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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 29/05/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 34/2025 RG promossa da
( ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
v. lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE contro
( ) elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
v. he la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATA E P.G. SEDE INTERVENUTO OGGETTO: DIVORZIO All'udienza del 21.5.2025 sono state precisate le seguenti conclusioni: Parte appellante: in riforma della sentenza impugnata, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di gravame proposti: 1) Accertare e dichiarare che la Sig.ra non ha alcun diritto a percepire CP_1
l'assegno divorzile;
2) Con condanna alle spese del doppio grado di giudizio. Parte appellata: A) In via principale: Rigettare l'appello in quanto infondato. B) In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio o, comunque, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, confermare la compensazione delle spese legali stante la precarietà della situazione economica della Sig.ra CP_1
Svolgimento del proc
ha proposto appello avverso la sentenza n. 405/2024 emessa Parte_1 unale di Nuoro e con cui, dato atto che mediante sentenza parziale n. 198/2023 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 5.9.1996, era previsto in favore di CP_1
un assegno di divorzio di euro 300,00 mensili.
[...] olare, ha censurato la decisione sostenendo che non vi Parte_1 erano i presupposti per il riconoscimento di tale emolumento.
si è costituita resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto Controparte_1 perché infondato. La Procura Generale è intervenuta in giudizio. All'udienza del 21.5.25 la Corte si riservata la decisione sulle conclusioni sopra riportate. Motivi della decisione L'appello è infondato. Con ricorso depositato l'11.10.2021, conveniva in giudizio Parte_1
allegando che: Controparte_1
- le parti avevano contratto in data 5.9.1996 matrimonio concordatario a Milano, dal quale erano nate le figlie, il 31.10.1998 e il Per_1 Per_2
23.12.2001, e avevano adibito a dimora coniugale la casa di proprietà del in Siniscola;
Pt_1
- divenuta intollerabile la convivenza, si erano consensualmente separati con provvedimento di omologa del Tribunale di Nuoro. Alla luce di tali deduzioni, il concludeva chiedendo una pronuncia di Pt_1 divorzio, con assegnazione d coniugale, di proprietà del , alla Pt_1
con cui le figlie, maggiorenni ma non ancora economicamente CP_1 enti, avrebbero mantenuto il domicilio privilegiato, e con un contributo a carico del padre per il loro mantenimento. Si costituiva in giudizio la domandando, oltre che un contributo al CP_1 mantenimento delle figlie, un assegno divorzile di euro 800,00 e dando atto che in sede di separazione, peraltro omologata pochi mesi prima del deposito del ricorso nel gennaio 2021, era stato riconosciuto un assegno di mantenimento, pari ad euro 300,00 mensili, in favore della con cui CP_1 però non era “davvero possibile semplicemente sopravviver do delle bollette da pagare”, posto che, trasferitasi in Sardegna da Milano, “se non del tutto saltuariamente e sempre per decisione condivisa, la Signora non CP_1 ha mai lavorato, facendosi lei totalmente carico della conduzione della vita domestica, dall'accudimento totalmente a suo carico delle figlie, alla manutenzione della casa (ad esempio, anche imbiancare), alle pulizie dello studio legale, alle cure per mesi alla suocera allettata, con punture e il resto”. Il tribunale gravato, pronunciata sentenza parziale di divorzio ed istruita la causa documentalmente, poneva a carico del un contributo al Pt_1 mantenimento delle figlie maggiorenni e non economicamente indipendenti, di euro 500,00 per la figlia ed euro 300,00 per la figlia , oltre Per_1 Per_2 spese per libri, tasse universitarie ed il 90% di quelle straordinarie ed assegnava la casa familiare alla convivente con le figlie, fissando in CP_1 euro 300,00 mensili l'assegno di divorzio in favore di quest'ultima. In particolare, per quel che qui rileva, il giudice di primo grado riteneva
“provata la disparità patrimoniale fra i coniugi”, posto che mentre la CP_1
“era disoccupata” e aveva “svolto, dopo la separazione, dei lavori poco remunerativi e non risulta(va) intestataria di beni immobili”, l'Avv. era Pt_1
