TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/12/2024, n. 3130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3130 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 5804 /2024 R.G.TRIB. KO OLEG / Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di: Laura Cresta Presidente relatrice Paola Bozzo Costa Giudice Daniela Di Sarno Giudice riunito nella Camera di consiglio del 26.11.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5804 / 2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA, n. 12/24/Imm/II/n.57 del 11.4.2024 di “rifiuto dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno” ex art.32/3°comma D.Lgs. 25/2008 per protezione speciale proposto da
nato nella Federazione Russa il 11/10/1979, C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA GIORGIO DES GENEYS 8 18100 C.F._1 tudio dell'Avv. MASSARO ANGELO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Imperia in data 11.4.2024, su parere negativo della Commissione Territoriale del 8.11.2023, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere permesso per protezione speciale, presentata dal ricorrente in data 24.5.2023. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha allegato in fatto che:
- il NO e la moglie , cittadini della Federazione Parte_1 Parte_2
Russa, hanno presentato domande di riconoscimento di protezione speciale nella QUESTURA DI IMPERIA;
- il ricorrente lavora stabilmente in Italia nel campo della progettazione di impianti industriali (con partita IVA) fatturando importi rilevanti (v. fattura elettronica allegata per euro 53.690,00) come consulente altamente specializzato e coopera con diverse imprese italiane;
1 - parla perfettamente la lingua italiana, avendo già sostenuto l'esame per il livello B2 della lingua italiana ed è integrato nella comunità locale di avendo ivi diversi Pt_3 amici italiani, frequentando una palestra e partecipando ad eventi locali;
- la moglie frequenta il corso di lingua italiana per il livello A2; Parte_2
- il figlio minore è iscritto e frequenta il secondo anno di meccanica Persona_1 nella scuola secondaria di secondo grado dell'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE I.I.S. “G. MARCONI” IMPERIA (IM);
- la IG è iscritta alla scuola materna;
Persona_2
- vive nell'abitazione di IMPERIA (IM) via Andrea Doria 26 con contratto di locazione a sé intestato;
- è incensurato;
- con decreto del Questore, il rifiutava il rilascio del permesso di Controparte_1 protezione speciale “ATTESO che la Commissione Territoriale di Genova, opportunamente adita in merito alla valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto, con decisione adottata il 08/11/2023, ha espresso parere contrario al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Ciò premesso lamentava che gli atti amministrativi non esprimessero compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base degli atti tenuto conto del fatto che il ricorrente e la moglie fossero tutelati dall'articolo 19 testo unico immigrazione. La difesa ha quindi concluso nei seguenti termini: previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato “NEL MERITO rigetti/annulli/dichiari nullo e/o comunque illegittimo e/o comunque inefficace i PROVVEDIMENTI DI RIGETTO DELLA PROTEZIONE SPECIALE e, per l'effetto, riconosca esso stesso lo status di avente diritto alla protezione speciale (o la misura di protezione che il giudice ill.mo riterrà adeguata al caso concreto) in favore del sig KO Oleg, della coniuge sig.ra e dei figli (nato il [...] Parte_2 Persona_1 in Federazione Russa) (nata il [...] in [...], Persona_2 ordinando alla QUESTURA DI IMPERIA competente di rilasciare ai ricorrenti e ai figli il corrispondente permesso di soggiorno”. Con il ricorso è stata depositata documentazione inerente alla fase amministrativa, passaporti, certificato generale del casellario giudiziario, certificato dei carichi pendenti, certificato di iscrizione a scuola del minore;
iscrizione ad un corso di Persona_1 italiano di , visura della casa, contratto di locazione abitativa, fattura n. Parte_2
5/2024. La Giudice, con decreto del 18.6.2024, dato atto che il ricorso ex artt. 281 undecies e ss cpc. e 19 ter d.lgs. 150/2011, fosse stato depositato il 5.6.2024 da Parte_1 nato in [...] il [...], C.F. contro il provvedimento del C.F._1
Questore della provincia di Imperia del 11.4.2024 n. 58 registro di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e da Parte_2
nata in [...] il [...], C.F. , contro il
[...] C.F._2 provvedimento del Questore della provincia di Imperia del 11.4.2024 n. 57 registro di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ritenuto che l'impugnativa presentata dalla moglie andasse iscritta al Registro Generale Contenzioso come autonomo fascicolo in quanto relativa ad autonomo provvedimento della Questura, non vertendosi, nel caso di specie, delle ipotesi previste dall'art 103 c.p.c., ha disposto “la separazione degli atti relativi all'impugnazione presentata dalla ricorrente nata in [...] il [...] con formazione di Parte_2
2 autonomo fascicolo ove inserire copia di tutti gli atti, con richiesta di pagamento del contributo dovuto” con conseguente nuova iscrizione del procedimento collegato RG n. 7265/2024. La Commissione “fatta salva la possibilità per l'istante di procedere a domanda di protezione internazionale per le valutazioni concernenti i rischi di persecuzione o di danno grave in caso di rimpatrio come previsto dalla Circolare n.114014 del 20.7.2021 Comm. Naz. Per il Diritto di asilo”, ha motivato il parere negativo dando atto: della documentazione prodotta della situazione sociopolitica del Paese di provenienza, essendo segnalato da più fonti il mancato rispetto dei diritti civili e politici, attraverso il sistematico controllo sui media e la repressione delle proteste avverso il conflitto in corso in Ucraina, con l'effetto di comprimere le libertà di pensiero ed espressione della popolazione russa e dove è in corso una mobilitazione parziale finalizzata al supporto delle operazioni belliche in Ucraina [leggasi, ex multis: EUAA - European Uhion Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Russian Federation Country Report EUAA 2022, 29 September 2022 https://www.ecoi.net/en/file/local/2079157/2022_09_BUAA_MedCOI_Country_Report_ Russian_Federation.pdf; UK Home Office: Country Policy and Information Note Russia: Critics and opponents of the government [Version August 2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2077458/RUS_CPIN_Critics_and_opponents_of_the_ government.pdf; for Country of Origin and Asylum Research Controparte_2 and Documentati litical protests and dissidence in the context of the Ukraine invasion, May 2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2073690/ACCORD-2022-05-Russian_Federation _Protesters_and_Dissidents.pdf; : Russland auf Controparte_3 dem Weg in il 2022, https://www.swpberlin.org/publications/products/aktuell/2022A31_Russland_Diktatur.p Co df;
Report 2021/22; The State of the Controparte_5 Controparte_5
World's Human Rights;
Russian Federation 2021, 29 March 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2070228.html (accessed on 10 January 2023)]; del fatto che, nell'impossibilità di procedere all'audizione del richiedente non essendo previsto ciò nella procedura di richiesta della protezione speciale al Questore, la documentazione prodotta non fosse idonea a dimostrare il rischio che i richiedenti, pur nel contesto sopra descritto, possano essere personalmente esposti a rischio di incorrere in forme di violazione dei loro diritti fondamentali né a pervenire, in termini di ragionevole possibilità, all'ipotesi che possano essere personalmente esposti a persecuzioni e/o violazioni gravi dei suoi diritti umani in quanto cittadini russi. Per tali motivi ha ritenuto non pienamente integrati i presupposti di cui all'art. 19 comma 1 e 1.1 TUI. Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova CP_1 ed ha insistito per il rigetto del ricorso a spese come per legge, deducendo, in sintesi, che:
-la domanda presentata sia sottoposta alla nuova normativa risalendo alla data del 24.5.23;
- il nuovo d.l. n. 20/2023 abbia disposto due modifiche alla protezione speciale: l'abrogazione dell'esplicita possibilità di chiederne il riconoscimento al di fuori del sistema della protezione internazionale e la “soppressione” dei criteri per l'accertamento del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 Cedu).
