Ordinanza cautelare 20 luglio 2022
Sentenza 7 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 20/07/2022, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/07/2022
N. 00766/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 766 del 2022, proposto da
Ecom Servizi Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Gualtiero Marra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio A.S.I. di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Cavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Franco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Montello, 13/A;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento della Commissione giudicatrice, contenuto nel Verbale di gara n. 4 del 19.05.2022, con cui la Ecom Servizi Ambientali S.r.l. è stata esclusa dalla gara ufficiosa inerente la procedura negoziata indetta dal Consorzio A.S.I. di Lecce relativa ai “lavori di rimozione di rilevanti quantitativi di rifiuti abbandonati nelle aree interne del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale”;
del successivo provvedimento di approvazione dei verbali e aggiudicazione della predetta gara ufficiosa alla Ditta Franco S.r.l. disposti con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio A.S.I. di Lecce n. 58 del 25.5.2022;
di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, e ove occorra della lettera invito in relazione alla clausola di esclusione automatica se riferita alla mancata presentazione dell'analisi prezzi da allegare al computo metrico estimativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Consorzio A.S.I. di Lecce e Franco S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.to R.G. Marra, avv.to D. Mastrolia e avv.to Galluccio Mezio in sostituzione dell'avv.to F. Cavallo;
Considerato che, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato in quanto:
la mancata produzione, da parte della Società odierna ricorrente, tra i documenti componenti l’offerta economica, unitamente al computo metrico estimativo delle migliorie offerte, dell’allegato contenente l’Analisi dei nuovi prezzi unitari offerti per le quantità delle lavorazioni offerte in miglioria non ricompresi nel prezziario regionale e nel M.E.P.A., appare costituire legittimo motivo di esclusione, avuto riguardo, da un lato, alla natura dell’appalto in questione il cui contratto, a norma art. 59, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016, doveva essere stipulato “a misura” e, dall’altro, alla specifica e tassativa richiesta dell’art. 14 della Lettera d’invito che, in ordine al contenuto “della Busta “C - Offerta Economica e Temporale, prescriveva che “ l’operatore economico dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire attraverso la Piattaforma, l’Offerta economica e temporal e” composta, tra l’altro del “ Computo metrico estimativo delle migliorie offerte dal candidato nell’offerta tecnica ”, con la precisazione che “ le quantità delle lavorazioni oggetto di miglioria, non ricomprese nelle voci di progetto esecutivo, devono essere riferite a nuovi prezzi unitari dedotti dal prezzario LL.PP. della Regione Puglia in corso di validità o, qualora non presenti, da prezzi dedotti dal MEPA o, qualora non presenti da specifiche e dettagliate analisi prezzi da allegare ”, in conformità peraltro a quanto stabilito dall’art. 32 commi 2 e segg. del D.P.R. n. 207/2010;
ritenuto che la mancanza dell’Analisi dei prezzi inerenti le quantità delle lavorazioni oggetto di miglioria (con particolare riferimento alle voci NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6, NP8, NP13, NP14), non comprese nel prezziario regionale o nel M.E.P.A., - in quanto documento essenziale e costitutivo del computo metrico estimativo delle migliorie - appare obiettivamente incidere sulla completezza, da punto di vista economico, dell’offerta economica comportandone la inidoneità anche ai fini della valutazione della sua congruità;
non appare fondata neppure la censura con la quale parte ricorrente sostiene che la Stazione appaltante avrebbe potuto richiedere la produzione dell’Analisi prezzi del computo metrico estimativo delle migliorie mediante l’attivazione del soccorso istruttorio, atteso che la lex specialis (legittima sul punto, incidendo la compiutezza del computo metrico estimativo su componenti essenziali ed invariabili dell’offerta economica) lo escludeva invece tassativamente per le componenti dell’offerta economica, quale era indicato il computo metrico estimativo delle migliorie con l’Analisi dei prezzi;
il sistema telematico non poteva evidentemente richiedere il caricamento del documento predetto, non potendo lo stesso sopperire al suindicato deficit dell’offerta economica;
infine quanto alla circostanza (dedotta dalla ricorrente solo con la memoria - non notificata - del 15.7.2022) che tre dei prezzi riportati nel computo metrico prodotto dalla controinteressa Franco S.r.l. non avrebbero avuto giustificazione nonostante non ricompresi nell’elenco prezzi della Regione Puglia e nel M.E.P.A. (Voci 18 ANAS Q.01.020.2.a; 19 NPOT.004; 25BAS_B.25.004.57), la censura appare inammissibile in quanto non compresa fra quelle rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, ove la ricorrente si è limitata genericamente (in assenza di alcuna comprova in proposito) a rilevare infondatamente che anche l’offerta economica prodotta da quest’ultima non sarebbe conforme alle prescrizioni di bando per l’asserita mancanza dell’Analisi dei prezzi, onde la stessa avrebbe a sua volta dovuta essere esclusa, con conseguente ripetizione della gara.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare formulata dalla Società ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO