TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/02/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Feola, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5423 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2014, avente ad oggetto: responsabilità professionale, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Iolanda Buono e Valeria Caparelli;
Parte_1
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro d'Andria; Controparte_1
CONVENUTA
E
, in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Anna Mugnano;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.10.2024 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, citava in giudizio l' Parte_1 [...]
( e la dott.ssa , al Controparte_2 CP_3 Controparte_1
fine di sentire accertare la responsabilità professionale degli stessi e di condannarli al risarcimento dei danni subiti.
In particolare, l'istante esponeva che: in data 8.02.2012, colto da violento dolore addominale, veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso dell' ove il giorno seguente, in seguito ad CP_3
una serie di esami ed accertamenti che avevano disvelato una emorragia interna, veniva sottoposto ad intervento chirurgico;
in sala operatoria, prima dell'intervento, aveva effettuato il colloquio anamnestico con l'anestesista dott.ssa , cui aveva comunicato la presenza di Controparte_1 episodi ricorrenti di cervico-brachialgia dx con artrosi cervicale (non riportati nella cartella anestesiologica) e di diabete mellito di tipo 2; dopo l'intervento l'istante si accorgeva della presenza di tetraplegia, ma solo il giorno dopo, ovvero il 10.02.2012, veniva sottoposto a visita neurochirurgica e a RM encefalica e cervico-dorso-lombare, che evidenziava la presenza di un canale midollare di ampiezza ridotta con cervico -artrosi, ernie discali intramidollari a sede parasagittale bilaterale da segni di sofferenza;
in seguito venivano eseguite una RM encefalo e rachide con MDC, da cui emergeva un danno midollare da C5 a C7 , un'ernia C6- C7 e sofferenza ischemica;
in data 16.02.2012 l'istante veniva sottoposto a intervento chirurgico sulla cervicale, eseguito dai sanitari a distanza di 7 giorni dalla scoperta del danno midollare, in tal modo compromettendo il recupero midollare;
in data 5.04.2012 l'attore sporgeva denuncia-querela per le lesioni personali riportate a seguito degli interventi subiti.
Parte attrice sosteneva che il danno midollare era stato causato dalle manovre condotte per procedere all'intubazione oro-tracheale, effettuata a fini anestesiologici in vista dell'intervento chirurgico e che su tale danno midollare i medici erano poi intervenuti chirurgicamente con ritardo, riducendo così, drasticamente, le possibilità di recupero.
Si costituiva , la quale contestava la domanda proposta, eccependo che: Controparte_1
l'intervento eseguito era di assoluta urgenza, atteso che il paziente, colpito da copiosa emorragia addominale, era in imminente pericolo di vita;
il sig. nulla aveva riferito circa la sua Pt_1
pregressa e grave patologia, la mielopatia cervicale;
anzi, dalla ctu eseguita in sede penale, era emerso che non era a conoscenza della predetta patologia e, quindi, mai avrebbe Parte_1
potuto riferirla in sede di raccolta anamnestica.
Si costituiva altresì l' , la quale Controparte_2
contestava la domanda proposta, svolgendo difese analoghe a quelle esposte dall'altra convenuta.
Ciò posto, venendo all'esame del merito, va preliminarmente rilevato che la vicenda oggetto di giudizio si inquadra nell'ambito della responsabilità professionale, con particolare riguardo all'attività medico-chirurgica.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, il ricovero o la visita ambulatoriale presso una struttura sanitaria, pubblica o privata, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità.
Invero “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (Cass. Civ. sez. III del 14/06/2007 n.
13953; nello stesso senso;
Cass. Civ. sez. III del 22/09/2015 n. 18610; Cass. Civ. sez. III del
22/03/2007 n. 6945; Cass. Civ. sez. III del 26/01/2006 n. 1698; Cass. Civ. sez. U del 01/07/2002 n.
9556).
La struttura sanitaria, quindi, risponde dei danni cagionati al paziente in via solidale (art. 2055 c.c.) con il medico che ha praticato l'intervento operatorio (in tal senso Cass. Civ. sez. III del 22/09/2015
n. 18610; Cass. Civ. sez. III del 10/04/2014 n. 8413).
Infatti “a differenza di quanto previsto all'art. 2043 c.c., che fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un "fatto" doloso o colposo, il successivo art. 2055 considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il "fatto dannoso"; ne consegue che mentre la prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno ed in cui favore è stabilita la solidarietà. L'unicità del fatto dannoso richiesta dal citato art. 2055 per la legittima predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa dunque in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, perciò, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno (principio affermato in tema di responsabilità solidale tra l'autore dell'incidente, che aveva causato lesioni personali al danneggiato ed i medici, che avevano provveduto alle conseguenti relative cure sanitarie violando in concreto il criterio di diligenza di cui all'art.1176 c.c., applicabile anche all'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, non implicando la rispettiva prestazione problemi tecnici di particolare difficoltà)” (Cass. Civ. III del 08/08/2007 n. 17397; nello stesso senso Cass.