3 - attesa la particolare situazione di conflitto bellico neppure si comprende perché non abbia richiesto la protezione internazionale, preferendo formulare istanza di protezione speciale i cui limiti, con la legge 53/2023 si sono ristretti;
-il rientro in patria non costituisca per il ricorrente un rischio di subire trattamenti inumani e degradanti in quanto egli non fornisce prova alcuna di essere un oppositore del Governo Russo, né di avere avuto precettazione militare. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti condanne e non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Imperia. La trattazione ed istruttoria del procedimento La Giudice, con decreto del 18.6.2024, rilevata la competenza e la tempestività della domanda, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, confermata all'udienza del 8.10.2024, in cui si è tenuta altresì l'audizione diretta del ricorrente. All'esito è stata fissata udienza per la discussione collegiale. Nel corso dell'audizione, sostenuta dal ricorrente in lingua italiana, questi ha fornito alcune informazioni relative alla sua vita ad Imperia, dove vive in un appartamento condotto in locazione, unitamente alla moglie ed ai due figli, che lo hanno raggiunto con un visto turistico in data 9.11.2022; ha precisato di essere arrivato con l'aereo, a Milano Malpensa, nel settembre 2022, con un visto di “affari” concesso dalla Francia per un periodo di 5 anni e di avere imparato l'italiano sul lavoro. Sotto l'aspetto lavorativo, ha riferito che in Russia lavorava come ingegnere per aziende italiane e che in Italia si mantiene facendo lo stesso lavoro “mi sono mantenuto lavorando per le stesse aziende italiane per cui già lavoravo;
prendo le commissioni sulle vendite a clienti russi o Paesi limitrofi che procuro alle aziende e faccio anche il servizio tecnico;
sono impianti industriali di imballaggio quelli di cui procuro la vendita;
D hai stipulato un contratto con la società Cosa fai esattamente per loro? R Parte_4 quello che ho detto;
la è una delle società per cui lavoro;
D quanto guadagni Parte_4 circa al mese? R per l'anno scorso ho pagato le tasse su un reddito di circa euro 60.000 di imponibile”. In relazione alla sua vita privata, dopo avere precisato di essersi già recato in Italia nel 2018 e nel 2019, avendo amici ad Imperia, ha dichiarato di trascorrere il tempo libero con la propria famiglia e con gli amici, sia quelli che già aveva in precedenza che i nuovi, conosciuti nell'ambiente scolastico della scuola dell'infanzia, frequentata dalla IG minore, e che il più grande si è iscritto a dei corsi di lingua italiana per un migliore apprendimento e per potere essere ammesso a scuola in quanto gli è stato richiesto una migliore conoscenza della lingua;
che il ragazzo il 9 agosto ha compiuto di diciott'anni e che sarebbe obbligato ad andare a fare il servizio militare in caso di rientro;
che la moglie, che ha già frequentato dei corsi di lingua italiana ed ha superato il livello A/2, si occupa di portare la bimba all'asilo ed alle attività ludiche-sportive e della gestione della casa. Riguardo ai motivi dell'espatrio, ha raccontato di essere venuto in Italia perché c'era la guerra, per la propaganda di regime, e per timore di essere chiamato al servizio militare, e di non voler rientrare perché la situazione sta divenendo sempre più grave, senza alcuna possibilità di esprimere le proprie opinioni, non essendoci democrazia nel suo Paese. In tale sede sono stati inoltre prodotti la fattura di iscrizione di per corsi di Per_2 nuoto, la richiesta di iscrizione di all'ASD il Cerchio d'Oro e ricevute di Per_2
4 pagamento, e la sua iscrizione alla scuola per l'infanzia per l'anno scolastico 2023/2024 e 2024/2025. Con le note per le precisazioni delle conclusioni, la difesa del ricorrente ha insistito per il rilascio del permesso di protezione speciale per sé e per i figli e Persona_1
Persona_2
All'udienza collegiale parte convenuta si è rimessa alla decisione del Collegio Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Il ricorrente ha formalizzato la sua intenzione di chiedere la protezione speciale in data 24.5.2023, dopo essere entrato in Italia nel settembre del 2022. Né è contestato che ciò sia avvenuto, anche sotto il profilo della manifestazione di volontà, in data successiva al 10.3.2023. Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa di cui al D.L. 20/23 convertito con modifiche con la legge 50/23, atteso che l'art. 7 del D.L. n. 20/2023 prevede una disciplina transitoria nei seguenti termini: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.” (comma 2). Ed il comma 3 dispone che “I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge”. Derivandone che solo per le domande presentate fino al 10 marzo 2023, fondate su uno dei motivi tra tutti quelli indicati nell'art. 19, commi 1 e 1.1 TUI pre- riforma 2023, si applica la disciplina previgente, cioè quella introdotta dal D.L. n. 130/2020 e dunque anche i criteri del terzo e quarto periodo del comma 1.1.. Avendo il ricorrente formulato istanza di protezione speciale in data successiva al 10.3.2023 deve trovare applicazione la nuova disciplina normativa, che ha modificato l'art. 19 comma 1.1. TUI, abrogando la seconda parte della norma e, dunque, i criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare ivi illustrati. Non ha invece subìto alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. […]”. Se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro, tuttavia, alcuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate nell'alveo della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI, che richiama gli “obblighi di cui all'art.5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi
“costituzionali o internazionali dello Stato” (in senso conforme ordinanze Corte Cass. Civ. del 6 ottobre 2023, numeri 28161 e 28162, relative a due ricorsi avverso decreti di espulsione). Ciò posto, il giudice ha sempre l'onere di cooperazione istruttoria che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente), con la precisazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la recentissima riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI.
5 Nelle ordinanze richiamate, la Corte ci ricorda che “In tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998 ….. In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. In questo contesto normativo, si dovrà pertanto tenere conto dei principi elaborati, anche in materia di protezione umanitaria, dalla giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione, a partire, quanto a quest'ultima, dalla ben nota pronuncia della Sez. 1, n. 4455/2018, che non solo ha aperto a una concezione allargata della vulnerabilità del cittadino straniero, ma ha, altresì, introdotto la necessità di “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”. La tenuta della soluzione adottata nel 2018, confermata da Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461/2019 è stata ribadita dalla giurisprudenza successiva della Corte, che negli ultimi anni, sempre fondandosi su principi costituzionali o di diritto unionale o internazionale, ha ritenuto che ai fini della verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria deve tenersi conto: delle violenze subite nel Paese di transito (13096/19, 13565/20, 3583/21, 89920/21, 12649/21, 25734/21, 3768/23 ); degli eventi calamitosi, causa dell'emigrazione, verificatisi nel paese di origine (2563/20); del rischio