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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3292 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. 8170/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8170/2023
TRA
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Susanna Bologna (C.F.:
), giusta procura in atti, e con essa elettivamente C.F._2 domiciliato al domicilio digitale all'account Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 [...]
in persona del Questore p.t. rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettale CP_2 dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTI
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato il 24.3.2023, e ritualmente notificato ai resistenti, domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, avente sede a Napoli, il ricorrente indicato in epigrafe, cittadino del Senegal, impugnava il diniego dell'istanza di permesso di soggiorno per casi speciali Cat. Prot. n. 30 emesso dal NumeroDi_1
Questore della Provincia di il 30.1.2023, notificato in data 22.2.2023, con cui il CP_2
Questore della Provincia di in ordine alla domanda del permesso di soggiorno CP_2 presentata dalla ricorrente così decideva: “........Ritenuto che la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di ha CP_2 espresso parere contrario al rilascio del titolo autorizzatorio in data 11.1.2023; atteso
pagina 1 di 14 che la ratio del mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione di avvio, ex artt. 7 e 8 L. 241/90, risiede nella natura vincolante del parere espresso dalla Commissione nonché della disciplina di cui all'art. 21 octies L.241/90; tenuto conto che non sussistono in capo all'istante i presupposti di legge per il rilascio del permesso di soggiorno così come previsto dal parere vincolante espresso dalla Commissione Territoriale”….rigettava l'istanza del permesso di soggiorno per protezione speciale, invitando il ricorrente a lasciare volontariamente lo Stato italiano entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di diniego.
Il ricorrente assumeva di avere diritto al titolo autorizzatorio richiesto, asserendo di avere i requisiti prescritti dall'art. 19 comma 1 e 1.1. del d.lgs. 286/1998 come modificato dal D.l. 130/2020 convertito in Legge 173/2020 del 18 dicembre 2020, date le condizioni oggettive del proprio Paese d'origine (CE) e data l'integrazione sociale e lavorativa sul territorio italiano.
Disposta la sospensione del provvedimento. Integrato il contraddittorio nei confronti del
, questi si costituiva in giudizio il 9.10.2024 e resisteva alla Controparte_1 domanda cautelare e di merito, depositando comparsa di risposta con cui ne chiedeva il rigetto. Disposta la trattazione in forma scritta dell'udienza del 19.3.2025, vi partecipavano le parti che si riportavano alle rispettive conclusioni. All'esito della stessa, il giudice riservava al Collegio la decisione della causa.
Ritiene, in via preliminare, il Tribunale adito che la controversia debba essere decisa in composizione collegiale ai sensi dell'art. 702 bis e ss. c.p.c. in virtù della disciplina dettata dal d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18, che ha introdotto l'art. 19ter nel d.lgs. 150\11. L'istante ha impugnato, come sopra visto, il provvedimento emesso dal
Questore il quale ha fatto proprio il parere espresso dalla Commissione territoriale di Caserta, che ha negato la ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 19, comma 1 e 1.1. per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e art.1, CP_3 comma 9, d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18. Vertendosi in ipotesi di controversia riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018), la decisione è collegiale. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020, ha modificato l'articolo 19, (rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”), commi 1 e 1.1., del d.lgs 286/1998, così statuisce:« in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione...» mentre al comma 1.1., prima parte, si riconosce il divieto di refoulement qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 d.lgs 286/98. Con la precisazione che “Nella
pagina 2 di 14 valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”. La modifica introdotta in sede di conversione del DL. 130/20 richiama altresì, sempre al comma 1.1 dell'articolo 19, circa il divieto di respingimento ed espulsione, il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”), impiegando la stessa espressione che il medesimo decreto-legge (all'articolo 1, comma 1, lettera a)) utilizza nel novellare altra disposizione del Testo unico (ossia il suo articolo 5, comma 6). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che
“
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto- legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Ritiene, dunque, questo Collegio che il diritto al rinnovo del permesso per protezione speciale, debba essere regolato dalla nuova disciplina, attesa l'instaurazione del giudizio il 24.3.2023. Con le nuove disposizioni, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Il Collegio ritiene che vi sia continuità di disciplina tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente ratione temporis, e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma 1.1, come introdotto dal d-l 130. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del pagina 3 di 14 decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la recente sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, . Belgio e Grecia, § da 252 a 263). CP_4
Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ritiene sussistente una sostanziale continuità con la disciplina precedente.
pagina 4 di 14 Secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte,
Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Entrambe, inoltre, fondano il giudizio di accertamento sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Come prima, quindi, anche tuttora si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale) e radicato nel territorio nazionale, che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali. Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i., a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 t.u.i. dalla novella in questione. Pertanto, nelle modifiche apportate dal d-l 130/20 non si ritrova alcun pregiudizio per il ricorrente, né alcuna disparità di trattamento.
Tanto premesso in ordine al quadro normativo sostanziale, la domanda del ricorrente è meritevole di accoglimento. Ed invero, vista la provenienza del ricorrente, vanno valutate d'ufficio le notizie riguardanti l'attuale situazione della sicurezza nella regione CE (cfr.
pagina 5 di 14 15.011512&lvl=15.8). Ebbene, secondo le fonti, il 26 gennaio 2021 l'esercito senegalese ha iniziato un'operazione militare nella regione meridionale del Senegal contro gli indipendentisti del Movimento delle forze democratiche di CE;
dopo i bombardamenti aerei e di artiglieria tra e la frontiera della Guinea-Bissau, reparti dell'esercito avrebbero Pt_2 attaccato tre basi degli indipendentisti che si sarebbero ritirati in un'area forestale (NIGRIZIA, Senegal: operazione militare contro gli indipendentisti della CE, 4 febbraio 2021, https://www.nigrizia.it/notizia/notizie-dallafrica-in-podcast-giovedi-4- febbraio-2021). Le operazioni sono state disposte in risposta alla accresciuta insicurezza in queste zone e alle minacce dei gruppi armati contro i civili, di ritorno nella zona dopo essere stati costretti a fuggire a causa del conflitto separatista protrattosi dal 1982 al 2006 (VOA Afrique, L'armée sénégalaise à l'offensive contre les rebelles en CE, 3 fevrier 2021, https://www.voaafrique.com/a/l-arm%C3%A9e-s%C3%A9n%C3%A9galaise-
%C3%A0-l-offensive-contre-les-rebelles-en-casamance-/5763964.html). L'esercito e il governo senegalese sono stati accusati dal movimento indipendentista di rilanciare, dopo anni di tregua, un conflitto che ha causato migliaia di morti dal suo inizio nel 1982 (Centre d'études stratégiques de l'Afrique, Revue de Presse du 4 Février 2021, https://africacenter.org/fr/daily-media-review/revue-de-presse-du-4-fevrier-2021/). Nel comunicato stampa del 28 gennaio 2021, a firma del colonnello , Direttore Per_1 dell'Informazione e delle Pubbliche Relazioni delle Forze Armate (DIRPA), si dichiarava che l'esercito era impegnato in operazioni militari nel settore della foresta di Bilass contro gruppi armati e che l'iniziativa rispondeva ad un triplice obiettivo. Il primo, quello di neutralizzare elementi armati che si nascondono in questa zona perpetrando violenze contro la popolazione locale, impedendogli lo svolgimento di attività quotidiane come la raccolta di frutta e legno nella foresta;
il secondo, quello di fornire supporto in termini di sicurezza per il ritorno dei civili sfollati a OR, in particolare quelli dei villaggi situati nel comune rurale di Boutoupa Camaracounda che hanno riacquistato le loro terre dal luglio 2020; il terzo, quello di combattere attività illecite di bande armate impegnate nel traffico illegale di legname e della canapa indiana e del contrabbando di merci (Sud Quotidien, Les bastions 2, 9 et celui de
[...]