Civ. Sez. III del 12/03/2010 n. 6041).
Dal canto suo il medico che ha eseguito una prestazione medica o chirurgica, che ha cagionato un danno all'integrità psicofisica del paziente, ha una responsabilità di natura contrattuale, perché è fondata sul “contatto sociale” fra medico e paziente (in tal senso Cass. Civ. sez. III del 29/09/2004 del 19564; Cass. Civ. sez. II del 28/01/2004 n. 1547; Cass. Civ. sez. III del 17/01/2003 n. 603; Cass.
Civ. sez. III del 22/01/1999 n. 589).
Le obbligazioni discendenti da tale contatto sociale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista assumendo l'incarico si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Ne deriva che l'inadempimento del professionista non può essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale ed in particolare al dovere di diligenza per il quale trova applicazione, in luogo del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma cod. civ., il quale deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione medie, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità del professionista è attenuta configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 cod. civ., solo nel caso di dolo o colpa grave (Cass. Civ.
Sez. II, 08.08.2000, n. 10431).
In particolare, infatti, la limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell'art. 2236 cod. civ. si applica nelle ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà e, in ogni caso, tale limitazione di responsabilità attiene esclusivamente all'imperizia, non all'imprudenza e alla negligenza, con la conseguenza che risponde anche per colpa lieve il professionista che, nell'esecuzione di un intervento o di una terapia medica, provochi un danno per omissione di diligenza.
Ora, la qualificazione in termini di obbligazione contrattuale, si riverbera conseguentemente sull'onere della prova a carico delle parti attrice e convenuta: “in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno” (Cass. Civ. sez. III del 21/07/2011 n. 15993).
Inoltre, come già esposto in precedenza, l'accertata responsabilità si configurerà anche a carico del soggetto (pubblico o privato) gestore della struttura sanitaria, costituendosi a criterio di imputazione (rispettivamente sulla base degli artt. 28 Cost. e 2049 cod. civ.) la circostanza che l'attività sanitaria rivolta all'adempimento del contratto sia stata svolta dalle persone, inserite nella propria organizzazione, di cui il gestore si sia avvalso per renderla.
Essendo il ricovero regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale, il gestore della struttura risponde dei danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme di cui agli artt. 1176 e 2236 cod. civ. già richiamate. Il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postula, pertanto, pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di tale colpa (fatta salva l'operatività di presunzioni legali in ordine al suo concreto accertamento), poiché sia l'art. 1228 che il successivo art. 2049 cod. civ. presuppongono, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno, cosicché, in assenza di tale colpa, non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale del committente per il fatto illecito dei suoi preposti (Cass., Sez. III, 24.5.2006, n. 12362).
Infine, appare opportuno precisare che la recente novella legislativa sulla responsabilità medica
(Legge 8 marzo 2017 n. 24 – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie – pubblicata su G.U. n. 64 del 17 marzo 2017 ed entrata in vigore il 01/04/2017) ha disciplinato espressamente la natura (contrattuale ed extracontrattuale) delle responsabilità della struttura sanitaria e del medico. Infatti all'art. 7 stabilisce che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
L'esercente la professione sanitaria nell'ambito della struttura sanitaria pubblica o privata risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
La nuova normativa perciò da un lato conferma la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, mentre dall'altro stabilisce ex novo, scostandosi dalle interpretazioni giurisprudenziali precedenti, la natura della responsabilità del medico, che colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di oneri probatori delle parti e di durata del termine di prescrizione.
A tali disposizioni, tuttavia, non può riconnettersi efficace retroattiva, prevalendo la regola generale di cui all'art. 11 disp. prel. Cod. civ.
E' vero che il principio di irretroattività della legge in materia civile non assurge alla dignità di norma costituzionale, tuttavia qualsiasi intervento legislativo destinato a regolare anche fattispecie anteriori , deve essere conforme ai principi costituzionali della ragionevolezza e della tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, con la conseguenza, per quanto attiene alla fattispecie qui esaminata, che l'applicazione della legge a fatti già verificatesi al Pt_2
momento della sua entrata in vigore inciderebbe negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione, venendo così a ledere il legittimo affidamento dei consociati in ordine al regime contrattuale della responsabilità del medico (cfr. Tribunale di Avellino, sent. N. 1806/2017).
La non applicabilità retroattiva della legge LI è stata sostanzialmente affermata dalla Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 26517/17, ribadita ancor più di recente con la sentenza n. 28994/19.
Ciò premesso in punto di diritto, occorre vagliare separatamente le doglianze mosse dall'attore all'operato dei sanitari che lo ebbero in cura.
Viene quindi in rilievo, in primo luogo, la condotta del medico anestesista che ha effettuato l'intubazione oro-tracheale dell'attore in occasione dell'intervento chirurgico di urgenza cui è stato sottoposto in data 9.02.2012.
Secondo la prospettazione dell'attore, il danno midollare è stato provocato dalle manovre di intubazione.