di una lesione del diritto alla salute (2558/20; 27544/22), ivi compreso un accertato disturbo post-traumatico da stress a causa \delle sevizie subite (8990/21); della situazione oggettiva del paese di origine (ai fini del giudizio di 'comparazione attenuata' (11912/20, 26671/22); del diritto alla vita privata e familiare (9304/19, SS.UU. 24413/21, 41778/21) e, a tali fini, dell'esistenza e della consistenza dei legami familiari e affettivi del richiedente in Italia (23720/20, 32237/21, 34096/21) e del suo percorso di integrazione in Italia, non solo sotto il profilo lavorativo, ma anche culturale e sociale (ad es., con riferimento alla conoscenza della lingua italiana ed alle attività di volontariato svolte con continuità, 16716/23, 14370/23) e valutando il livello di integrazione raggiunto “non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”; dello sfruttamento lavorativo quale elemento in grado di incidere gravemente sul quadro psicologico dello straniero che richiede protezione (17204/21); della situazione esistente nel Paese di transito, allorché l'esperienza vissuta in quest'ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (13758/20); del considerevole periodo di
6 ingiusta detenzione sofferta in Italia dal ricorrente, con sottoposizione ad un regime carcerario che gli aveva procurato problemi di natura psicopatologica (4369/23). Va pertanto valutato il concetto di vulnerabilità che ricomprende ed assorbe ipotesi tra loro molto eterogene (cfr. Cass.Civ.sez.I n.4455/18, Cass.Civ.SSUU 29459/19, 29460/19, 29461/19), essendo necessaria una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (come già in passato, i seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa). Se dunque la nozione di vulnerabilità e – conseguentemente – la tutela delle situazioni di vulnerabilità non può dirsi abrogata dalla nuova disciplina legislativa, occorre valutarne la portata nel caso concreto in esame. Protezione accordabile Passando ad esaminare la situazione individuale del ricorrente va fin da subito rilevato che il NO , in Italia, ha conseguito una integrazione sia sociale che familiare. Pt_1
Risulta infa dalle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione che dalla documentazione prodotta, che già dal 2022 tutta la sua famiglia si sia ricongiunta a lui ad Imperia, dove abita in un appartamento condotto in affitto, e che il ricorrente abbia proseguito la propria attività lavorativa da libero professionista, conseguendo rilevanti redditi, tali da consentirgli di provvedere integralmente a tutte le esigenze della propria famiglia. La moglie, dal canto suo, dopo essersi dedicata allo studio della lingua italiana, provvede alle esigenze della IG , di soli 3 anni ed iscritta alla scuola materna e Per_2 ad attività sportive, ed anche d maggiore, , divenuto maggiorenne il PE
9.8.2024, oltre alle esigenze complessive della famiglia. Inoltre, il NO , che ha dimostrato di comprendere e parlare l'italiano, ha Pt_1 allegato, del tutt ilmente, di avere anche ampliato la cerchia delle amicizie che già aveva in Italia, e derivante dalla sua attività lavorativa, grazie alla frequentazione dell'ambiente scolastico della piccola , tessendo amicizie con i genitori delle sue Per_2 compagne di classe. Ha inoltre precisato di temere, sia per sé che il figlio divenuto maggiorenne, la possibilità di essere chiamati nel contesto di operazioni di mobilitazioni per la guerra in Ucraina e che in Russia soffriva il regime di propaganda e di mancanza di democrazia rispetto al diritto di esprimere le proprie opinioni. Passando ad esaminare il contesto territoriale e gli equilibri geopolitici del Paese in cui dovrebbe rientrare il ricorrente con i suoi figli, occorre analizzare la situazione della Federazione Russa, che, in seguito agli avvenimenti connessi all'attacco all'Ucraina, ha visto aggravarsi il conflitto militare, con evidenti compressioni dei diritti civili e politici della popolazione. Il governo russo ha attuato una prima mobilitazione di molti giovani, nel settembre del 20221, cui ne sono seguite altre più recenti2, come riportano diverse fonti relative al mese di marzo 2024:”Altro giro di coscrizioni obbligatorie in Russia. Secondo l'agenzia Tass ha firmato un decreto per l'arruolamento Persona_3
7 forzato nell'esercito di tutti i cittadini della Federazione russa fra i 18 e i 30 anni, non riservisti e ritenuti idonei alla leva. Si parla di 150mila ragazzi che entreranno nelle forze armate a partire da oggi ed entro l'estate e che presumibilmente saranno inviati al fronte in Ucraina. In base ai dati ufficiali, in autunno erano stati arruolati per un anno in 130.000. Per l'intelligence britannica Mosca ha accelerato i reclutamenti. Sono 30mila in più al mese gli uomini arruolati dal Cremlino con l'obiettivo di “assorbire le perdite e portare avanti attacchi mirati”, scrivono gli 007 inglesi in un aggiornamento su X”. Nel caso di diserzione, sono altresì state aumentate le pene, per contrastare il fenomeno3:” Coloro che si arrendono volontariamente al nemico dovranno affrontare una pena detentiva fino a dieci anni. Inoltre, 15 anni di detenzione sono previsti per la diserzione durante la mobilitazione o la legge marziale, riporta la Tass.” E' evidente che il rischio per il richiedente ed il figlio di essere reclutati sia PE aumentato progressivamente in questi anni Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene più coerente con la domanda svolta la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale in applicazione della prima parte dell'art. 19 co. Cont
1.1. che recita:” 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”. Come correttamente valutato anche dalla Commissione Territoriale, dalle fonti consultate si possono rilevare violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani fondamentali nel Paese di origine del richiedente. Come si legge nel report redatto da per gli anni 2023 e 20244 Controparte_5
(sottolineatura della redattrice):”La la guerra di aggressione contro l'Ucraina e ha permesso alle sue forze di commettere impunemente crimini di guerra. Nel frattempo, la situazione dei diritti umani in patria ha continuato a peggiorare. Le libertà d'espressione, riunione pacifica e associazione sono state ancor più gravemente limitate. Le persone critiche verso il governo hanno subìto procedimenti giudiziari arbitrari, lunghe pene detentive, aggressioni violente commesse nell'impunità e altre forme di ritorsione. Le autorità hanno utilizzato un'ampia legislazione antiterrorismo e antiestremismo contro l'opposizione, gruppi religiosi, singole persone critiche e avvocati. e altri maltrattamenti durante la detenzione sono stati Pt_5 all'ordine del giorno e sono rimasti in gran parte impuniti. I processi sono stati iniqui, soprattutto nei casi politici e in quelli che coinvolgevano prigionieri di guerra ucraini. È stata adottata una nuova legislazione transfobica e il cosiddetto “movimento Lgbt” è stato dichiarato “estremista”. La Russia ha rifiutato di cooperare con le istituzioni internazionali per i diritti umani e, dopo che la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto nei confronti del presidente , ha reso reato la Persona_3 collaborazione con essa. Le autorità non sono state in grado di impedire la violenza antisemita e quella contro i rifugiati. Le misure per affrontare la crisi climatica si sono rivelate insufficienti e le principali Ong ambientaliste sono state bandite dal paese”.
