CA
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/12/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 147/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 18.12.2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 147/2025 promossa da:
(c.f. ) in persona del Ministro Parte_1 P.IVA_1
p.t., e rappresentati e difesi Parte_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, in NA, elettivamente domiciliati in Corso Mazzini 55,
NA
Appellante
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1 C.F._1
NC EL
Appellata
Avverso la sentenza n. 87/2025, emessa dal Tribunale di Fermo - Sez. Lav., pubblicata in data
15/04/2025, RG n. 101/2025.
Conclusioni come in atti. pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto dinanzi alla Corte di Appello di NA, Sez. Lav., il Parte_1
, in persona del Ministro in carica, e l' proponevano appello avverso la
[...] Parte_3 sentenza n. 87/2025, pubblicata in data 15.04.2025, con la quale il Tribunale di Fermo, in funzione del
Giudice del lavoro, dichiarava l'illegittimità del termine apposto al contratto stipulato tra il Dirigente Par Scolastico dell' di Massignano e nell'a.s. 2009/2010, dal 01.09.2009 al Controparte_1
31.08.2010, per l'insegnamento di religione nella scuola primaria di Massignano Capoluogo, per undici ore settimanali e condannava il a versare alla ricorrente, a titolo Parte_1 di risarcimento del danno, un importo pari a sette mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del Tfr, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali;
condannava altresì il
[...]
alla rifusione, a favore della parte ricorrente, delle spese di lite liquidate in Parte_1
€ 3.118,50 di cui 118,50 oltre rimborso spese generali del 15% cpa ed iva, da distrarsi in favore dell'Avv.ti EL NC e dell'Avv.to stabilito Francesco EL.
Più precisamente, l'appellante lamenta: l'infondatezza della pretesa, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 del D.Lgs n. 368/01, l'inesatta applicazione della sentenza CGUE, l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Contraddittorietà e illogicità della motivazione.
L'impugnante evidenzia anzitutto la particolarità dello status degli insegnanti di religione cattolica, per la loro nomina dipendente dall'assenso dell'ordinamento diocesano, e ritiene che la pronuncia di primo grado sia meritevole di riforma perché:
1. la natura degli incarichi di supplenza non è disciplinata dalla legge 124/1999 e, pertanto, la durata annuale dell'incarico di per sé non determina la copertura di un posto di organico di diritto;
2. non si ravvisa alcuna violazione dell'Accordo quadro per la sussistenza di una ragione obiettiva che giustifica il rinnovo dei contratti a tempo determinato per la copertura del 30% dei posti di insegnamento della religione cattolica;
3. ricorre un'assenza di pregiudizio di danno derivante dalla reiterazione dei contratti a termine per docenti di religione cattolica (in termini di danno comunitario), in ragione dell'assimilazione dello stato giuridico ed economico degli insegnanti di religione cattolica a tempo determinato a quello dei loro colleghi con contratto a tempo indeterminato;
Con memoria del18.06.2025 si costituiva nel giudizio la Sig.ra resistendo Controparte_1 all'appello, del quale chiedeva il rigetto, ritenendo infondate tutte le ragioni dell'impugnazione.
pagina 2 di 7 La Corte adita, fissata l'udienza di trattazione scritta a seguito dell'introduzione dell'art 127 ter c.p.c, riservava di decidere sulle conclusioni come in atti.
L'appello proposto non è fondato, per le ragioni che si espongono di seguito.
Preliminarmente, sullo status particolare degli insegnanti di religione cattolica, giova evidenziare che il legislatore ha chiaramente conferito al docente di religione uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari, pur mantenendo la specialità della categoria quanto a titoli e a modalità per il reclutamento in ruolo o a termine. In tale contesto va valutato il profilo della reiterazione del contratto a tempo determinato, dedotto in oggetto, anche sotto il profilo della rilevanza delle regole eurounitarie (Cass. Sez. Lav.18698 /2022).
In relazione, questo collegio rileva che la particolare disciplina prevista per gli insegnanti di religione cattolica, caratterizzata dall'idoneità all'insegnamento rilasciata dall'autorità ecclesiastica, non può assurgere a causa giustificativa del rinnovo illimitato di contratti a tempo determinato, né può escludere l'applicabilità del principio del divieto di reiterazione dei contratti a termine per i docenti di religione medesimi. (Sentenza causa C 282/2019 Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 13/01/2022 e Cass.