“un affermato professionista” e “proprietario della casa familiare sita nella frazione di La Caletta nel Comune di Siniscola e di un locale commerciale, sempre sito in La Caletta, locato per un canone annuo pari, attualmente, ad € 11.400”, oltre che “intestatario, quale pieno proprietario, di due terreni seminativi di non ampia estensione e di numerose quote di fabbricati”, con
“dichiarazioni dei redditi … per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2022 …sempre superiori a 30.000 annui (ma inferiori ad € 40.000 annui)”. Il tribunale evidenziava, inoltre, come tale disparità giustificava “anche la disponibilità del ricorrente a sostenere quasi integralmente le rilevanti spese per il mantenimento delle figlie”. Inoltre, il giudice nuorese riteneva insussistenti in capo alla “adeguati CP_1 mezzi propri per ragioni oggettive”, tenuto conto della durata del matrimonio e del fatto che la mai avesse lavorato, non essendo risultata inerte dopo CP_1 la separazione nella ricerca di una occupazione. Conseguentemente, ad avviso dei giudici di primo grado, “A fronte della documentazione prodotta..e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, dell'età della resistente, ormai cinquantaquattrenne e della sua capacità lavorativa specifica, si ritiene che la abbia difficoltà oggettive CP_1 nel reperire mezzi adeguati per avere un'esistenza dignitosa, nonostante abbia ricercato occupazioni lavorative”, e le veniva, quindi, riconosciuto un assegno divorzile di euro 300,00 in funzione esclusivamente assistenziale e con esclusione della componente perequativo-compensativa, in difetto di prova, a fronte delle specifiche contestazioni del sul punto, “di essersi occupata Pt_1 in maniera esclusiva o prevale lla gestione della casa e dell'accudimento delle figlie così da consentire al marito di dedicarsi prevalentemente al lavoro e di incrementare il patrimonio personale (i coniugi erano spostati in regime di separazione dei beni come si evince dall'estratto dell'atto di matrimonio)”.
ha censurato la decisione assumendo che, a fronte Parte_1 dell'affermata inadeguatezza dei mezzi della il tribunale valutava CP_1 erroneamente le risultanze istruttorie in ordine reta impossibilità della stessa di procurarseli per ragioni obbiettive, non considerando con adeguatezza la potenzialità professionale e reddituale dell'ex coniuge e la mancanza di una condotta attiva improntata ai principi di autodeterminazione e autoresponsabilità nella ricerca di un lavoro, dal momento che nella fattispecie in esame era mancato “un impegno vero e concreto” in tale senso, come richiesto anche dalla giurisprudenza di legittimità, tenuto altresì conto che nelle more del giudizio la aveva conseguito anche la laurea in scienze CP_1 dell'educazione, accre proprie competenze e la possibilità di spendersi sul mercato del lavoro. Tanto premesso, giova innanzi tutto evidenziare come, in difetto di specifica impugnazione in ordine al mancato riconoscimento di un assegno di divorzio in funzione perequativo-compensativa, la sentenza sul punto è ormai passata in giudicato, e la Corte può solo pronunciarsi sulla sussistenza della funzione assistenziale come riconosciuta dal tribunale. Ed invero, come è noto, le Sezioni Unite con la sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, nel dirimere il contrasto insorto relativamente alla determinazione della natura e delle funzioni dell'assegno divorzile, hanno statuito che il diritto a tale assegno non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica del richiedente, come sostenuto nell'orientamento inaugurato dalla decisione n. 11504/2017 o, in ossequio alla precedente costante giurisprudenza, dall'esigenza di consentire al coniuge privo di sufficienti mezzi il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma sorge anche, in un giudizio necessariamente di natura composita, quale rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti le cui cause non possono che risalire al vissuto della coppia coniugale. Conseguentemente, viene ritenuto di doversi dare il giusto rilievo alle scelte ed ai ruoli che hanno caratterizzato la vita familiare dei coniugi e l'assegno diventa lo strumento che, adempiendo ad una funzione anche compensativa, consente al coniuge più debole di ricevere quanto ha dato durante il matrimonio e non è più un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto nel matrimonio e neppure uno strumento meramente assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa, ma, pur