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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/03/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 2697/2023 R.G.
Oggetto della causa: Fideiussione - Polizza fideiussoria
All'udienza del 19 marzo 2025, alle ore 12.50 innanzi al Giudice dott. Federico Fiore chiamata la causa tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
sono comparsi:
Per l'avv. CRISI FRANCESCO sostituito dall'Avv. Priscilla Parte_1
Squeo la quale conclude come all'atto di citazione in opposizione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Quindi, alle ore 12.54, in assenza dei procuratori delle parti, il Giudice definisce il giudizio con sentenza, che viene allegata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni in fatto e in diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
1 / 9 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Federico Fiore all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2697/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Crisi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Perugia, Via XVI Settembre n. 3, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
Attore opponente
e
(P.I. ), e per essa, la procuratrice CP_2 P.IVA_1 [...]
(P.I. ), in persona dei suoi procuratori speciali Controparte_1 P.IVA_1
e , elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_3 Controparte_4
degli Avv.ti Daniele G. Discepolo e Gabriele Pravettoni Farinelli, in Milano, Via XX
Settembre n. 12
Convenuta opposta contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in qualità di fideiussore omnibus, ha proposto tempestiva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 609/2023, emesso da questo Tribunale in data
03/04/2023 e notificato in data 08/05/2023, su istanza di e per essa, la CP_2
procuratrice con cui veniva ingiunto ad e Controparte_1 Parte_1
a il pagamento, in solido tra loro, dell'importo di euro 19.500,00, Parte_2
quale somma massima garantita nell'atto di fideiussione, a fronte dell'esposizione
2 / 9 debitoria maturata dalla debitrice principale S.D.S. S.r.l. a titolo di saldo negativo del conto corrente n. 26/850660/4 con relativa apertura di credito del 20/02/2008, intrattenuto con la banca cessionaria del credito, (già, Controparte_5 [...]
. Controparte_6
L'opponente ha rappresentato che, a seguito dell'inadempimento della società obbligata principale, in data 08/04/2016, revocava Controparte_5
l'affidamento concesso e intimava a S.D.S. S.r.l. e ai garanti il pagamento delle somme dovute.
Nelle more – prosegue l'opponente – veniva dichiarato il fallimento della debitrice principale (Tribunale di Perugia, Fall. n. 6/2018).
Dopo aver dato atto che il credito, originariamente in capo a Controparte_6
(poi , era stato ceduto a
[...] Controparte_5 Controparte_1
con contratto di cessione dei crediti concluso in data 25/06/2021, e da ultimo
[...] conferito a l'opponente ha lamentato che la cessionaria aveva CP_2
provveduto a formulare istanza di pagamento in data 17/03/2022 nei confronti – tra l'altro – di indirizzando la comunicazione ad un indirizzo errato, Parte_1
rispetto a quello di residenza, ossia in Gualdo Tadino, Via dei Salesiani, anziché in
Gualdo Tadino, Fraz. Busche).
A fondamento dell'opposizione, parte opponente ha eccepito la nullità assoluta della fideiussione omnibus, rilasciata in data 19/02/2008 da in quanto Parte_1
conforme allo schema ABI, dichiarato frutto di intesa anticoncorrenziale, con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02/05/2005, e la conseguente estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Ha eccepito che, anche a voler ritenere che la nullità derivante dalla conformità allo schema ABI della fideiussione è limitata alle clausole che replicano lo schema ABI, la banca era comunque decaduta ai sensi dell'art. 1957 c.c. dalla garanzia fideiussoria per non aver agito nei confronti del debitore entro il termine di sei mesi dalla revoca degli affidamenti e dalla risoluzione del contratto di conto corrente dell'08/04/2016,
3 / 9 a nulla rilevando l'istanza di ammissione al passivo avanzata il 07/06/2018, al fallimento della debitrice principale.
Dopo aver premesso di aver prestato la fideiussione in qualità di consumatore,
l'opponente ha sostenuto la vessatorietà delle clausole contenute nella fideiussione che sanciscono “decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t) del d. lgs. n. 206/2005.
