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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/02/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3909/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 18/02/2024 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n.
3909/2022 promossa
DA rappresentato e difeso dall'Avv. COLANTONI FERNANDO, Parte_1
giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti LORENI LAURA e CIARELLI ANNA PAOLA, giusta procura generale alle liti conferita con atto del notaio dr. di Roma, in atti Per_1
-resistente-
avente ad oggetto: indebito assistenziale dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 127ter c.p.c. depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. La domanda attorea - avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento di indebito
CP_ emesso dall' in data 4.11.2021 pari ad € 8.602,64 a titolo di indebita percezione di ratei di pensione categoria INVCIV numero 07082476 per il periodo che va dal mese di gennaio
2020 al novembre 2021 – è fondata e merita accoglimento.
CP_
3. Nel costituirsi in giudizio l' ha dedotto:
- che parte ricorrente è titolare a decorrere dal 01.07.2018 di pensione di invalidità civile ex
L. 118/1971 (pensione n. 07082476 cat. INVICIV);
-che con ricostituzione operata dall' in data 1.06.2022, a seguito di liquidazione CP_1
della pensione di inabilità ordinaria cat IOCOM con decorrenza dal 01.01.2020 veniva ricalcolata la pensione di inabilità civile con conseguente contestazione dell'indebito per
€8.602,84;
-che negli anni 2020 e 2021 parte istante superava il limite reddituale previsto a titolo di maggiorazione sociale;
-che i redditi presi in considerazione al fine della determinazione del diritto alla maggiorazione sociale sono quelli dello stesso anno da cui decorre la prestazione (pensione
Cat IOCOM anno 2020); CP_ Ha dedotto l' che il debito contestato con il provvedimento del 04.11.2021 era dovuto all'errato computo degli arretrati di IO secondo il criterio di cassa e non di competenza;
che infatti con la ricostituzione del 1.06.2022 a seguito del corretto computo dei suddetti arretrati, era stata ripristinata la prestazione di invalidità civile con decorrenza dal mese di gennaio 2022 e determinato un credito a favore del ricorrente per € 3.731,51;
L' ha quindi chiarito che l'indebito residuo – oggetto di contestazione - è pari ad CP_1
€5.200,57 a titolo di maggiorazione sociale percepita e non dovuta per il periodo dal
1.01.2020 al 30.11.2021.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 4. Sul punto, pacifici i fatti di causa come indicati in premessa, appare sufficiente richiamare l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e ribadito da ultimo dalla
Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 5606 del 2023 secondo cui: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce
o ha l'onere di conoscere.”
4.1 In questa ipotesi, infatti, l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione degli importi effettuati dallo stesso Ente previdenziale (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce della disciplina di settore. Tanto più che il
D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 onera l' della attivazione dei CP_1
controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
4.2 Inoltre, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio
2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del “Casellario CP_1 dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”.
Il comma 2 stabilisce “il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse.(...)”
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 4. Ebbene, nella fattispecie dedotta in giudizio il dato reddituale ritenuto incompatibile con CP_ la fruizione del trattamento assistenziale di cui l' chiede la restituzione era da ritenersi conosciuto o comunque conoscibile dall' prima della comunicazione di Controparte_2
indebito avvenuta in data 4.11.2021 atteso che risultano documentati in questa sede i redditi percepiti annualmente dalla parte ricorrente, come si evince dai Modelli 730 depositati dall' convenuto (cfr. allegati dal n. 5 al n. 7 del fascicolo di parte convenuta ) e CP_1
tenuto conto che le somme a titolo di aumento al milione ex D.L. 448/2001 per gli anni
2020 e 2021 sono state erogate d'ufficio dallo stesso prima dell'emissione CP_1 dell'indebito del novembre 2021. Inoltre, nel senso della conoscenza/conoscibilità in capo all'Istituto del reddito percepito dal ricorrente, depone altresì la circostanza che il superamento del limite reddituale per beneficare della maggiorazione al milione deriva proprio dall'erogazione da parte dello stesso sia della pensione cat. IO/COM, che CP_1
della pensione di inabilità cat. INVCIV;
erogazione avvenuta in data antecedente all'emissione del provvedimento di indebito qui contestato.
5. Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali innanzi esposti, non ricorrono i presupposti per la ripetibilità della prestazione, in quanto può ritenersi che la parte ricorrente versasse in una situazione di incolpevole affidamento sull'erogazione dei ratei per come liquidati da , dovendo altresì considerare che è lo stesso ad aver CP_1 CP_1 ammesso l'errore nel criterio applicato per la determinazione del quantum di cui al provvedimento del novembre 2021.
Va dunque dichiarata non dovuta all' la restituzione della somma di €5.200,57 a titolo CP_1
di maggiorazione sociale percepita per il periodo dal 01.01.2020 al 30.11.2021.
Devono conseguentemente essere restituiti in favore di gli importi trattenuti Parte_1
CP_ dall' sulla pensione n. 07082476 cat. INVCIV per il periodo dal febbraio 2022 a febbraio 2024 (come si evince dai bollettini depositati in atti) e, per l'effetto, l' va CP_1
condannato alla ripetizione in favore del ricorrente della somma di €4871,33 (cfr. estratti dei pagamenti in atti), nonché delle ulteriori somme che sono state o saranno trattenute in virtù del provvedimento di indebito del 4.11.2021 e della riliquidazione del giugno 2022, oltre interessi come per legge.
6. Le spese del giudizio – liquidate e distratte come in dispositivo secondo il DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 in relazione alle cause di natura previdenziale
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro (scaglione €5.201-€ 26.000) e con applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà attesa la non complessità delle questioni trattate – seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
CP_ 1) dichiara non dovuto l'importo richiesto dall' a titolo di indebito pari ad € 5.200,57 percepito a titolo di pensione cat. INVICIV) per il periodo che va dal 01.01.2020 al
30.11.2021;
2) condanna l' alla restituzione in favore del ricorrente della somma di €4871,33 CP_1
trattenuta sulla pensione n. 07082476 cat. INVCIV nonché di tutte le ulteriori somme che sono state o saranno trattenute dall' in virtù del provvedimento di indebito del CP_1
4.11.2021 e della riliquidazione del giugno 2022, oltre interessi come per legge;
CP_ 3) condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.700,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente oltre spese vive per c.u. pari ad € 43,00.
Latina, 20/02/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 18/02/2024 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n.
3909/2022 promossa
DA rappresentato e difeso dall'Avv. COLANTONI FERNANDO, Parte_1
giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti LORENI LAURA e CIARELLI ANNA PAOLA, giusta procura generale alle liti conferita con atto del notaio dr. di Roma, in atti Per_1
-resistente-
avente ad oggetto: indebito assistenziale dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 127ter c.p.c. depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. La domanda attorea - avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento di indebito
CP_ emesso dall' in data 4.11.2021 pari ad € 8.602,64 a titolo di indebita percezione di ratei di pensione categoria INVCIV numero 07082476 per il periodo che va dal mese di gennaio
2020 al novembre 2021 – è fondata e merita accoglimento.
CP_
3. Nel costituirsi in giudizio l' ha dedotto:
- che parte ricorrente è titolare a decorrere dal 01.07.2018 di pensione di invalidità civile ex
L. 118/1971 (pensione n. 07082476 cat. INVICIV);
-che con ricostituzione operata dall' in data 1.06.2022, a seguito di liquidazione CP_1
della pensione di inabilità ordinaria cat IOCOM con decorrenza dal 01.01.2020 veniva ricalcolata la pensione di inabilità civile con conseguente contestazione dell'indebito per
€8.602,84;
-che negli anni 2020 e 2021 parte istante superava il limite reddituale previsto a titolo di maggiorazione sociale;
-che i redditi presi in considerazione al fine della determinazione del diritto alla maggiorazione sociale sono quelli dello stesso anno da cui decorre la prestazione (pensione
Cat IOCOM anno 2020); CP_ Ha dedotto l' che il debito contestato con il provvedimento del 04.11.2021 era dovuto all'errato computo degli arretrati di IO secondo il criterio di cassa e non di competenza;
che infatti con la ricostituzione del 1.06.2022 a seguito del corretto computo dei suddetti arretrati, era stata ripristinata la prestazione di invalidità civile con decorrenza dal mese di gennaio 2022 e determinato un credito a favore del ricorrente per € 3.731,51;
L' ha quindi chiarito che l'indebito residuo – oggetto di contestazione - è pari ad CP_1
€5.200,57 a titolo di maggiorazione sociale percepita e non dovuta per il periodo dal
1.01.2020 al 30.11.2021.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 4. Sul punto, pacifici i fatti di causa come indicati in premessa, appare sufficiente richiamare l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e ribadito da ultimo dalla
Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 5606 del 2023 secondo cui: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce
o ha l'onere di conoscere.”