le MF promet son retour, 5 fevrier 2021, accesso del 07 febbraio 2021, CP_5 https://www.sudonline.sn/les-bastions-2-9-et-celui-de-sikoun-demanteles-le-mfdc- promet-son-retour_a_50696.html). Tale ultima fonte, un media di informazione nazionale, riferiva che l'estremo sud del Senegal, che ricomprende i territori di GO, e era stata teatro di Persona_2 Per_3 Per_4 Persona_5 violenti combattimenti con armi pesanti tra le forze armate senegalesi e i combattenti del braccio armato di del Movimento delle Forze Democratiche di CE Per_6
(MF). Nei comuni di e nei villaggi di Per_4 Per_3 Persona_2 Persona_7
e nel comune di GO si sono registrati movimenti di truppe e mortai e si Per_8 riporta che colpi d'arma pesante vengono sparati da queste località. Le forze armate pagina 6 di 14 hanno bombardato alcune posizioni nemiche (GardaWorld, Senegal: heightened security likely in CE following 26 operations, Per_9 https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/435866/senegal-heightened-security-likely- in-casamance-following-jan-26-operations; En CE, une Controparte_6 offensive de l'armée sénégalaise violente mais passée sous silence, 5 , CP_7 https://www.courrierinternational.com/article/rebellion-en-casamance-une-offensive-de- larmee-senegalaise-violente-mais-passee-sous-silence; CP_8 [...]
7 , Controparte_9 CP_7 https://www.seneplus.com/societe/grand-mystere-autour-du-bilan-de-cette-offensive-de- larmee). Alla fine di maggio 2021, l'esercito senegalese ha lanciato un'altra operazione per smantellare le basi dell'MF e porre in sicurezza la zona per il ritorno degli sfollati a causa del conflitto (https://www.aa.com.tr/fr/afrique/s%C3%A9n%C3%A9gal- larm%C3%A9e-lance-des-op%C3%A9rations-en-casamance/2259503; https://www.africanews.com/2021/06/15/mdfc-rebel-base-captured-in-casamance-by- senegalese-military-operation/; https://www.voaafrique.com/a/casamance-l- arm%C3%A9e-s%C3%A9n%C3%A9galaise-revendique-la-prise-de-camps- rebelles/5928108.html). Questa operazione, svoltasi con armi pesanti, è stata diretta verso il campo di Cassolole, comandato da comandante di Persona_10 numerose basi dell'MF. L'esercito senegalese ha riferito di avere, quindi, preso il controllo di diverse postazioni e campi ribelli dell'MF intorno a Badème e lungo il confine con la Guinea-Bissau, tra le città di Baggame e . Secondo le dichiarazioni delle autorità senegalesi, Per_11 oltre al reinsediamento degli abitanti, l'operazione militare aveva anche lo scopo di porre fine agli attacchi dei ribelli contro la popolazione locale e di fermare l'attuale traffico di droga e di legname. L'esercito ha dichiarato che le operazioni iniziate a maggio e guidate dal comandante hanno permesso la conquista di 5 basi Persona_12 dell'MF a Bouniack, , , e al confine sud-occidentale, le Per_13 Per_14 Per_15 Per_16 ultime basi della ribellione tra e la linea di confine con la Guinea Bissau Per_17
(https://www.aa.com.tr/fr/afrique/s%C3%A9n%C3%A9gal-larm%C3%A9e-lance-des- op%C3%A9rations-encasamance/2259503; https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210531- s%C3%A9n%C3%A9gal-retourau-calme-en-casamance-apr%C3%A8s-un-ratissage-
Email_2 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/Briefing Notes/2021/briefingnoteskw25-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=3; http://aps.sn/actualites/societe/article/avec-cinq-nouvelles-bases-prises-l-armee- neutralise-toutesles-positions-rebelles-du-sud-du-fleuve-casamance-colonel; http://aps.sn/actualites/societe/article/avec-cinq-nouvelles-bases-prises-l-armee-; http://aps.sn/actualites/societe/article/avec-cinq-nouvelles-bases-prises-l-
Email_3 http://aps.sn/actualites/societe/article/avec-cinq-nouvelles-bases-prises-l-
Email_3
pagina 7 di 14 https://www.africarivista.it/senegal-conflitto-in-casamance-a-un-passo-dalla- fine/186933/). Nel corso del 2022, secondo quanto evidenziato dalle fonti, nella CE, si sono verificati sporadici episodi di violenza che hanno coinvolto individui associati a varie fazioni del MF. Secondo il Dipartimento di Stato americano ci sono stati diversi atti di banditismo attribuiti ai ribelli dell'DF in cui i civili sono stati coinvolti. I ribelli dell'DF hanno, inoltre, occasionalmente provocato danni a civili mentre commettevano atti criminali non collegati alle operazioni militari (US Department of State-USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Senegal, 20 March 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089141.html). A marzo 2022, l'esercito senegalese ha lanciato l'operazione “Nord Bignona” per smantellare le basi ribelli del MF vicino al confine con il AM e per combattere il disboscamento illegale e il traffico di legname (Al-Jazeera, “Senegal begins military operation against CE secessionists”; 15 marzo 2022; disponibile al: url;
UNHCR; Multi-Country Office Senegal;
Operational Update January-March 2022; 04 maggio 2022; disponibile al: https://reliefweb.int/report/senegal/unhcr-operational- update-multi-country-office-mco-senegal-january-march-2022; ; CP_10 [...]
soldiers killed, nine 'missing' in The AM”; 26 gennaio 2022; disponibile CP_11 al: url). L'operazione comprendeva un'offensiva aerea e di terra, in particolare intorno a ND (dipartimento di , al confine con il AM. Secondo il AM National Per_18
Disaster Management Agency, queste operazioni hanno costretto 691 senegalesi a cercare rifugio in AM. Oltre 5.600 abitanti dei villaggi gambiani, che vivevano vicino al confine, sono stati sfollati (Amnesty International, AI Report 2022/2023, The State of the World's Human Rights;
Senegal 2022, 27 March 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089600.html). L'obiettivo principale di questa operazione, definita dalla Direzione dell'Informazione e delle Relazioni Pubbliche degli eserciti una “missione di sicurezza”, era quello di smantellare le basi della fazione MF di lungo il confine con il AM, dopo che il leader dei ribelli aveva Per_19 tenuto in ostaggio i soldati senegalesi in seguito allo scontro di fine gennaio (RFI, Sénégal: opération militaire pour «laver l'affront», mais l'option politique CP_9 reste sur la table, 17.03.2022, https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220317-
s%C3%A9n%C3%A9gal-op%C3%A9ration-militaire-en-casamance-pour-laver-l- affront-mais-l-option-politique-reste-sur-la-table; Sud Quotidien, Offensive de l'armée en CE : l'Armée perd 1 soldat, subit une hécatombe, 18 marzo 2022, Per_19 https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220317-s%C3%A9n%C3%A9gal-op%C3%A9ration- militaire-en-casamance-pour-laver-l-affront-mais-l-option-politique-reste-sur-la-table). Ancora nel mese di marzo 2022 le forze armate senegalesi hanno distrutto o occupato le basi dei ribelli di , , Per_20 Per_21 Per_22 Per_23 Per_24 Per_25
e I militanti dell'MF hanno, poi, aperto il fuoco Persona_26 Per_27 contro veicoli sulla strada RN4 fra e (BAMF, Federal Office for Pt_3 Per_18
Migration and Refugees, Briefing Notes, 28 marzo 2022, su url;
ACLED, Dashboard,
pagina 8 di 14 url;
, CE : Encore une attaque armée, entre et CP_12 Pt_4 Per_18
22.03.2022, https://www.ndarinfo.com/CE-Encore-une-attaque-armee-entre- Badioure-et-Bignona_a33469.html). Successivamente hanno attaccato e derubato civili lungo la strada vicino OR). Un civile che aveva Per_18 Per_28 Per_18 cercato di fuggire è rimasto ferito (ACLED, Dashboard, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard). Il clima di insicurezza causato dall'offensiva dell'esercito senegalese nella zona di confine tra Senegal e AM ha, inoltre, portato alla chiusura di molte scuole (Deutsche Welle, En CE, les écoles ferment à cause de l'insécurité, 1.4.22, https://www.dw.com/fr/casamance-conflit-%C3%A9coles-%C3%A9ducation/a- 61335839). Le classi sarebbero state comunque interrotte perché molti bambini della zona sono fuggiti dall'insicurezza con i genitori (Deutsche Welle, En CE, les écoles ferment à cause de l'insécurité, 1.4.22, https://www.dw.com/fr/casamance-conflit-
%C3%A9coles-%C3%A9ducation/a-61335839). Ad aprile LE ha registrato che le forze armate del Senegal hanno lanciato un'operazione di bombardamento dell'MF in Djibidione (ND, Per_18
OR) ed hanno annesso le basi militari dell'MF di , and Per_29 Per_30 in Djibidione (ND, OR) sequestrando munizioni, Per_31 Per_18 motociclette e veicoli dell'MF (ACLED DATA, Dashboard, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard; ACLED DATA, Dashboard, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard). Secondo l'Agenzia nazionale per la gestione delle crisi (NDMA) gambiana, inoltre, dall'inizio della campagna militare le autorità gambiane hanno identificato quasi 5.500 sfollati interni e 7.700 rifugiati dal Senegal. Il governo senegalese ha continuato a consentire il rimpatrio generalmente senza supervisione e in gran parte informale dei rifugiati della CE di ritorno dal AM e dalla Guinea-Bissau. Anche altre fonti stampa hanno segnalato che sarebbero 690 i senegalesi che avrebbero attraversato il confine con il AM nel tentativo di scappare dal combattimento tra i soldati e i separatisti della CE (Voa, Offensive militaire en CE: retour timide des déplacés en Gambie, su https://www.voaafrique.com/a/offensive-militaire-en- casamance-retour-timide-des-d%C3%A9plac%C3%A9s-en-gambie/6545390.html;
[...]
, Senegalese refugees flee to AM after separatist crisis, 2 June 2022, CP_13
Senegalese refugees flee to AM after separatist crisis, url;
Voa, Offensive militaire en CE: retour timide des déplacés en Gambie, su https://www.voaafrique.com/a/offensive-militaire-en-casamance-retour-timide-des- d%C3%A9plac%C3%A9s-en-gambie/6545390.html; refugees CP_13 CP_11 flee to AM after separatist crisis, 2 June 2022, https://www.aljazeera.com/news/2022/6/2/senegalese-refugees-flee-to-gambia-after- separatist-crisis). Cont A giugno 2022 alcune violenze sono scoppiate a e a OR ( Amnesty Per_18
International: Senegal. Prohibitions, violence, arbitrary arrests: the right to protest is under threat, 29 June 2022 su https://www.ecoi.net/en/document/2074845.html).
pagina 9 di 14 Successivamente, i funzionari del governo hanno firmato un accordo di pace preliminare con il comitato provvisorio del DF in Guinea-Bissau, obbligando il MF al disarmo e consentendo il ritorno degli sfollati nelle loro abitazioni. L'esercito ha condotto diverse operazioni aeree e di terra per facilitare il ritorno delle popolazioni sfollate locali colpite dal conflitto. Il Rapporto USDOS del 2023 riferisce tuttavia che le ONG hanno messo in evidenza l'assenza del leader del DF , sollevando Per_19 dubbi sull'utilità e la sostenibilità dell'accordo (US Department of State-USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Senegal, 20 March 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089141.html). Invero, a gennaio 2023, le fonti riportano scontri tra le forze militari senegalesi e i membri del MF: un soldato senegalese è morto e altri quattro sono stati feriti nella località di dove, nelle settimane precedenti, l'esercito aveva condotto Per_18 operazioni per bloccare il tentativo del MF di creare una nuova base al confine con il AM (Africanews, Senegalese soldier killed in clash with CE rebels – Army, 17.01.2023, https://www.africanews.com/2023/01/17/senegalese-soldier-killed-in-clash- with-casamance-rebels-army/; The Defense Post, Soldier Killed in Clash CP_11
With CE Rebels: Army, 17.01.2023, https://www.thedefensepost.com/2023/01/17/senegal-clash-casamance-rebels/; BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany) (Author): Briefing Notes, 23.01.2023, url;
ACLED Dashboard, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard). Il nord della CE (tra il villaggio di e ) è, inoltre, Per_29 Per_32 diventato un asse pericoloso a causa della presenza di ordigni esplosivi, in una zona molto contesa tra l'esercito senegalese e i combattenti indipendentisti del MF (Le Journal du Pays, CE : Trois soldats sénégalais tués et cinq autres blessés dans l'explosion de leur véhicule, 7 , CP_15 https://www.journaldupays.com/2023/casamance-trois-soldats-senegalais-tues-et-cinq- autres-blesses-dans-lexplosion-de-leur-vehicule/). Del resto, le forze governative senegalesi si sono scontrate con i separatisti nella regione della CE anche nel mese di maggio 2023, in particolare durante un'operazione di sicurezza nel Nord ND, a nord della CE (ICG, Crisis Watch-Senegal, May 2023, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=153); Seneweb,
Cinque blesses lors de combats contre les rebelles du MF, 10 Mai 2023, Pt_5 https://www.seneweb.com/news/Societe/casamance-cinq-soldats-blesses-lors-de- c_n_409451.html; Pulse.sn, 10 Mai 2023, https://www.pulse.sn/news/societe/casamance-les-rebelles-reprennent-les-armes-5- militaires-blesses/e1wltpt ; Ze-Africanews.com, Senegal: five soldiers wounded in fighting against MF rebels, 12.05.2023, https://ze-africanews.com/en/senegal-five- soldiers-wounded-in-fighting-against-mfdc-rebels/; Pulse.sn, 10 Mai 2023, https://www.pulse.sn/news/societe/casamance-les-rebelles-reprennent-les-armes-5- militaires-blesses/e1wltpt).
