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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9129 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all' udienza del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 617 del R.G. anno 2025 tra
nato a [...] il [...] C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Fabio De Paulis, giusta procura depositata telematicamente
RICORRENTE
Contro
in persona del l.r.p.t. Amministratrice Unica CP_1 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/01/2025 il ricorrente conveniva in giudizio la CP_1 esponendo:
- di aver prestato attività lavorativa presso la convenuta in qualità di impiegato per il settore esercizi minori Pubblici Servizi, Ristorazione e Turismo con mansioni di natura amministrativa, tecnico-pratica, di vendita e relative operazioni complementari in condizioni di autonomia e preposto a gruppi operativi, dal 01/10/2021 al 30/05/2023;
- di aver prestato la propria attività lavorativa presso il ristorante di cucina peruviana
“KIOLLE” situato in Napoli, alla via Riviera di Chiaia n.115;
- che, nello specifico, espletava mansioni e compiti direttivi ed organizzativi, intratteneva contatti diretti con i fornitori, organizzava il lavoro dei sottoposti, gestiva l'attività di sala e gestiva i pagamenti dei clienti, ascrivibili al livello QUADRO A
C.C.N.L. Pubblici Esercizi Confcommercio;
- di non aver mai beneficiato o goduto di ferie e/o permessi se non quando il locale era chiuso;
- di aver ricevuto la promessa da parte convenuta di entrare a far parte in qualità di socio Cont della;
CP_4
- che l'orario di lavoro veniva stabilito dalla titolare, Controparte_2
di concerto con il ricorrente e si articolava in circa 7 ore giornaliere a settimana di cui
4 per il contatto con il pubblico, 2 di organizzazione prima dell'apertura ed 1 dopo la chiusura al pubblico;
- di aver quindi svolto l'attività lavorativa dal martedì alla domenica, dalle ore 18:00 alle ore 01:00 del giorno successivo, turni previamente fissati dalla parte datoriale;
- di non aver ricevuto alcun compenso, gratifica natalizia, indennità sostitutiva ferie alla risoluzione del rapporto, TFR per i ratei maturati e non riscossi;
- di aver goduto delle ferie solo nel periodo di chiusura del locale, dal 13 agosto al 24 agosto e di non aver ricevuto la retribuzione spettante;
- che non risultava regolare la propria posizione assistenziale e previdenziale;
- di essere stato assoggettato al potere disciplinare della convenuta la quale indirizzava le prestazioni, ne controllava lo svolgimento, impartiva direttive e ne controllava l'esecuzione, essendo altresì obbligato al rispetto dell'orario di lavoro come dalla suddetta indicato;
- di aver effettuato una richiesta di conciliazione stragiudiziale della lite, cui parte resistente non aveva dato riscontro.
Tanto premesso e richiamate le norme collettive di riferimento, chiedeva che questo Giudice volesse:
- Dichiarare inefficace ogni documento liberatorio eventualmente sottoscritto dall'istante, impugnato ex art. 2113 c.c., e comunque in ogni caso per vizio del consenso ed illiceità della causa;
- Accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto lavorativo subordinato tra il Sig.
e la Sig.ra con l'espletamento Parte_1 Controparte_2 delle mansioni precisate, nell'arco temporale e con le modalità specificate in premessa, nonché, il diritto di credito del lavoratore per le somme dovute e non percepite, come innanzi specificate, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali e per l'effetto, Cont
- Condannare la resistente nella qualità di l.r.p.t., amministratrice unica della
[...] , , della complessiva somma pari a € CP_5 Controparte_2
46.975,22, come da conteggi analitici allegati, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del singolo credito fino al soddisfo ed all'indennità per la valutazione monetaria, come previsto dall'art. 429 ult. Comma c.p.c., che sarà accertato in corso di giudizio, anche mediante l'ausilio di CTU, di cui fin d'ora si chiede l'ammissione;
- Condannare la resistente al pagamento immediato delle somme non contestate;
- Condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze professionali di lite, oltre al rimborso delle spese generali e C.p.A., come per legge, da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario.
La convenuta benché regolarmente evocata in giudizio, restava contumace.
Alla udienza del 10/12/2025 questo Giudice pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo alle parti presenti in udienza.
***
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per i motivi di seguito precisati.
In ossequio ai principi generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio, sancito dall'art. 2697 c.c., incombe sul lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi dei diritti di cui domanda tutela.
Secondo la consolidata giurisprudenza in tema di prova dell'inadempimento obbligatorio, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, è tenuto unicamente a provare la fonte - negoziale o legale - del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte. Spetta invece al debitore convenuto l'onere di dimostrare il fatto estintivo della pretesa, ossia l'avvenuto adempimento. Anche nell'ipotesi di inesatto adempimento, al creditore è sufficiente allegare l'inadempimento qualitativo, gravando sul debitore la prova dell'esatto adempimento (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nondimeno, i diritti retributivi del prestatore di lavoro non possono prescindere dal presupposto logico-giuridico dell'esistenza di un rapporto di lavoro.
È dunque necessario richiamare il paradigma normativo di cui all'art. 2094 c.c., che, come precisato dalla Suprema Corte, “costituisce elemento essenziale, carne tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato (v. Cass., 27.2.2007 n. 4500). 14. tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito,
l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (v. Cass., n. 4500 del 2007;
Cass., n. 13935 del 2006; Cass., n. 9623 del 2002; Cass. S.U., n. 379 del 1999). 15. questi elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione,
a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale, (Cass., n.
9108 del 2012; Cass. S.U., n. 584 del 2008; Cass. n. 722 del 2007; Cass., n. 19894 del 2005;
Cass., n. 13819 del 2003; Cass., S.U., n. 379 del 1999);” (Cass. civ. Sez. VI – Lav. Ord.,
26/05/2021, n. 14530).
In particolare, gli indici rilevatori della subordinazione sono costituiti dalle direttive impartite ai lavoratori, dalla previsione di un compenso fisso mensile, dall'osservanza di un orario di lavoro determinato, dall'assenza di rischio economico, dal carattere standardizzato delle mansioni e, infine, dal collegamento e dall'integrazione tra le mansioni svolte dai collaboratori
Ulteriori indici presuntivi, frequentemente valorizzati dalla giurisprudenza sono:
l'eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
l'obbligo di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
il carattere tendenzialmente stabile della messa a disposizione da parte del dipendente delle proprie energie lavorative;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione.
Parte ricorrente ha dedotto di non aver mai percepito alcun compenso per l'attività lavorativa prestata, confidando nella promessa di futura partecipazione societaria, e non ha allegato alcun contratto di lavoro richiedendo che fosse parte resistente onerata al deposito dello stesso. Tuttavia, quest'ultima, rimasta contumace, automaticamente non ne ha contestato l'esistenza né ha depositato la documentazione richiesta. Tale circostanza, tuttavia, assume valore neutro posto che si tratta di contumacia.
Sul punto rileva la prova testimoniale, inidonea a corroborare le allegazioni della parte istante.
In data 01/07/2025 è stato escusso il teste , il quale ha dichiarato: Testimone_1
“Lavoro in uno studio notarile e in quest'occasione ho conosciuto la società convenuta perché fecero un verbale assembleare presso lo studio notarile in maggio 2022 con mutamento dell'amministratore (da giudiziale a ordinario). Mi indirizzo la società presso lo studio il ricorrente, mio compagno di classe alle scuole elementari. Due o tre volte sono stato presso il ristorante KIOLLE. Mi sono anche occupato della redazione di una cessione di quote, poi mai avvenuta, con cedente la l.r. della convenuta, titolare delle quote e il ricorrente. Dunque, in maggio/giugno 2022 mi sono recato più volte presso la convenuta.
Mi ci sono recato dunque anche ad ora di pranzo come nella fascia 17-20 ovvero in orario di cena. Il ricorrente era alla cassa, presentava i prodotti, serviva i tavoli, si recava in cucina. Vi erano 1 / 2 persone in cucina, un paio di camerieri, la r.l. della convenuta ed il ricorrente. Mi sono recato presso la convenuta fino al 2023 e vi ho visto il ricorrente lavorare fino a che mi ha detto che l'accordo di cessione di quote era venuto meno.”
Il teste, come è evidente, non riferisce di alcuna direttiva ricevuta dall'istante ed anzi il ricorrente era stato anche in grado di indicare il notaio per attività societarie.
