Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 30/05/2025, n. 10476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10476 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10476/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12305/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12305 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Luciani, con domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Roma, via di Boccea, 262, int. 8, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell’istanza della ricorrente volta all’ottenimento della cittadinanza italiana;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 9 maggio 2025 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il -OMISSIS- la ricorrente ha presentato un’istanza per ottenere la cittadinanza italiana, ex art. 9, comma 1, lett. f, della legge 91/92, ma la domanda è stata respinta il -OMISSIS- a causa della sua mancata integrazione sociale.
2. Con ricorso, notificato il -OMISSIS- e depositato il successivo -OMISSIS-, la ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo , perché asseritamente illegittimo.
3. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio e, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 9 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
4. Con il proprio ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, stante la loro stretta interconnessione, la ricorrente censura, in primo luogo, l’omessa instaurazione di un valido contraddittorio procedimentale per il tramite del preavviso di rigetto dell’istanza, che sarebbe stato comunicato solo per il tramite del sistema SICITT.
La straniera evidenzia, poi, che nessuno dei propri famigliari avrebbe compiuto dei reati in quanto la guida senza patente sarebbe stata depenalizzata mentre il possesso per uso personale di sostanze stupefacenti integrerebbe gli estremi di un mero illecito amministrativo, senza contare che nei vari certificati giudiziari richiesti non emergerebbe alcun procedimento penale, in corso o definito, a carico del proprio coniuge per il reato di cui all’art. 477 c.p..
5. Il ricorso è fondato, con le precisazioni che seguiranno.
6. In primo luogo non assume rilievo la censura relativa all’omessa comunicazione del preavviso di rigetto in quanto essa è avvenuta con le medesime modalità utilizzate per la presentazione dell'istanza di cittadinanza.
A decorrere dal 18 giugno 2015, infatti, le domande de quibus possono essere compilate e inviate solo con modalità telematiche per il tramite dell’apposito sito internet del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, che, a sua volta, le farà confluire nell’applicativo informatico denominato SICITT, che ne consente la trattazione in formato digitale.
Inoltre, a partire dal 18 gennaio 2021 l’applicativo de quo è stato sostituito dal CIVES, nel quale sono migrati tutti i dati contenuti nel precedente sistema.
La descritta modalità di gestione del procedimento (sia mediante il portale SICITT, sia attraverso il nuovo applicativo CIVES) permette, quindi, di coniugare il rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge n. 91/1992 e dai relativi regolamenti esecutivi con i principi in materia di "amministrazione digitale" dettati dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'amministrazione digitale") il quale all'art. 41 impone alle pubbliche amministrazioni di gestire i procedimenti amministrativi « utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione » e di raccogliere in un unico fascicolo informatico « gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati », in modo « da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento » (art. 3, comma 1 quater, d.lgs. n. 82/2005).
Del resto, la stessa giurisprudenza ha avuto modo di precisare che « Tale sistema di comunicazione, peraltro, non altera le esigenze partecipative del richiedente il quale, è edotto sin dall'inizio delle modalità operative della procedura ed è quindi gravato da un preciso onere collaborativo in ossequio al principio di leale collaborazione tra pubblica amministrazione ed amministrati (Cons. St. sez. I., nn. 1272 e 1918 del 2022) » (cfr. Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 18 del 4 gennaio 2023).
Tanto premesso, è evidente che l'Amministrazione ha garantito il contraddittorio procedimentale con la ricorrente, che non si è concretamente realizzato solo a causa della sua incuria.
7. Nel merito, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f, della legge 91/92 la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
Come noto, si tratta di un provvedimento altamente discrezionale in cui il « controllo giurisdizionale sulla valutazione dell'effettiva integrazione nell'ambito della comunità nazionale deve essere limitato al controllo esterno e formale, riguardando principalmente l'eccesso di potere, le anomalie procedurali specifiche, la mancanza di logica, contraddizioni, manifesta ingiustizia, arbitrarietà, irragionevolezza delle decisioni adottate o mancanza di motivazione. Tale controllo esclude una valutazione indipendente delle circostanze di fatto e di diritto oggetto dell'esame richiesto per ottenere lo status in questione. Il controllo giurisdizionale non deve entrare nel merito della decisione presa, che resta riservata alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione » ( ex multis T.A.R. Roma, Lazio, sez. V, 6 maggio 2024, n. 8981).
La valutazione de qua implica, quindi, una delicata analisi sulla concreta integrazione dello straniero nella società e, pertanto, l’amministrazione procedente « non può limitarsi, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superficiale ed incompleto, ristretto alla mera considerazione di fatti risalenti, per quanto sanzionati penalmente, senza contestualizzarli all'interno di una più ampia e bilanciata disamina che tenga conto dei suoi legami familiari, della sua attività lavorativa, del suo reale radicamento al territorio, della sua complessiva condotta che, per quanto non totalmente irreprensibile sul piano morale, deve comunque mostrare, perlomeno e indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento, di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza » (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 23 settembre 2024, n. 7716).
In particolare, essa è tenuta a esaminare accuratamente la « reale integrazione dello straniero nella società, prendendo in considerazione non solo fatti passati sanzionati penalmente, ma anche legami familiari, situazione lavorativa e radicamento sul territorio. Pur considerando eventuali criticità morali, è fondamentale che la condotta complessiva dimostri un'adesione convinta ai valori dell'ordinamento giuridico » (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 23 settembre 2024, n. 7716).
Ciò posto, il Collegio ritiene che gli enunciati principi siano stati disattesi nel caso di specie in quanto l’amministrazione procedente si è limitata a respingere l’istanza sulla base degli illeciti amministrativi commessi dai famigliari della ricorrente, senza minimamente indicare come essi avrebbero influenzato la sua integrazione.
Il difetto di istruttoria è ulteriormente corroborato dal fatto che il provvedimento impugnato, dopo aver sostenuto che i precedenti indicati sarebbero a carico del fratello e del coniuge della ricorrente, afferma contraddittoriamente che essi sarebbero stati commessi dal padre e dal fratello; senza contare che la denuncia per il reato di cui all’art. 477 c.p. non trova alcun riscontro negli atti di causa.
Per tale ragione, l’amministrazione procedente avrebbe dovuto approfondire l’istruttoria e valutare se la ricorrente fosse meritevole di ottenere il beneficio richiesto.
8. Per quanto sopra esposto il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente obbligo dell’amministrazione resistente di riaprire il procedimento e di concluderlo con un provvedimento espresso e congruamente motivato che tenga conto di quanto espresso in motivazione.
9. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione delle peculiarità della presente controversia e della natura della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
Luca Pavia, Presidente FF, Estensore
Massimiliano Scalise, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Luca Pavia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.