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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 3024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3024 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23164 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio
[...]
( ) - rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. CAPUANO VINCENZO presso cui elettivamente domicilia
ATTORE
E
( ) - rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 C.F._2 in atti, dall'avv. CERVONE ANNA LAURA presso cui elettivamente domicilia
CONVENUTO il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/10/2024, remesso: Parte_1
di aver contratto matrimonio con la resistente a Napoli (NA) il 23/06/1987; che dal matrimonio era nata una figlia: nata a [...] il [...]; Per_1
che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente;
che all'udienza del 18/06/2019, innanzi al Giudice Istruttore le parti sottoscrivevano un
1 accordo e la causa era rimessa al Collegio per la decisione;
che il giudizio era stato definito con sentenza passata in giudicato depositata in data
23/07/2019, avendo le parti rinunciato alle domande di addebito con reciproca accettazione e rinuncia;
che nei patti della separazione era stato previsto:
- l'affido condiviso della figlia, la sua collocazione prevalente presso la madre e posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento della figlia di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie,
- la casa familiare suddivisa in due unità separate già all'epoca del matrimonio, veniva così assegnata: “l'unità di maggiore estensione dell'immobile sito in Napoli alla via
E. A. Mario n. 23 resterà assegnata alla ricorrente che continuerà ad abitarvi con la figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, studentessa Per_1 universitaria;
l'unità di minore estensione resterà in uso al sig. ”; CP_1
- “le spese straordinarie condominiali […] saranno ripartite al 50%”; che perdurava lo stato di separazione;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di divorzio e la “conferma delle condizioni concordate di cui alla sentenza di separazione n. 741/2019”.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss. c.p.c.
Si costituiva il resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status e chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia ormai maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente e la revoca dell'assegnazione dell'unità di maggiore estensione dell'immobile casa familiare sita in Napoli alla via E. A. Mario n. 23 in. 10 alla sig.ra Parte_1
[...]
All'udienza del 11/02/2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo che chiedevano recepirsi e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale dal 18/06/2019.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le
2 risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“pronuncia di stato;
attesa la rinuncia da parte della sig.ra alla domanda di Parte_1
mantenimento per la figlia maggiorenne, revoca dell'assegno di mantenimento per la ragazza a partire dal mese di giugno 2022. Revoca dell'assegnazione della casa familiare, stante
l'autosufficienza economica della figlia;
resta confermata l'attribuzione ad ognuno delle porzioni di casa materialmente separate come già avvenuto in sede di separazione, sebbene non destinatario in catasto di autonoma attribuzione”.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto dalle parti in causa a Napoli il 23/06/1987, alle condizioni di cui all'accordo tra le parti;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 56, parte I, S. sez.
AR, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1987). così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/02/2025.
Il Presidente rel.
Raffaele Sdino
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