Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 22.05.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del 23.04.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note scritte, e del decreto di differimento dell'udienza dell'11.05.2025.
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dell'attore,
queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P.
provvede come di seguito, ad ore 14.55.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 313 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv. Natale Pietrafitta) Parte_1
attore
E
Controparte_1
, in persona dei rispettivi Ministri pro-
[...]
tempore (Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo)
convenuti
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- Rigetta le domande spiegate da con atto di citazione in riassunzione Parte_1
dell'01.01.2022;
- Provvede come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione ex art. 83, comma III
bis, DPR n. 115 del 2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
riassumendo il giudizio già incardinato innanzi al Tribunale di Marsala - Parte_1
dichiaratosi incompetente per territorio -, agisce per ottenere, previa declaratoria della responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2043 c.c., il ristoro di tutti i danni riportati CP_2
dal gommone Lomac 760, di colore grigio, con motore fuori bordo a benzina Mercury Optmax 225,
matricola 0G937511, di sua proprietà, ormeggiato in località Punta Lunga a Favignana (TP), rubato da ignoti il 16.11.2018, posto sotto sequestro dall'autorità giudiziaria competente con provvedimento del 27.11.2018 e dissequestrato il 22.02.2019, restituitogli il 26.03.2019, mentre il natante si trovava sotto la custodia dell' di Controparte_3
. CP_1
Dal canto loro, i convenuti hanno, nel merito, contestato la propria responsabilità, CP_2
assumendo che il natante si trovasse in condizioni precarie generali fin dal suo ritrovamento e che,
durante il sequestro, il mezzo era stato ormeggiato in sicurezza nel pontile in corrispondenza della banchina del porto nuovo di , nella zona riservata ai mezzi navali militari. CP_1
Poste le superiori premesse in fatto, è da dire che, al di là dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei convenuti, la domanda dell'attore non può trovare accoglimento, in quanto CP_2
l'istruttoria espletata non ha consentito la formazione di una prova idonea a convincere il Tribunale
della sua fondatezza, essendo i dati processuali acquisiti inidonei a fare ritenere sufficientemente provato l'an debeatur nei termini in cui esso è stato prospettato in atto di citazione.
Secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare l'assunto posto a fondamento della pretesa, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore: a mente dell'art. 2697 c.c., invero, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Spetta, dunque, a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità
tra questo e il comportamento che assume averlo cagionato, perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e, pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere della relativa prova incombe sull'attore.
Più nel dettaglio, considerata la fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. invocato dall'attore, gli elementi costitutivi della responsabilità civile della pubblica amministrazione sono, sotto il profilo oggettivo,
il nesso di causalità materiale e il danno ingiusto, inteso come lesione alla posizione di interesse legittimo, e, sotto il profilo soggettivo, il dolo o la colpa.
Sul piano delle conseguenze, il fatto lesivo deve essere collegato, con un nesso di causalità giuridica o funzionale, con i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati.
Occorre allora verificare la sussistenza dei presupposti di carattere oggettivo (ingiustizia del danno,
nesso causale, prova del pregiudizio subito) e successivamente quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa della p.a.); ove manchi tale prova, la domanda di risarcimento non può che essere respinta.
Nel caso di specie, assume l'attore che, nelle more del sequestro e della custodia (id est tra il
17.11.2018 e il 26.03.2019), il gommone è stato gravemente danneggiato a causa di un errato ancoraggio da parte del personale della . Controparte_1
Ebbene, siffatta circostanza non ha trovato adeguato avallo nel corso del giudizio.
Ora, è pacifico, oltre che documentalmente dimostrato, che, in data 16.11.2018, a seguito di segnalazione alla Capitaneria di Porto da parte di un privato ( afferente Persona_1
l'avvistamento in mare di un gommone con a bordo 5 soggetti (verosimilmente migranti), la
Capitaneria di Porto di rinveniva il gommone dell'attore ormeggiato nell'approdo di CP_1
Cala Tramontana (Isola di ). CP_1
Rimorchiato dal con il proprio natante al Porto Nuovo di , esso veniva Per_1 CP_1
consegnato al personale militare, che lo assicurava al pontile.
Nondimeno, dalla documentazione in atti, emerge che, già al momento della denuncia sporta dall'attore innanzi ai CC di Trapani il 16.11.2018, la Capitaneria informava che il gommone, rinvenuto al porto di , “presentava vari ammanchi rispetto alla foto che gli avevo inviato CP_1
in quanto risultava mancare il ”. Parte_2
Nel verbale di rinvenimento e sequestro del 27.11.2018, poi, gli agenti di P.G. intervenuti rappresentavano che il natante “presumibilmente utilizzato per il traffico di clandestini”, si presentava “in pessime condizioni generali”. A conferma di ciò, anche nella relazione di servizio della di di pari Controparte_1 CP_1
data indirizzata alla Procura della Repubblica di Marsala, redatta al fine di verificare lo stato del gommone oggetto di sequestro, gli agenti riferivano che “risulta il tubolare zona prodiera sgonfiato
ed imbarcava acqua dovuta da un'infiltrazione presente sulla coperta zona poppiera, precisamente vicino allo specchio di poppa”.
Risulta provato per tabulas, ancora, che – come riferito dalle parti – il natante dell' veniva Pt_1
dissequestrato con provvedimento della Procura del Tribunale di Marsala del 22.02.2019 e che, soltanto un mese dopo (il 26.03.2019), l'attore provvedeva al ritiro.
Nel “processo verbale di restituzione di cose sequestrate all'avente diritto” del 26.03.2019, si legge che, dopo avere constatato l'integrità dei sigilli applicati in sede di sequestro, “le cose
sequestrate sopra meglio riportate, previa visione delle stesse, si trovano nelle medesime condizioni
così come all'atto del sequestro”: siffatto verbale è stato, molto significativamente, sottoscritto anche dall'attore.
Stando così le cose, non può non opinarsi che difetti in atti la prova che i danni lamentati da parte attrice sul mezzo di sua proprietà siano stati cagionati da un errato ormeggio da parte dei dipendenti della – così come, invece, assunto dall' – nel tempo in cui il gommone, Controparte_1 Pt_1
sottratto da ignoti e da questi abbandonato nell'approdo di Cala Tramontana a , rimase CP_1
sotto la custodia della stessa.
Anzi, dagli elementi acquisiti si ricava che il natante si trovava già in cattive condizioni generali all'epoca del furto – circostanza, questa, che non stupisce, se solo si consideri che il mezzo, immatricolato nel 1999, era stato acquistato dall'attore - peraltro, già usato - il 15.09.2018.
E dunque, l'età del natante e il suo illegittimo utilizzo da parte dei terzi, che lo sottrassero e poi abbandonarono in mare, corrobora la ragionevole convinzione che esso si trovasse, al momento del suo rinvenimento, nelle condizioni descritte dalle autorità intervenute – condizioni che lo stesso attore ha confermato essere quelle descritte nel verbale di restituzione (dallo stesso sottoscritto, è
bene precisare) nel momento in cui gli fu riconsegnato.
Ed allora, non essendo stata offerta rigorosa dimostrazione dei fatti lamentati nel libello introduttivo e, considerato che gli elementi in atti non valgono a dimostrare senza margini di dubbio che il gommone dell'attore sia stato danneggiato durante il periodo in cui esso fu sottoposto a sequestro e custodito dal personale della , la domanda di ristoro dei danni non può trovare Controparte_1
accoglimento.
Conclusivamente, in ordine al governo delle spese di lite, in considerazione della peculiarità delle questioni oggetto della vicenda, derivanti da un fatto illecito comunque pacifico, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
Dispone come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione dei compensi in favore del procuratore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ( . Parte_1
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 22 maggio 2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Francesca Taormina