8 E' segnalato da più fonti il mancato rispetto dei diritti civili e politici attraverso il sistematico controllo sui media e la repressione delle proteste avverso il conflitto in corso in Ucraina, con l'effetto di comprimere le libertà di pensiero ed espressione della popolazione5. Il Briefing relativo alla Russia, consultato sul sito ecoi.net6, riporta in particolare che:”Sotto Vladimir Putin, la Russia si è sviluppata in uno stato altamente centralizzato e autoritario7. La pressione sui rappresentanti dell'opposizione e della società civile è aumentata costantemente negli ultimi anni8 e si è nuovamente intensificata dopo l'invasione dell'Ucraina9 . Le ONG sono soggette a molestie e rappresaglie in Russia a causa delle cosiddette leggi sugli "agenti stranieri" e sulle "organizzazioni straniere indesiderate".10 Nel dicembre 2021, Memorial, la più nota organizzazione russa per i diritti umani, è stata sciolta11. Il Moscow Helsinki Group, la più antica organizzazione per i diritti umani del paese, è seguito nel gennaio 202312. I diritti alla libertà di espressione 5 https://www.ecoi.net/en/file/local/2073690/ACCORD-2022-05-
Russian_Federation_Protesters_and_Dissidents.pdf 6 https://www.ecoi.net/en/countries/russian-federation/briefing/ 7 CIA - Central Intelligence Agency: The World Factbook - Russia, Introduzione, 2 marzo
2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/russia/#introduction, Margareta: , Per_4 Per_5 pubblicato da bpb - Bundeszentrale für politische Bildung, 26 marzo 2018b,, https://www.bpb.de/themen/europa/russland/47932/politisches-system/ ; lpb -
[...] : Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Russland, 19 luglio Controparte_7 2022, https://osteuropa.lpb-bw.de/russland-demokratie-rechtsstaatlichkeit
C 8 Russia: Russland: wird die Controparte_5 Persona_6
Opposition weiterhin unterdrückt, 23 gennaio 2023, https://www.amnesty.de/informieren/aktuell/russland- repression-oppositionelle- ; The Mosca Times: La Russia mette fuori legge il forum Persona_7 di opposizione con sede in Lituania in quanto "indesiderabile", 1 febbraio 2023, https://www.themoscowtimes.com/2023/02/01/russia-outlaws-lithuania-based-opposition-forum-as- indesiderabile-a80110 ; OHCHR - Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani: Russia: gli esperti delle Nazioni Unite condannano la chiusura della società civile, 13 luglio 2022, https://www.ecoi.net/de/dokument/2075447.html ; Controparte_9 olitisches System und aktuelle Politik in Russland, 21 luglio 2022, https://osteuropa.lpb-
[...] bw.de/russland-politisches-system 9 Watch: World Report 2023 - Federazione Russa, 12 gennaio Controparte_10
2023, https://www.ecoi.net/en/document/2085489.html The Moscow Times: La Russia mette fuori legge il forum dell'opposizione con sede in Lituania perché "indesiderabile", 1 febbraio 2023, https://www.themoscowtimes.com/2023/02/01/russia-outlaws-lithuania-based-opposition-forum-as- undesirable-a80110 ; OHCHR - Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani: Russia: gli esperti delle Nazioni Unite condannano la chiusura della società civile, 13 luglio 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2075447.html 10 CoE-CommDH - Consiglio d'Europa - Commissario per i diritti umani: i difensori dei diritti umani in Russia hanno bisogno di sostegno, 25 gennaio 2023, https://www.ecoi.net/de/dokument/2088338.html ; Dekoder: Inoagenty: Wer alles als „ausländischer Agent“ dorato, senza data, https://www.dekoder.org/de/article/auslaendische- agenten-liste-medien-ngos-aktivisten-journalisten ; MDR - : Kampf gegen Controparte_11 Per_8 "ausländische Agenten", 28 dicembre 2021, https://www.mdr.de/nachrichten/welt/osteuropa/politik/russland- auslaendische-agenten-100.html 11 Schor-Tschudnowskaja, Anna: Der Friedensnobelpreis 2022 für Memorial, pubblicato da bpb - Bundeszentrale für politische Bildung, 10 ottobre 2022, https://www.bpb.de/themen/deutschlandarchiv/345507/der- friedensnobelpreis-2022- fuer-memoriale/ ; : World Report 2023 - Federazione Russa, Controparte_12 12 gennaio 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2085489.html 12 CoE-CommDH - Consiglio d'Europa - Commissario per i diritti umani: i difensori dei diritti umani in Russia hanno bisogno di sostegno, 25 gennaio 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2088338.html ; BAMF - Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge: Briefing Notes, 30 gennaio 2023. https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2023/briefingnote s-kw05-2023.pdf?__blob=publicationFile& ;v=4 , pag. 11
9 e di riunione sono limitati13 e alle minoranze etniche, religiose e sessuali è impedito di esercitare i propri diritti.14 Inoltre, la magistratura e i tribunali sono soggetti a frequenti interferenze”. 15 Alla luce di quanto sopra riportato, si evidenzia la necessità di tutela del richiedente secondo quanto previsto dall'art. 19, 1.1 prima parte TUI, essendo evidente la grave e sistematica violazione dei diritti umani nel Paese di origine. Ad abundantiam si sottolinea anche il percorso di integrazione sociale e familiare svolto sul territorio italiano, protetto dall'art. 8 CEDU. Il ricorrente, infatti, ha documentato di risiedere in Italia, ove è entrato regolarmente con un visto per lavoro e risiede ininterrottamente dal settembre del 2022 e dove si è ricongiunto con la propria famiglia fin dal novembre 2022. Si è da subito attivato per la migliore comprensione della lingua italiana, per la prosecuzione della propria attività lavorativa e per l'inserimento sociale di tutta la propria famiglia (moglie e due figli, entrambi minori all'epoca del loro ingresso in Italia). Comparando le situazioni, relative al contesto di vita che troverebbe in caso di rimpatrio in Russia ed a quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”, che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario ai diritti riconosciuti dalla Convenzione EDU, richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286/1998, e ciò lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità. In tale condizione, dunque, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. Non sono poi allegate, né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine, salute e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nulla risultando dal casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Passando ad esaminare la domanda svolta dal ricorrente quale genitore convivente dei figli (nato il [...]) e (nata il [...]), entrambi minori all'epoca PE Per_2 della presentazione dell'istanza, soccorre la disciplina prevista dall'art. 6, secondo 13 : Rapporto mondiale 2023 - Federazione russa, 12 gennaio 2023 Controparte_12 https://www.ecoi.net/en/document/2085489.html ; Freedom House: Libertà nel mondo 2023 - Russia, 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2088552.html ; lpb - Controparte_9
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Russland, 19 luglio 2022, https://osteuropa.lpb-
[...] bw.de/russland-demokratie-rechtsstaatlichkeit ; 14 Libertà nel mondo 2023 - Russia, 2023 CP_13 https://www.ecoi.net/de/dokument/2088552.html ; - Dipartimento di Stato degli Stati Uniti: Rapporto CP_14 nazionale 2021 sulle pratiche dei diritti umani: Russia, 12 aprile 2022, https://www.ecoi.net/de/dokument/2071123.html 15 Libertà nel mondo 2023 - Russia, 2023 CP_13 https://www.ecoi.net/en/document/2088552.html ; : Im Visier von Putins Controparte_15
1 dicembre 2022, https://www.zdf.de/nachrichten/politik/russland-putin-agentengesetz- Persona_9 buergerrechtler-ngo-100.html ; : Demokratie und Controparte_16 Rechtsstaatlichkeit in Russland, 19 luglio 2022, https://osteuropa.lpb-bw.de/russland-demokratie- rechtsstaatlichkeit
10 comma, del D. Lgs. 25/2008, intitolato “Accesso alla procedura” che recita (sottolineature della scrivente):”1. La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.
2.La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa. La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore. Principio che si ritrova anche nel testo unico immigrazione, all'art 31, intitolato
“Disposizioni a favore dei minori (“1. Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza.”) e che, all'art 32 recita “ Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23”). Da ciò consegue che la IG minore acquisisca automaticamente il permesso di Per_2 soggiorno riconosciuto al padre. Il C ritiene inoltre che analogo principio debba valere per il figlio , ancora minorenne all'epoca dell'istanza da parte del NO PE
non potendo costituire pregiudizio per il predetto il decorso del tempo Persona_10 occorso per la valutazione della domanda, formulata in epoca in cui sussisteva detto diritto. Peraltro, essendo al momento della pronuncia della presente sentenza da poco divenuto maggiorenne (ma ancora studente secondo le allegazioni del ricorrente) potrà attivarsi nei modi previsti dalla legislazione per il rilascio del titolo di soggiorno in linea alla sua situazione giuridica Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (forfetariamente in assenza di nota spese e considerata la partecipazione all'udienza in cui si è tenuta l'audizione ed alla udienza di discussione, con deposito di note in cui si sono riportate le difese come in ricorso).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di Imperia per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI in favore del richiedente nato nella Parte_1