In data 10/09/2025 è stato escusso il teste il quale ha dichiarato: Testimone_2
“Ho diffidato la convenuta dal pagamento di retribuzioni. Conosco il ricorrente quale collega di lavoro avendo io lavorato per la convenuta da ottobre 2022 ad aprile 2024 come secondo chef nel ristorante “Chiolli” alla Riviera di Chiaia n. 115. Io lavoravo dalle 16.00 alle 24.00 dal martedì al venerdì e sabato e domenica dalle 10.00 alle 01.00/01.30 (si chiudeva quando non vi erano più clienti) con due ore di pausa. Quando ho iniziato a lavorare il ricorrente già lavorava per la convenuta ed è andato via 1/3 mesi prima circa. Il ricorrente lavorava i miei stessi giorni e faceva il mio stesso orario di lavoro. Il ricorrente
l'ho conosciuto quale “responsabile” ovvero se mancava la titolare mi rapportavo a lui per qualunque tipo di problema o necessità connesse al lavoro. Il ricorrente si occupava di un po' di tutto svolgendo tutte le mansioni necessarie all'andamento del ristorante dal cameriere alla redazione dei menu, approvvigionamenti. Se non potevo recarmi a lavoro avvisavo la convenuta ed il ricorrente. Il ricorrente incassava anche.” Il teste, come è evidente, non riferisce di alcuna direttiva ricevuta dall'istante ed anzi rappresenta di un obbligo di avviso per le sue assenze del l.r. ma anche del ricorrente in maniera eguale.
Parte convenuta non si è presentata all'udienza del 01/07/2025, tenutasi per l'esperimento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante ritualmente richiesto nel ricorso introduttivo e regolarmente notificato. Pertanto, questo Giudice, ha dato atto della sua ingiustificata assenza a rendere il mezzo istruttorio.
Di tal ché, sebbene la mancata comparizione o il rifiuto di sottoporsi all'interrogatorio non comportino un'automatica fictio confessoria, il giudice è tenuto a valutare ogni altro elemento di prova per trarne il suo convincimento in ordine alla verità dei fatti dedotti.
Va ribadito che la valutazione delle prove spetta esclusivamente al giudice di merito, il cui apprezzamento, se sorretto da motivazione congrua e logicamente coerente, non è soggetta al sindacato di legittimità.
Le risultanze istruttorie hanno consentito di comprovare talune delle circostanze dedotte in ricorso, ed in particolare: gli orari di svolgimento della prestazione, la sede in cui essa veniva espletata, le mansioni concretamente esercitate dal ricorrente, nonché l'effettiva predisposizione di un atto di cessione di quote societarie.
Tuttavia, pur essendo stata dimostrata la presenza del ricorrente sul luogo di lavoro, non è emerso alcun elemento idoneo a comprovare il suo assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo tipico del datore di lavoro. A ben vedere, il quadro probatorio restituisce piuttosto l'immagine di un'attività prestata dal ricorrente sulla base della promessa di una futura cessione di quote societarie, promessa che, sebbene non concretizzatasi, non può di per sé determinare la qualificazione automatica del rapporto come subordinato.
È noto che gli indici qualificatori del rapporto di lavoro subordinato si rinvengono, da un lato, nella corresponsione di una retribuzione, anche in assenza di un contratto formalmente registrato, e, dall'altro, nel pieno e assoluto assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Orbene, dall'istruttoria non soltanto non è emersa la sussistenza di tali elementi, ma si è altresì evidenziato come il ricorrente esercitasse egli stesso poteri di direzione e coordinamento nei confronti di altri soggetti operanti nell'impresa. Ne consegue che la mancata percezione di alcun importo, circostanza di per se scarsamente credibile visto che si tratta di un rapporto di asserito lavoro per anni 1 e mesi 8 che appare non compatibile con le necessità alimentari basilari del ricorrente, depone in senso opposto alla sussistenza di subordinazione quanto piuttosto alla aspettativa di potersi vedere intestarlo formale di quote.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve escludersi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, non essendo emersi gli indici tipici di tale qualificazione, né la prova dell'assoggettamento del ricorrente al potere direttivo e disciplinare della convenuta.
La prestazione resa dal ricorrente si palesa non già quale espressione di subordinazione, bensì come attività volontariamente prestata in proiezione di un auspicato ingresso nella compagine societaria, prospettiva che non ha trovato concreta attuazione, ma che, comunque, non può essere surrettiziamente trasposta nella disciplina del lavoro subordinato.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, non potendo trovare accoglimento le domande formulate, in difetto dei presupposti giuridici e fattuali richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza.
Nulla per le spese vista la contumacia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla per le spese.
NAPOLI, lì 10/12/2025
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)