Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa ai danni causati a terzi da aeromobili stranieri sulla superficie, adottata a Roma il 7 ottobre 1952.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa ai danni causati a terzi da aeromobili stranieri sulla superficie, adottata a Roma il 7 ottobre 1952.