11 Federazione Russa il 11/10/1979 e, per l'effetto, dei suoi figli PE
nato il [...] nella Federazione Russa e nata
[...] Persona_2 il 25/12/2020 nella Federazione Russa (questi ultimi con possibilità di rinnovo ex artt. 31 e 32 TUI)
• Pone a carico di parte soccombente le spese del presente giudizio, che liquida in
€ 2.200,00 oltre accessori di legge se dovuti, importi da versarsi al difensore, che si dichiara antistatario
Così deciso in camera di consiglio in data 26.11.2024
La Presidente relatrice
Dott.ssa Laura Cresta
12
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 http://www.marinacastellaneta.it/blog/servizio-militare-in-russia-e-protezione-internazionale-pubblicati-due- rapporti-dellagenzia-ue-per-lasilo.html 2 https://www.quotidiano.net/esteri/russia-coscrizione-obbligatoria-kptjh411 ; https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2024/03/31/mosca-putin-firma-decreto-arruolamento-147.000- militari_3218c735-e547-4e09-8308-52e299dd8ec8.html 3 https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/09/24/putin-firma-leggepene-piu-dure-a-chi-si-arrende-o-diserta-
_b4e3bd02-dd8f-43b0-b71b-2862a17ebf71.html 4 https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2023-2024/europa-e-asia-centrale/russia/
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di: Laura Cresta Presidente relatrice Paola Bozzo Costa Giudice Daniela Di Sarno Giudice riunito nella Camera di consiglio del 26.11.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5804 / 2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA, n. 12/24/Imm/II/n.57 del 11.4.2024 di “rifiuto dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno” ex art.32/3°comma D.Lgs. 25/2008 per protezione speciale proposto da
nato nella Federazione Russa il 11/10/1979, C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA GIORGIO DES GENEYS 8 18100 C.F._1 tudio dell'Avv. MASSARO ANGELO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Imperia in data 11.4.2024, su parere negativo della Commissione Territoriale del 8.11.2023, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere permesso per protezione speciale, presentata dal ricorrente in data 24.5.2023. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha allegato in fatto che:
- il NO e la moglie , cittadini della Federazione Parte_1 Parte_2
Russa, hanno presentato domande di riconoscimento di protezione speciale nella QUESTURA DI IMPERIA;
- il ricorrente lavora stabilmente in Italia nel campo della progettazione di impianti industriali (con partita IVA) fatturando importi rilevanti (v. fattura elettronica allegata per euro 53.690,00) come consulente altamente specializzato e coopera con diverse imprese italiane;
1 - parla perfettamente la lingua italiana, avendo già sostenuto l'esame per il livello B2 della lingua italiana ed è integrato nella comunità locale di avendo ivi diversi Pt_3 amici italiani, frequentando una palestra e partecipando ad eventi locali;
- la moglie frequenta il corso di lingua italiana per il livello A2; Parte_2
- il figlio minore è iscritto e frequenta il secondo anno di meccanica Persona_1 nella scuola secondaria di secondo grado dell'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE I.I.S. “G. MARCONI” IMPERIA (IM);
- la IG è iscritta alla scuola materna;
Persona_2
- vive nell'abitazione di IMPERIA (IM) via Andrea Doria 26 con contratto di locazione a sé intestato;
- è incensurato;
- con decreto del Questore, il rifiutava il rilascio del permesso di Controparte_1 protezione speciale “ATTESO che la Commissione Territoriale di Genova, opportunamente adita in merito alla valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto, con decisione adottata il 08/11/2023, ha espresso parere contrario al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Ciò premesso lamentava che gli atti amministrativi non esprimessero compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base degli atti tenuto conto del fatto che il ricorrente e la moglie fossero tutelati dall'articolo 19 testo unico immigrazione. La difesa ha quindi concluso nei seguenti termini: previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato “NEL MERITO rigetti/annulli/dichiari nullo e/o comunque illegittimo e/o comunque inefficace i PROVVEDIMENTI DI RIGETTO DELLA PROTEZIONE SPECIALE e, per l'effetto, riconosca esso stesso lo status di avente diritto alla protezione speciale (o la misura di protezione che il giudice ill.mo riterrà adeguata al caso concreto) in favore del sig KO Oleg, della coniuge sig.ra e dei figli (nato il [...] Parte_2 Persona_1 in Federazione Russa) (nata il [...] in [...], Persona_2 ordinando alla QUESTURA DI IMPERIA competente di rilasciare ai ricorrenti e ai figli il corrispondente permesso di soggiorno”. Con il ricorso è stata depositata documentazione inerente alla fase amministrativa, passaporti, certificato generale del casellario giudiziario, certificato dei carichi pendenti, certificato di iscrizione a scuola del minore;
iscrizione ad un corso di Persona_1 italiano di , visura della casa, contratto di locazione abitativa, fattura n. Parte_2
5/2024. La Giudice, con decreto del 18.6.2024, dato atto che il ricorso ex artt. 281 undecies e ss cpc. e 19 ter d.lgs. 150/2011, fosse stato depositato il 5.6.2024 da Parte_1 nato in [...] il [...], C.F. contro il provvedimento del C.F._1
Questore della provincia di Imperia del 11.4.2024 n. 58 registro di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e da Parte_2
nata in [...] il [...], C.F. , contro il
[...] C.F._2 provvedimento del Questore della provincia di Imperia del 11.4.2024 n. 57 registro di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ritenuto che l'impugnativa presentata dalla moglie andasse iscritta al Registro Generale Contenzioso come autonomo fascicolo in quanto relativa ad autonomo provvedimento della Questura, non vertendosi, nel caso di specie, delle ipotesi previste dall'art 103 c.p.c., ha disposto “la separazione degli atti relativi all'impugnazione presentata dalla ricorrente nata in [...] il [...] con formazione di Parte_2
2 autonomo fascicolo ove inserire copia di tutti gli atti, con richiesta di pagamento del contributo dovuto” con conseguente nuova iscrizione del procedimento collegato RG n. 7265/2024. La Commissione “fatta salva la possibilità per l'istante di procedere a domanda di protezione internazionale per le valutazioni concernenti i rischi di persecuzione o di danno grave in caso di rimpatrio come previsto dalla Circolare n.114014 del 20.7.2021 Comm. Naz. Per il Diritto di asilo”, ha motivato il parere negativo dando atto: della documentazione prodotta della situazione sociopolitica del Paese di provenienza, essendo segnalato da più fonti il mancato rispetto dei diritti civili e politici, attraverso il sistematico controllo sui media e la repressione delle proteste avverso il conflitto in corso in Ucraina, con l'effetto di comprimere le libertà di pensiero ed espressione della popolazione russa e dove è in corso una mobilitazione parziale finalizzata al supporto delle operazioni belliche in Ucraina [leggasi, ex multis: EUAA - European Uhion Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Russian Federation Country Report EUAA 2022, 29 September 2022 https://www.ecoi.net/en/file/local/2079157/2022_09_BUAA_MedCOI_Country_Report_ Russian_Federation.pdf; UK Home Office: Country Policy and Information Note Russia: Critics and opponents of the government [Version August 2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2077458/RUS_CPIN_Critics_and_opponents_of_the_ government.pdf; for Country of Origin and Asylum Research Controparte_2 and Documentati litical protests and dissidence in the context of the Ukraine invasion, May 2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2073690/ACCORD-2022-05-Russian_Federation _Protesters_and_Dissidents.pdf; : Russland auf Controparte_3 dem Weg in il 2022, https://www.swpberlin.org/publications/products/aktuell/2022A31_Russland_Diktatur.p Co df;
Report 2021/22; The State of the Controparte_5 Controparte_5
World's Human Rights;
Russian Federation 2021, 29 March 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2070228.html (accessed on 10 January 2023)]; del fatto che, nell'impossibilità di procedere all'audizione del richiedente non essendo previsto ciò nella procedura di richiesta della protezione speciale al Questore, la documentazione prodotta non fosse idonea a dimostrare il rischio che i richiedenti, pur nel contesto sopra descritto, possano essere personalmente esposti a rischio di incorrere in forme di violazione dei loro diritti fondamentali né a pervenire, in termini di ragionevole possibilità, all'ipotesi che possano essere personalmente esposti a persecuzioni e/o violazioni gravi dei suoi diritti umani in quanto cittadini russi. Per tali motivi ha ritenuto non pienamente integrati i presupposti di cui all'art. 19 comma 1 e 1.1 TUI. Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova CP_1 ed ha insistito per il rigetto del ricorso a spese come per legge, deducendo, in sintesi, che:
-la domanda presentata sia sottoposta alla nuova normativa risalendo alla data del 24.5.23;
- il nuovo d.l. n. 20/2023 abbia disposto due modifiche alla protezione speciale: l'abrogazione dell'esplicita possibilità di chiederne il riconoscimento al di fuori del sistema della protezione internazionale e la “soppressione” dei criteri per l'accertamento del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 Cedu).
