Articolo 3 della Legge 23 aprile 1965, n. 458
Articolo 2Articolo 4
Versione
6 giugno 1965
Art. 3.
Agli effetti della presente legge sono considerati mutilati e invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche che ne riducano la capacita' lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, non per cause, di guerra, di lavoro o di servizio ed esclusi i ciechi ed i sordomuti.
Entrata in vigore il 6 giugno 1965