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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/09/2025, n. 3422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3422 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1312/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1312/2022 R.G. LAVORO
TRA
n. a SANTA LUCIA DEL MELA (ME) il 28/11/1950 Parte_1
Parte_2
, Parte_3 nella qualità di eredi di , Persona_1 rappresentato e difeso dall'avv. SPINA ANDREA, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. TEDESCHI MARIA PIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
OGGETTO: pensione di vecchiaia a carico di Stato estero
FATTO E DIRITTO
1. Parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' Controparte_2 per dichiarare il diritto di (de cuius delle odierne parti ricorrenti) alla Persona_1 ricostituzione della pensione ex lege 503 /1992 di vecchiaia a carico dello Stato estero, sulla scorta della domanda del 28.6.18. CP_ Ha chiesto a tal fine di condannare l' al pagamento della integrazione della pensione di cui era titolare e alla liquidazione dei ratei di pensione in Persona_1 favore degli eredi, oltre interessi legali.
1 A tal fine, ha premesso:
- che il de cuius aveva lavorato in Canada per oltre 11 anni dal 28.11.65 al 30.3.77 per poi riprendere l'attività lavorativa in Italia;
- che i contributi maturati, in tale ultimo periodo lavorativo estero, unitamente a quelli maturati successivamente in Italia, gli consentono di integrare e ricostruire la sua pensione per nn. 15 anni, con conseguenziale diritto alla ricostituzione della pensione.
Si è costituito in giudizio l' , che ha chiesto il Controparte_2 rigetto del ricorso.
Rinviata la causa per acquisire documentazione, la controversia può essere decisa.
2. Nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Innanzitutto va evidenziata l'estrema genericità del ricorso (sia in ordine alle norme e ai regolamenti applicabili, che in ordine al calcolo effettuato al fine del riconoscimento della domanda), il cui contenuto non è stato integrato neppure a seguito del rinvio concesso dal tribunale alla data della udienza di decisione.
In ogni caso, il diritto è prescritto. CP_ Come noto, il diritto alla percezione delle somme non ancora liquidate dall' si estingue dopo il decorso di dieci anni dalla data di maturazione delle somme stesse.
La data dalla quale decorre normalmente la pensione è il compimento dell'età pensionabile.
Il de cuius è in pensione dall'1 marzo 1999. La domanda oggetto del presente giudizio risale al 28 giugno 2018, quindi, risulta depositata oltre il termine prescrizionale previsto per legge. Parte ricorrente non ha allegato alcun atto, che, depositato nelle more, potrebbe ritenersi interruttivo del decorso del termine prescrizionale.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della controversia, ridotte in considerazione dell'assenza di attività istruttoria.
In ordine all'irrilevanza nel presente giudizio della eventuale dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. resa da parte ricorrente, infine, va evidenziato quanto segue: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la
2 conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento.” (cfr. Cass. Sez. L -, Sentenza n.
16676 del 04/08/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'ente della previdenza, che liquida in € 499,00 per compenso professionale, oltre iva e cpa se dovute come per legge, oltre rimborso spese forfettario.
Si comunichi.
Aversa, 23/09/2025 il Giudice del Lavoro
Raffaela Sorrentino
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1312/2022 R.G. LAVORO
TRA
n. a SANTA LUCIA DEL MELA (ME) il 28/11/1950 Parte_1
Parte_2
, Parte_3 nella qualità di eredi di , Persona_1 rappresentato e difeso dall'avv. SPINA ANDREA, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. TEDESCHI MARIA PIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
OGGETTO: pensione di vecchiaia a carico di Stato estero
FATTO E DIRITTO
1. Parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' Controparte_2 per dichiarare il diritto di (de cuius delle odierne parti ricorrenti) alla Persona_1 ricostituzione della pensione ex lege 503 /1992 di vecchiaia a carico dello Stato estero, sulla scorta della domanda del 28.6.18. CP_ Ha chiesto a tal fine di condannare l' al pagamento della integrazione della pensione di cui era titolare e alla liquidazione dei ratei di pensione in Persona_1 favore degli eredi, oltre interessi legali.
1 A tal fine, ha premesso:
- che il de cuius aveva lavorato in Canada per oltre 11 anni dal 28.11.65 al 30.3.77 per poi riprendere l'attività lavorativa in Italia;
- che i contributi maturati, in tale ultimo periodo lavorativo estero, unitamente a quelli maturati successivamente in Italia, gli consentono di integrare e ricostruire la sua pensione per nn. 15 anni, con conseguenziale diritto alla ricostituzione della pensione.
Si è costituito in giudizio l' , che ha chiesto il Controparte_2 rigetto del ricorso.
Rinviata la causa per acquisire documentazione, la controversia può essere decisa.
2. Nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Innanzitutto va evidenziata l'estrema genericità del ricorso (sia in ordine alle norme e ai regolamenti applicabili, che in ordine al calcolo effettuato al fine del riconoscimento della domanda), il cui contenuto non è stato integrato neppure a seguito del rinvio concesso dal tribunale alla data della udienza di decisione.
In ogni caso, il diritto è prescritto. CP_ Come noto, il diritto alla percezione delle somme non ancora liquidate dall' si estingue dopo il decorso di dieci anni dalla data di maturazione delle somme stesse.
La data dalla quale decorre normalmente la pensione è il compimento dell'età pensionabile.
Il de cuius è in pensione dall'1 marzo 1999. La domanda oggetto del presente giudizio risale al 28 giugno 2018, quindi, risulta depositata oltre il termine prescrizionale previsto per legge. Parte ricorrente non ha allegato alcun atto, che, depositato nelle more, potrebbe ritenersi interruttivo del decorso del termine prescrizionale.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della controversia, ridotte in considerazione dell'assenza di attività istruttoria.
In ordine all'irrilevanza nel presente giudizio della eventuale dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. resa da parte ricorrente, infine, va evidenziato quanto segue: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la
2 conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento.” (cfr. Cass. Sez. L -, Sentenza n.
16676 del 04/08/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'ente della previdenza, che liquida in € 499,00 per compenso professionale, oltre iva e cpa se dovute come per legge, oltre rimborso spese forfettario.
Si comunichi.
Aversa, 23/09/2025 il Giudice del Lavoro
Raffaela Sorrentino
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