata inammissibilità, prospettata dalla difesa della , della doglianza con la CP_1
quale gli odierni appellanti hanno posto in dubbio la sussistenza del possesso ad
pagina 9 di 13 servitutem da essa esercitata sull'area trapezoidale antistante la propria casetta terrana: ad avviso della , sulla questione si era formato il giudicato interno CP_1 non più passibile di discussione atteso che il non aveva, in sede di Parte_2 reclamo, impugnato l'ordinanza cautelare datata 18 dicembre 2018, emessa nel primo grado della fase cautelare con la quale, pur essendo stato accertato il possesso in proprio favore del potere corrispondente all'esercizio della servitù di passaggio, era stata ciononostante disattesa la tutela possessoria sul presupposto della insussistenza dello spoglio, affermazione quest'ultima la quale faceva presupporre la sussistenza del possesso dell'invocata servitù. La censura si palesa infondata avuto riguardo al tenore dell'ordinanza della
Suprema Corte di Cassazione n. 1501 del 22/01/2018 a mente della quale “È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza sul reclamo nel procedimento possessorio a struttura eventualmente bifasica, delineata dall'art. 703 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. in legge n. 80 del
2005, atteso che, in caso di prosecuzione del giudizio di merito, l'ordinanza rimane assorbita nella sentenza, unico provvedimento decisorio, mentre, in caso contrario,
l'ordinanza stessa acquista una stabilità puramente endoprocessuale, inidonea al giudicato, o determina una preclusione "pro iudicato" da estinzione del giudizio”: non potendo i provvedimenti cautelari adottati in materia possessoria acquisire autorità di cosa giudicata, nulla osta a che si acclari nella presente sede se effettivamente la parte appellata abbia o meno esercitato nell'area CP_1 trapezoidale per cui è lite un possesso ad servitutem da quest'ultima rivendicato.
La Corte ritiene che a tale domanda debba darsi risposta negativa.
Devesi rilevare come nella parete nord della casa terrana della , per la CP_1
quale ella ha invocato l'esistenza della servitù di passaggio, è visibile dal corredo fotografico versato in atti una sagoma di piccola finestra murata da tempo immemorabile, il che depone per la inesistenza di un varco di accesso che collega la predetta casetta al Piazzale Brancati: tale stato dei luoghi ben si giustifica con il fatto che la casetta risulta dotata, da un altro lato dell'edificio, di due accessi da
Piazza Regina Margherita n. 27/28 e da via Geraci ove insistono rispettivamente due porte di ingresso, senza sottacere che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa della , dal tenore dell'atto di acquisto a ministero Notaio del CP_1 Per_1
pagina 10 di 13 20.02.2006 non si evince affatto l'esistenza di una servitù di passaggio in favore della proprietà della , facendo riferimento il suddetto rogito unicamente CP_1 ad un accesso della casetta oggetto di compravendita da Piazzale Brancati e nulla più.
Ma è stato il contenuto complessivo delle affermazioni degli informatori escussi nella fase cautelare di primo grado a far propendere per la tesi secondo cui la non abbia mai esercitato alcun possesso ad servitutem nell'area CP_1 trapezoidale in esame.
L'unico informatore che ha riferito di avere “visto la ricorrente passare dal varco, l'ultima volta nel 2017, prima che venisse chiuso”, è : tale Testimone_2
dichiarazione è stata però smentita dalle dichiarazioni rese non soltanto dagli informatori indicati dalla parte resistente che il Decidente in primo grado non ha menzionato, avendo il teste riferito che la casetta terrana di Testimone_3 proprietà “che affaccia sull'appezzamento di terra prospiciente il mare è CP_1 stato in passato nella disponibilità della mia famiglia e ricordo che non vi era un varco, nel senso di una porta di accesso su tale area cortiliva, ma una semplice finestra di circa 20-30 cm di ampiezza”; ........... “la mia famiglia ha avuto la disponibilità dell'immobile di cui ho detto tra il 1962 ed il 1965; quando sbarcavo periodicamente usavo passeggiare per Marzamemi e passavo presso i luoghi per cui è causa e non ho mai visto una porta sulla facciata dell'immobile che ho detto;
la casa di cui ho detto aveva accesso dalla piazza Regina Margherita ed un accesso sul lato mare, si trattava di una porta un pò più stretta ed aveva uno scalino che portava sulla diga frangiflutti” ed il teste affermato che “posso Testimone_4
dire di non avere mai visto nessuno passare per l'area che vedo per accedere alla casa terrana sullo sfondo, è chiusa, non è possibile passare”, ma financo dall'informatore di parte ricorrente di Spaccaforno il quale, Testimone_1 all'udienza del 29.08.2018, ha candidamente affermato di non avere mai visto passare la dall'area trapezoidale antistante il cortile di pertinenza della CP_1 proprietà stante la fatiscenza della casetta, così smentendo l'assunto Parte_2 difensivo della odierna appellata che ha affermato l'esistenza di un possesso ad servitutem in realtà mai esercitato.