pagina 10 di 14 Nello stesso periodo, altre due fazioni dell'MF hanno ufficialmente deposto le armi durante la cerimonia con i rappresentanti dello stato nel dipartimento di come Per_18 parte del processo di pace in corso. Fonti media riportano che la fazione Per_33 dell'MF, a metà luglio, ha chiesto al governo l'apertura di negoziati per la pace e la sospensione dell'embargo imposto alla regione (ICG, Crisis Watch-Senegal, May 2023, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=153; Africanews, CE: le camp de Diakaye depose les armes, 15.05.2023, https://fr.africanews.com/2023/05/15/casamance-le-camp-de-diakaye-depose-les-armes/; Seneweb, : Le DF GO pour l'ouverture de Controparte_16 vraies négociations et la levée de ''l'embargo'' imposé à CE, 16.07.2023, url). Sempre nel mese di maggio 2023, numerose proteste dei sostenitori del CP_17 CP_18 partito di opposizione presieduto da e scontri hanno, poi, avuto luogo Persona_34 principalmente nel distretto di OR, coerentemente con quanto stava accadendo in altre aree del Paese e soprattutto nella capitale: il 15 maggio, alla vigilia del processo di Sonko per il caso di stupro, i manifestanti pro-Sonko si sono scontrati con la polizia a OR, roccaforte del leader di opposizione nella regione di CE. A metà maggio sono stati registrati scontri violenti tra forze dell'ordine e sostenitori del partito i quali hanno bloccato l'accesso all'abitazione del loro leader CP_18 Persona_34
( OR), nel tentativo di impedire alle forze dell'ordine di costringere Per_35
a presentarsi in tribunale a Dakar per rispondere dell'accusa di violenza sessuale. Per_34
I manifestanti hanno costruito barricate ostruendo la strada con pietre e tronchi d'albero intorno alla casa di hanno bruciato pneumatici. Le forze dell'ordine Persona_34 hanno sparato pneumatici a gas. ACLED riporta l'uccisione di un poliziotto negli scontri e di un manifestante deceduto a seguito delle ferite riportate. Anche secondo il Ministero degli Interni, gli scontri hanno provocato la morte di due civili, mentre altre fonti riportano tre vittime, tra le quali un poliziotto (ACLED, Regional Overview Africa - Senegal - March 2023, 6.4.23, https://acleddata.com/2023/04/06/regional-overview- africa-march-2023/; ACLED Data, Dashboard, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard; ICG, Crisis Watch-Senegal, May 2023, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=153; Crisis 24, Senegal: Civil unrest in OR on May 15, 15.05.23, https://crisis24.garda.com/alerts/2023/05/senegal-civil-unrest-in-ziguinchor-on-may-15;
Article 19, Senegal: Deadly crackdown and violence during protest must be investigated, 23.05.2023, https://www.article19.org/resources/senegal-deadly- crackdown-and-violence-during-protest-must-be-investigated/). Nel distretto di KO sono state registrate dimostrazioni di piazza violente;
i sostenitori del hanno ostruito le strade con barricate, incendiato pneumatici e si sono CP_18 scontrati con le forze dell'ordine che hanno sparato gas lacrimogeni sui manifestanti. LE ha registrato una vittima a seguito degli scontri che si sono svolti in modo simile anche a e Diaoube, sempre nel distretto di KO (ACLED Data, Dashboard, Per_36 https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard).
pagina 11 di 14 Nel distretto di Sedhiou, durante la prima settimana di giugno 2023, i sostenitori del hanno manifestato a GO ( GO, Sedhiou) e a CP_18 Per_37 Per_38
( , GO, Sedhiou) dopo la condanna del loro leader politico: i Persona_39 manifestanti hanno bloccato la strada con barricate di tronchi d'albero, hanno bruciato pneumatici e si sono scontrati con i sostenitori della coalizione governativa. Il 2 giugno, i sostenitori del hanno bruciato la scuola di a seguito della condanna di CP_18 Per_38
mentre l'8 giugno 2023, un gruppo di residenti ha manifestato contro l'arresto del Per_34 leader di "GO Debout" a GO: i gendarmi hanno arrestato 15 manifestanti, tra cui un insegnante (ACLED Data, Dashboard, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard). Le sopra citate fonti, fanno emergere la presenza, nel paese di origine, di una instabile situazione generale della sicurezza di questa parte del Senegal, dovuta alla sostanziale impunità ed al mancato controllo di violenze diffuse, soprusi o vendette quali ordinari strumenti di soluzione delle controversie nonché alla presenza di episodi di violenza di matrice terroristica a carattere sporadico. E tanto basta a consentire il riconoscimento della protezione speciale. Inoltre, giova evidenziare che il ricorrente è in Italia da circa nove anni e, dalla documentazione depositata in atti, emerge la sua volontà di stabilizzazione e integrazione sul territorio italiano. Agli atti, infatti, sono presenti una relazione sociale attestante che il ricorrente ha lavorato, senza un regolare contratto di lavoro, come bracciante agricolo ed un contratto di lavoro tra il ricorrente e Parte_6
a tempo determinato e part time (cfr. Contratto di assunzione dal
[...]
27.1.2023 al 28.2.2023; proroga fino al 31.5.2023). Inoltre, con memoria difensiva del
14.3.2025, il difensore ha depositato il sopravvenuto contratto di lavoro a tempo pieno, il quale attesta che il ricorrente è stato assunto il 14.3.2025, come bracciante agricolo, da parte di Fatto del 14.3.2025 fino al 31.12.2025 (cfr. Contratto di Parte_7 lavoro in atti e relativa comunicazione obbligatoria Unilav). Dunque, il rimpatrio forzato del ricorrente violerebbe il diritto al rispetto della vita privata, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C, poiché interromperebbe il suo concreto percorso d'integrazione, lacerando anche i legami sociali che verosimilmente ha costituito nello svolgimento dell'attività lavorativa e culturale (cfr. Corte EDU, Niemietz vs. Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale
“Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”) e, a fronte delle su richiamate condizioni oggettive del pagina 12 di 14 paese di origine, lo costringerebbe a subire la privazione del suo fondamentale diritto alla salute, di cui all'art. 32 C, nonché al cibo, ad un'abitazione e ad un ambiente salubre, riconosciuti anche dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato in Italia con legge 881/1977. In particolare, l'art. 2 del Patto dispone che “Ciascuno Stato Parte del presente Patto si impegna ad adottare misure, individualmente e attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, soprattutto economica e tecnica, nella misura massima delle sue risorse disponibili, al fine di raggiungere progressivamente la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative”; l'art. 11 dispone che “Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, compresi un'alimentazione, un vestiario e un alloggio adeguati, e al miglioramento continuo delle condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno le misure appropriate per garantire la realizzazione di questo diritto, riconoscendo a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale basata sul libero consenso.” In ordine alle spese processuali non vi è luogo a provvedere, atteso che “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI, 29/11/2018, n. 30876).
P.Q.M.