senza perdere la propria funzione assistenziale, deve garantire anche una funzione compensativa volta ad individuare nel diritto all'assegno e nella sua determinazione quantitativa il mezzo per dare al coniuge un concreto riconoscimento del suo contributo alla realizzazione della vita familiare. In buona sostanza, come da ultimo precisato dalla Suprema Corte, “sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa” (cfr Cass. n. 24250/21) e “occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno perequativo, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno unicamente se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa” (cfr Cass. n. 9144/23). Pertanto, escluso nel caso di specie, per quanto detto sopra, il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa, è necessario stabilire se, come sostenuto dall'appellante, la - provata ed incontestata - mancanza di mezzi adeguati propri da parte della sia il frutto di una CP_1 sua condotta omissiva e negligente ovvero di effe ioni oggettive”, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 comma 6 della legge n. 898/70, secondo cui il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione assistenziale può derivare dalla mancanza di adeguati redditi propri e dall'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”). Ad avviso della Corte, la motivazione su cui si fonda la sentenza gravata è del tutto condivisibile. Secondo i giudici nuoresi, infatti, sussiste il presupposto della mancanza di adeguati redditi propri e dell'impossibilità di procurarseli, posto che “Durante il matrimonio, durato venticinque anni, la resistente, diplomata, non ha svolto concrete esperienze lavorative (fatto allegato e non contestato dal ricorrente che anzi si è lamentato di ciò), non ha concluso il percorso di laurea (fatto pacifico e anch'esso oggetto delle lamentele di controparte) e ha conseguito un diploma in arte-terapia che, tuttavia, ha dichiarato di non riuscire ad impiegare, attualmente, in maniera economicamente vantaggiosa (p. 4 della comparsa di costituzione e risposta)” e che “Dopo la separazione, la CP_1 non è rimasta inerte ma ha dato prova di aver fatto domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto presso alcuni istituti scolastici più vicini al luogo di residenza (doc. 1). Ha dato prova, inoltre, di aver stipulato un contratto di assistenza di persone a tempo indeterminato con 9 ore lavorative settimanali e con una retribuzione minima lorda di 6,93 euro (doc.1)” e “di aver trovato un'occasione lavorativa a tempo determinato come animatore culturale presso la cooperativa Les Delices Soc. Coop. Soc. Onlus - No Profit Arl con scadenza in data 30.6.2023 con 22 ore settimanali e retribuzione base oraria lorda di € 9,15 (doc. 10)…. Per il periodo successivo, la ha dato prova d'essere CP_1 disoccupata, di aver richiesto la e d i iscritta nelle liste di CP_2 collocamento in data 26.9.2023 (docc. 11-12)”. Secondo il , nonostante tali risultanze, non vi è prova di una condotta Pt_1 attiva e diligente, dal momento che “dalla data della separazione ad oggi, sono ormai decorsi 6 anni, durante i quali la ben avrebbe potuto trovare una CP_1 più stabile e remunerativa occupazion o conto: che si è iscritta nelle liste del centro per l'impiego soltanto nel settembre 2023, evidentemente con colpevole ritardo;
non ha fatto alcuna domanda di partecipazione a concorsi pubblici, per quanto sia notorio che negli ultimi anni ne sono stati banditi numerosi e con modalità semplificate per via dell'emergenza “Covid”; si è limitata a richiedere una sola volta l'iscrizione nelle graduatorie degli istituti scolastici, peraltro unicamente a quelli vicini alla propria residenza;
è residente in una località turistica, La Caletta di Siniscola, che offre numerose occasioni di lavoro;
non fornisce prova di avere inviato curricula o comunque richieste volte a reperire un'occupazione; non ha fatto richiesta per ottenere sussidi sociali, ovvero il cd. reddito di cittadinanza e ora reddito d'inclusione”, con la conseguenza che “sostanzialmente l'attivismo, nella ricerca di lavoro da parte della contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non pare CP_1 sussistere, non dando questa concreta prova di volersi affrancare dal mantenimento da parte dell'ex coniuge”. Orbene, è incontestato tra le parti che la nata nel 1970, si è trasferita CP_1