pagina 11 di 13 Entrambi i testi di parte resistente hanno confermato che la casa della non CP_1
ha mai avuto accessi dal Piazzale Brancati, mentre nessuno dei testi di parte ricorrente ha mai affermato che la casetta terrana abbia avuto accessi dal Piazzale
Brancati; i rilievi fotografici versati in atti dimostrano poi che la parete nord dell'immobile della ricorrente che affaccia sul Piazzale Brancati non ha aperture che ne consentano l'accesso dal medesimo Piazzale Brancati, il che scolora l'esistenza della invocata servitù di passaggio gravante sulla più volte richiamata area considerato che in tanto la effettiva esistenza di una servitù di passaggio sull'area trapezoidale invocata avrebbe trovato giustificazione in quanto da quell'area ed attraverso quel varco l'immobile oggi in proprietà della avrebbe avuto CP_1
accesso, accesso come detto in realtà del tutto inesistente.
Chiude infine il cerchio la dichiarazione confessoria della stessa difesa della ricorrente la quale, nella misura in cui ha asserito che quest'ultima “ha CP_1
sempre utilizzato tale accesso (ossia il varco dell'area trapezoidale su Piazzale
Brancati) al fine di verificare lo stato di manutenzione del proprio immobile e la necessità di operare gli interventi manutentivi necessari sin dalla data di acquisto del bene immobile sopraindicato e continua ad utilizzarlo ancora oggi per le medesime ragioni”, ha implicitamente confermato che sull'area trapezoidale in esame non è mai esistita una servitù di passaggio che le consentisse di raggiungere la propria abitazione per ivi farvi accesso, ma che ivi si svolgesse unicamente la facoltà dominicale menzionata nell'art. 843 c.c. per la effettuazione della manutenzione del proprio immobile e per la necessità di operare gli opportuni interventi di risanamento nella realtà mai effettuati, come si desume dallo stato di totale incuria in cui versa la casetta terrana oggetto di causa.
In definitiva, in accoglimento dell'appello azionato da , Parte_1 Parte_2
e ed in riforma della sentenza n. 1234/2023 emessa dal
[...] Parte_3
Tribunale di Siracusa, devesi rigettare la domanda di reintegra nel possesso azionata da in primo grado: le spese del doppio grado seguono la Controparte_1 soccombenza e vanno addossate a quest'ultima nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi delle cause di valore indeterminato a complessità bassa.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1161/2023 R.G., così provvede;
1. Accoglie l'appello azionato da , e Parte_1 Parte_2 [...]
e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1234/2023 emessa dal Parte_3
Tribunale di Siracusa, rigetta la domanda di reintegra nel possesso azionata in primo grado da;
Controparte_1
2. Condanna al pagamento in favore degli appellanti Controparte_1 [...]
, e delle spese processuali Parte_1 Parte_2 Parte_3 del primo grado e del presente grado di giudizio che si liquidano: quanto al primo grado, in Euro 7.616,00 per compensi (di cui euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la fase istruttoria ed euro 2.905,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
quanto al presente grado, in Euro 174,00 per esborsi ed Euro
9.991,00 per compensi di avvocato (di cui Euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 3.045,00 per la fase di trattazione ed euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 17 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1161/2023
PROMOSSA DA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv. Concettina
Carnella e Massimo Carpino giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Concettina Carnemolla in Portopalo di Capo Passero, Via Danubio 43
APPELLANTI
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa sia Controparte_1 C.F._4 congiuntamente che disgiuntamente dagli avv. Nunzio Boccadifuoco e Salvatore
Morreale giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata in Siracusa alla Via G. Di
Natale n. 8 presso lo studio dell'avv. Nunzio Boccadifuoco
APPELLATA
pagina 1 di 13 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti del presente giudizio possono così essere sintetizzati.
