Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 15/05/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 2203/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2203/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promossa congiuntamente da
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
E
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Troina (EN) alla via Aldo Moro n. 153 presso lo studio dell'Avv.
Doriana Saraniti (C.F.: ), che li rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._3
RICORRENTI
***
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Posta in decisione all'esito dell'udienza del giorno 5 marzo 2025.
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2024, e , premesso di Parte_1 Parte_2 avere istaurato una rapporto di convivenza more uxorio nell'anno 2017, stabilendo la residenza in
Troina (EN) alla c.da Mulino a Vento s.n.c., e che dal rapporto di convivenza è nata la figlia PE
, a Catania il 13.11.2017 (C.F.: , stante l'irreversibile rottura dell'unione
[...] C.F._4 spirituale e materiale del rapporto di coppia, hanno congiuntamente chiesto a questo Tribunale di regolamentare i rapporti con la predetta figlia minore, alle seguenti condizioni:
“A la minore sia affidata congiuntamente ai genitori, ma, con collocazione della stessa Persona_1 presso la madre, nella residenza di quest'ultima, in Regalbuto alla via Archimede n.
5. La potestà genitoriale, dunque, dovrà essere esercitata da entrambi i genitori che dovranno condividere paritariamente le responsabilità e dovranno occuparsi della cura, dell'istruzione e dell'educazione della piccola, assumendo di comune accordo le relative decisioni, nonché quelle di maggiore importanza ed interesse per la figlia e sempre tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della stessa. Per tutte le decisioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente dall'altro e potrà, pertanto, assumere ogni decisione necessaria ed opportuna in piena autonomia. Le decisioni inerenti ad eventuali situazioni di emergenza restano demandate, disgiuntamente, a quello dei due genitori che in quel momento avrà con sé la figlia, restando comunque l'obbligo reciproco di tempestivo avviso all'altro genitore.
B al padre venga riconosciuto il diritto di visita alla figlia con le seguenti modalità: - durante il periodo scolastico, una settimana nei giorni del lunedì e del mercoledì dall'uscita di scuola, ore 16:00 alle ore 20,00; la settimana successiva la minore trascorrerà con il padre il martedì dall'uscita di scuola ore 16:00 alle ore 20:00 e il fine settimana con pernottamento dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica;
- durante le vacanze estive, sempre compatibilmente con la volontà e con gli impegni della minore, il padre vedrà la figlia nei giorni di lunedì e venerdì per l'intera giornata fino alle ore 20:00, mentre la settimana successiva la minore trascorrerà con il padre il martedì per l'intera giornata fino alle 20:00 ed il fine settimana dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica;
- quando il padre non potrà esercitare il diritto di visita (per impossibilità della minore e/o per esigenza di salute o altro) la giornata sarà recuperata dal padre entro la settimana sempre previo accordo con la madre;
- per il periodo estivo il padre terrà con sé per giorni 15 Persona_1 consecutivi (o suddivisi nei mesi di luglio ed agosto), da stabilire, comunque, ogni anno dietro accordo con la madre;
- nelle festività pasquali, la figlia rimarrà col padre per due giorni consecutivi e trascorrerà i giorni di festa ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
ove, quindi, resterà con 2 la madre il giorno di Pasqua, trascorrerà col padre la Pasquetta e viceversa per l'anno successivo;
- nelle festività natalizie rimarrà col padre per tre giorni consecutivi, comprensivi di una festività, ad anni alterni dal 24 al 27 dicembre e dal 30 dicembre al 2 gennaio, in modo da trascorrere con ciascuno dei genitori una festività; - la minore trascorrerà, inoltre, con il padre e con la madre il giorno dei loro compleanni e per quanto riguarda il compleanno della piccola, ove non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi i genitori, trascorrerà il pranzo e la cena alternativamente con l'uno o con l'altro. - Le modalità tutte di cui sopra, per esigenze della minore o di ciascuno dei genitori, potranno subire variazioni, così come sarà possibile stabilire diverse organizzazioni, previo accordo e congruo avviso fra gli odierni ricorrenti. Il tutto sempre nel massimo spirito di collaborazione e cooperazione genitoriale, per e nell'interesse della prole. Il padre potrà far visita alla figlia presso l'abitazione materna per i casi di malattia o degenza della stessa previo avviso e accordo della madre;
- Il padre e la madre dovranno, inoltre, sempre comunicare reciprocamente, eventuali spostamenti, ancorché brevi, in altre località quando avranno con se la figlia, logicamente il padre potrà portare la bambina fuori dal territorio comunale e previo accordo della madre. - disporre a carico del sig. la somma di euro 250,00 mensili a titolo di Parte_1 contributo di mantenimento per la figlia , inoltre partecipare in misura pari al 50%, alle Persona_1 spese straordinarie tutte da sostenere in favore della prole, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese scolastiche (rette, tasse, viaggi di istruzioni, attività varie, etc), spese medico-sanitarie non esenti, attività sociali, culturali, ludiche e sportive, acquisti necessari allo sviluppo della personalità ed alle esigenze della figlia, previo accordo tra i genitori. - Le parti si danno reciprocamente atto di avere concordato che l'assegno unico dovuto per la figlia - di circa € 170,00 - sarà richiesto dalla sig.ra che ne usufruirà solo lei per il mantenimento della figlia”. Parte_2
Orbene, ritenuto che le pattuizioni raggiunte non si pongono in contrasto con gli interessi della figlia minore e sono conformi alla vigente disciplina legislativa, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni sopra riportate, sottoscritte in ricorso e confermate all'udienza del giorno 5 marzo
2025.
Il Pubblico Ministero non si è opposto al ricorso, con parere favorevole emesso in data 12.12.2024.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, prende atto dell'accordo delle parti come idoneo a regolamentare oneri e diritti genitoriali in relazione alla figlia minore , nata a [...]
Catania il 13.11.2017 (C.F.: . C.F._4
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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