a vivere da Milano a Siniscola dopo avere conosciuto il , con solo un Pt_1 diploma di maturità “in arte-terapia” conseguito con il p di 39/60 nel 1989 e senza mai terminare gli studi universitari ed è altrettanto incontestato che, contratto matrimonio nel 1996 e nate le due figlie, la non ha mai CP_1 lavorato e non ha pertanto potuto conseguire alcuna professionalità e/o esperienza lavorativa durante i 24 anni di matrimonio. A prescindere dalle cause e dalle ragioni di tali scelte, irrilevanti nel presente giudizio una volta esclusa la funzione perequativo-compensativa dell'assegno, è evidente che per la trovare una occupazione lavorativa ex novo a cinquant'anni senza CP_1 al erienza precedente e senza alcuna formazione professionale, in un territorio come quello di una piccola provincia sarda, non è semplice, tanto che, pur iscritta nelle liste per l'impiego al lavoro dal settembre 23, non risulta avere avuto ancora serie proposte lavorative ed ha accettato comunque anche lavori umili, quali assistente per anziani. Del resto, lo stesso nella capitolazione delle prove orali dedotte sul Pt_1 punto, e non ammesse in primo grado, deduceva esclusivamente e genericamente che alla nel 2021 erano state offerte via whatsapp CP_1 occasioni di lavoro “da alcuni supermercati” senza alcuna ulteriore precisazione ed in difetto di qualsiasi riscontro documentale sul punto. Non sono, inoltre, trascorsi sei anni dalla separazione, risalente, di fatto, al decreto di omologa dell'11.1.2021 e con cui il tribunale precisava le condizioni del precedente decreto del novembre 2020. Inoltre, risulta che la nelle more del presente giudizio, ha conseguito CP_1 la laurea in Scienz ucazione, dimostrando, quindi, la volontà di migliorare la propria formazione evidentemente al fine di trovare una attività lavorativa confacente. Per tali motivi, la Corte ritiene condivisibili le argomentazioni contenute in sentenza sulla sussistenza della funzione assistenziale dell'assegno divorzile (“A fronte della documentazione prodotta (anche di quella relativa ai fatti sopravvenuti alle preclusioni istruttorie) e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, dell'età della resistente, ormai cinquantaquattrenne e della sua capacità lavorativa specifica, si ritiene che la abbia difficoltà CP_1 oggettive nel reperire mezzi adeguati per avere enza dignitosa, nonostante abbia ricercato occupazioni lavorative”), con conseguente rigetto dell'appello. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex dm 147/22 secondo il minimo, in difetto di questioni di particolare complessità, dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile difficoltà bassa.
P.Q.M.
LA CORTE Definitivamente decidendo: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 405/2024 Parte_1 emessa dal Tribunale di Nuor condanna a rifondere in favore della le spese di lite Parte_1 CP_1 che liquid euro 4.996,00, oltre 15% sp rali e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002. Sassari il 28/5/2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
( ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
v. lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE contro
( ) elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
v. he la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATA E P.G. SEDE INTERVENUTO OGGETTO: DIVORZIO All'udienza del 21.5.2025 sono state precisate le seguenti conclusioni: Parte appellante: in riforma della sentenza impugnata, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di gravame proposti: 1) Accertare e dichiarare che la Sig.ra non ha alcun diritto a percepire CP_1
l'assegno divorzile;
2) Con condanna alle spese del doppio grado di giudizio. Parte appellata: A) In via principale: Rigettare l'appello in quanto infondato. B) In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio o, comunque, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, confermare la compensazione delle spese legali stante la precarietà della situazione economica della Sig.ra CP_1
Svolgimento del proc
ha proposto appello avverso la sentenza n. 405/2024 emessa Parte_1 unale di Nuoro e con cui, dato atto che mediante sentenza parziale n. 198/2023 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 5.9.1996, era previsto in favore di CP_1
un assegno di divorzio di euro 300,00 mensili.
[...] olare, ha censurato la decisione sostenendo che non vi Parte_1 erano i presupposti per il riconoscimento di tale emolumento.