Civ. sez. lav.18698/2022).
Infatti, la previsione del rilascio iniziale e fino a revoca dell'idoneità non è soggetta a controllo con cadenza pari alla durata dei contratti a tempo determinato, che è annuale, non ha alcun rilievo nella dinamica dei rinnovi, ed opera nello stesso modo sia per i docenti di ruolo che per quelli a tempo determinato (Cass. Civ. sez. lav. 18698/2022).
Nello specifico, dunque, il possesso dell'idoneità ecclesiastica della Sig.ra non può costituire CP_1 ragione oggettiva idonea a giustificare il rinnovo reiterato, per oltre dieci anni, dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili.
La Corte di Cassazione ha chiaramente affermato che l'inquadramento dei docenti IRC nel sistema scolastico nazionale comporta l'applicazione integrale delle garanzie previste dal diritto interno ed eurounitario in materia di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., n. 37364/2022), escludendo che la necessità dell'idoneità ecclesiastica possa costituire un ostacolo alla piena applicazione del principio di stabilizzazione in presenza di esigenze permanenti.
Quale successivo motivo di appello, l'appellante lamenta che la natura dell'incarico di supplenza non è disciplinata dalla legge 124/1999 e che la durata annuale dell'incarico non determina la copertura di un pagina 3 di 7 posto di organico di diritto (stabili e non coperti da personale di ruolo), rispetto al quale è specificatamente prospettabile un'abusiva reiterazione dei contratti a termine.
L'appellata avrebbe prestato servizio con diversi orari settimanali esclusivamente a copertura di spezzoni di orario (anche di sole due ore alla settimana), mai costituenti un posto intero ad eccezione di due soli anni scolastici (2006/2007 e 2015/2016).
Il motivo risulta infondato.
Intanto la sentenza di primo grado, sulla base della natura documentale della causa, istruita con produzioni ed allegazioni di parte, ricostruisce esattamente la complessiva prestazione di servizio dell'insegnante precaria di religione cattolica a partire dall'anno 2005/2006, sino all'anno 2024/2025, con evidenza sia dei rapporti intrattenuti per annualità scolastica (come desumibile dall'estratto matricolare), succedutisi con continuità, sia degli orari settimanali svolti, tra i quali diversi a copertura di undici ore settimanali o anche più.
In relazione, va poi considerato quanto ha recentemente ribadito la suprema Corte Cassazione, con
Ordinanza n. 13640/2025: “Va al riguardo data continuità all'orientamento di questa Corte secondo cui nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186/2023, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini, una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L.n. 183/2010, (poi art 28, co. 2 dlgs n.
81/2015), oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato (Cass. n. 18698/2022)”.
L'indefinito rinnovo dei contratti per sopperire ad esigenze datoriali durevoli e non momentanee, come posto in essere concretamente nella fattispecie, nel lungo arco degli anni evidenziati, costituisce complessivamente un abuso, vietato dalle disposizioni vigenti e contrario al diritto europeo (sentenza del 13 gennaio 2022 - Causa C-282/2019), in costanza ulteriore del fatto che dal 2004 non sono stati più banditi concorsi con cadenza triennale, elemento, quest'ultimo, che viene in rilievo anche con riferimento al successivo motivo d'appello proposto dal . Parte_1
pagina 4 di 7 L'impugnante, infatti, lamenta ulteriormente la mancata violazione della normativa europea e dell'Accordo quadro, in virtù della sussistenza di una ragione obiettiva che giustifica il rinnovo dei contratti a tempo determinato per la copertura del 30% dei posti di insegnamento della religione cattolica.
La censura è infondata.
Sul punto, nel ribadire che le disposizioni vigenti perseguono l'obiettivo di limitare il ricorso ad una successione senza limite ai contratti di lavoro a tempo determinato, in abuso dei diritti dei lavoratori
(clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.03.1999. allegato alla Direttiva 1999/70/CE), giova richiamare quanto già precisato dalla Suprema Corte di
Cassazione con pronuncia n. 18698/2022: “ ...in ciò sta l'abuso lesivo dell'accordo Quadro che si realizza nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con scadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale ..”