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. , premesso di essere proprietaria Controparte_1 di una casetta terrana sita nella località marina di Marzamemi acquistata giusta atto di vendita a ministero Notaio del 20.02.2006, con accesso da Piazza Regina Per_1
Margherita n. 27/28 e con altro accesso dal Piazzale Raffaele Brancati e da Via
Geraci, ha esposto che detta casetta confinava a nord con area di forma trapezoidale di superficie pari a metri quadri 20,72 e pavimentazione in calcestruzzo delimitata ad est da muro di protezione dal mar Ionio, a sud dal muro dell'unità immobiliare di sua proprietà su cui insiste una finestra, ad ovest da un muro di divisione della suddetta area trapezoidale ed infine a nord dal Piazzale Brancati;
che la suddetta casetta terrana al confine nord era da sempre servita da una servitù di passaggio che, attraverso l'area trapezoidale, da Piazzale Brancati permette di accedere allo stesso;
di avere sempre utilizzato tale accesso al fine di "verificare lo stato di manutenzione del proprio immobile e la necessità di operare gli interventi manutentivi necessari sin dalla data di acquisto di esso”; che il proprietario dell'immobile limitrofo e dell'area ad esso antistante, nella persona di , aveva demolito il Persona_2
muro divisorio esistente tra la sua proprietà e l'area trapezoidale su cui insiste la servitù di passaggio e aveva realizzato di recente un muro, perpendicolare a quello demolito, che congiunge la sua proprietà con la barriera frangiflutti contigua al
Piazzale Brancati così impedendole fisicamente ogni possibilità di accesso;
che tale comportamento, sostanziandosi nello spoglio della servitù di passaggio insistente sulla detta area trapezoidale, l'aveva indotta ad incoare azione di reintegra nel possesso avanti al Tribunale di Siracusa affinché fosse ordinato al la Parte_2
demolizione del muro che congiunge la proprietà di quest'ultimo con la barriera frangiflutti contigua al Piazzale Brancati e che le impediva fisicamente ogni possibilità di accesso dal Piazzale Raffaele Brancati all'immobile di sua proprietà.
Nel giudizio possessorio si è costituito contestando che Persona_2 sull'area trapezoidale fossa mai esistita una servitù di passaggio che consentisse l'accesso alla casetta terrana indicata dalla ricorrente , atteso che la casetta CP_1 terrana di proprietà di quest'ultima risultava mancante, sul detto lato prospiciente l'area trapezoidale, di una porta di accesso od anche di una finestra;
che dagli atti di pagina 2 di 13 provenienza prodotti dalle parti non si evinceva l'esistenza di alcuna servitù di passaggio sull'area trapezoidale in favore della proprietà ; che il muretto CP_1 perpendicolare alla diga, esistente da oltre quarant'anni, era stato ripristinato in quanto danneggiato dall'azione di vandali, dall'usura del tempo, dall'azione corrosiva del mare e dalle mareggiate;
che, avendo la dichiarato nel CP_1
ricorso introduttivo di avere utilizzato tale accesso soltanto "al fine di verificare lo stato di manutenzione del proprio immobile e per la necessità di operare gli interventi manutentivi necessari sin dalla data dell'acquisto del bene immobile sopraindicato", alcuna servitù di passaggio si era mai concretizzata sull'area trapezoidale confluente nel Piazzale Brancati, non avendo l'immobile della ricorrente alcun accesso da quell'area e non essendo prevista in diritto CP_1
alcuna servitù per la mera attività di manutenzione del proprio immobile.
Radicatosi il contraddittorio, nel corso del giudizio cautelare sono stati sentiti due informatori di parte ricorrente e due di parte resistente: indi il giudice della fase cautelare, all'esito della sommaria istruttoria, ha rigettato la domanda di reintegra nel possesso proposta dalla negando lo spoglio atteso che “non pare che CP_1
l'intervenuta edificazione del muretto in posizione perpendicolare alla diga frangiflutti affacciantesi sul mar Ionio – a prescindere da quando tale opera sia stata effettivamente edificata e se ex novo o quale ripristino a seguito delle mareggiate che periodicamente interessano Marzamemi, località ove sono siti i luoghi per cui è causa – possa impedire l'accesso della richiedente presso l'area trapezoidale attigua al lato nord della proprietà della signora. Ciò è ben desumibile dalla visione della foto prodotta dalla stessa ricorrente sub 7, dalla quale può evincersi come il muretto sia agevolmente scavalcabile da qualunque persona di media altezza, anche all'occorrenza passando a piedi sopra l'attigua barriera frangiflutti. Esclusa pertanto la sussistenza del lamentato spoglio (e financo di una qualche molestia nel diritto di passaggio che sia di rilievo apprezzabile) deve respingersi il ricorso”.
