Art. 3.
Agli effetti della presente legge sono considerati mutilati e invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche che ne riducano la capacita' lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, non per cause, di guerra, di lavoro o di servizio ed esclusi i ciechi ed i sordomuti.
Agli effetti della presente legge sono considerati mutilati e invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche che ne riducano la capacita' lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, non per cause, di guerra, di lavoro o di servizio ed esclusi i ciechi ed i sordomuti.