Nella fattispecie risulta pacifica la constatazione dell'inosservanza dell'obbligo di concorso triennale, comportante, come tale, il radicamento dell'illecito. Il triennio, infatti, è considerato come il lasso di tempo che l'ordinamento considera tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà.
“Pertanto, è quella stessa triennalità, da valutare attraverso la sommatoria dei periodi di effettiva utilizzazione del singolo docente non di ruolo e da tradurre in tre annualità di anno scolastico, secondo il regime proprio del settore, a segnare il limite oltre il quale l'utilizzazione di un docente in forma precarie e con modalità anche discontinue sia da considerare abusiva. (Cass. civ. Sez. Lav. N.
18698/2022).
In conseguenza, non ricorreva e non ricorre la necessità, per la ricorrente, di fornire la prova del danno, né il lungo periodo di docenza precaria svolta, come tale, può essere considerato esplicato dalla docente per fronteggiare esigenze solo temporanee della datrice per la elementare considerazione che la stessa reiterazione per svariati anni di contratti a termine per la copertura di un medesimo posto dimostra l'esigenza continuativa e strutturale.
Per converso, la pronuncia appena richiamata, evidenzia che, in relazione ad un'assunzione particolare di durata infrannuale (i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale), con contratti motivati da necessità sostitutive di docenti o per pagina 5 di 7 consentire la conclusione di procedure concorsuali in essere, o per il tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo, o comunque motivati da altra necessità ricorrente, l'onere della prova spetta al : “..spettando al , qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella Parte_1 Parte_1 reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale…”
(Cass. civ. Sez. Lav. N. 18698/2022).
Destituita di fondamento, dunque, l'affermazione dell'appellante per la quale “la reiterazione dei contratti a termine è stata preordinata esclusivamente al soddisfacimento di esigenze temporanee, senza violazione dell'Accordo quadro che mirerebbe a soddisfare esigenze provvisorie”.
Venendo, da ultimo, ad esaminare l'efficacia riparatoria del concorso straordinario IRC bandito con
D.D. n. 1327/2024, va precisato che, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo Cass. Civ. Sez.Lav. n. 30779/2025, pubb. il 23.11.2025), “nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo
l'esito di misure specificatamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione sia pure attraverso blande procedure selettive.. ne consegue che
.. non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata a dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una mera chance di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria.”.
Il concorso, anche quando riservato ai precari, fornisce al lavoratore una mera possibilità (o probabilità) di ottenere un contratto a tempo indeterminato, pertanto, non elimina la situazione di incertezza tipica del precariato. D'altro canto, l'abuso risulta già posto in essere dalla PA attraverso l'utilizzazione dei contratti a termine oltre i limiti di legge, ponendosi, in tal modo, come fatto già compiuto e produttivo di danno, non potendosi perciò ritenere estinto dall'esito concorsuale, quale evento futuro ed incerto, non effettivo e non valutabile sotto il profilo della proporzionalità del rimedio stesso. Solo un risarcimento economico è ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità un rimedio adeguato all'abuso già subito. La Corte di Cassazione, con la pronuncia sopra evidenziata, richiama i principi europei (direttiva 1999/70/CE e clausola 5), per i quali la Pubblica Amministrazione deve pagina 6 di 7 garantire misure effettive, dissuasive e proporzionate contro l'abuso della reiterazione dei contratti a termine.
Ne discende, per la fattispecie, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, le procedure concorsuali bandite, prossime alla conclusione (di cui ancora non risultano approvate le graduatorie di merito), ed il concorso straordinario non dimostrano la piena effettività della misura rimediale rivendicata, né può considerarsi rimedio adeguato quella che lo stesso appellante chiama una
“imminente chance di stabilizzazione”.
Dal tenore di quanto sopra, consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, anche nel quantum, non oggetto di censura, con condanna alle spese, secondo quanto indicato in dispositivo.
PQM
La Corte adita, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
respinge l'appello e conferma, per l'effetto, la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, che liquida in complessivi euro
2.000,00 oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CNPA, nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR115/2002, inserito dall'art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così è deciso in NA lì 18.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Arianna Sbano Dott. Luigi Santini.