Interposto reclamo da parte della , il Tribunale lo ha accolto e, sul CP_1 presupposto che “il non ha proposto reclamo incidentale avverso Parte_2
l'ordinanza, con la conseguenza che la sussistenza del possesso della servitù può ritenersi incontestata”, ha disposto “la demolizione del muro edificato
pagina 3 di 13 perpendicolarmente alla barriera frangiflutti contigua al Piazzale Brancati e di ripristinare la situazione di fatto preesistente a tale edificazione” atteso che la costruzione del muretto perpendicolare alla barriera frangiflutti costituiva innovazione dello stato dei luoghi tale da arrecare pregiudizio all'esercizio della servitù in quanto ostacolo al libero passaggio, a prescindere dall'abilità, che non può essere apprezzata soggettivamente, della persona a superarlo.
Disposta la prosecuzione della fase di merito giusta istanza ex art. 703, quarto comma, c.p.c., inoltrata dal , è stata eseguita ispezione giudiziale dei Parte_2 luoghi alla presenza del Magistrato assegnatario del fascicolo ed è stata tentata la conciliazione tra le parti;
deceduto nelle more del giudizio , il Persona_2
giudizio è stato riassunto dagli eredi , e Parte_1 Parte_2 [...]
. Parte_3
E' stata quindi resa dal Tribunale di Siracusa, in data 26.06.2023, la sentenza n.
1234/2023 con la quale, in accoglimento della domanda proposta da Controparte_1
è stata ordinata a , e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 sia la demolizione del muro edificato perpendicolarmente alla barriera frangiflutti contigua al piazzale Brancati che congiunge la proprietà di questi con la barriera medesima, sia il conseguente ripristino della situazione di fatto precedente a tale edificazione, atteso che tale muro impediva l'accesso da parte di CP_1
all'immobile di sua proprietà dal piazzale Raffaele Brancati: a
[...] fondamento della decisione il Giudice di primo grado, anche traendo argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. dal comportamento del resistente il Persona_2 quale, disposta la comparizione personale della parti al fine di procurarne la conciliazione, all'udienza del 22.12.2021 non era comparso personalmente, ha affermato che “l'esercizio, da parte della ricorrente, della servitù di passaggio insistente sull'area trapezoidale di proprietà di e la Persona_2 successiva lesione del diritto stesso per opera di quest'ultimo - il quale, agendo contro la volontà della prima, avrebbe recentemente edificato un muretto perpendicolare alla barriera frangiflutti che le impedirebbe l'accesso da Piazzale
Brancati al fine di raggiungere l'immobile di sua proprietà - risultano dimostrati non solo dalle riproduzioni fotografiche in atti, ma, altresì, dalle dichiarazioni degli informatori sentiti nel corso del procedimento possessorio. Le fotografie prodotte
pagina 4 di 13 dalla ricorrente, infatti, raffigurano, prima, l'immagine di un varco esistente tra la barriera frangiflutti e il muretto parallelo alla stessa (cfr. all. n.
3- bis, ricorso introduttivo), e, successivamente, le immagini dello stesso varco chiuso da un muretto perpendicolare alla diga che congiunge la proprietà di Persona_2
alla diga stessa, impedendo il passaggio (cfr. all.ti nn. 6-7, ricorso
[...]
introduttivo). La sussistenza di tale situazione di fatto risulta avvalorata dalle dichiarazioni rese dagli informatori indicati dalla ricorrente, le quali, pur se rese nella fase a cognizione sommaria del giudizio possessorio, sono «comunque idonee
a fornire, in sede di decisione di merito, elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cui lo stesso può validamente fare ricorso per la formazione del proprio convincimento» (cfr. Cass., n. 12089/2019; in senso conforme, Cass., n. 1386/2009;
Cass., n. 21417/2004). Invero, l'informatore di Spaccaforno, Testimone_1 comproprietario della tonnara di Marzamemi di cui faceva parte l'immobile della ricorrente, ha dichiarato di riconoscere l'area mostrata nelle fotografie prodotte da parte ricorrente, la quale «allo stato si presenta come mostrata nella foto sub 6, fino all'estate del 2017 essa si presentava, invece, come nella foto sub 3bis». Dalle dichiarazioni rese dall'informatore inoltre, risulta che «fino Testimone_2 all'estate del 2017 non esisteva il muro costruito ex novo, ho appurato personalmente che nel novembre del 2017 tale muro c'era; attualmente il varco di cui ho detto non è accessibile per via del muro recentemente edificato», muro che, come specificato dallo stesso informatore «non era quello di prima, tale edificazione aveva ricostituito il muro a nord fino al muro della diga occludendo il varco precedente». Entrambi gli informatori, dunque, hanno confermato la precedente esistenza del varco - precisando, altresì, l'informatore di aver Tes_2
«visto la ricorrente passare dal varco, l'ultima volta nel 2017, prima che venisse chiuso» (cfr. pag. 2, verbale udienza del 14.11.2018) - e la successiva arbitraria chiusura del detto varco ad opera di nel 2017, circostanza, Persona_2 quest'ultima, ammessa dallo stesso resistente che, negli atti di causa, ha affermato di aver «ripristinato il muretto perpendicolare alla diga frangiflutti con gli stessi blocchi di tufo calcarei, ciò al fine di tutelare la sua proprietà dall'ingresso di terzi estranei» (cfr. pag. 7, comparsa di costituzione in opposizione a ricorso ex art. 703
c.p.c.). Le suddette dichiarazioni, peraltro, sono corroborate dalla CTU redatta a
pagina 5 di 13 seguito di ispezione dei luoghi oggetto di causa, dalla quale si evince chiaramente l'esistenza di un precedente muro parallelo alla barriera frangiflutti, e di un muro perpendicolare che giunge sino alla diga stessa. Al riguardo, il nominato CTU ha affermato che «è ben visibile sul lato est della particella n. 293 la traccia di un muro non più esistente a chiusura del basamento in calcestruzzo che avrebbe separato la particella n. 293 dall'area trapezoidale […] il lato nord della particella n. 293, che confina con Piazzale Brancati, è cinto da un muro di pietra calcarea debolmente intonacata alto 0,60 m e lungo 17,67 m. Il muro appena individuato si innesta sulla parete del caseggiato della particella n. 188 e giunge fino alla diga frangiflutti, a metà circa di questo muretto vi è un varco di 2,10 m. […] L'area trapezoidale risulta chiusa da predetto muro e l'unico modo per accedervi è il varco di 2,10 m, posto a 7,30 m dal muro frangiflutti» (cfr. pagg. 4 e 5, elaborato peritale). È evidente, dunque, che la costruzione di un muretto di un'altezza pari a mt 1 che giunge sino alla diga integri l'attività di spoglio del possesso della servitù di passaggio, rendendo non soltanto difficoltoso ma, addirittura, impedendo alla ricorrente l'esercizio del proprio diritto di passaggio”.
, e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza n. 1234/2023 instando per la riforma del deciso che aveva accolto in primo grado la domanda di reintegra nel possesso della e CP_1
sollevando a tal uopo due distinti profili di doglianza.
Con il primo motivo di appello , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno censurato il contenuto della sentenza nella misura in cui quest'ultima
[...] aveva ritenuto sussistenti sia la servitù di passaggio sull'area trapezoidale sia l'esercizio del possesso a tale titolo ad opera della , considerato che dal CP_1
corredo fotografico versato in atti si evince che sulla parete della casetta terrana della ricorrente, alla quale ella afferma di accedere dall'aera trapezoidale di Piazzale
Brancati, non esiste alcun ingresso, sia esso costituito da una porta, portone o portafinestra, da cui potere esercitare in concreto il possesso ad servitutem, che la casetta asseritamente costituente fondo dominante gode, per come risultante dall'atto di acquisto Notar del 20.02.2006, di due accessi da Piazza Regina Per_1
Margherita n. 27/28 e da via Geraci ove insistono rispettivamente due porte di ingresso, mentre, al contrario, non è dotata di alcuna apertura su Piazzale Brancati
pagina 6 di 13 sulla quale la pretende l'esercizio della servitù e che, avendo la ricorrente CP_1
dichiarato in ricorso di avere utilizzato il varco sull'area trapezoidale di Piazzale
Brancati al fine di verificare lo stato di manutenzione del proprio immobile e per la sola necessità di operare gli opportuni interventi manutentivi sin dalla data dell'acquisto della suddetta casetta, l'asserito ed occasionale transito della CP_1 sull'area trapezoidale non aveva mai concretizzato l'esercizio di alcuna servitù di passaggio ma unicamente la facoltà dominicale prevista dall'art. 843 c.c. per l'espletamento di attività di manutenzione nella realtà dei fatti mai effettuata, stante lo stato di totale abbandono in cui versava e continua a versare la casetta di proprietà
. CP_1
Gli appellanti poi hanno lamentato il fatto che il Giudice di prime cure abbia ritenuto di non procedere a nuova istruttoria avendo ritenuto sufficienti le dichiarazioni rese in sede cautelare dagli informatori di parte ricorrente senza avere effettuato alcun riferimento alle deposizioni rese dagli informatori di parte resistente i quali, al contrario, a loro dire avevano confermato che la casetta terrana della non CP_1 ha mai avuto accessi dal Piazzale Brancati, ed hanno poi menzionato il disposto dell'art. 1051, quarto comma, c.c. il quale, nell'asserire che sono esenti da servitù di passaggio coattivo le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti, avrebbe dovuto indurre il Giudice a ritenere inesistente la pretesa servitù di passaggio gravante nell'area trapezoidale da ritenere quale cortile della loro abitazione. Con il secondo motivo di doglianza gli appellanti hanno stigmatizzato il fatto che il giudice di prime cure avesse valutato negativamente ex art. 116 c.p.c. il comportamento del defunto allorché quest'ultimo, disposta la Parte_2
comparizione personale della parti al fine di procurarne la conciliazione, non si presentò all'udienza del 22.12.2021: ad avviso degli appellanti il proprio dante causa non aveva partecipato all'udienza di persona in quanto gravemente malato e, come tale, impedito all'incombente per una causa che lo aveva poi condotto alla morte qualche mese dopo.
