Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 09/04/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1373/2024
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati:
Dott. Davide Storti PRESIDENTE
Dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est.
Dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1373/2024 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difeso dall'avv. Irene Ciani;
Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Serpilli;
Controparte_1
CONVENUTO
CON L'INTERVENTO DEL
P.M. nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
Ernesto Napolillo;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: come da foglio datato 2.4.2025, sottoscritto personalmente dalle parti e depositato nel fascicolo telematico il 7.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.7.2024 ha promosso la presente Parte_1
causa di separazione nei confronti del coniuge , con il quale Controparte_1
ha contratto matrimonio a Fano il 23.10.1988.
pagina 1 di 4
In data 10.12.2024 si è svolta la prima udienza di comparizione personale dei coniugi. Successivamente le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e hanno formulato conclusioni congiunte.
Ciò premesso, è documentato che e si sono Parte_1 Controparte_1
sposati a Fano il 23.10.1988 (doc. n.1 della ricorrente). La coppia ha avuto due figlie, entrambe ormai maggiorenni ed autosufficienti. L'ultima residenza familiare è stata fissata a Fano.
Le parti sono concordi nel ritenere che la comunione materiale e spirituale sia definitivamente cessata e non vi sia possibilità di riconciliazione: pertanto va dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Vanno recepite le conclusioni congiunte, in quanto conformi alle legge e all'ordine pubblico.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1373/2024
R.G. promossa
DA
; Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
; Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
A) dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio a Pesaro in data 23.10.1988; Pt_1
B) dà atto delle condizioni della separazione concordate dai coniugi, di seguito trascritte:
“1) pronunciare la separazione tra i coniugi e Parte_1 [...]
, con l'obbligo di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra CP_1
pagina 2 di 4 loro;
2) la sig.ra si impegna a cedere e trasferire, nell'ambito della Parte_1
regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, al sig.
[...]
, che accetta, con ogni garanzia di legge, il diritto reale di abitazione CP_1
sulla casa familiare sita in Fano (PU), Strada Statale Flaminia n. 504, formalmente intestata alla sig.ra e identificata al NCEU del Parte_1
Comune di Fano al Fg. 98 particella 85 e Fg. 98 particella 318 e al Catasto
Terreni del predetto Comune al Fg. 98 particella 315.
Il trasferimento del predetto diritto di abitazione verrà formalizzato con separato atto notarile entro 30 giorni dall'omologazione della separazione, con relativi oneri a carico del sig. CP_1
La durata del diritto di abitazione è sin d'ora stabilita in anni 30 a partire dalla sottoscrizione del redigendo atto del Notaio.
La Sig.ra trasferirà in favore del sig. il diritto Parte_1 Controparte_1 di abitazione sull'immobile sopra descritto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni suo diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive, libero da pesi ed oneri.
Trattandosi di elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e a sistemazione complessiva dell'assetto familiare, il trasferimento deve considerarsi a carattere oneroso anche se avverrà senza la corresponsione di alcuna somma di denaro;
3) il sig. , sottoscrivendosi, autorizza espressamente la sig.ra Controparte_1
ad asportare dalla casa famiiliare i seguenti beni:le fotografie Parte_1 della famiglia, i libri, l'enciclopedia della cucina, ½ del servizio di piatti, ½ del servizio di bicchieri ed il baule della soffitta.
I suddetti beni verranno asportati dalla sig.ra non appena la stessa avrà Pt_1
reperito un appartamento in affitto ove trasferirsi;
4) i coniugi, viste le rispettive condizioni economiche e patrimoniali e le proprie capacità lavorative, rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
5) i coniugi, visti i reciproci contributi e apporti economici alla vita familiare, così si determinano: la sig.ra si impegna a versare al marito, al Parte_1 momento dell'omologa della separazione, a totale e definitiva tacitazione di ogni pagina 3 di 4 sua pretesa economica e/o patrimoniale per quanto intercorso in costanza di matrimonio, la somma di € 9.500,00 (novemilacinquecento/00) a mezzo assegno, che il marito accetta dichiarando, sottoscrivendosi (salvo buon fine dell'assegno), di non avere più nulla a che pretendere a nessun titolo o ragione dalla sig.ra (ivi comprendendo anche ogni e qualunque pretesa Parte_1
afferente ai versamenti dal medesimo eseguiti in favore della moglie, anche per la polizza vita-fondo pensione di cui la stessa moglie è beneficiaria);
6) il sig. sottoscrivendosi, si impegna a restituire alla sig.ra le CP_1 Pt_1 somme da quest'ultima prestategli per le utenze della casa familiare e per le esigenze del medesimo, il tutto per complessivi € 1.950,00 che verranno restituiti in rate mensili di € 100,00 cadauna;
7) con la esatta esecuzione dei patti di cui sopra e di quelli di cui al ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio che viene contestualmente sottoscritto e che allegano (con mandato irrevocabile ai rispettivi legali al deposito, maturate le condizioni di legge), le parti riconoscono di avere risolto ogni rapporto patrimoniale intercorso e, sottoscrivendosi, dichiarano e confermano di non avere più alcuna reciproca pretesa a nessun titolo e/o ragione derivante dal vincolo matrimoniale e/o familiare intercorso e/o a qualunque altro titolo;
8) spese integralmente compensate tra le parti. I rispettivi difensori delle parti sottoscrivono anche per la liberazione delle stesse dal vincolo della solidarietà ex art. 13 L.P.”
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 8 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente pagina 4 di 4