3 - attesa la particolare situazione di conflitto bellico neppure si comprende perché non abbia richiesto la protezione internazionale, preferendo formulare istanza di protezione speciale i cui limiti, con la legge 53/2023 si sono ristretti;
-il rientro in patria non costituisca per il ricorrente un rischio di subire trattamenti inumani e degradanti in quanto egli non fornisce prova alcuna di essere un oppositore del Governo Russo, né di avere avuto precettazione militare. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti condanne e non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Imperia. La trattazione ed istruttoria del procedimento La Giudice, con decreto del 18.6.2024, rilevata la competenza e la tempestività della domanda, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, confermata all'udienza del 8.10.2024, in cui si è tenuta altresì l'audizione diretta del ricorrente. All'esito è stata fissata udienza per la discussione collegiale. Nel corso dell'audizione, sostenuta dal ricorrente in lingua italiana, questi ha fornito alcune informazioni relative alla sua vita ad Imperia, dove vive in un appartamento condotto in locazione, unitamente alla moglie ed ai due figli, che lo hanno raggiunto con un visto turistico in data 9.11.2022; ha precisato di essere arrivato con l'aereo, a Milano Malpensa, nel settembre 2022, con un visto di “affari” concesso dalla Francia per un periodo di 5 anni e di avere imparato l'italiano sul lavoro. Sotto l'aspetto lavorativo, ha riferito che in Russia lavorava come ingegnere per aziende italiane e che in Italia si mantiene facendo lo stesso lavoro “mi sono mantenuto lavorando per le stesse aziende italiane per cui già lavoravo;
prendo le commissioni sulle vendite a clienti russi o Paesi limitrofi che procuro alle aziende e faccio anche il servizio tecnico;
sono impianti industriali di imballaggio quelli di cui procuro la vendita;
D hai stipulato un contratto con la società Cosa fai esattamente per loro? R Parte_4 quello che ho detto;
la è una delle società per cui lavoro;
D quanto guadagni Parte_4 circa al mese? R per l'anno scorso ho pagato le tasse su un reddito di circa euro 60.000 di imponibile”. In relazione alla sua vita privata, dopo avere precisato di essersi già recato in Italia nel 2018 e nel 2019, avendo amici ad Imperia, ha dichiarato di trascorrere il tempo libero con la propria famiglia e con gli amici, sia quelli che già aveva in precedenza che i nuovi, conosciuti nell'ambiente scolastico della scuola dell'infanzia, frequentata dalla IG minore, e che il più grande si è iscritto a dei corsi di lingua italiana per un migliore apprendimento e per potere essere ammesso a scuola in quanto gli è stato richiesto una migliore conoscenza della lingua;
che il ragazzo il 9 agosto ha compiuto di diciott'anni e che sarebbe obbligato ad andare a fare il servizio militare in caso di rientro;
che la moglie, che ha già frequentato dei corsi di lingua italiana ed ha superato il livello A/2, si occupa di portare la bimba all'asilo ed alle attività ludiche-sportive e della gestione della casa. Riguardo ai motivi dell'espatrio, ha raccontato di essere venuto in Italia perché c'era la guerra, per la propaganda di regime, e per timore di essere chiamato al servizio militare, e di non voler rientrare perché la situazione sta divenendo sempre più grave, senza alcuna possibilità di esprimere le proprie opinioni, non essendoci democrazia nel suo Paese. In tale sede sono stati inoltre prodotti la fattura di iscrizione di per corsi di Per_2 nuoto, la richiesta di iscrizione di all'ASD il Cerchio d'Oro e ricevute di Per_2
4 pagamento, e la sua iscrizione alla scuola per l'infanzia per l'anno scolastico 2023/2024 e 2024/2025. Con le note per le precisazioni delle conclusioni, la difesa del ricorrente ha insistito per il rilascio del permesso di protezione speciale per sé e per i figli e Persona_1
Persona_2
All'udienza collegiale parte convenuta si è rimessa alla decisione del Collegio Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Il ricorrente ha formalizzato la sua intenzione di chiedere la protezione speciale in data 24.5.2023, dopo essere entrato in Italia nel settembre del 2022. Né è contestato che ciò sia avvenuto, anche sotto il profilo della manifestazione di volontà, in data successiva al 10.3.2023. Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa di cui al D.L. 20/23 convertito con modifiche con la legge 50/23, atteso che l'art. 7 del D.L. n. 20/2023 prevede una disciplina transitoria nei seguenti termini: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.” (comma 2). Ed il comma 3 dispone che “I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge”. Derivandone che solo per le domande presentate fino al 10 marzo 2023, fondate su uno dei motivi tra tutti quelli indicati nell'art. 19, commi 1 e 1.1 TUI pre- riforma 2023, si applica la disciplina previgente, cioè quella introdotta dal D.L. n. 130/2020 e dunque anche i criteri del terzo e quarto periodo del comma 1.1.. Avendo il ricorrente formulato istanza di protezione speciale in data successiva al 10.3.2023 deve trovare applicazione la nuova disciplina normativa, che ha modificato l'art. 19 comma 1.1. TUI, abrogando la seconda parte della norma e, dunque, i criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare ivi illustrati. Non ha invece subìto alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. […]”. Se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro, tuttavia, alcuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate nell'alveo della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI, che richiama gli “obblighi di cui all'art.5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi
“costituzionali o internazionali dello Stato” (in senso conforme ordinanze Corte Cass. Civ. del 6 ottobre 2023, numeri 28161 e 28162, relative a due ricorsi avverso decreti di espulsione). Ciò posto, il giudice ha sempre l'onere di cooperazione istruttoria che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente), con la precisazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la recentissima riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI.
5 Nelle ordinanze richiamate, la Corte ci ricorda che “In tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998 ….. In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. In questo contesto normativo, si dovrà pertanto tenere conto dei principi elaborati, anche in materia di protezione umanitaria, dalla giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione, a partire, quanto a quest'ultima, dalla ben nota pronuncia della Sez. 1, n. 4455/2018, che non solo ha aperto a una concezione allargata della vulnerabilità del cittadino straniero, ma ha, altresì, introdotto la necessità di “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”. La tenuta della soluzione adottata nel 2018, confermata da Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461/2019 è stata ribadita dalla giurisprudenza successiva della Corte, che negli ultimi anni, sempre fondandosi su principi costituzionali o di diritto unionale o internazionale, ha ritenuto che ai fini della verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria deve tenersi conto: delle violenze subite nel Paese di transito (13096/19, 13565/20, 3583/21, 89920/21, 12649/21, 25734/21, 3768/23 ); degli eventi calamitosi, causa dell'emigrazione, verificatisi nel paese di origine (2563/20); del rischio di una lesione del diritto alla salute (2558/20; 27544/22), ivi compreso un accertato disturbo post-traumatico da stress a causa \delle sevizie subite (8990/21); della situazione oggettiva del paese di origine (ai fini del giudizio di 'comparazione attenuata' (11912/20, 26671/22); del diritto alla vita privata e familiare (9304/19, SS.UU. 24413/21, 41778/21) e, a tali fini, dell'esistenza e della consistenza dei legami familiari e affettivi del richiedente in Italia (23720/20, 32237/21, 34096/21) e del suo percorso di integrazione in Italia, non solo sotto il profilo lavorativo, ma anche culturale e sociale (ad es., con riferimento alla conoscenza della lingua italiana ed alle attività di volontariato svolte con continuità, 16716/23, 14370/23) e valutando il livello di integrazione raggiunto “non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”; dello sfruttamento lavorativo quale elemento in grado di incidere gravemente sul quadro psicologico dello straniero che richiede protezione (17204/21); della situazione esistente nel Paese di transito, allorché l'esperienza vissuta in quest'ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (13758/20); del considerevole periodo di
6 ingiusta detenzione sofferta in Italia dal ricorrente, con sottoposizione ad un regime carcerario che gli aveva procurato problemi di natura psicopatologica (4369/23). Va pertanto valutato il concetto di vulnerabilità che ricomprende ed assorbe ipotesi tra loro molto eterogene (cfr. Cass.Civ.sez.I n.4455/18, Cass.Civ.SSUU 29459/19, 29460/19, 29461/19), essendo necessaria una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (come già in passato, i seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa). Se dunque la nozione di vulnerabilità e – conseguentemente – la tutela delle situazioni di vulnerabilità non può dirsi abrogata dalla nuova disciplina legislativa, occorre valutarne la portata nel caso concreto in esame. Protezione accordabile Passando ad esaminare la situazione individuale del ricorrente va fin da subito rilevato che il NO , in Italia, ha conseguito una integrazione sia sociale che familiare. Pt_1
Risulta infa dalle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione che dalla documentazione prodotta, che già dal 2022 tutta la sua famiglia si sia ricongiunta a lui ad Imperia, dove abita in un appartamento condotto in affitto, e che il ricorrente abbia proseguito la propria attività lavorativa da libero professionista, conseguendo rilevanti redditi, tali da consentirgli di provvedere integralmente a tutte le esigenze della propria famiglia. La moglie, dal canto suo, dopo essersi dedicata allo studio della lingua italiana, provvede alle esigenze della IG , di soli 3 anni ed iscritta alla scuola materna e Per_2 ad attività sportive, ed anche d maggiore, , divenuto maggiorenne il PE
9.8.2024, oltre alle esigenze complessive della famiglia. Inoltre, il NO , che ha dimostrato di comprendere e parlare l'italiano, ha Pt_1 allegato, del tutt ilmente, di avere anche ampliato la cerchia delle amicizie che già aveva in Italia, e derivante dalla sua attività lavorativa, grazie alla frequentazione dell'ambiente scolastico della piccola , tessendo amicizie con i genitori delle sue Per_2 compagne di classe. Ha inoltre precisato di temere, sia per sé che il figlio divenuto maggiorenne, la possibilità di essere chiamati nel contesto di operazioni di mobilitazioni per la guerra in Ucraina e che in Russia soffriva il regime di propaganda e di mancanza di democrazia rispetto al diritto di esprimere le proprie opinioni. Passando ad esaminare il contesto territoriale e gli equilibri geopolitici del Paese in cui dovrebbe rientrare il ricorrente con i suoi figli, occorre analizzare la situazione della Federazione Russa, che, in seguito agli avvenimenti connessi all'attacco all'Ucraina, ha visto aggravarsi il conflitto militare, con evidenti compressioni dei diritti civili e politici della popolazione. Il governo russo ha attuato una prima mobilitazione di molti giovani, nel settembre del 20221, cui ne sono seguite altre più recenti2, come riportano diverse fonti relative al mese di marzo 2024:”Altro giro di coscrizioni obbligatorie in Russia. Secondo l'agenzia Tass ha firmato un decreto per l'arruolamento Persona_3
7 forzato nell'esercito di tutti i cittadini della Federazione russa fra i 18 e i 30 anni, non riservisti e ritenuti idonei alla leva. Si parla di 150mila ragazzi che entreranno nelle forze armate a partire da oggi ed entro l'estate e che presumibilmente saranno inviati al fronte in Ucraina. In base ai dati ufficiali, in autunno erano stati arruolati per un anno in 130.000. Per l'intelligence britannica Mosca ha accelerato i reclutamenti. Sono 30mila in più al mese gli uomini arruolati dal Cremlino con l'obiettivo di “assorbire le perdite e portare avanti attacchi mirati”, scrivono gli 007 inglesi in un aggiornamento su X”. Nel caso di diserzione, sono altresì state aumentate le pene, per contrastare il fenomeno3:” Coloro che si arrendono volontariamente al nemico dovranno affrontare una pena detentiva fino a dieci anni. Inoltre, 15 anni di detenzione sono previsti per la diserzione durante la mobilitazione o la legge marziale, riporta la Tass.” E' evidente che il rischio per il richiedente ed il figlio di essere reclutati sia PE aumentato progressivamente in questi anni Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene più coerente con la domanda svolta la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale in applicazione della prima parte dell'art. 19 co. Cont
1.1. che recita:” 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”. Come correttamente valutato anche dalla Commissione Territoriale, dalle fonti consultate si possono rilevare violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani fondamentali nel Paese di origine del richiedente. Come si legge nel report redatto da per gli anni 2023 e 20244 Controparte_5
(sottolineatura della redattrice):”La la guerra di aggressione contro l'Ucraina e ha permesso alle sue forze di commettere impunemente crimini di guerra. Nel frattempo, la situazione dei diritti umani in patria ha continuato a peggiorare. Le libertà d'espressione, riunione pacifica e associazione sono state ancor più gravemente limitate. Le persone critiche verso il governo hanno subìto procedimenti giudiziari arbitrari, lunghe pene detentive, aggressioni violente commesse nell'impunità e altre forme di ritorsione. Le autorità hanno utilizzato un'ampia legislazione antiterrorismo e antiestremismo contro l'opposizione, gruppi religiosi, singole persone critiche e avvocati. e altri maltrattamenti durante la detenzione sono stati Pt_5 all'ordine del giorno e sono rimasti in gran parte impuniti. I processi sono stati iniqui, soprattutto nei casi politici e in quelli che coinvolgevano prigionieri di guerra ucraini. È stata adottata una nuova legislazione transfobica e il cosiddetto “movimento Lgbt” è stato dichiarato “estremista”. La Russia ha rifiutato di cooperare con le istituzioni internazionali per i diritti umani e, dopo che la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto nei confronti del presidente , ha reso reato la Persona_3 collaborazione con essa. Le autorità non sono state in grado di impedire la violenza antisemita e quella contro i rifugiati. Le misure per affrontare la crisi climatica si sono rivelate insufficienti e le principali Ong ambientaliste sono state bandite dal paese”.
8 E' segnalato da più fonti il mancato rispetto dei diritti civili e politici attraverso il sistematico controllo sui media e la repressione delle proteste avverso il conflitto in corso in Ucraina, con l'effetto di comprimere le libertà di pensiero ed espressione della popolazione5. Il Briefing relativo alla Russia, consultato sul sito ecoi.net6, riporta in particolare che:”Sotto Vladimir Putin, la Russia si è sviluppata in uno stato altamente centralizzato e autoritario7. La pressione sui rappresentanti dell'opposizione e della società civile è aumentata costantemente negli ultimi anni8 e si è nuovamente intensificata dopo l'invasione dell'Ucraina9 . Le ONG sono soggette a molestie e rappresaglie in Russia a causa delle cosiddette leggi sugli "agenti stranieri" e sulle "organizzazioni straniere indesiderate".10 Nel dicembre 2021, Memorial, la più nota organizzazione russa per i diritti umani, è stata sciolta11. Il Moscow Helsinki Group, la più antica organizzazione per i diritti umani del paese, è seguito nel gennaio 202312. I diritti alla libertà di espressione 5 https://www.ecoi.net/en/file/local/2073690/ACCORD-2022-05-
Russian_Federation_Protesters_and_Dissidents.pdf 6 https://www.ecoi.net/en/countries/russian-federation/briefing/ 7 CIA - Central Intelligence Agency: The World Factbook - Russia, Introduzione, 2 marzo
2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/russia/#introduction, Margareta: , Per_4 Per_5 pubblicato da bpb - Bundeszentrale für politische Bildung, 26 marzo 2018b,, https://www.bpb.de/themen/europa/russland/47932/politisches-system/ ; lpb -
[...] : Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Russland, 19 luglio Controparte_7 2022, https://osteuropa.lpb-bw.de/russland-demokratie-rechtsstaatlichkeit
C 8 Russia: Russland: wird die Controparte_5 Persona_6
Opposition weiterhin unterdrückt, 23 gennaio 2023, https://www.amnesty.de/informieren/aktuell/russland- repression-oppositionelle- ; The Mosca Times: La Russia mette fuori legge il forum Persona_7 di opposizione con sede in Lituania in quanto "indesiderabile", 1 febbraio 2023, https://www.themoscowtimes.com/2023/02/01/russia-outlaws-lithuania-based-opposition-forum-as- indesiderabile-a80110 ; OHCHR - Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani: Russia: gli esperti delle Nazioni Unite condannano la chiusura della società civile, 13 luglio 2022, https://www.ecoi.net/de/dokument/2075447.html ; Controparte_9 olitisches System und aktuelle Politik in Russland, 21 luglio 2022, https://osteuropa.lpb-
[...] bw.de/russland-politisches-system 9 Watch: World Report 2023 - Federazione Russa, 12 gennaio Controparte_10
2023, https://www.ecoi.net/en/document/2085489.html The Moscow Times: La Russia mette fuori legge il forum dell'opposizione con sede in Lituania perché "indesiderabile", 1 febbraio 2023, https://www.themoscowtimes.com/2023/02/01/russia-outlaws-lithuania-based-opposition-forum-as- undesirable-a80110 ; OHCHR - Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani: Russia: gli esperti delle Nazioni Unite condannano la chiusura della società civile, 13 luglio 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2075447.html 10 CoE-CommDH - Consiglio d'Europa - Commissario per i diritti umani: i difensori dei diritti umani in Russia hanno bisogno di sostegno, 25 gennaio 2023, https://www.ecoi.net/de/dokument/2088338.html ; Dekoder: Inoagenty: Wer alles als „ausländischer Agent“ dorato, senza data, https://www.dekoder.org/de/article/auslaendische- agenten-liste-medien-ngos-aktivisten-journalisten ; MDR - : Kampf gegen Controparte_11 Per_8 "ausländische Agenten", 28 dicembre 2021, https://www.mdr.de/nachrichten/welt/osteuropa/politik/russland- auslaendische-agenten-100.html 11 Schor-Tschudnowskaja, Anna: Der Friedensnobelpreis 2022 für Memorial, pubblicato da bpb - Bundeszentrale für politische Bildung, 10 ottobre 2022, https://www.bpb.de/themen/deutschlandarchiv/345507/der- friedensnobelpreis-2022- fuer-memoriale/ ; : World Report 2023 - Federazione Russa, Controparte_12 12 gennaio 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2085489.html 12 CoE-CommDH - Consiglio d'Europa - Commissario per i diritti umani: i difensori dei diritti umani in Russia hanno bisogno di sostegno, 25 gennaio 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2088338.html ; BAMF - Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge: Briefing Notes, 30 gennaio 2023. https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2023/briefingnote s-kw05-2023.pdf?__blob=publicationFile& ;v=4 , pag. 11
9 e di riunione sono limitati13 e alle minoranze etniche, religiose e sessuali è impedito di esercitare i propri diritti.14 Inoltre, la magistratura e i tribunali sono soggetti a frequenti interferenze”. 15 Alla luce di quanto sopra riportato, si evidenzia la necessità di tutela del richiedente secondo quanto previsto dall'art. 19, 1.1 prima parte TUI, essendo evidente la grave e sistematica violazione dei diritti umani nel Paese di origine. Ad abundantiam si sottolinea anche il percorso di integrazione sociale e familiare svolto sul territorio italiano, protetto dall'art. 8 CEDU. Il ricorrente, infatti, ha documentato di risiedere in Italia, ove è entrato regolarmente con un visto per lavoro e risiede ininterrottamente dal settembre del 2022 e dove si è ricongiunto con la propria famiglia fin dal novembre 2022. Si è da subito attivato per la migliore comprensione della lingua italiana, per la prosecuzione della propria attività lavorativa e per l'inserimento sociale di tutta la propria famiglia (moglie e due figli, entrambi minori all'epoca del loro ingresso in Italia). Comparando le situazioni, relative al contesto di vita che troverebbe in caso di rimpatrio in Russia ed a quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”, che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario ai diritti riconosciuti dalla Convenzione EDU, richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286/1998, e ciò lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità. In tale condizione, dunque, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. Non sono poi allegate, né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine, salute e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nulla risultando dal casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Passando ad esaminare la domanda svolta dal ricorrente quale genitore convivente dei figli (nato il [...]) e (nata il [...]), entrambi minori all'epoca PE Per_2 della presentazione dell'istanza, soccorre la disciplina prevista dall'art. 6, secondo 13 : Rapporto mondiale 2023 - Federazione russa, 12 gennaio 2023 Controparte_12 https://www.ecoi.net/en/document/2085489.html ; Freedom House: Libertà nel mondo 2023 - Russia, 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2088552.html ; lpb - Controparte_9
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Russland, 19 luglio 2022, https://osteuropa.lpb-
[...] bw.de/russland-demokratie-rechtsstaatlichkeit ; 14 Libertà nel mondo 2023 - Russia, 2023 CP_13 https://www.ecoi.net/de/dokument/2088552.html ; - Dipartimento di Stato degli Stati Uniti: Rapporto CP_14 nazionale 2021 sulle pratiche dei diritti umani: Russia, 12 aprile 2022, https://www.ecoi.net/de/dokument/2071123.html 15 Libertà nel mondo 2023 - Russia, 2023 CP_13 https://www.ecoi.net/en/document/2088552.html ; : Im Visier von Putins Controparte_15
1 dicembre 2022, https://www.zdf.de/nachrichten/politik/russland-putin-agentengesetz- Persona_9 buergerrechtler-ngo-100.html ; : Demokratie und Controparte_16 Rechtsstaatlichkeit in Russland, 19 luglio 2022, https://osteuropa.lpb-bw.de/russland-demokratie- rechtsstaatlichkeit
10 comma, del D. Lgs. 25/2008, intitolato “Accesso alla procedura” che recita (sottolineature della scrivente):”1. La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.
2.La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa. La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore. Principio che si ritrova anche nel testo unico immigrazione, all'art 31, intitolato
“Disposizioni a favore dei minori (“1. Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza.”) e che, all'art 32 recita “ Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23”). Da ciò consegue che la IG minore acquisisca automaticamente il permesso di Per_2 soggiorno riconosciuto al padre. Il C ritiene inoltre che analogo principio debba valere per il figlio , ancora minorenne all'epoca dell'istanza da parte del NO PE
non potendo costituire pregiudizio per il predetto il decorso del tempo Persona_10 occorso per la valutazione della domanda, formulata in epoca in cui sussisteva detto diritto. Peraltro, essendo al momento della pronuncia della presente sentenza da poco divenuto maggiorenne (ma ancora studente secondo le allegazioni del ricorrente) potrà attivarsi nei modi previsti dalla legislazione per il rilascio del titolo di soggiorno in linea alla sua situazione giuridica Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (forfetariamente in assenza di nota spese e considerata la partecipazione all'udienza in cui si è tenuta l'audizione ed alla udienza di discussione, con deposito di note in cui si sono riportate le difese come in ricorso).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di Imperia per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI in favore del richiedente nato nella Parte_1
11 Federazione Russa il 11/10/1979 e, per l'effetto, dei suoi figli PE
nato il [...] nella Federazione Russa e nata
[...] Persona_2 il 25/12/2020 nella Federazione Russa (questi ultimi con possibilità di rinnovo ex artt. 31 e 32 TUI)
• Pone a carico di parte soccombente le spese del presente giudizio, che liquida in
€ 2.200,00 oltre accessori di legge se dovuti, importi da versarsi al difensore, che si dichiara antistatario
Così deciso in camera di consiglio in data 26.11.2024
La Presidente relatrice
Dott.ssa Laura Cresta
12
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 http://www.marinacastellaneta.it/blog/servizio-militare-in-russia-e-protezione-internazionale-pubblicati-due- rapporti-dellagenzia-ue-per-lasilo.html 2 https://www.quotidiano.net/esteri/russia-coscrizione-obbligatoria-kptjh411 ; https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2024/03/31/mosca-putin-firma-decreto-arruolamento-147.000- militari_3218c735-e547-4e09-8308-52e299dd8ec8.html 3 https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/09/24/putin-firma-leggepene-piu-dure-a-chi-si-arrende-o-diserta-
_b4e3bd02-dd8f-43b0-b71b-2862a17ebf71.html 4 https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2023-2024/europa-e-asia-centrale/russia/