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa , addetta UPP Testimone_1
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 18.12.2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 147/2025 promossa da:
(c.f. ) in persona del Ministro Parte_1 P.IVA_1
p.t., e rappresentati e difesi Parte_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, in NA, elettivamente domiciliati in Corso Mazzini 55,
NA
Appellante
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1 C.F._1
NC EL
Appellata
Avverso la sentenza n. 87/2025, emessa dal Tribunale di Fermo - Sez. Lav., pubblicata in data
15/04/2025, RG n. 101/2025.
Conclusioni come in atti. pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto dinanzi alla Corte di Appello di NA, Sez. Lav., il Parte_1
, in persona del Ministro in carica, e l' proponevano appello avverso la
[...] Parte_3 sentenza n. 87/2025, pubblicata in data 15.04.2025, con la quale il Tribunale di Fermo, in funzione del
Giudice del lavoro, dichiarava l'illegittimità del termine apposto al contratto stipulato tra il Dirigente Par Scolastico dell' di Massignano e nell'a.s. 2009/2010, dal 01.09.2009 al Controparte_1
31.08.2010, per l'insegnamento di religione nella scuola primaria di Massignano Capoluogo, per undici ore settimanali e condannava il a versare alla ricorrente, a titolo Parte_1 di risarcimento del danno, un importo pari a sette mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del Tfr, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali;
condannava altresì il
[...]
alla rifusione, a favore della parte ricorrente, delle spese di lite liquidate in Parte_1
€ 3.118,50 di cui 118,50 oltre rimborso spese generali del 15% cpa ed iva, da distrarsi in favore dell'Avv.ti EL NC e dell'Avv.to stabilito Francesco EL.
Più precisamente, l'appellante lamenta: l'infondatezza della pretesa, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 del D.Lgs n. 368/01, l'inesatta applicazione della sentenza CGUE, l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Contraddittorietà e illogicità della motivazione.
L'impugnante evidenzia anzitutto la particolarità dello status degli insegnanti di religione cattolica, per la loro nomina dipendente dall'assenso dell'ordinamento diocesano, e ritiene che la pronuncia di primo grado sia meritevole di riforma perché:
1. la natura degli incarichi di supplenza non è disciplinata dalla legge 124/1999 e, pertanto, la durata annuale dell'incarico di per sé non determina la copertura di un posto di organico di diritto;
2. non si ravvisa alcuna violazione dell'Accordo quadro per la sussistenza di una ragione obiettiva che giustifica il rinnovo dei contratti a tempo determinato per la copertura del 30% dei posti di insegnamento della religione cattolica;
3. ricorre un'assenza di pregiudizio di danno derivante dalla reiterazione dei contratti a termine per docenti di religione cattolica (in termini di danno comunitario), in ragione dell'assimilazione dello stato giuridico ed economico degli insegnanti di religione cattolica a tempo determinato a quello dei loro colleghi con contratto a tempo indeterminato;
Con memoria del18.06.2025 si costituiva nel giudizio la Sig.ra resistendo Controparte_1 all'appello, del quale chiedeva il rigetto, ritenendo infondate tutte le ragioni dell'impugnazione.
pagina 2 di 7 La Corte adita, fissata l'udienza di trattazione scritta a seguito dell'introduzione dell'art 127 ter c.p.c, riservava di decidere sulle conclusioni come in atti.
L'appello proposto non è fondato, per le ragioni che si espongono di seguito.
Preliminarmente, sullo status particolare degli insegnanti di religione cattolica, giova evidenziare che il legislatore ha chiaramente conferito al docente di religione uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari, pur mantenendo la specialità della categoria quanto a titoli e a modalità per il reclutamento in ruolo o a termine. In tale contesto va valutato il profilo della reiterazione del contratto a tempo determinato, dedotto in oggetto, anche sotto il profilo della rilevanza delle regole eurounitarie (Cass. Sez. Lav.18698 /2022).
In relazione, questo collegio rileva che la particolare disciplina prevista per gli insegnanti di religione cattolica, caratterizzata dall'idoneità all'insegnamento rilasciata dall'autorità ecclesiastica, non può assurgere a causa giustificativa del rinnovo illimitato di contratti a tempo determinato, né può escludere l'applicabilità del principio del divieto di reiterazione dei contratti a termine per i docenti di religione medesimi. (Sentenza causa C 282/2019 Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 13/01/2022 e Cass.
