Articolo 1 della Legge 22 dicembre 1975, n. 694
Articolo 2
Versione
1 gennaio 1976
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Per gli immobili appartenenti a titolo di proprieta' o di enfiteusi alle societa' di ogni tipo e oggetto e agli enti pubblici e privati diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le organizzazioni di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , l'imposta si applica, oltre che nei casi previsti dall'articolo precedente, al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1976
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