In ragione di ciò, ha domandato di accertare e dichiarare la nullità totale o, in subordine, parziale della fideiussione prestata da e che nulla era Parte_1
dovuto alla società opposta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
609/2023.
e per essa, la procuratrice pur ritualmente CP_2 Controparte_1
convenuta, non si è costituita in giudizio, e, con ordinanza del 9/09/2023, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 18/06/2026, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al
18/03/2025.
A tale udienza, il procuratore di parte opponente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa come da verbale che precede.
*****
1. L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Parte opponente ha sostenuto la nullità della fideiussione omnibus perché conforme al modello elaborato dall'ABI nell'ottobre del 2002, contenente – secondo quanto accertato con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02/05/2005 – clausole lesive della concorrenza, in contrasto con l'art. 2, comma 1, lett. a) della legge n.
287/1990.
In particolare, parte opponente ha posto l'attenzione sulla presenza nell'atto fideiussorio sottoscritto di clausole che riprodurrebbero pedissequamente il disposto
4 / 9 degli artt. 2, 6 ed 8 dello schema ABI, ovvero rispettivamente la clausola di riviviscenza (“il fideiussore si impegna a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”), la clausola di deroga incondizionata
(“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi
o qualsiasi altro obbligato o garante entro i limiti previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato”) e la clausola di sopravvivenza (“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”).
Occorre innanzitutto dare conto del fatto che la fideiussione omnibus per cui è causa
è stata sottoscritta in data 19.2.2008 ( doc. 8 fascicolo della fase monitoria) al di fuori dell'arco temporale (ottobre 2002-maggio 2005), oggetto dell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia e sfociato nel provvedimento n. 55/2005. La presente causa va quindi inquadrata tra le cause c.d. stand alone relative a fideiussioni successive al provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia, che non possono giovarsi del provvedimento stesso ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust. Pertanto,
l'opponente era onerato dell'allegazione e della prova dell'esistenza, all'epoca della stipula della fideiussione ( febbraio 2008), di una intesa anticoncorrenziale fra banche per l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema ABI oggetto delle censure della Banca d'Italia nel 2005 per violazione dell'art.2 della L.
n.287/1990. Secondo la Corte di Cassazione, il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca
d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso dove essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c. (Cass. 28 novembre 2018 n.30818).
5 / 9 Pertanto, compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa
(Cass.15.11.2024 n. 30383; Cass. 22/05/2019 n.13846; Trib. Milano, sent. n.
6818/2023; Trib. Milano, n. 6281/2023).
In tal senso è l'orientamento prevalente del Tribunale di Perugia secondo il quale “
L'onere di provare che anche il contratto sottoscritto dopo il 2005 (così come quello anteriore al 2003) sia stato adempimento di un'intesa anticoncorrenziale può adempiersi depositando documenti o articolando mezzi di prova volti a dimostrare che, al momento in cui le fideiussioni scrutinate sono state sottoscritte dalle parti, un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, aveva coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche, così da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza (cfr. Trib. Milano, sez. VI, 20 ottobre 2021 e anche Trib.
Milano Sez. spec. Impresa, 21 febbraio 2023 che ha ritenuto ammissibile e rilevante
l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dalla parte attrice, al fine di acquisire da un novero di istituti bancari, di diverso dimensionamento, l'esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie oggetto di causa.) (…) Tuttavia gli opponenti non hanno offerto alcun elemento a sostegno della standardizzazione del modello da loro sottoscritto con uso diffuso tra un numero significativo di istituti di credito all'interno del medesimo mercato. Per tale ragione non può ritenersi che l'art. 6 del negozio sia una clausola nulla per violazione della normativa antitrust.” ( Sent.
1040/2024).
Il rigetto delle domande di parte opponente in ordine alla nullità della fideiussione omnibus in questione comporta l'assorbimento delle altre difese ad essa collegate quali la reviviscenza del termine di decadenza ex art 1957 c.c. dovendosi, comunque, osservare che pur avendo dedotto nel ricorso per decreto Controparte_1
ingiuntivo che in data 08/04/2016, avrebbe comunicato la Controparte_5
6 / 9 revoca degli affidamenti, tale circostanza non si rinviene nella documentazione prodotta nel procedimento monitorio (cfr. doc. 10 del fascicolo monitorio).