Si è costituita nel giudizio di appello instando per la conferma Controparte_1
della sentenza n. 1234/2023 e per la declaratoria di inammissibilità e/o di rigetto dell'appello per i motivi di seguito evidenziati.
pagina 7 di 13 La parte appellata ha innanzitutto evidenziato come l'ordinanza cautelare CP_1
di rigetto del 18 dicembre 2018, emessa nel primo grado della fase cautelare, avesse accertato incontestabilmente la sussistenza del possesso in proprio favore del potere corrispondente all'esercizio della servitù di passaggio salvo avere ritenuto insussistente lo spoglio il quale implicitamente presuppone la sussistenza del possesso dell'invocata servitù: la statuizione concernente la sussistenza del possesso della servitù di passaggio, ad avviso della , non era stata censurata dal CP_1 [...]
nel successivo giudizio di reclamo e nella fase di merito da questi introdotto Pt_2 ed all'esito del quale veniva emessa la sentenza oggi impugnata sì da acquistare autorità di giudicato e da non potere più essere messa in discussione a pena di inammissibilità del gravame. Del pari inammissibile per violazione dell'articolo 345 del codice procedura civile era da ritenere, ad avviso della , la CP_1 contestazione della sussistenza della servitù di passaggio per violazione dell'articolo 1051 c.c., profilo quest'ultimo ritenuto anche infondato nel merito posto che l'area trapezoidale su cui veniva esercitata la servitù non poteva considerarsi area cortilizia di pertinenza della proprietà . Parte_2
Pacifica la sussistenza, ad avviso della , del possesso uti servitutis, CP_1 quest'ultima ha poi affermato l'evidenza fattuale e documentale dell'avvenuto spoglio, consistito nella chiusura del varco che collega l'area trapezoidale antistante la casetta terrana al Piazzale Brancati, che è stato attestato non soltanto dal corredo fotografico versato in atti e dalle deposizioni degli informatori ma anche dalla documentazione depositata all'udienza del 22.12.2021 ad opera del procuratore del costituita sia dall'ordinanza del Settore Urbanistica del Comune di Parte_2
Pachino n. 55 del 28/ 5/2018 con cui è stato ordinato al il ripristino dello Parte_2
stato dei luoghi, sia dalla richiesta di archiviazione per tenuità del fatto avanzata dalla Procura alla Repubblica al Tribunale di Siracusa in data 17 Aprile 2020, documentazione dalla quale si ricavava che il aveva inopinatamente Parte_2 provveduto alla chiusura del varco oggetto del presente giudizio e la concretizzazione dell'avvenuto spoglio.
ha infine ritenuto correttamente valorizzato l'uso dei poteri di CP_1 Controparte_1 cui all'art. 116 c.p.c. effettuato dal decidente in prime cure nella misura in cui aveva desunto argomenti di prova dalla mancata comparizione del all'udienza Parte_2
pagina 8 di 13 all'uopo fissata per tentare la conciliazione tra le parti: ad avviso della la CP_1
sentenza gravata aveva motivato il ricorso all'articolo 116, comma secondo, c.p.c. non solo e non tanto per la mancata comparizione personale del quanto e Parte_2 soprattutto per la espressa dichiarazione di rifiuto della volontà di addivenire ad una conciliazione verbalizzata all'udienza il 22 dicembre 2021 dal procuratore costituito di quest'ultimo, senza sottacere come non risultasse poi agli atti alcuna documentazione comprovante le condizioni di salute del , ostative alla Parte_2 partecipazione alla suddetta udienza, che avrebbero giustificato la mancata comparizione all'udienza del 22/12/2021.
Radicatosi il contraddittorio, la Corte ha disposto la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata con ordinanza del 4 aprile 2024 stante la fondatezza del gravame;
indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza del 10 marzo 2025.
Questi i fatti di causa, reputa il Collegio di dovere accogliere l'appello azionato da
, e ed, in riforma della Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza n. 1234/2023 emessa dal Tribunale di Siracusa, di dovere rigettare la domanda di reintegra nel possesso azionata da in primo grado, Controparte_1
per i motivi di seguito evidenziati.