Il Tribunale, XIII sezione, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-annulla il provvedimento della Questura di e riconosce al ricorrente il diritto al CP_2 rilascio del permesso di soggiorno nel territorio italiano per "casi speciali" ai sensi dell'art.32 comma 3 DLgs n.25\08, come modificato e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-nulla per le spese processuali;
Così deciso in Napoli in data 28.3.2025
Il Presidente est
Dott.ssa Marida Corso
pagina 13 di 14 pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8170/2023
TRA
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Susanna Bologna (C.F.:
), giusta procura in atti, e con essa elettivamente C.F._2 domiciliato al domicilio digitale all'account Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 [...]
in persona del Questore p.t. rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettale CP_2 dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTI
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato il 24.3.2023, e ritualmente notificato ai resistenti, domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, avente sede a Napoli, il ricorrente indicato in epigrafe, cittadino del Senegal, impugnava il diniego dell'istanza di permesso di soggiorno per casi speciali Cat. Prot. n. 30 emesso dal NumeroDi_1
Questore della Provincia di il 30.1.2023, notificato in data 22.2.2023, con cui il CP_2
Questore della Provincia di in ordine alla domanda del permesso di soggiorno CP_2 presentata dalla ricorrente così decideva: “........Ritenuto che la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di ha CP_2 espresso parere contrario al rilascio del titolo autorizzatorio in data 11.1.2023; atteso
pagina 1 di 14 che la ratio del mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione di avvio, ex artt. 7 e 8 L. 241/90, risiede nella natura vincolante del parere espresso dalla Commissione nonché della disciplina di cui all'art. 21 octies L.241/90; tenuto conto che non sussistono in capo all'istante i presupposti di legge per il rilascio del permesso di soggiorno così come previsto dal parere vincolante espresso dalla Commissione Territoriale”….rigettava l'istanza del permesso di soggiorno per protezione speciale, invitando il ricorrente a lasciare volontariamente lo Stato italiano entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di diniego.
Il ricorrente assumeva di avere diritto al titolo autorizzatorio richiesto, asserendo di avere i requisiti prescritti dall'art. 19 comma 1 e 1.1. del d.lgs. 286/1998 come modificato dal D.l. 130/2020 convertito in Legge 173/2020 del 18 dicembre 2020, date le condizioni oggettive del proprio Paese d'origine (CE) e data l'integrazione sociale e lavorativa sul territorio italiano.
Disposta la sospensione del provvedimento. Integrato il contraddittorio nei confronti del
, questi si costituiva in giudizio il 9.10.2024 e resisteva alla Controparte_1 domanda cautelare e di merito, depositando comparsa di risposta con cui ne chiedeva il rigetto. Disposta la trattazione in forma scritta dell'udienza del 19.3.2025, vi partecipavano le parti che si riportavano alle rispettive conclusioni. All'esito della stessa, il giudice riservava al Collegio la decisione della causa.
Ritiene, in via preliminare, il Tribunale adito che la controversia debba essere decisa in composizione collegiale ai sensi dell'art. 702 bis e ss. c.p.c. in virtù della disciplina dettata dal d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18, che ha introdotto l'art. 19ter nel d.lgs. 150\11. L'istante ha impugnato, come sopra visto, il provvedimento emesso dal
Questore il quale ha fatto proprio il parere espresso dalla Commissione territoriale di Caserta, che ha negato la ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 19, comma 1 e 1.1. per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e art.1, CP_3 comma 9, d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18. Vertendosi in ipotesi di controversia riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018), la decisione è collegiale. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020, ha modificato l'articolo 19, (rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”), commi 1 e 1.1., del d.lgs 286/1998, così statuisce:« in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione...» mentre al comma 1.1., prima parte, si riconosce il divieto di refoulement qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 d.lgs 286/98. Con la precisazione che “Nella
pagina 2 di 14 valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”. La modifica introdotta in sede di conversione del DL. 130/20 richiama altresì, sempre al comma 1.1 dell'articolo 19, circa il divieto di respingimento ed espulsione, il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”), impiegando la stessa espressione che il medesimo decreto-legge (all'articolo 1, comma 1, lettera a)) utilizza nel novellare altra disposizione del Testo unico (ossia il suo articolo 5, comma 6). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che
“
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto- legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Ritiene, dunque, questo Collegio che il diritto al rinnovo del permesso per protezione speciale, debba essere regolato dalla nuova disciplina, attesa l'instaurazione del giudizio il 24.3.2023. Con le nuove disposizioni, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Il Collegio ritiene che vi sia continuità di disciplina tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente ratione temporis, e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma 1.1, come introdotto dal d-l 130. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del pagina 3 di 14 decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la recente sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, . Belgio e Grecia, § da 252 a 263). CP_4
Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ritiene sussistente una sostanziale continuità con la disciplina precedente.
pagina 4 di 14 Secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte,
Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Entrambe, inoltre, fondano il giudizio di accertamento sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Come prima, quindi, anche tuttora si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale) e radicato nel territorio nazionale, che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali. Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i., a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 t.u.i. dalla novella in questione. Pertanto, nelle modifiche apportate dal d-l 130/20 non si ritrova alcun pregiudizio per il ricorrente, né alcuna disparità di trattamento.
Tanto premesso in ordine al quadro normativo sostanziale, la domanda del ricorrente è meritevole di accoglimento. Ed invero, vista la provenienza del ricorrente, vanno valutate d'ufficio le notizie riguardanti l'attuale situazione della sicurezza nella regione CE (cfr.
pagina 5 di 14 15.011512&lvl=15.8). Ebbene, secondo le fonti, il 26 gennaio 2021 l'esercito senegalese ha iniziato un'operazione militare nella regione meridionale del Senegal contro gli indipendentisti del Movimento delle forze democratiche di CE;
dopo i bombardamenti aerei e di artiglieria tra e la frontiera della Guinea-Bissau, reparti dell'esercito avrebbero Pt_2 attaccato tre basi degli indipendentisti che si sarebbero ritirati in un'area forestale (NIGRIZIA, Senegal: operazione militare contro gli indipendentisti della CE, 4 febbraio 2021, https://www.nigrizia.it/notizia/notizie-dallafrica-in-podcast-giovedi-4- febbraio-2021). Le operazioni sono state disposte in risposta alla accresciuta insicurezza in queste zone e alle minacce dei gruppi armati contro i civili, di ritorno nella zona dopo essere stati costretti a fuggire a causa del conflitto separatista protrattosi dal 1982 al 2006 (VOA Afrique, L'armée sénégalaise à l'offensive contre les rebelles en CE, 3 fevrier 2021, https://www.voaafrique.com/a/l-arm%C3%A9e-s%C3%A9n%C3%A9galaise-
%C3%A0-l-offensive-contre-les-rebelles-en-casamance-/5763964.html). L'esercito e il governo senegalese sono stati accusati dal movimento indipendentista di rilanciare, dopo anni di tregua, un conflitto che ha causato migliaia di morti dal suo inizio nel 1982 (Centre d'études stratégiques de l'Afrique, Revue de Presse du 4 Février 2021, https://africacenter.org/fr/daily-media-review/revue-de-presse-du-4-fevrier-2021/). Nel comunicato stampa del 28 gennaio 2021, a firma del colonnello , Direttore Per_1 dell'Informazione e delle Pubbliche Relazioni delle Forze Armate (DIRPA), si dichiarava che l'esercito era impegnato in operazioni militari nel settore della foresta di Bilass contro gruppi armati e che l'iniziativa rispondeva ad un triplice obiettivo. Il primo, quello di neutralizzare elementi armati che si nascondono in questa zona perpetrando violenze contro la popolazione locale, impedendogli lo svolgimento di attività quotidiane come la raccolta di frutta e legno nella foresta;
il secondo, quello di fornire supporto in termini di sicurezza per il ritorno dei civili sfollati a OR, in particolare quelli dei villaggi situati nel comune rurale di Boutoupa Camaracounda che hanno riacquistato le loro terre dal luglio 2020; il terzo, quello di combattere attività illecite di bande armate impegnate nel traffico illegale di legname e della canapa indiana e del contrabbando di merci (Sud Quotidien, Les bastions 2, 9 et celui de
[...]