A ben vedere, infatti, nella comunicazione dell'08/04/2016, si Controparte_5
è limitata ad intimare alla debitrice principale e ai fideiussori il pagamento del saldo negativo del rapporto di c/c, mentre non ha comunicato anche la revoca degli affidamenti e la cessazione dei rapporti, da cui poteva desumersi la scadenza dell'obbligazione principale.
Si consideri, peraltro, che tra la documentazione allegata dall'opposta in sede monitoria, vi sono ulteriori intimazioni di pagamento per saldo negativo del medesimo c/c n. 850660, risalenti al 2014 e 2013, ad ulteriore dimostrazione che la sola intimazione di pagamento del saldo negativo non costituisce di per sé prova dell'estinzione dei rapporti, e dell'intervenuta scadenza dell'obbligazione principale, ben potendo il rapporto di c/c proseguire tra le parti – come è stato negli anni – ancorché con saldo negativo.
A fronte, quindi, della mancanza di un atto di risoluzione dal quale far decorrere la scadenza dell'obbligazione principale, andava considerato quale dies a quo ai fini dell'art. 1957 c.c. quello della sentenza che ha dichiarato il fallimento della debitrice principale S.D.S. S.r.l., ossia, come si evince dalla documentazione prodotta in sede monitoria (cfr. doc. 11 del fascicolo monitorio), il 22/02/2018, atteso che a partire da tale momento tutti i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti ai sensi dell'art. 55, comma II, L.F.
Se, infatti, il debitore principale fallisce, il creditore garantito, per evitare la decadenza dalla fideiussione prevista dall'art. 1957, c.c., non potendo più assumere iniziative individuali, deve proporre istanza di insinuazione al passivo fallimentare nel termine semestrale previsto dallo stesso art. 1957 c.c., decorrente dalla data di apertura della procedura concorsuale.
Ne deriva l'onere del creditore di proporre domanda d'insinuazione allo stato passivo, cioè di partecipare al concorso, entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c., decorrente dalla data del fallimento.
7 / 9 Per le considerazioni appena svolte, nella specie, il creditore opposto ha, comunque, tempestivamente avanzato le proprie pretese in sede concorsuale nel termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c., avendo fatto istanza di insinuazione al passivo in data
04/05/2018 monitoria (cfr. doc. 11 del fascicolo monitorio), a fronte della sentenza dichiarativa del fallimento del 22/02/2018.
2. L'opponente ha eccepito inoltre la vessatorietà delle clausole contenute nella fideiussione che sanciscono “decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett.
t) del d. lgs. n. 206/2005.
In disparte dal fatto che non è dato comprendere quali e sotto quale profilo siano vessatorie le clausole della fideiussione rilasciata da e quali sono le Parte_1 doglianze al riguardo, l'opponente non ha allegato alcunché in ordine alla invocata qualità di consumatore, benché su tale presupposto egli fondi le pretese circostanze estintive o modificative del credito ex adverso vantato.
In ogni caso, anche a voler ritenere che l'opponente avesse rilasciato la fideiussione in qualità di consumatore, e che la clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. fosse da ritenersi vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t) Cod. Cons. ( cfr Cass.
25197/2023) con conseguente reviviscenza della disciplina prevista dalla citata norma, la banca ha tempestivamente fatto valere le proprie istanze nei confronti del debitore, per gli stessi motivi di cui sopra.
Anche tale eccezione si appalesa dunque infondata.
Per le ragioni esposte, il decreto ingiuntivo deve essere confermato, e l'opposizione va rigettata.
3. Stante la contumacia della parte opposta, e la soccombenza dell'opponente, non vi
è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
8 / 9 Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 609/2023 emesso da questo Tribunale, che dichiara esecutivo;
- nulla sulle spese.
Perugia, 19 marzo 2025
Il giudice
Dott. Federico Fiore
9 / 9
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 2697/2023 R.G.
Oggetto della causa: Fideiussione - Polizza fideiussoria
All'udienza del 19 marzo 2025, alle ore 12.50 innanzi al Giudice dott. Federico Fiore chiamata la causa tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
sono comparsi:
Per l'avv. CRISI FRANCESCO sostituito dall'Avv. Priscilla Parte_1
Squeo la quale conclude come all'atto di citazione in opposizione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Quindi, alle ore 12.54, in assenza dei procuratori delle parti, il Giudice definisce il giudizio con sentenza, che viene allegata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni in fatto e in diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
1 / 9 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Federico Fiore all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2697/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Crisi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Perugia, Via XVI Settembre n. 3, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
Attore opponente
e
(P.I. ), e per essa, la procuratrice CP_2 P.IVA_1 [...]
(P.I. ), in persona dei suoi procuratori speciali Controparte_1 P.IVA_1
e , elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_3 Controparte_4
degli Avv.ti Daniele G. Discepolo e Gabriele Pravettoni Farinelli, in Milano, Via XX
Settembre n. 12
Convenuta opposta contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in qualità di fideiussore omnibus, ha proposto tempestiva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 609/2023, emesso da questo Tribunale in data
03/04/2023 e notificato in data 08/05/2023, su istanza di e per essa, la CP_2
procuratrice con cui veniva ingiunto ad e Controparte_1 Parte_1
a il pagamento, in solido tra loro, dell'importo di euro 19.500,00, Parte_2
quale somma massima garantita nell'atto di fideiussione, a fronte dell'esposizione
2 / 9 debitoria maturata dalla debitrice principale S.D.S. S.r.l. a titolo di saldo negativo del conto corrente n. 26/850660/4 con relativa apertura di credito del 20/02/2008, intrattenuto con la banca cessionaria del credito, (già, Controparte_5 [...]
. Controparte_6
L'opponente ha rappresentato che, a seguito dell'inadempimento della società obbligata principale, in data 08/04/2016, revocava Controparte_5
l'affidamento concesso e intimava a S.D.S. S.r.l. e ai garanti il pagamento delle somme dovute.
Nelle more – prosegue l'opponente – veniva dichiarato il fallimento della debitrice principale (Tribunale di Perugia, Fall. n. 6/2018).
Dopo aver dato atto che il credito, originariamente in capo a Controparte_6
(poi , era stato ceduto a
[...] Controparte_5 Controparte_1
con contratto di cessione dei crediti concluso in data 25/06/2021, e da ultimo
[...] conferito a l'opponente ha lamentato che la cessionaria aveva CP_2
provveduto a formulare istanza di pagamento in data 17/03/2022 nei confronti – tra l'altro – di indirizzando la comunicazione ad un indirizzo errato, Parte_1
rispetto a quello di residenza, ossia in Gualdo Tadino, Via dei Salesiani, anziché in
Gualdo Tadino, Fraz. Busche).
A fondamento dell'opposizione, parte opponente ha eccepito la nullità assoluta della fideiussione omnibus, rilasciata in data 19/02/2008 da in quanto Parte_1
conforme allo schema ABI, dichiarato frutto di intesa anticoncorrenziale, con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02/05/2005, e la conseguente estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Ha eccepito che, anche a voler ritenere che la nullità derivante dalla conformità allo schema ABI della fideiussione è limitata alle clausole che replicano lo schema ABI, la banca era comunque decaduta ai sensi dell'art. 1957 c.c. dalla garanzia fideiussoria per non aver agito nei confronti del debitore entro il termine di sei mesi dalla revoca degli affidamenti e dalla risoluzione del contratto di conto corrente dell'08/04/2016,
3 / 9 a nulla rilevando l'istanza di ammissione al passivo avanzata il 07/06/2018, al fallimento della debitrice principale.
Dopo aver premesso di aver prestato la fideiussione in qualità di consumatore,
l'opponente ha sostenuto la vessatorietà delle clausole contenute nella fideiussione che sanciscono “decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t) del d. lgs. n. 206/2005.
In ragione di ciò, ha domandato di accertare e dichiarare la nullità totale o, in subordine, parziale della fideiussione prestata da e che nulla era Parte_1
dovuto alla società opposta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
609/2023.
e per essa, la procuratrice pur ritualmente CP_2 Controparte_1
convenuta, non si è costituita in giudizio, e, con ordinanza del 9/09/2023, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 18/06/2026, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al
18/03/2025.
A tale udienza, il procuratore di parte opponente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa come da verbale che precede.
*****
1. L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Parte opponente ha sostenuto la nullità della fideiussione omnibus perché conforme al modello elaborato dall'ABI nell'ottobre del 2002, contenente – secondo quanto accertato con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02/05/2005 – clausole lesive della concorrenza, in contrasto con l'art. 2, comma 1, lett. a) della legge n.
287/1990.
In particolare, parte opponente ha posto l'attenzione sulla presenza nell'atto fideiussorio sottoscritto di clausole che riprodurrebbero pedissequamente il disposto
4 / 9 degli artt. 2, 6 ed 8 dello schema ABI, ovvero rispettivamente la clausola di riviviscenza (“il fideiussore si impegna a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”), la clausola di deroga incondizionata
(“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi
o qualsiasi altro obbligato o garante entro i limiti previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato”) e la clausola di sopravvivenza (“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”).
Occorre innanzitutto dare conto del fatto che la fideiussione omnibus per cui è causa
è stata sottoscritta in data 19.2.2008 ( doc. 8 fascicolo della fase monitoria) al di fuori dell'arco temporale (ottobre 2002-maggio 2005), oggetto dell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia e sfociato nel provvedimento n. 55/2005. La presente causa va quindi inquadrata tra le cause c.d. stand alone relative a fideiussioni successive al provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia, che non possono giovarsi del provvedimento stesso ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust. Pertanto,
l'opponente era onerato dell'allegazione e della prova dell'esistenza, all'epoca della stipula della fideiussione ( febbraio 2008), di una intesa anticoncorrenziale fra banche per l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema ABI oggetto delle censure della Banca d'Italia nel 2005 per violazione dell'art.2 della L.
n.287/1990. Secondo la Corte di Cassazione, il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca
d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso dove essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c. (Cass. 28 novembre 2018 n.30818).
5 / 9 Pertanto, compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa
(Cass.15.11.2024 n. 30383; Cass. 22/05/2019 n.13846; Trib. Milano, sent. n.
6818/2023; Trib. Milano, n. 6281/2023).
In tal senso è l'orientamento prevalente del Tribunale di Perugia secondo il quale “
L'onere di provare che anche il contratto sottoscritto dopo il 2005 (così come quello anteriore al 2003) sia stato adempimento di un'intesa anticoncorrenziale può adempiersi depositando documenti o articolando mezzi di prova volti a dimostrare che, al momento in cui le fideiussioni scrutinate sono state sottoscritte dalle parti, un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, aveva coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche, così da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza (cfr. Trib. Milano, sez. VI, 20 ottobre 2021 e anche Trib.
Milano Sez. spec. Impresa, 21 febbraio 2023 che ha ritenuto ammissibile e rilevante
l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dalla parte attrice, al fine di acquisire da un novero di istituti bancari, di diverso dimensionamento, l'esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie oggetto di causa.) (…) Tuttavia gli opponenti non hanno offerto alcun elemento a sostegno della standardizzazione del modello da loro sottoscritto con uso diffuso tra un numero significativo di istituti di credito all'interno del medesimo mercato. Per tale ragione non può ritenersi che l'art. 6 del negozio sia una clausola nulla per violazione della normativa antitrust.” ( Sent.
1040/2024).
Il rigetto delle domande di parte opponente in ordine alla nullità della fideiussione omnibus in questione comporta l'assorbimento delle altre difese ad essa collegate quali la reviviscenza del termine di decadenza ex art 1957 c.c. dovendosi, comunque, osservare che pur avendo dedotto nel ricorso per decreto Controparte_1
ingiuntivo che in data 08/04/2016, avrebbe comunicato la Controparte_5
6 / 9 revoca degli affidamenti, tale circostanza non si rinviene nella documentazione prodotta nel procedimento monitorio (cfr. doc. 10 del fascicolo monitorio).
A ben vedere, infatti, nella comunicazione dell'08/04/2016, si Controparte_5
è limitata ad intimare alla debitrice principale e ai fideiussori il pagamento del saldo negativo del rapporto di c/c, mentre non ha comunicato anche la revoca degli affidamenti e la cessazione dei rapporti, da cui poteva desumersi la scadenza dell'obbligazione principale.
Si consideri, peraltro, che tra la documentazione allegata dall'opposta in sede monitoria, vi sono ulteriori intimazioni di pagamento per saldo negativo del medesimo c/c n. 850660, risalenti al 2014 e 2013, ad ulteriore dimostrazione che la sola intimazione di pagamento del saldo negativo non costituisce di per sé prova dell'estinzione dei rapporti, e dell'intervenuta scadenza dell'obbligazione principale, ben potendo il rapporto di c/c proseguire tra le parti – come è stato negli anni – ancorché con saldo negativo.
A fronte, quindi, della mancanza di un atto di risoluzione dal quale far decorrere la scadenza dell'obbligazione principale, andava considerato quale dies a quo ai fini dell'art. 1957 c.c. quello della sentenza che ha dichiarato il fallimento della debitrice principale S.D.S. S.r.l., ossia, come si evince dalla documentazione prodotta in sede monitoria (cfr. doc. 11 del fascicolo monitorio), il 22/02/2018, atteso che a partire da tale momento tutti i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti ai sensi dell'art. 55, comma II, L.F.
Se, infatti, il debitore principale fallisce, il creditore garantito, per evitare la decadenza dalla fideiussione prevista dall'art. 1957, c.c., non potendo più assumere iniziative individuali, deve proporre istanza di insinuazione al passivo fallimentare nel termine semestrale previsto dallo stesso art. 1957 c.c., decorrente dalla data di apertura della procedura concorsuale.
Ne deriva l'onere del creditore di proporre domanda d'insinuazione allo stato passivo, cioè di partecipare al concorso, entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c., decorrente dalla data del fallimento.
7 / 9 Per le considerazioni appena svolte, nella specie, il creditore opposto ha, comunque, tempestivamente avanzato le proprie pretese in sede concorsuale nel termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c., avendo fatto istanza di insinuazione al passivo in data
04/05/2018 monitoria (cfr. doc. 11 del fascicolo monitorio), a fronte della sentenza dichiarativa del fallimento del 22/02/2018.
2. L'opponente ha eccepito inoltre la vessatorietà delle clausole contenute nella fideiussione che sanciscono “decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett.
t) del d. lgs. n. 206/2005.
In disparte dal fatto che non è dato comprendere quali e sotto quale profilo siano vessatorie le clausole della fideiussione rilasciata da e quali sono le Parte_1 doglianze al riguardo, l'opponente non ha allegato alcunché in ordine alla invocata qualità di consumatore, benché su tale presupposto egli fondi le pretese circostanze estintive o modificative del credito ex adverso vantato.
In ogni caso, anche a voler ritenere che l'opponente avesse rilasciato la fideiussione in qualità di consumatore, e che la clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. fosse da ritenersi vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t) Cod. Cons. ( cfr Cass.
25197/2023) con conseguente reviviscenza della disciplina prevista dalla citata norma, la banca ha tempestivamente fatto valere le proprie istanze nei confronti del debitore, per gli stessi motivi di cui sopra.
Anche tale eccezione si appalesa dunque infondata.
Per le ragioni esposte, il decreto ingiuntivo deve essere confermato, e l'opposizione va rigettata.
3. Stante la contumacia della parte opposta, e la soccombenza dell'opponente, non vi
è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
8 / 9 Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 609/2023 emesso da questo Tribunale, che dichiara esecutivo;
- nulla sulle spese.
Perugia, 19 marzo 2025
Il giudice
Dott. Federico Fiore
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