4.1 In questa ipotesi, infatti, l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione degli importi effettuati dallo stesso Ente previdenziale (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce della disciplina di settore. Tanto più che il
D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 onera l' della attivazione dei CP_1
controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
4.2 Inoltre, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio
2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del “Casellario CP_1 dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”.
Il comma 2 stabilisce “il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse.(...)”
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 4. Ebbene, nella fattispecie dedotta in giudizio il dato reddituale ritenuto incompatibile con CP_ la fruizione del trattamento assistenziale di cui l' chiede la restituzione era da ritenersi conosciuto o comunque conoscibile dall' prima della comunicazione di Controparte_2
indebito avvenuta in data 4.11.2021 atteso che risultano documentati in questa sede i redditi percepiti annualmente dalla parte ricorrente, come si evince dai Modelli 730 depositati dall' convenuto (cfr. allegati dal n. 5 al n. 7 del fascicolo di parte convenuta ) e CP_1
tenuto conto che le somme a titolo di aumento al milione ex D.L. 448/2001 per gli anni
2020 e 2021 sono state erogate d'ufficio dallo stesso prima dell'emissione CP_1 dell'indebito del novembre 2021. Inoltre, nel senso della conoscenza/conoscibilità in capo all'Istituto del reddito percepito dal ricorrente, depone altresì la circostanza che il superamento del limite reddituale per beneficare della maggiorazione al milione deriva proprio dall'erogazione da parte dello stesso sia della pensione cat. IO/COM, che CP_1
della pensione di inabilità cat. INVCIV;
erogazione avvenuta in data antecedente all'emissione del provvedimento di indebito qui contestato.
5. Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali innanzi esposti, non ricorrono i presupposti per la ripetibilità della prestazione, in quanto può ritenersi che la parte ricorrente versasse in una situazione di incolpevole affidamento sull'erogazione dei ratei per come liquidati da , dovendo altresì considerare che è lo stesso ad aver CP_1 CP_1 ammesso l'errore nel criterio applicato per la determinazione del quantum di cui al provvedimento del novembre 2021.
Va dunque dichiarata non dovuta all' la restituzione della somma di €5.200,57 a titolo CP_1
di maggiorazione sociale percepita per il periodo dal 01.01.2020 al 30.11.2021.
Devono conseguentemente essere restituiti in favore di gli importi trattenuti Parte_1
CP_ dall' sulla pensione n. 07082476 cat. INVCIV per il periodo dal febbraio 2022 a febbraio 2024 (come si evince dai bollettini depositati in atti) e, per l'effetto, l' va CP_1
condannato alla ripetizione in favore del ricorrente della somma di €4871,33 (cfr. estratti dei pagamenti in atti), nonché delle ulteriori somme che sono state o saranno trattenute in virtù del provvedimento di indebito del 4.11.2021 e della riliquidazione del giugno 2022, oltre interessi come per legge.
6. Le spese del giudizio – liquidate e distratte come in dispositivo secondo il DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 in relazione alle cause di natura previdenziale
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro (scaglione €5.201-€ 26.000) e con applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà attesa la non complessità delle questioni trattate – seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
CP_ 1) dichiara non dovuto l'importo richiesto dall' a titolo di indebito pari ad € 5.200,57 percepito a titolo di pensione cat. INVICIV) per il periodo che va dal 01.01.2020 al
30.11.2021;
2) condanna l' alla restituzione in favore del ricorrente della somma di €4871,33 CP_1
trattenuta sulla pensione n. 07082476 cat. INVCIV nonché di tutte le ulteriori somme che sono state o saranno trattenute dall' in virtù del provvedimento di indebito del CP_1
4.11.2021 e della riliquidazione del giugno 2022, oltre interessi come per legge;
CP_ 3) condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.700,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente oltre spese vive per c.u. pari ad € 43,00.
Latina, 20/02/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro