Articolo 5 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302
Articolo 4Articolo 6
Versione
26 ottobre 1990
Art. 5. Opzione dei superstiti per un assegno vitalizio 1. Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente more uxorio e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare, se destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 4, in base all'ordine di spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare:
a) lire 600 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero non superiore a tre;
b) lire 375 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono quattro o cinque;
c) lire 300 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero superiore a cinque.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1990
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