Civ. sez. lav.18698/2022).
Infatti, la previsione del rilascio iniziale e fino a revoca dell'idoneità non è soggetta a controllo con cadenza pari alla durata dei contratti a tempo determinato, che è annuale, non ha alcun rilievo nella dinamica dei rinnovi, ed opera nello stesso modo sia per i docenti di ruolo che per quelli a tempo determinato (Cass. Civ. sez. lav. 18698/2022).
Nello specifico, dunque, il possesso dell'idoneità ecclesiastica della Sig.ra non può costituire CP_1 ragione oggettiva idonea a giustificare il rinnovo reiterato, per oltre dieci anni, dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili.
La Corte di Cassazione ha chiaramente affermato che l'inquadramento dei docenti IRC nel sistema scolastico nazionale comporta l'applicazione integrale delle garanzie previste dal diritto interno ed eurounitario in materia di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., n. 37364/2022), escludendo che la necessità dell'idoneità ecclesiastica possa costituire un ostacolo alla piena applicazione del principio di stabilizzazione in presenza di esigenze permanenti.
Quale successivo motivo di appello, l'appellante lamenta che la natura dell'incarico di supplenza non è disciplinata dalla legge 124/1999 e che la durata annuale dell'incarico non determina la copertura di un pagina 3 di 7 posto di organico di diritto (stabili e non coperti da personale di ruolo), rispetto al quale è specificatamente prospettabile un'abusiva reiterazione dei contratti a termine.
L'appellata avrebbe prestato servizio con diversi orari settimanali esclusivamente a copertura di spezzoni di orario (anche di sole due ore alla settimana), mai costituenti un posto intero ad eccezione di due soli anni scolastici (2006/2007 e 2015/2016).
Il motivo risulta infondato.
Intanto la sentenza di primo grado, sulla base della natura documentale della causa, istruita con produzioni ed allegazioni di parte, ricostruisce esattamente la complessiva prestazione di servizio dell'insegnante precaria di religione cattolica a partire dall'anno 2005/2006, sino all'anno 2024/2025, con evidenza sia dei rapporti intrattenuti per annualità scolastica (come desumibile dall'estratto matricolare), succedutisi con continuità, sia degli orari settimanali svolti, tra i quali diversi a copertura di undici ore settimanali o anche più.
In relazione, va poi considerato quanto ha recentemente ribadito la suprema Corte Cassazione, con
Ordinanza n. 13640/2025: “Va al riguardo data continuità all'orientamento di questa Corte secondo cui nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186/2023, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini, una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L.n. 183/2010, (poi art 28, co. 2 dlgs n.
81/2015), oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato (Cass. n. 18698/2022)”.
L'indefinito rinnovo dei contratti per sopperire ad esigenze datoriali durevoli e non momentanee, come posto in essere concretamente nella fattispecie, nel lungo arco degli anni evidenziati, costituisce complessivamente un abuso, vietato dalle disposizioni vigenti e contrario al diritto europeo (sentenza del 13 gennaio 2022 - Causa C-282/2019), in costanza ulteriore del fatto che dal 2004 non sono stati più banditi concorsi con cadenza triennale, elemento, quest'ultimo, che viene in rilievo anche con riferimento al successivo motivo d'appello proposto dal . Parte_1
pagina 4 di 7 L'impugnante, infatti, lamenta ulteriormente la mancata violazione della normativa europea e dell'Accordo quadro, in virtù della sussistenza di una ragione obiettiva che giustifica il rinnovo dei contratti a tempo determinato per la copertura del 30% dei posti di insegnamento della religione cattolica.
La censura è infondata.
Sul punto, nel ribadire che le disposizioni vigenti perseguono l'obiettivo di limitare il ricorso ad una successione senza limite ai contratti di lavoro a tempo determinato, in abuso dei diritti dei lavoratori
(clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.03.1999. allegato alla Direttiva 1999/70/CE), giova richiamare quanto già precisato dalla Suprema Corte di
Cassazione con pronuncia n. 18698/2022: “ ...in ciò sta l'abuso lesivo dell'accordo Quadro che si realizza nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con scadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale ..”
Nella fattispecie risulta pacifica la constatazione dell'inosservanza dell'obbligo di concorso triennale, comportante, come tale, il radicamento dell'illecito. Il triennio, infatti, è considerato come il lasso di tempo che l'ordinamento considera tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà.
“Pertanto, è quella stessa triennalità, da valutare attraverso la sommatoria dei periodi di effettiva utilizzazione del singolo docente non di ruolo e da tradurre in tre annualità di anno scolastico, secondo il regime proprio del settore, a segnare il limite oltre il quale l'utilizzazione di un docente in forma precarie e con modalità anche discontinue sia da considerare abusiva. (Cass. civ. Sez. Lav. N.
18698/2022).
In conseguenza, non ricorreva e non ricorre la necessità, per la ricorrente, di fornire la prova del danno, né il lungo periodo di docenza precaria svolta, come tale, può essere considerato esplicato dalla docente per fronteggiare esigenze solo temporanee della datrice per la elementare considerazione che la stessa reiterazione per svariati anni di contratti a termine per la copertura di un medesimo posto dimostra l'esigenza continuativa e strutturale.
Per converso, la pronuncia appena richiamata, evidenzia che, in relazione ad un'assunzione particolare di durata infrannuale (i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale), con contratti motivati da necessità sostitutive di docenti o per pagina 5 di 7 consentire la conclusione di procedure concorsuali in essere, o per il tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo, o comunque motivati da altra necessità ricorrente, l'onere della prova spetta al : “..spettando al , qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella Parte_1 Parte_1 reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale…”
(Cass. civ. Sez. Lav. N. 18698/2022).
Destituita di fondamento, dunque, l'affermazione dell'appellante per la quale “la reiterazione dei contratti a termine è stata preordinata esclusivamente al soddisfacimento di esigenze temporanee, senza violazione dell'Accordo quadro che mirerebbe a soddisfare esigenze provvisorie”.
Venendo, da ultimo, ad esaminare l'efficacia riparatoria del concorso straordinario IRC bandito con
D.D. n. 1327/2024, va precisato che, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo Cass. Civ. Sez.Lav. n. 30779/2025, pubb. il 23.11.2025), “nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo
l'esito di misure specificatamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione sia pure attraverso blande procedure selettive.. ne consegue che
.. non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata a dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una mera chance di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria.”.
Il concorso, anche quando riservato ai precari, fornisce al lavoratore una mera possibilità (o probabilità) di ottenere un contratto a tempo indeterminato, pertanto, non elimina la situazione di incertezza tipica del precariato. D'altro canto, l'abuso risulta già posto in essere dalla PA attraverso l'utilizzazione dei contratti a termine oltre i limiti di legge, ponendosi, in tal modo, come fatto già compiuto e produttivo di danno, non potendosi perciò ritenere estinto dall'esito concorsuale, quale evento futuro ed incerto, non effettivo e non valutabile sotto il profilo della proporzionalità del rimedio stesso. Solo un risarcimento economico è ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità un rimedio adeguato all'abuso già subito. La Corte di Cassazione, con la pronuncia sopra evidenziata, richiama i principi europei (direttiva 1999/70/CE e clausola 5), per i quali la Pubblica Amministrazione deve pagina 6 di 7 garantire misure effettive, dissuasive e proporzionate contro l'abuso della reiterazione dei contratti a termine.
Ne discende, per la fattispecie, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, le procedure concorsuali bandite, prossime alla conclusione (di cui ancora non risultano approvate le graduatorie di merito), ed il concorso straordinario non dimostrano la piena effettività della misura rimediale rivendicata, né può considerarsi rimedio adeguato quella che lo stesso appellante chiama una
“imminente chance di stabilizzazione”.
Dal tenore di quanto sopra, consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, anche nel quantum, non oggetto di censura, con condanna alle spese, secondo quanto indicato in dispositivo.
PQM
La Corte adita, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
respinge l'appello e conferma, per l'effetto, la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, che liquida in complessivi euro
2.000,00 oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CNPA, nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR115/2002, inserito dall'art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così è deciso in NA lì 18.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Arianna Sbano Dott. Luigi Santini.
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa , addetta UPP Testimone_1
pagina 7 di 7