si è costituita resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto Controparte_1 perché infondato. La Procura Generale è intervenuta in giudizio. All'udienza del 21.5.25 la Corte si riservata la decisione sulle conclusioni sopra riportate. Motivi della decisione L'appello è infondato. Con ricorso depositato l'11.10.2021, conveniva in giudizio Parte_1
allegando che: Controparte_1
- le parti avevano contratto in data 5.9.1996 matrimonio concordatario a Milano, dal quale erano nate le figlie, il 31.10.1998 e il Per_1 Per_2
23.12.2001, e avevano adibito a dimora coniugale la casa di proprietà del in Siniscola;
Pt_1
- divenuta intollerabile la convivenza, si erano consensualmente separati con provvedimento di omologa del Tribunale di Nuoro. Alla luce di tali deduzioni, il concludeva chiedendo una pronuncia di Pt_1 divorzio, con assegnazione d coniugale, di proprietà del , alla Pt_1
con cui le figlie, maggiorenni ma non ancora economicamente CP_1 enti, avrebbero mantenuto il domicilio privilegiato, e con un contributo a carico del padre per il loro mantenimento. Si costituiva in giudizio la domandando, oltre che un contributo al CP_1 mantenimento delle figlie, un assegno divorzile di euro 800,00 e dando atto che in sede di separazione, peraltro omologata pochi mesi prima del deposito del ricorso nel gennaio 2021, era stato riconosciuto un assegno di mantenimento, pari ad euro 300,00 mensili, in favore della con cui CP_1 però non era “davvero possibile semplicemente sopravviver do delle bollette da pagare”, posto che, trasferitasi in Sardegna da Milano, “se non del tutto saltuariamente e sempre per decisione condivisa, la Signora non CP_1 ha mai lavorato, facendosi lei totalmente carico della conduzione della vita domestica, dall'accudimento totalmente a suo carico delle figlie, alla manutenzione della casa (ad esempio, anche imbiancare), alle pulizie dello studio legale, alle cure per mesi alla suocera allettata, con punture e il resto”. Il tribunale gravato, pronunciata sentenza parziale di divorzio ed istruita la causa documentalmente, poneva a carico del un contributo al Pt_1 mantenimento delle figlie maggiorenni e non economicamente indipendenti, di euro 500,00 per la figlia ed euro 300,00 per la figlia , oltre Per_1 Per_2 spese per libri, tasse universitarie ed il 90% di quelle straordinarie ed assegnava la casa familiare alla convivente con le figlie, fissando in CP_1 euro 300,00 mensili l'assegno di divorzio in favore di quest'ultima. In particolare, per quel che qui rileva, il giudice di primo grado riteneva
“provata la disparità patrimoniale fra i coniugi”, posto che mentre la CP_1
“era disoccupata” e aveva “svolto, dopo la separazione, dei lavori poco remunerativi e non risulta(va) intestataria di beni immobili”, l'Avv. era Pt_1
“un affermato professionista” e “proprietario della casa familiare sita nella frazione di La Caletta nel Comune di Siniscola e di un locale commerciale, sempre sito in La Caletta, locato per un canone annuo pari, attualmente, ad € 11.400”, oltre che “intestatario, quale pieno proprietario, di due terreni seminativi di non ampia estensione e di numerose quote di fabbricati”, con
“dichiarazioni dei redditi … per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2022 …sempre superiori a 30.000 annui (ma inferiori ad € 40.000 annui)”. Il tribunale evidenziava, inoltre, come tale disparità giustificava “anche la disponibilità del ricorrente a sostenere quasi integralmente le rilevanti spese per il mantenimento delle figlie”. Inoltre, il giudice nuorese riteneva insussistenti in capo alla “adeguati CP_1 mezzi propri per ragioni oggettive”, tenuto conto della durata del matrimonio e del fatto che la mai avesse lavorato, non essendo risultata inerte dopo CP_1 la separazione nella ricerca di una occupazione. Conseguentemente, ad avviso dei giudici di primo grado, “A fronte della documentazione prodotta..e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, dell'età della resistente, ormai cinquantaquattrenne e della sua capacità lavorativa specifica, si ritiene che la abbia difficoltà oggettive CP_1 nel reperire mezzi adeguati per avere un'esistenza dignitosa, nonostante abbia ricercato occupazioni lavorative”, e le veniva, quindi, riconosciuto un assegno divorzile di euro 300,00 in funzione esclusivamente assistenziale e con esclusione della componente perequativo-compensativa, in difetto di prova, a fronte delle specifiche contestazioni del sul punto, “di essersi occupata Pt_1 in maniera esclusiva o prevale lla gestione della casa e dell'accudimento delle figlie così da consentire al marito di dedicarsi prevalentemente al lavoro e di incrementare il patrimonio personale (i coniugi erano spostati in regime di separazione dei beni come si evince dall'estratto dell'atto di matrimonio)”.
