TRIB
Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/12/2024, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 19/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
In funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica
Il Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19/2024 r.g. promossa con atto di appello regolarmente notificato da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Gianfranco Congiu Parte_1 C.F._1
e dell'avv. Giovanni Luca Gabriele Pennacchi
PARTE ATTRICE APPELLANTE contro
P.I. ) con il patrocinio dell'avv. Antonello Urru CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA APPELLATA
nonché contro
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di SA n. 165/2023 - R.G. n.
1168/2020, pubblicata il 16.06.2023, non notificata
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 11.12.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Fase di primo grado
Con atto di citazione del 12.10.2020 citava in giudizio ed Parte_1 CP_2 CP_1
pagina 1 di 4 per ottenere il risarcimento del danno subito in seguito al sinistro avvenuto in data 22.11.2016 alle ore
12,30 circa, lungo la S.S. 131 al Km 203+500 per fatto e colpa imputabili esclusivamente al il CP_2 quale avrebbe travolto la vettura dell'attore (appellante), fermo a bordo strada per problemi al motore.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda e deducendo una diversa CP_1 ricostruzione del sinistro (allegava che l'impatto era stato determinato dalla condotta imprudente e pericolosa dell'attore, che aveva tentato di recuperare dalla strada un pannello di compensato caduto dalla propria autovettura).
La causa veniva istruita con prove documentali (tra le quali il filmato del sinistro ripreso dalla videocamera di sorveglianza della ditta rilievi fotografici del sinistro e il rapporto della Parte_2
Polizia stradale), l'espletamento della prova orale e l'effettuazione di CTU (medico-legale e tecnica dinamica/cinematica).
2. La sentenza del Giudice di Pace.
Il GdP ha rigettato la domanda avendo ritenuto che non è stata raggiunta la prova della dinamica del sinistro come descritta dall'attore ed, anzi, ha ritenuto che “…dall'analisi della situazione, dall'esame della documentazione (in atti) ma in particolare dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Stradale di
SA … si evince dalla registrazione della videocamera di sorveglianza della Ditta Salis marmi, che
l'attore arrestava la marcia nella corsia di dx…verosimilmente per poter recuperare un pannello di compensato perso dall'imperiale come dichiarato dal signor poneva in essere Parte_3 Pt_1 una condotta di guida pericolosa ….. alcune vetture riuscivano ad evitare l'impatto sino a quando
l'autocarro … condotto dal … entrava in collisione con detta vettura causando un CP_2
sinistro stradale”.
3. Motivi di impugnazione e difesa della convenuta appellata.
L'appellante contesta la valutazione del GdP nella parte in cui afferma la responsabilità unica ed esclusiva del sinistro in capo al basandosi sulle dichiarazioni rese dal (convenuto Pt_1 CP_2 contumace) nell'immediatezza dei fatti alla Polizia stradale (non confermate nel processo), sulla ricostruzione della dinamica sinistro effettuata dalla Polizia (intervenuta dopo il sinistro) e su una (a suo dire non corretta) interpretazione del filmato della ditta Parte_2
L'Assicurazione convenuta appellata si è costituita e ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, rilevando che la responsabilità del sinistro era stata correttamente imputata dal Giudice di prime cure in capo al il quale aveva volontariamente e imprudentemente posto in essere una serie di condotte Pt_1
pagina 2 di 4 di guida pericolose, che avevano determinato l'impatto con il camion condotto dal sig. . CP_2
4. Motivi della decisione.
Il Tribunale, previa valutazione delle contestazioni mosse dall'appellante e dell'analisi del materiale probatorio presente agli atti, conferma e fa propria la ricostruzione in fatto e in diritto operata dal GdP nella sentenza impugnata, che merita di essere confermata.
Si condividono pienamente e si fanno proprie le argomentazioni della convenuta appellata formulate in comparsa di costituzione e risposta, con particolare riferimento al contenuto del filmato reperito dalle telecamere di sicurezza di una attività artigianale posta di fronte al luogo del sinistro (che rappresenta la
“prova regina” del presente procedimento): da una visione attenta dello stesso filmato non emerge alcuna delle conclusioni raggiunte dall'appellante, non si ha l'impressione di alcuna avaria dell'auto del ma si nota chiaramente la natura volontaria delle manovre poste in essere dallo stesso;
in Pt_1 particolare, si nota chiaramente che l'auto del rallenta ed accosta sul lato destro della Pt_1
carreggiata con una manovra fluida e del tutto normale ed inserisce le quattro frecce, così come è evidente la pericolosità della manovra stessa e la fortuna che assiste l'odierno appellante, nell'essere superato senza conseguenze da numerose autovetture;
in particolare, si nota quindi il innescare Pt_1
la retromarcia, con le quattro frecce inserite, e sparire lentamente dallo schermo (per il suo procedere indietro), per poi rivederlo avanzare lentamente in avanti (a riprova dell'assenza di alcun problema di avaria del motore), sino a rientrare nel raggio delle telecamere;
in particolare, si nota che pochi istanti prima dell'urto, l'auto del era in fase di avanzamento lento e si arrestava improvvisamente, Pt_1
prima di essere travolta dall'autocarro del;
non si comprende come l'appellante noti nel filmato CP_2
“che il tentava invano di riavviare il motore”, in quanto niente del genere emerge dal file video Pt_1
che, lo si ribadisce, non solo non dimostra in modo alcuno l'avaria lamentata dall'appellante ma dimostra chiaramente la natura volontaria della manovra posta in essere nell'occasione dal Pt_1
La gravità e la pericolosità della manovra posta in essere dal su una strada statale altamente Pt_1
trafficata, il suo procedere avanti ed indietro sul lato destro della carreggiata, come emerso dal filmato,
è di una entità tale da addossare allo stesso la responsabilità integrale nella causazione del sinistro.
Tanto basta per rigettare l'appello, essendo ininfluente, dinanzi alla chiara ricostruzione del sinistro
Per_ emergente dal video, qualsiasi altro elemento addotto (rif. CTU geom. CTU dott. e prova Per_1
orale).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto pagina 3 di 4 dell'attività in concreto svolta dal difensore (secondo i parametri del DM 147/2022 - valore della controversia da 5.000 a 26.000 euro – approssimazione ai valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria che non è stata espletata).
Infine, la parte appellante soccombente deve essere condannata al pagamento del contributo unificato in misura doppia, a mente dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, norma che prevede - per l'impugnazione integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile l'obbligo per la parte proponente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte attrice appellante alla refusione delle spese del giudizio in favore della convenuta appellata liquidate in € 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e C.p.a.
3) condanna l'appellante al pagamento del contributo unificato in misura doppia.
SA, il 13.12.2024
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
In funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica
Il Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19/2024 r.g. promossa con atto di appello regolarmente notificato da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Gianfranco Congiu Parte_1 C.F._1
e dell'avv. Giovanni Luca Gabriele Pennacchi
PARTE ATTRICE APPELLANTE contro
P.I. ) con il patrocinio dell'avv. Antonello Urru CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA APPELLATA
nonché contro
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di SA n. 165/2023 - R.G. n.
1168/2020, pubblicata il 16.06.2023, non notificata
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 11.12.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Fase di primo grado
Con atto di citazione del 12.10.2020 citava in giudizio ed Parte_1 CP_2 CP_1
pagina 1 di 4 per ottenere il risarcimento del danno subito in seguito al sinistro avvenuto in data 22.11.2016 alle ore
12,30 circa, lungo la S.S. 131 al Km 203+500 per fatto e colpa imputabili esclusivamente al il CP_2 quale avrebbe travolto la vettura dell'attore (appellante), fermo a bordo strada per problemi al motore.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda e deducendo una diversa CP_1 ricostruzione del sinistro (allegava che l'impatto era stato determinato dalla condotta imprudente e pericolosa dell'attore, che aveva tentato di recuperare dalla strada un pannello di compensato caduto dalla propria autovettura).
La causa veniva istruita con prove documentali (tra le quali il filmato del sinistro ripreso dalla videocamera di sorveglianza della ditta rilievi fotografici del sinistro e il rapporto della Parte_2
Polizia stradale), l'espletamento della prova orale e l'effettuazione di CTU (medico-legale e tecnica dinamica/cinematica).
2. La sentenza del Giudice di Pace.
Il GdP ha rigettato la domanda avendo ritenuto che non è stata raggiunta la prova della dinamica del sinistro come descritta dall'attore ed, anzi, ha ritenuto che “…dall'analisi della situazione, dall'esame della documentazione (in atti) ma in particolare dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Stradale di
SA … si evince dalla registrazione della videocamera di sorveglianza della Ditta Salis marmi, che
l'attore arrestava la marcia nella corsia di dx…verosimilmente per poter recuperare un pannello di compensato perso dall'imperiale come dichiarato dal signor poneva in essere Parte_3 Pt_1 una condotta di guida pericolosa ….. alcune vetture riuscivano ad evitare l'impatto sino a quando
l'autocarro … condotto dal … entrava in collisione con detta vettura causando un CP_2
sinistro stradale”.
3. Motivi di impugnazione e difesa della convenuta appellata.
L'appellante contesta la valutazione del GdP nella parte in cui afferma la responsabilità unica ed esclusiva del sinistro in capo al basandosi sulle dichiarazioni rese dal (convenuto Pt_1 CP_2 contumace) nell'immediatezza dei fatti alla Polizia stradale (non confermate nel processo), sulla ricostruzione della dinamica sinistro effettuata dalla Polizia (intervenuta dopo il sinistro) e su una (a suo dire non corretta) interpretazione del filmato della ditta Parte_2
L'Assicurazione convenuta appellata si è costituita e ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, rilevando che la responsabilità del sinistro era stata correttamente imputata dal Giudice di prime cure in capo al il quale aveva volontariamente e imprudentemente posto in essere una serie di condotte Pt_1
pagina 2 di 4 di guida pericolose, che avevano determinato l'impatto con il camion condotto dal sig. . CP_2
4. Motivi della decisione.
Il Tribunale, previa valutazione delle contestazioni mosse dall'appellante e dell'analisi del materiale probatorio presente agli atti, conferma e fa propria la ricostruzione in fatto e in diritto operata dal GdP nella sentenza impugnata, che merita di essere confermata.
Si condividono pienamente e si fanno proprie le argomentazioni della convenuta appellata formulate in comparsa di costituzione e risposta, con particolare riferimento al contenuto del filmato reperito dalle telecamere di sicurezza di una attività artigianale posta di fronte al luogo del sinistro (che rappresenta la
“prova regina” del presente procedimento): da una visione attenta dello stesso filmato non emerge alcuna delle conclusioni raggiunte dall'appellante, non si ha l'impressione di alcuna avaria dell'auto del ma si nota chiaramente la natura volontaria delle manovre poste in essere dallo stesso;
in Pt_1 particolare, si nota chiaramente che l'auto del rallenta ed accosta sul lato destro della Pt_1
carreggiata con una manovra fluida e del tutto normale ed inserisce le quattro frecce, così come è evidente la pericolosità della manovra stessa e la fortuna che assiste l'odierno appellante, nell'essere superato senza conseguenze da numerose autovetture;
in particolare, si nota quindi il innescare Pt_1
la retromarcia, con le quattro frecce inserite, e sparire lentamente dallo schermo (per il suo procedere indietro), per poi rivederlo avanzare lentamente in avanti (a riprova dell'assenza di alcun problema di avaria del motore), sino a rientrare nel raggio delle telecamere;
in particolare, si nota che pochi istanti prima dell'urto, l'auto del era in fase di avanzamento lento e si arrestava improvvisamente, Pt_1
prima di essere travolta dall'autocarro del;
non si comprende come l'appellante noti nel filmato CP_2
“che il tentava invano di riavviare il motore”, in quanto niente del genere emerge dal file video Pt_1
che, lo si ribadisce, non solo non dimostra in modo alcuno l'avaria lamentata dall'appellante ma dimostra chiaramente la natura volontaria della manovra posta in essere nell'occasione dal Pt_1
La gravità e la pericolosità della manovra posta in essere dal su una strada statale altamente Pt_1
trafficata, il suo procedere avanti ed indietro sul lato destro della carreggiata, come emerso dal filmato,
è di una entità tale da addossare allo stesso la responsabilità integrale nella causazione del sinistro.
Tanto basta per rigettare l'appello, essendo ininfluente, dinanzi alla chiara ricostruzione del sinistro
Per_ emergente dal video, qualsiasi altro elemento addotto (rif. CTU geom. CTU dott. e prova Per_1
orale).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto pagina 3 di 4 dell'attività in concreto svolta dal difensore (secondo i parametri del DM 147/2022 - valore della controversia da 5.000 a 26.000 euro – approssimazione ai valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria che non è stata espletata).
Infine, la parte appellante soccombente deve essere condannata al pagamento del contributo unificato in misura doppia, a mente dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, norma che prevede - per l'impugnazione integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile l'obbligo per la parte proponente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte attrice appellante alla refusione delle spese del giudizio in favore della convenuta appellata liquidate in € 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e C.p.a.
3) condanna l'appellante al pagamento del contributo unificato in misura doppia.
SA, il 13.12.2024
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 4 di 4