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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 08/11/2024, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1084/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
composto dai Sigg.:
dott.ssa Laura Petitti Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1084/2024 R.G.
PROMOSSO DA
, (C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01.01.1951, elettivamente domiciliata in Petralia Sottana, Via Duomo n. 29, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Calabrese, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E DA
, (C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Petralia Sottana, Via Duomo n. 29, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Calabrese, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come da ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza del 24.10.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis.51, depositato in data 1.06.2024, hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali, e degli oneri a carico delle stesse, come successivamente modificate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024.
All'udienza appositamente fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, sostituita dal deposito di note scritte, le parti depositavano note di trattazione scritta, personalmente sottoscritte, dichiarando di rinunciare a comparire all'udienza fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire alla separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come successivamente modificate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024. Quindi, il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda, alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, come successivamente modificate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024, che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie alla morale, all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge.
Con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto emettersi, altresì, pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni di cui alla chiesta separazione.
In via preliminare, il Collegio prende atto dell'ammissibilità del cumulo, nel ricorso congiunto, delle domande di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, affermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, che, ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cfr. SSUU n.
28727/2023 del 16.10.2023).
Ciò posto, non essendo tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma 5 c.p.c., dalla data di scadenza assegnata per il deposito di note di trattazione scritta, provveda ad acquisire, sempre con la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'art. 2 della L. n.
898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le conclusioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. (atto n.120, parte II serie A, Ufficio 1, anno 1993,
Comune di Cefalù).
Nulla sulle spese, rimesse alla definizione integrale della causa.
Visto l'art. 473 bis.51 cpc;
P.Q.M
Il Tribunale, come sopra composto, sentiti i procuratori delle parti:
Dichiara la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 01.01.1951 e , nato a [...] il [...]; Parte_2
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 01.06.2024, come successivamente modificate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024, ritualmente depositate, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 21.09.1993 in Cefalù (PA), atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del detto Comune, al n. 120, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1993).
Spese al merito.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 6.11.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Claudia Musola Laura Petitti N. R.G. 1084/2024 v.g.
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott.ssa Laura Petitti Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
nella causa iscritta al N. 1084/2024 R.G. V.G. e promossa da:
, (C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PA) il 01.01.1951, elettivamente domiciliata in Petralia Sottana, Via Duomo n. 29, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Calabrese, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E DA
, (C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Petralia Sottana, Via Duomo n. 29, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Calabrese, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Letti gli atti e rimettendo la causa sul ruolo;
vista la sentenza non definitiva emessa in pari data con cui è stata dichiarata la separazione personale delle parti in causa alle condizioni dalle stesse stabilite nel ricorso introduttivo depositato in data 1.06.2024, come successivamente modificate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del
24.10.2024; ritenuto necessario disporre la prosecuzione del giudizio per pronunciarsi anche in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pure dalle medesime parti proposta con il ricorso introduttivo del procedimento;
letto e richiamato l'art. 3, comma 2, lett. b) della L. n. 898/1970;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore, dott.ssa Claudia Musola;
rinvia all'udienza del 19.6.2025; dispone che la predetta udienza si svolga nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine fino al giorno dell'udienza per il deposito di note di trattazione scritta contenenti le dichiarazioni delle parti di non volersi riconciliare di cui all'art. 2 della L. n. 898/1970, debitamente sottoscritte;
onera le parti del deposito, nel medesimo termine, della sentenza di separazione consensuale munita di attestazione di passaggio in giudicato.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 6.11.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Claudia Musola Laura Petitti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
composto dai Sigg.:
dott.ssa Laura Petitti Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1084/2024 R.G.
PROMOSSO DA
, (C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01.01.1951, elettivamente domiciliata in Petralia Sottana, Via Duomo n. 29, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Calabrese, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E DA
, (C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Petralia Sottana, Via Duomo n. 29, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Calabrese, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come da ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza del 24.10.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis.51, depositato in data 1.06.2024, hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali, e degli oneri a carico delle stesse, come successivamente modificate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024.
All'udienza appositamente fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, sostituita dal deposito di note scritte, le parti depositavano note di trattazione scritta, personalmente sottoscritte, dichiarando di rinunciare a comparire all'udienza fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire alla separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come successivamente modificate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024. Quindi, il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda, alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, come successivamente modificate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024, che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie alla morale, all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge.
Con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto emettersi, altresì, pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni di cui alla chiesta separazione.
In via preliminare, il Collegio prende atto dell'ammissibilità del cumulo, nel ricorso congiunto, delle domande di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, affermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, che, ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cfr. SSUU n.
28727/2023 del 16.10.2023).
Ciò posto, non essendo tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma 5 c.p.c., dalla data di scadenza assegnata per il deposito di note di trattazione scritta, provveda ad acquisire, sempre con la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'art. 2 della L. n.
898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le conclusioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. (atto n.120, parte II serie A, Ufficio 1, anno 1993,
Comune di Cefalù).
Nulla sulle spese, rimesse alla definizione integrale della causa.
Visto l'art. 473 bis.51 cpc;
P.Q.M
Il Tribunale, come sopra composto, sentiti i procuratori delle parti:
Dichiara la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 01.01.1951 e , nato a [...] il [...]; Parte_2
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 01.06.2024, come successivamente modificate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024, ritualmente depositate, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 21.09.1993 in Cefalù (PA), atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del detto Comune, al n. 120, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1993).
Spese al merito.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 6.11.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Claudia Musola Laura Petitti N. R.G. 1084/2024 v.g.
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott.ssa Laura Petitti Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
nella causa iscritta al N. 1084/2024 R.G. V.G. e promossa da:
, (C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PA) il 01.01.1951, elettivamente domiciliata in Petralia Sottana, Via Duomo n. 29, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Calabrese, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E DA
, (C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Petralia Sottana, Via Duomo n. 29, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Calabrese, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Letti gli atti e rimettendo la causa sul ruolo;
vista la sentenza non definitiva emessa in pari data con cui è stata dichiarata la separazione personale delle parti in causa alle condizioni dalle stesse stabilite nel ricorso introduttivo depositato in data 1.06.2024, come successivamente modificate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del
24.10.2024; ritenuto necessario disporre la prosecuzione del giudizio per pronunciarsi anche in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pure dalle medesime parti proposta con il ricorso introduttivo del procedimento;
letto e richiamato l'art. 3, comma 2, lett. b) della L. n. 898/1970;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore, dott.ssa Claudia Musola;
rinvia all'udienza del 19.6.2025; dispone che la predetta udienza si svolga nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine fino al giorno dell'udienza per il deposito di note di trattazione scritta contenenti le dichiarazioni delle parti di non volersi riconciliare di cui all'art. 2 della L. n. 898/1970, debitamente sottoscritte;
onera le parti del deposito, nel medesimo termine, della sentenza di separazione consensuale munita di attestazione di passaggio in giudicato.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 6.11.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Claudia Musola Laura Petitti