I fatti di causa appaiono chiari non essendo in dubbio che il dante causa degli odierni appellanti , e abbia eretto Parte_1 Parte_2 Parte_3 un muretto a chiusura del varco che collega la casetta terrana di proprietà di
[...]
al Piazzale Brancati ubicato nella nota località marittima di Controparte_1
Marzamemi: con tale opera il defunto delimitò la sua proprietà Persona_2 nonché l'annessa area cortilizia dal summenzionato Piazzale Brancati con un muro perpendicolare alla protezione frangiflutti che protegge i fabbricati dalle onde marine, muro in pietra calcarea alto sessanta centimetri e lungo 17,67 metri che ha chiuso, come acclarato nella c.t.u. espletata in prime cure, il varco di 2,10 metri posto a 7,30 metri dal muro frangiflutti che collega l'area trapezoidale al Piazzale
Brancati.
Ciò detto, va in via preliminare affrontata la questione dell'affermata inammissibilità, prospettata dalla difesa della , della doglianza con la CP_1
quale gli odierni appellanti hanno posto in dubbio la sussistenza del possesso ad
pagina 9 di 13 servitutem da essa esercitata sull'area trapezoidale antistante la propria casetta terrana: ad avviso della , sulla questione si era formato il giudicato interno CP_1 non più passibile di discussione atteso che il non aveva, in sede di Parte_2 reclamo, impugnato l'ordinanza cautelare datata 18 dicembre 2018, emessa nel primo grado della fase cautelare con la quale, pur essendo stato accertato il possesso in proprio favore del potere corrispondente all'esercizio della servitù di passaggio, era stata ciononostante disattesa la tutela possessoria sul presupposto della insussistenza dello spoglio, affermazione quest'ultima la quale faceva presupporre la sussistenza del possesso dell'invocata servitù. La censura si palesa infondata avuto riguardo al tenore dell'ordinanza della
Suprema Corte di Cassazione n. 1501 del 22/01/2018 a mente della quale “È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza sul reclamo nel procedimento possessorio a struttura eventualmente bifasica, delineata dall'art. 703 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. in legge n. 80 del
2005, atteso che, in caso di prosecuzione del giudizio di merito, l'ordinanza rimane assorbita nella sentenza, unico provvedimento decisorio, mentre, in caso contrario,
l'ordinanza stessa acquista una stabilità puramente endoprocessuale, inidonea al giudicato, o determina una preclusione "pro iudicato" da estinzione del giudizio”: non potendo i provvedimenti cautelari adottati in materia possessoria acquisire autorità di cosa giudicata, nulla osta a che si acclari nella presente sede se effettivamente la parte appellata abbia o meno esercitato nell'area CP_1 trapezoidale per cui è lite un possesso ad servitutem da quest'ultima rivendicato.
La Corte ritiene che a tale domanda debba darsi risposta negativa.
Devesi rilevare come nella parete nord della casa terrana della , per la CP_1
quale ella ha invocato l'esistenza della servitù di passaggio, è visibile dal corredo fotografico versato in atti una sagoma di piccola finestra murata da tempo immemorabile, il che depone per la inesistenza di un varco di accesso che collega la predetta casetta al Piazzale Brancati: tale stato dei luoghi ben si giustifica con il fatto che la casetta risulta dotata, da un altro lato dell'edificio, di due accessi da
Piazza Regina Margherita n. 27/28 e da via Geraci ove insistono rispettivamente due porte di ingresso, senza sottacere che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa della , dal tenore dell'atto di acquisto a ministero Notaio del CP_1 Per_1
pagina 10 di 13 20.02.2006 non si evince affatto l'esistenza di una servitù di passaggio in favore della proprietà della , facendo riferimento il suddetto rogito unicamente CP_1 ad un accesso della casetta oggetto di compravendita da Piazzale Brancati e nulla più.
Ma è stato il contenuto complessivo delle affermazioni degli informatori escussi nella fase cautelare di primo grado a far propendere per la tesi secondo cui la non abbia mai esercitato alcun possesso ad servitutem nell'area CP_1 trapezoidale in esame.
L'unico informatore che ha riferito di avere “visto la ricorrente passare dal varco, l'ultima volta nel 2017, prima che venisse chiuso”, è : tale Testimone_2
dichiarazione è stata però smentita dalle dichiarazioni rese non soltanto dagli informatori indicati dalla parte resistente che il Decidente in primo grado non ha menzionato, avendo il teste riferito che la casetta terrana di Testimone_3 proprietà “che affaccia sull'appezzamento di terra prospiciente il mare è CP_1 stato in passato nella disponibilità della mia famiglia e ricordo che non vi era un varco, nel senso di una porta di accesso su tale area cortiliva, ma una semplice finestra di circa 20-30 cm di ampiezza”; ........... “la mia famiglia ha avuto la disponibilità dell'immobile di cui ho detto tra il 1962 ed il 1965; quando sbarcavo periodicamente usavo passeggiare per Marzamemi e passavo presso i luoghi per cui è causa e non ho mai visto una porta sulla facciata dell'immobile che ho detto;
la casa di cui ho detto aveva accesso dalla piazza Regina Margherita ed un accesso sul lato mare, si trattava di una porta un pò più stretta ed aveva uno scalino che portava sulla diga frangiflutti” ed il teste affermato che “posso Testimone_4
dire di non avere mai visto nessuno passare per l'area che vedo per accedere alla casa terrana sullo sfondo, è chiusa, non è possibile passare”, ma financo dall'informatore di parte ricorrente di Spaccaforno il quale, Testimone_1 all'udienza del 29.08.2018, ha candidamente affermato di non avere mai visto passare la dall'area trapezoidale antistante il cortile di pertinenza della CP_1 proprietà stante la fatiscenza della casetta, così smentendo l'assunto Parte_2 difensivo della odierna appellata che ha affermato l'esistenza di un possesso ad servitutem in realtà mai esercitato.
pagina 11 di 13 Entrambi i testi di parte resistente hanno confermato che la casa della non CP_1
ha mai avuto accessi dal Piazzale Brancati, mentre nessuno dei testi di parte ricorrente ha mai affermato che la casetta terrana abbia avuto accessi dal Piazzale
Brancati; i rilievi fotografici versati in atti dimostrano poi che la parete nord dell'immobile della ricorrente che affaccia sul Piazzale Brancati non ha aperture che ne consentano l'accesso dal medesimo Piazzale Brancati, il che scolora l'esistenza della invocata servitù di passaggio gravante sulla più volte richiamata area considerato che in tanto la effettiva esistenza di una servitù di passaggio sull'area trapezoidale invocata avrebbe trovato giustificazione in quanto da quell'area ed attraverso quel varco l'immobile oggi in proprietà della avrebbe avuto CP_1
accesso, accesso come detto in realtà del tutto inesistente.
Chiude infine il cerchio la dichiarazione confessoria della stessa difesa della ricorrente la quale, nella misura in cui ha asserito che quest'ultima “ha CP_1
sempre utilizzato tale accesso (ossia il varco dell'area trapezoidale su Piazzale
Brancati) al fine di verificare lo stato di manutenzione del proprio immobile e la necessità di operare gli interventi manutentivi necessari sin dalla data di acquisto del bene immobile sopraindicato e continua ad utilizzarlo ancora oggi per le medesime ragioni”, ha implicitamente confermato che sull'area trapezoidale in esame non è mai esistita una servitù di passaggio che le consentisse di raggiungere la propria abitazione per ivi farvi accesso, ma che ivi si svolgesse unicamente la facoltà dominicale menzionata nell'art. 843 c.c. per la effettuazione della manutenzione del proprio immobile e per la necessità di operare gli opportuni interventi di risanamento nella realtà mai effettuati, come si desume dallo stato di totale incuria in cui versa la casetta terrana oggetto di causa.
In definitiva, in accoglimento dell'appello azionato da , Parte_1 Parte_2
e ed in riforma della sentenza n. 1234/2023 emessa dal
[...] Parte_3
Tribunale di Siracusa, devesi rigettare la domanda di reintegra nel possesso azionata da in primo grado: le spese del doppio grado seguono la Controparte_1 soccombenza e vanno addossate a quest'ultima nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi delle cause di valore indeterminato a complessità bassa.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1161/2023 R.G., così provvede;
1. Accoglie l'appello azionato da , e Parte_1 Parte_2 [...]
e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1234/2023 emessa dal Parte_3
Tribunale di Siracusa, rigetta la domanda di reintegra nel possesso azionata in primo grado da;
Controparte_1
2. Condanna al pagamento in favore degli appellanti Controparte_1 [...]
, e delle spese processuali Parte_1 Parte_2 Parte_3 del primo grado e del presente grado di giudizio che si liquidano: quanto al primo grado, in Euro 7.616,00 per compensi (di cui euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la fase istruttoria ed euro 2.905,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
quanto al presente grado, in Euro 174,00 per esborsi ed Euro
9.991,00 per compensi di avvocato (di cui Euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 3.045,00 per la fase di trattazione ed euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 17 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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