le MF promet son retour, 5 fevrier 2021, accesso del 07 febbraio 2021, CP_5 https://www.sudonline.sn/les-bastions-2-9-et-celui-de-sikoun-demanteles-le-mfdc- promet-son-retour_a_50696.html). Tale ultima fonte, un media di informazione nazionale, riferiva che l'estremo sud del Senegal, che ricomprende i territori di GO, e era stata teatro di Persona_2 Per_3 Per_4 Persona_5 violenti combattimenti con armi pesanti tra le forze armate senegalesi e i combattenti del braccio armato di del Movimento delle Forze Democratiche di CE Per_6
(MF). Nei comuni di e nei villaggi di Per_4 Per_3 Persona_2 Persona_7
e nel comune di GO si sono registrati movimenti di truppe e mortai e si Per_8 riporta che colpi d'arma pesante vengono sparati da queste località. Le forze armate pagina 6 di 14 hanno bombardato alcune posizioni nemiche (GardaWorld, Senegal: heightened security likely in CE following 26 operations, Per_9 https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/435866/senegal-heightened-security-likely- in-casamance-following-jan-26-operations; En CE, une Controparte_6 offensive de l'armée sénégalaise violente mais passée sous silence, 5 , CP_7 https://www.courrierinternational.com/article/rebellion-en-casamance-une-offensive-de- larmee-senegalaise-violente-mais-passee-sous-silence; CP_8 [...]
7 , Controparte_9 CP_7 https://www.seneplus.com/societe/grand-mystere-autour-du-bilan-de-cette-offensive-de- larmee). Alla fine di maggio 2021, l'esercito senegalese ha lanciato un'altra operazione per smantellare le basi dell'MF e porre in sicurezza la zona per il ritorno degli sfollati a causa del conflitto (https://www.aa.com.tr/fr/afrique/s%C3%A9n%C3%A9gal- larm%C3%A9e-lance-des-op%C3%A9rations-en-casamance/2259503; https://www.africanews.com/2021/06/15/mdfc-rebel-base-captured-in-casamance-by- senegalese-military-operation/; https://www.voaafrique.com/a/casamance-l- arm%C3%A9e-s%C3%A9n%C3%A9galaise-revendique-la-prise-de-camps- rebelles/5928108.html). Questa operazione, svoltasi con armi pesanti, è stata diretta verso il campo di Cassolole, comandato da comandante di Persona_10 numerose basi dell'MF. L'esercito senegalese ha riferito di avere, quindi, preso il controllo di diverse postazioni e campi ribelli dell'MF intorno a Badème e lungo il confine con la Guinea-Bissau, tra le città di Baggame e . Secondo le dichiarazioni delle autorità senegalesi, Per_11 oltre al reinsediamento degli abitanti, l'operazione militare aveva anche lo scopo di porre fine agli attacchi dei ribelli contro la popolazione locale e di fermare l'attuale traffico di droga e di legname. L'esercito ha dichiarato che le operazioni iniziate a maggio e guidate dal comandante hanno permesso la conquista di 5 basi Persona_12 dell'MF a Bouniack, , , e al confine sud-occidentale, le Per_13 Per_14 Per_15 Per_16 ultime basi della ribellione tra e la linea di confine con la Guinea Bissau Per_17
(https://www.aa.com.tr/fr/afrique/s%C3%A9n%C3%A9gal-larm%C3%A9e-lance-des- op%C3%A9rations-encasamance/2259503; https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210531- s%C3%A9n%C3%A9gal-retourau-calme-en-casamance-apr%C3%A8s-un-ratissage-
Email_2 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/Briefing Notes/2021/briefingnoteskw25-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=3; http://aps.sn/actualites/societe/article/avec-cinq-nouvelles-bases-prises-l-armee- neutralise-toutesles-positions-rebelles-du-sud-du-fleuve-casamance-colonel; http://aps.sn/actualites/societe/article/avec-cinq-nouvelles-bases-prises-l-armee-; http://aps.sn/actualites/societe/article/avec-cinq-nouvelles-bases-prises-l-
Email_3 http://aps.sn/actualites/societe/article/avec-cinq-nouvelles-bases-prises-l-
Email_3
pagina 7 di 14 https://www.africarivista.it/senegal-conflitto-in-casamance-a-un-passo-dalla- fine/186933/). Nel corso del 2022, secondo quanto evidenziato dalle fonti, nella CE, si sono verificati sporadici episodi di violenza che hanno coinvolto individui associati a varie fazioni del MF. Secondo il Dipartimento di Stato americano ci sono stati diversi atti di banditismo attribuiti ai ribelli dell'DF in cui i civili sono stati coinvolti. I ribelli dell'DF hanno, inoltre, occasionalmente provocato danni a civili mentre commettevano atti criminali non collegati alle operazioni militari (US Department of State-USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Senegal, 20 March 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089141.html). A marzo 2022, l'esercito senegalese ha lanciato l'operazione “Nord Bignona” per smantellare le basi ribelli del MF vicino al confine con il AM e per combattere il disboscamento illegale e il traffico di legname (Al-Jazeera, “Senegal begins military operation against CE secessionists”; 15 marzo 2022; disponibile al: url;
UNHCR; Multi-Country Office Senegal;
Operational Update January-March 2022; 04 maggio 2022; disponibile al: https://reliefweb.int/report/senegal/unhcr-operational- update-multi-country-office-mco-senegal-january-march-2022; ; CP_10 [...]
soldiers killed, nine 'missing' in The AM”; 26 gennaio 2022; disponibile CP_11 al: url). L'operazione comprendeva un'offensiva aerea e di terra, in particolare intorno a ND (dipartimento di , al confine con il AM. Secondo il AM National Per_18
Disaster Management Agency, queste operazioni hanno costretto 691 senegalesi a cercare rifugio in AM. Oltre 5.600 abitanti dei villaggi gambiani, che vivevano vicino al confine, sono stati sfollati (Amnesty International, AI Report 2022/2023, The State of the World's Human Rights;
Senegal 2022, 27 March 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089600.html). L'obiettivo principale di questa operazione, definita dalla Direzione dell'Informazione e delle Relazioni Pubbliche degli eserciti una “missione di sicurezza”, era quello di smantellare le basi della fazione MF di lungo il confine con il AM, dopo che il leader dei ribelli aveva Per_19 tenuto in ostaggio i soldati senegalesi in seguito allo scontro di fine gennaio (RFI, Sénégal: opération militaire pour «laver l'affront», mais l'option politique CP_9 reste sur la table, 17.03.2022, https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220317-
s%C3%A9n%C3%A9gal-op%C3%A9ration-militaire-en-casamance-pour-laver-l- affront-mais-l-option-politique-reste-sur-la-table; Sud Quotidien, Offensive de l'armée en CE : l'Armée perd 1 soldat, subit une hécatombe, 18 marzo 2022, Per_19 https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220317-s%C3%A9n%C3%A9gal-op%C3%A9ration- militaire-en-casamance-pour-laver-l-affront-mais-l-option-politique-reste-sur-la-table). Ancora nel mese di marzo 2022 le forze armate senegalesi hanno distrutto o occupato le basi dei ribelli di , , Per_20 Per_21 Per_22 Per_23 Per_24 Per_25
e I militanti dell'MF hanno, poi, aperto il fuoco Persona_26 Per_27 contro veicoli sulla strada RN4 fra e (BAMF, Federal Office for Pt_3 Per_18
Migration and Refugees, Briefing Notes, 28 marzo 2022, su url;
ACLED, Dashboard,
pagina 8 di 14 url;
, CE : Encore une attaque armée, entre et CP_12 Pt_4 Per_18
22.03.2022, https://www.ndarinfo.com/CE-Encore-une-attaque-armee-entre- Badioure-et-Bignona_a33469.html). Successivamente hanno attaccato e derubato civili lungo la strada vicino OR). Un civile che aveva Per_18 Per_28 Per_18 cercato di fuggire è rimasto ferito (ACLED, Dashboard, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard). Il clima di insicurezza causato dall'offensiva dell'esercito senegalese nella zona di confine tra Senegal e AM ha, inoltre, portato alla chiusura di molte scuole (Deutsche Welle, En CE, les écoles ferment à cause de l'insécurité, 1.4.22, https://www.dw.com/fr/casamance-conflit-%C3%A9coles-%C3%A9ducation/a- 61335839). Le classi sarebbero state comunque interrotte perché molti bambini della zona sono fuggiti dall'insicurezza con i genitori (Deutsche Welle, En CE, les écoles ferment à cause de l'insécurité, 1.4.22, https://www.dw.com/fr/casamance-conflit-
%C3%A9coles-%C3%A9ducation/a-61335839). Ad aprile LE ha registrato che le forze armate del Senegal hanno lanciato un'operazione di bombardamento dell'MF in Djibidione (ND, Per_18
OR) ed hanno annesso le basi militari dell'MF di , and Per_29 Per_30 in Djibidione (ND, OR) sequestrando munizioni, Per_31 Per_18 motociclette e veicoli dell'MF (ACLED DATA, Dashboard, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard; ACLED DATA, Dashboard, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard). Secondo l'Agenzia nazionale per la gestione delle crisi (NDMA) gambiana, inoltre, dall'inizio della campagna militare le autorità gambiane hanno identificato quasi 5.500 sfollati interni e 7.700 rifugiati dal Senegal. Il governo senegalese ha continuato a consentire il rimpatrio generalmente senza supervisione e in gran parte informale dei rifugiati della CE di ritorno dal AM e dalla Guinea-Bissau. Anche altre fonti stampa hanno segnalato che sarebbero 690 i senegalesi che avrebbero attraversato il confine con il AM nel tentativo di scappare dal combattimento tra i soldati e i separatisti della CE (Voa, Offensive militaire en CE: retour timide des déplacés en Gambie, su https://www.voaafrique.com/a/offensive-militaire-en- casamance-retour-timide-des-d%C3%A9plac%C3%A9s-en-gambie/6545390.html;
[...]
, Senegalese refugees flee to AM after separatist crisis, 2 June 2022, CP_13
Senegalese refugees flee to AM after separatist crisis, url;
Voa, Offensive militaire en CE: retour timide des déplacés en Gambie, su https://www.voaafrique.com/a/offensive-militaire-en-casamance-retour-timide-des- d%C3%A9plac%C3%A9s-en-gambie/6545390.html; refugees CP_13 CP_11 flee to AM after separatist crisis, 2 June 2022, https://www.aljazeera.com/news/2022/6/2/senegalese-refugees-flee-to-gambia-after- separatist-crisis). Cont A giugno 2022 alcune violenze sono scoppiate a e a OR ( Amnesty Per_18
International: Senegal. Prohibitions, violence, arbitrary arrests: the right to protest is under threat, 29 June 2022 su https://www.ecoi.net/en/document/2074845.html).
pagina 9 di 14 Successivamente, i funzionari del governo hanno firmato un accordo di pace preliminare con il comitato provvisorio del DF in Guinea-Bissau, obbligando il MF al disarmo e consentendo il ritorno degli sfollati nelle loro abitazioni. L'esercito ha condotto diverse operazioni aeree e di terra per facilitare il ritorno delle popolazioni sfollate locali colpite dal conflitto. Il Rapporto USDOS del 2023 riferisce tuttavia che le ONG hanno messo in evidenza l'assenza del leader del DF , sollevando Per_19 dubbi sull'utilità e la sostenibilità dell'accordo (US Department of State-USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Senegal, 20 March 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089141.html). Invero, a gennaio 2023, le fonti riportano scontri tra le forze militari senegalesi e i membri del MF: un soldato senegalese è morto e altri quattro sono stati feriti nella località di dove, nelle settimane precedenti, l'esercito aveva condotto Per_18 operazioni per bloccare il tentativo del MF di creare una nuova base al confine con il AM (Africanews, Senegalese soldier killed in clash with CE rebels – Army, 17.01.2023, https://www.africanews.com/2023/01/17/senegalese-soldier-killed-in-clash- with-casamance-rebels-army/; The Defense Post, Soldier Killed in Clash CP_11
With CE Rebels: Army, 17.01.2023, https://www.thedefensepost.com/2023/01/17/senegal-clash-casamance-rebels/; BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany) (Author): Briefing Notes, 23.01.2023, url;
ACLED Dashboard, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard). Il nord della CE (tra il villaggio di e ) è, inoltre, Per_29 Per_32 diventato un asse pericoloso a causa della presenza di ordigni esplosivi, in una zona molto contesa tra l'esercito senegalese e i combattenti indipendentisti del MF (Le Journal du Pays, CE : Trois soldats sénégalais tués et cinq autres blessés dans l'explosion de leur véhicule, 7 , CP_15 https://www.journaldupays.com/2023/casamance-trois-soldats-senegalais-tues-et-cinq- autres-blesses-dans-lexplosion-de-leur-vehicule/). Del resto, le forze governative senegalesi si sono scontrate con i separatisti nella regione della CE anche nel mese di maggio 2023, in particolare durante un'operazione di sicurezza nel Nord ND, a nord della CE (ICG, Crisis Watch-Senegal, May 2023, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=153); Seneweb,
Cinque blesses lors de combats contre les rebelles du MF, 10 Mai 2023, Pt_5 https://www.seneweb.com/news/Societe/casamance-cinq-soldats-blesses-lors-de- c_n_409451.html; Pulse.sn, 10 Mai 2023, https://www.pulse.sn/news/societe/casamance-les-rebelles-reprennent-les-armes-5- militaires-blesses/e1wltpt ; Ze-Africanews.com, Senegal: five soldiers wounded in fighting against MF rebels, 12.05.2023, https://ze-africanews.com/en/senegal-five- soldiers-wounded-in-fighting-against-mfdc-rebels/; Pulse.sn, 10 Mai 2023, https://www.pulse.sn/news/societe/casamance-les-rebelles-reprennent-les-armes-5- militaires-blesses/e1wltpt).
pagina 10 di 14 Nello stesso periodo, altre due fazioni dell'MF hanno ufficialmente deposto le armi durante la cerimonia con i rappresentanti dello stato nel dipartimento di come Per_18 parte del processo di pace in corso. Fonti media riportano che la fazione Per_33 dell'MF, a metà luglio, ha chiesto al governo l'apertura di negoziati per la pace e la sospensione dell'embargo imposto alla regione (ICG, Crisis Watch-Senegal, May 2023, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=153; Africanews, CE: le camp de Diakaye depose les armes, 15.05.2023, https://fr.africanews.com/2023/05/15/casamance-le-camp-de-diakaye-depose-les-armes/; Seneweb, : Le DF GO pour l'ouverture de Controparte_16 vraies négociations et la levée de ''l'embargo'' imposé à CE, 16.07.2023, url). Sempre nel mese di maggio 2023, numerose proteste dei sostenitori del CP_17 CP_18 partito di opposizione presieduto da e scontri hanno, poi, avuto luogo Persona_34 principalmente nel distretto di OR, coerentemente con quanto stava accadendo in altre aree del Paese e soprattutto nella capitale: il 15 maggio, alla vigilia del processo di Sonko per il caso di stupro, i manifestanti pro-Sonko si sono scontrati con la polizia a OR, roccaforte del leader di opposizione nella regione di CE. A metà maggio sono stati registrati scontri violenti tra forze dell'ordine e sostenitori del partito i quali hanno bloccato l'accesso all'abitazione del loro leader CP_18 Persona_34
( OR), nel tentativo di impedire alle forze dell'ordine di costringere Per_35
a presentarsi in tribunale a Dakar per rispondere dell'accusa di violenza sessuale. Per_34
I manifestanti hanno costruito barricate ostruendo la strada con pietre e tronchi d'albero intorno alla casa di hanno bruciato pneumatici. Le forze dell'ordine Persona_34 hanno sparato pneumatici a gas. ACLED riporta l'uccisione di un poliziotto negli scontri e di un manifestante deceduto a seguito delle ferite riportate. Anche secondo il Ministero degli Interni, gli scontri hanno provocato la morte di due civili, mentre altre fonti riportano tre vittime, tra le quali un poliziotto (ACLED, Regional Overview Africa - Senegal - March 2023, 6.4.23, https://acleddata.com/2023/04/06/regional-overview- africa-march-2023/; ACLED Data, Dashboard, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard; ICG, Crisis Watch-Senegal, May 2023, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=153; Crisis 24, Senegal: Civil unrest in OR on May 15, 15.05.23, https://crisis24.garda.com/alerts/2023/05/senegal-civil-unrest-in-ziguinchor-on-may-15;
Article 19, Senegal: Deadly crackdown and violence during protest must be investigated, 23.05.2023, https://www.article19.org/resources/senegal-deadly- crackdown-and-violence-during-protest-must-be-investigated/). Nel distretto di KO sono state registrate dimostrazioni di piazza violente;
i sostenitori del hanno ostruito le strade con barricate, incendiato pneumatici e si sono CP_18 scontrati con le forze dell'ordine che hanno sparato gas lacrimogeni sui manifestanti. LE ha registrato una vittima a seguito degli scontri che si sono svolti in modo simile anche a e Diaoube, sempre nel distretto di KO (ACLED Data, Dashboard, Per_36 https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard).
pagina 11 di 14 Nel distretto di Sedhiou, durante la prima settimana di giugno 2023, i sostenitori del hanno manifestato a GO ( GO, Sedhiou) e a CP_18 Per_37 Per_38
( , GO, Sedhiou) dopo la condanna del loro leader politico: i Persona_39 manifestanti hanno bloccato la strada con barricate di tronchi d'albero, hanno bruciato pneumatici e si sono scontrati con i sostenitori della coalizione governativa. Il 2 giugno, i sostenitori del hanno bruciato la scuola di a seguito della condanna di CP_18 Per_38
mentre l'8 giugno 2023, un gruppo di residenti ha manifestato contro l'arresto del Per_34 leader di "GO Debout" a GO: i gendarmi hanno arrestato 15 manifestanti, tra cui un insegnante (ACLED Data, Dashboard, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard). Le sopra citate fonti, fanno emergere la presenza, nel paese di origine, di una instabile situazione generale della sicurezza di questa parte del Senegal, dovuta alla sostanziale impunità ed al mancato controllo di violenze diffuse, soprusi o vendette quali ordinari strumenti di soluzione delle controversie nonché alla presenza di episodi di violenza di matrice terroristica a carattere sporadico. E tanto basta a consentire il riconoscimento della protezione speciale. Inoltre, giova evidenziare che il ricorrente è in Italia da circa nove anni e, dalla documentazione depositata in atti, emerge la sua volontà di stabilizzazione e integrazione sul territorio italiano. Agli atti, infatti, sono presenti una relazione sociale attestante che il ricorrente ha lavorato, senza un regolare contratto di lavoro, come bracciante agricolo ed un contratto di lavoro tra il ricorrente e Parte_6
a tempo determinato e part time (cfr. Contratto di assunzione dal
[...]
27.1.2023 al 28.2.2023; proroga fino al 31.5.2023). Inoltre, con memoria difensiva del
14.3.2025, il difensore ha depositato il sopravvenuto contratto di lavoro a tempo pieno, il quale attesta che il ricorrente è stato assunto il 14.3.2025, come bracciante agricolo, da parte di Fatto del 14.3.2025 fino al 31.12.2025 (cfr. Contratto di Parte_7 lavoro in atti e relativa comunicazione obbligatoria Unilav). Dunque, il rimpatrio forzato del ricorrente violerebbe il diritto al rispetto della vita privata, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C, poiché interromperebbe il suo concreto percorso d'integrazione, lacerando anche i legami sociali che verosimilmente ha costituito nello svolgimento dell'attività lavorativa e culturale (cfr. Corte EDU, Niemietz vs. Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale
“Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”) e, a fronte delle su richiamate condizioni oggettive del pagina 12 di 14 paese di origine, lo costringerebbe a subire la privazione del suo fondamentale diritto alla salute, di cui all'art. 32 C, nonché al cibo, ad un'abitazione e ad un ambiente salubre, riconosciuti anche dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato in Italia con legge 881/1977. In particolare, l'art. 2 del Patto dispone che “Ciascuno Stato Parte del presente Patto si impegna ad adottare misure, individualmente e attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, soprattutto economica e tecnica, nella misura massima delle sue risorse disponibili, al fine di raggiungere progressivamente la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative”; l'art. 11 dispone che “Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, compresi un'alimentazione, un vestiario e un alloggio adeguati, e al miglioramento continuo delle condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno le misure appropriate per garantire la realizzazione di questo diritto, riconoscendo a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale basata sul libero consenso.” In ordine alle spese processuali non vi è luogo a provvedere, atteso che “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI, 29/11/2018, n. 30876).
P.Q.M.
Il Tribunale, XIII sezione, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-annulla il provvedimento della Questura di e riconosce al ricorrente il diritto al CP_2 rilascio del permesso di soggiorno nel territorio italiano per "casi speciali" ai sensi dell'art.32 comma 3 DLgs n.25\08, come modificato e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-nulla per le spese processuali;
Così deciso in Napoli in data 28.3.2025
Il Presidente est
Dott.ssa Marida Corso
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