ha censurato la decisione assumendo che, a fronte Parte_1 dell'affermata inadeguatezza dei mezzi della il tribunale valutava CP_1 erroneamente le risultanze istruttorie in ordine reta impossibilità della stessa di procurarseli per ragioni obbiettive, non considerando con adeguatezza la potenzialità professionale e reddituale dell'ex coniuge e la mancanza di una condotta attiva improntata ai principi di autodeterminazione e autoresponsabilità nella ricerca di un lavoro, dal momento che nella fattispecie in esame era mancato “un impegno vero e concreto” in tale senso, come richiesto anche dalla giurisprudenza di legittimità, tenuto altresì conto che nelle more del giudizio la aveva conseguito anche la laurea in scienze CP_1 dell'educazione, accre proprie competenze e la possibilità di spendersi sul mercato del lavoro. Tanto premesso, giova innanzi tutto evidenziare come, in difetto di specifica impugnazione in ordine al mancato riconoscimento di un assegno di divorzio in funzione perequativo-compensativa, la sentenza sul punto è ormai passata in giudicato, e la Corte può solo pronunciarsi sulla sussistenza della funzione assistenziale come riconosciuta dal tribunale. Ed invero, come è noto, le Sezioni Unite con la sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, nel dirimere il contrasto insorto relativamente alla determinazione della natura e delle funzioni dell'assegno divorzile, hanno statuito che il diritto a tale assegno non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica del richiedente, come sostenuto nell'orientamento inaugurato dalla decisione n. 11504/2017 o, in ossequio alla precedente costante giurisprudenza, dall'esigenza di consentire al coniuge privo di sufficienti mezzi il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma sorge anche, in un giudizio necessariamente di natura composita, quale rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti le cui cause non possono che risalire al vissuto della coppia coniugale. Conseguentemente, viene ritenuto di doversi dare il giusto rilievo alle scelte ed ai ruoli che hanno caratterizzato la vita familiare dei coniugi e l'assegno diventa lo strumento che, adempiendo ad una funzione anche compensativa, consente al coniuge più debole di ricevere quanto ha dato durante il matrimonio e non è più un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto nel matrimonio e neppure uno strumento meramente assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa, ma, pur senza perdere la propria funzione assistenziale, deve garantire anche una funzione compensativa volta ad individuare nel diritto all'assegno e nella sua determinazione quantitativa il mezzo per dare al coniuge un concreto riconoscimento del suo contributo alla realizzazione della vita familiare. In buona sostanza, come da ultimo precisato dalla Suprema Corte, “sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa” (cfr Cass. n. 24250/21) e “occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno perequativo, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno unicamente se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa” (cfr Cass. n. 9144/23). Pertanto, escluso nel caso di specie, per quanto detto sopra, il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa, è necessario stabilire se, come sostenuto dall'appellante, la - provata ed incontestata - mancanza di mezzi adeguati propri da parte della sia il frutto di una CP_1 sua condotta omissiva e negligente ovvero di effe ioni oggettive”, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 comma 6 della legge n. 898/70, secondo cui il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione assistenziale può derivare dalla mancanza di adeguati redditi propri e dall'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”). Ad avviso della Corte, la motivazione su cui si fonda la sentenza gravata è del tutto condivisibile. Secondo i giudici nuoresi, infatti, sussiste il presupposto della mancanza di adeguati redditi propri e dell'impossibilità di procurarseli, posto che “Durante il matrimonio, durato venticinque anni, la resistente, diplomata, non ha svolto concrete esperienze lavorative (fatto allegato e non contestato dal ricorrente che anzi si è lamentato di ciò), non ha concluso il percorso di laurea (fatto pacifico e anch'esso oggetto delle lamentele di controparte) e ha conseguito un diploma in arte-terapia che, tuttavia, ha dichiarato di non riuscire ad impiegare, attualmente, in maniera economicamente vantaggiosa (p. 4 della comparsa di costituzione e risposta)” e che “Dopo la separazione, la CP_1 non è rimasta inerte ma ha dato prova di aver fatto domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto presso alcuni istituti scolastici più vicini al luogo di residenza (doc. 1). Ha dato prova, inoltre, di aver stipulato un contratto di assistenza di persone a tempo indeterminato con 9 ore lavorative settimanali e con una retribuzione minima lorda di 6,93 euro (doc.1)” e “di aver trovato un'occasione lavorativa a tempo determinato come animatore culturale presso la cooperativa Les Delices Soc. Coop. Soc. Onlus - No Profit Arl con scadenza in data 30.6.2023 con 22 ore settimanali e retribuzione base oraria lorda di € 9,15 (doc. 10)…. Per il periodo successivo, la ha dato prova d'essere CP_1 disoccupata, di aver richiesto la e d i iscritta nelle liste di CP_2 collocamento in data 26.9.2023 (docc. 11-12)”. Secondo il , nonostante tali risultanze, non vi è prova di una condotta Pt_1 attiva e diligente, dal momento che “dalla data della separazione ad oggi, sono ormai decorsi 6 anni, durante i quali la ben avrebbe potuto trovare una CP_1 più stabile e remunerativa occupazion o conto: che si è iscritta nelle liste del centro per l'impiego soltanto nel settembre 2023, evidentemente con colpevole ritardo;
non ha fatto alcuna domanda di partecipazione a concorsi pubblici, per quanto sia notorio che negli ultimi anni ne sono stati banditi numerosi e con modalità semplificate per via dell'emergenza “Covid”; si è limitata a richiedere una sola volta l'iscrizione nelle graduatorie degli istituti scolastici, peraltro unicamente a quelli vicini alla propria residenza;
è residente in una località turistica, La Caletta di Siniscola, che offre numerose occasioni di lavoro;
non fornisce prova di avere inviato curricula o comunque richieste volte a reperire un'occupazione; non ha fatto richiesta per ottenere sussidi sociali, ovvero il cd. reddito di cittadinanza e ora reddito d'inclusione”, con la conseguenza che “sostanzialmente l'attivismo, nella ricerca di lavoro da parte della contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non pare CP_1 sussistere, non dando questa concreta prova di volersi affrancare dal mantenimento da parte dell'ex coniuge”. Orbene, è incontestato tra le parti che la nata nel 1970, si è trasferita CP_1
a vivere da Milano a Siniscola dopo avere conosciuto il , con solo un Pt_1 diploma di maturità “in arte-terapia” conseguito con il p di 39/60 nel 1989 e senza mai terminare gli studi universitari ed è altrettanto incontestato che, contratto matrimonio nel 1996 e nate le due figlie, la non ha mai CP_1 lavorato e non ha pertanto potuto conseguire alcuna professionalità e/o esperienza lavorativa durante i 24 anni di matrimonio. A prescindere dalle cause e dalle ragioni di tali scelte, irrilevanti nel presente giudizio una volta esclusa la funzione perequativo-compensativa dell'assegno, è evidente che per la trovare una occupazione lavorativa ex novo a cinquant'anni senza CP_1 al erienza precedente e senza alcuna formazione professionale, in un territorio come quello di una piccola provincia sarda, non è semplice, tanto che, pur iscritta nelle liste per l'impiego al lavoro dal settembre 23, non risulta avere avuto ancora serie proposte lavorative ed ha accettato comunque anche lavori umili, quali assistente per anziani. Del resto, lo stesso nella capitolazione delle prove orali dedotte sul Pt_1 punto, e non ammesse in primo grado, deduceva esclusivamente e genericamente che alla nel 2021 erano state offerte via whatsapp CP_1 occasioni di lavoro “da alcuni supermercati” senza alcuna ulteriore precisazione ed in difetto di qualsiasi riscontro documentale sul punto. Non sono, inoltre, trascorsi sei anni dalla separazione, risalente, di fatto, al decreto di omologa dell'11.1.2021 e con cui il tribunale precisava le condizioni del precedente decreto del novembre 2020. Inoltre, risulta che la nelle more del presente giudizio, ha conseguito CP_1 la laurea in Scienz ucazione, dimostrando, quindi, la volontà di migliorare la propria formazione evidentemente al fine di trovare una attività lavorativa confacente. Per tali motivi, la Corte ritiene condivisibili le argomentazioni contenute in sentenza sulla sussistenza della funzione assistenziale dell'assegno divorzile (“A fronte della documentazione prodotta (anche di quella relativa ai fatti sopravvenuti alle preclusioni istruttorie) e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, dell'età della resistente, ormai cinquantaquattrenne e della sua capacità lavorativa specifica, si ritiene che la abbia difficoltà CP_1 oggettive nel reperire mezzi adeguati per avere enza dignitosa, nonostante abbia ricercato occupazioni lavorative”), con conseguente rigetto dell'appello. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex dm 147/22 secondo il minimo, in difetto di questioni di particolare complessità, dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile difficoltà bassa.
P.Q.M.
LA CORTE Definitivamente decidendo: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 405/2024 Parte_1 emessa dal Tribunale di Nuor condanna a rifondere in favore della le spese di lite Parte_1 CP_1 che liquid euro 4.996,00, oltre 15% sp rali e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002. Sassari il 28/5/2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni