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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 6169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6169 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott. Enrico Chemollo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19942 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, per cessazione di effetti civili del matrimonio promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Padova, P.le Stazione n. 7, presso lo Studio dell'avv. Paolo Frascella (pec
, il quale la rappresenta e difende per procura Email_1 speciale allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Noventa di Piave (VE), via Torino 6/B, presso lo Studio dell'avv. Elisa Bincoletto del
Foro di Treviso (pec , la quale lo Email_2 rappresenta e difende per procura speciale allegata telematicamente alla memoria di costituzione;
resistente
e con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica, dott.
NN OR;
intervenuto per legge
Conclusioni: come verbale udienza 16/10/2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.10.2024, la signora ha chiesto Parte_1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data 16.09.2006, con il signor , trascritto nel Registro CP_1 degli atti di matrimonio del Comune di San Donà di Piave al n. 55, parte 2, serie A, dell'anno 2006.
Dall'unione sono nati i figli (n. il 01.05.2009) e (n. il Persona_1 Persona_2
4.12.2012).
A fondamento della domanda, ha riferito che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, questi avevano depositato in data 01.06.2021, ricorso congiunto tendente ad ottenere la separazione legale, rubricato al n. 4307/2021 del
Tribunale di Venezia.
Il Tribunale ha omologato le condizioni di separazione concordate dalle parti e confermate all'udienza del 29.06.2021, tenutasi nella forma della trattazione scritta, con decreto del 01.07.2021.
Era, quindi, decorso il termine di sei mesi dalla comparizione dei coniugi avanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione senza ripresa della convivenza e la comunione materiale e spirituale dei coniugi era venuta definitivamente meno, anche a causa dei gravi comportamenti posti in essere dal signor , resosi gravemente CP_1 inadempiente agli obblighi assunti in sede di separazione, soprattutto con riferimento al versamento dell'assegno mensile per il mantenimento dei figli.
Ricorrevano, pertanto, i presupposti di cui all'art.3 della legge n.898/1970 e successive modifiche, per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si è costituito il signor , il quale non si è opposto alla cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio ma ha contestato le ulteriori allegazioni e domande proposte dalla ricorrente.
***
All'ultima udienza, il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la pronuncia sullo stato e la valutazione sul proseguo dell'istruttoria.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio, previe conclusioni del Pubblico Ministero.
Pag. 2 di 3 ***
Il Collegio, attesa la necessità di istruire il procedimento in ordine alle ulteriori domande proposte, ritiene che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così come del resto richiesto all'ultima udienza.
Tale domanda appare fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Risulta, infatti, provato, dalla produzione degli atti della separazione consensuale, dal tenore degli scritti difensivi in questo giudizio oltre che dalle dichiarazioni rese dai coniugi avanti al giudice delegato che tra la comparizione dei coniugi davanti al
Presidente in quella procedura, avvenuta ancora nel giugno 2021 e la data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio, il 9.10.2024, sono trascorsi oltre sei mesi, senza che la separazione sia mai stata interrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 e, dalla L.
6.5.2016 n. 55 e successive modificazioni, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Si dispone per la prosecuzione dell'istruzione come da separata ordinanza e si rimette alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16.09.2006 in
San Donà di Piave (VE), tra e , Parte_1 CP_1 matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Donà di Piave, anno 2006, parte II, serie A, atto n. 55, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza;
rimette la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Venezia, in data 18.12.2025 nella camera di Consiglio della seconda sezione civile del Tribunale.
Il Presidente rel. ed est.
dott. Tania Vettore
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott. Enrico Chemollo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19942 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, per cessazione di effetti civili del matrimonio promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Padova, P.le Stazione n. 7, presso lo Studio dell'avv. Paolo Frascella (pec
, il quale la rappresenta e difende per procura Email_1 speciale allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Noventa di Piave (VE), via Torino 6/B, presso lo Studio dell'avv. Elisa Bincoletto del
Foro di Treviso (pec , la quale lo Email_2 rappresenta e difende per procura speciale allegata telematicamente alla memoria di costituzione;
resistente
e con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica, dott.
NN OR;
intervenuto per legge
Conclusioni: come verbale udienza 16/10/2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.10.2024, la signora ha chiesto Parte_1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data 16.09.2006, con il signor , trascritto nel Registro CP_1 degli atti di matrimonio del Comune di San Donà di Piave al n. 55, parte 2, serie A, dell'anno 2006.
Dall'unione sono nati i figli (n. il 01.05.2009) e (n. il Persona_1 Persona_2
4.12.2012).
A fondamento della domanda, ha riferito che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, questi avevano depositato in data 01.06.2021, ricorso congiunto tendente ad ottenere la separazione legale, rubricato al n. 4307/2021 del
Tribunale di Venezia.
Il Tribunale ha omologato le condizioni di separazione concordate dalle parti e confermate all'udienza del 29.06.2021, tenutasi nella forma della trattazione scritta, con decreto del 01.07.2021.
Era, quindi, decorso il termine di sei mesi dalla comparizione dei coniugi avanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione senza ripresa della convivenza e la comunione materiale e spirituale dei coniugi era venuta definitivamente meno, anche a causa dei gravi comportamenti posti in essere dal signor , resosi gravemente CP_1 inadempiente agli obblighi assunti in sede di separazione, soprattutto con riferimento al versamento dell'assegno mensile per il mantenimento dei figli.
Ricorrevano, pertanto, i presupposti di cui all'art.3 della legge n.898/1970 e successive modifiche, per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si è costituito il signor , il quale non si è opposto alla cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio ma ha contestato le ulteriori allegazioni e domande proposte dalla ricorrente.
***
All'ultima udienza, il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la pronuncia sullo stato e la valutazione sul proseguo dell'istruttoria.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio, previe conclusioni del Pubblico Ministero.
Pag. 2 di 3 ***
Il Collegio, attesa la necessità di istruire il procedimento in ordine alle ulteriori domande proposte, ritiene che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così come del resto richiesto all'ultima udienza.
Tale domanda appare fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Risulta, infatti, provato, dalla produzione degli atti della separazione consensuale, dal tenore degli scritti difensivi in questo giudizio oltre che dalle dichiarazioni rese dai coniugi avanti al giudice delegato che tra la comparizione dei coniugi davanti al
Presidente in quella procedura, avvenuta ancora nel giugno 2021 e la data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio, il 9.10.2024, sono trascorsi oltre sei mesi, senza che la separazione sia mai stata interrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 e, dalla L.
6.5.2016 n. 55 e successive modificazioni, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Si dispone per la prosecuzione dell'istruzione come da separata ordinanza e si rimette alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16.09.2006 in
San Donà di Piave (VE), tra e , Parte_1 CP_1 matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Donà di Piave, anno 2006, parte II, serie A, atto n. 55, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza;
rimette la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Venezia, in data 18.12.2025 nella camera di Consiglio della seconda sezione civile del Tribunale.
Il Presidente rel. ed est.
dott. Tania Vettore
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