Sebbene gli accertamenti tecnici eseguiti confermino tale rapporto causale diretto, secondo il
Tribunale ciò non è sufficiente per affermare la responsabilità del medico anestesista.
Sia i ctu nominati il seno al procedimento penale scaturito dalla denuncia -querela sporta dall'attore, sia gli ausiliari scelti nel presente processo, hanno preliminarmente chiarito che l'anestesista dott.ssa , nel valutare la difficoltà di intubazione, ha classificato l'attore secondo la CP_1
classe IV di . Per_1
Si tratta di una classificazione che calcola il rapporto tra la lingua ed il palato e la classe IV indica che all'operatore che si appresta ad effettuare l'anestesia è visibile solo il palato duro.
Come esaustivamente chiarito dai ctu nominati dal G.I.P. nel procedimento penale n. 3852/13, dott.
e dott. - quest'ultimo anche in sede escussione testimoniale Persona_2 Persona_3 all'udienza del 23.01.2024 - l'appartenenza alla classe IV della classificazione di Per_1 indica che l'intubazione oro-tracheale si presenta difficile, per la particolare situazione anatomica che caratterizza questa classe di appartenenza – ovvero la visibilità del solo palato –
In buona sostanza con una tale conformazione anatomica l'operatore non vede le corde vocali, attraverso cui occorre far passare in tubo in trachea.
Nel caso di specie, l'anestesista ha optato per l'utilizzo di un tubo endotracheale di diametro inferiore a quello che si sarebbe normalmente utilizzato, abbinando ad esso dei farmaci miorilassanti ad azione rapida.
Così spiegano i ctu in sede penale “… Se per considerare corretta l'intubazione oro-tracheale eseguita sul , si intende il raggiungimento del fine principe che tale manovra deve Pt_1
perseguire, cioè il completo controllo delle vie aeree, la risposta non può che essere positiva, perché, anche si trattava di un caso di intubazione difficile, ricorrendo all'ausilio di alcuni utili accorgimenti (utilizzo di un tubo di piccole dimensioni e di miorilassanti ad azione ultra-rapida), ed eseguendo, necessariamente una eccessiva iperestensione del collo, data la caratteristica anomalia buccale presente, si è raggiuto lo scopo e l'intervento chirurgico sull'addome è stato eseguito…”.
E concludono con un giudizio di imprudenza della condotta del medico, perché si è proceduto con tale intubazione oro-tracheale nonostante si fosse in presenza di un caso di intubazione difficile ,“… ma vi è da dire che, comunque, questa è stata eseguita.”.
Anche il ctu prof. nominato nel presente giudizio, ha affermato che la difficoltà Persona_4 all'intubazione per MP IV “…è stata risolta utilizzando un tubo endotracheale di 6,5 di diametro cioè molto più piccolo del normale e che ha dato la possibilità a superare le difficoltà di una condizione naturale avversa. Il paziente è stato regolarmente intubato e si è potuto procedere all'intervento sull'addome (peraltro di lunga durata: circa 6 ore)… ”.
L'altro dato certo ricavabile dalle perizie svolte in sede civile e penale è rappresentato dal fatto che l'intubazione oro-tracheale eseguita sul sig. ha comportato, proprio per la particolare Pt_1 configurazione anatomica dell'apertura della bocca, una iperestensione del collo, causa a sua volta, con elevata probabilità, della lesione intra-midollare subita.
E tuttavia occorre evidenziare che l'intubazione eseguita non era controindicata perché l'attore
“apparteneva” alla classe IV MP, poiché emerge chiaramente dalle relazioni di consulenza tecnica in atti che l'uso del tubo (sebbene di diametro inferiore a quello normale) anziché del fibroscopio poteva costituire un pericolo per il controllo delle via aeree, pericolo che però nel caso in esame in si è concretizzato perché l'intubazione è riuscita e l'intervento chirurgico è stato eseguito.
Infatti, il dott. in sede di escussione testimoniale dinanzi al G.I.P. chiarisce che Persona_3
l'imprudenza indicata nella relazione tecnica conclusiva si riferisce esclusivamente alla scelta di eseguire l'intubazione nonostante la presenza della particolare apertura buccale “…Noi abbiamo un'esperienza di sala operatoria di tantissimi anni: quando c'è una situazione di questo genere,
l'anestesista prova sempre prima a intubare con la tecnica classica, con questi espedienti di farmaci ultra rapidi, con tubi piccoli, con iperestensione del collo. Se non ci riesce, allora è ovvio che usando questi farmaci ultra rapidi, può riprendere e può usare altre metodiche come il fibroscopio e altri sistemi…”.
Anche il ctu nominato in sede civile non ricollega alcuno specifico profilo di responsabilità all'uso della intubazione classica in presenza di classificazione IV. Per_1
Infatti il predetto ctu, e con ciò si giunge al cuore della questione, individua profili di responsabilità del sanitario, attribuendogli una colpa da omissione per negligenza “…caratterizzata da superficialità in quanto, a nostro avviso, non è stato approfondito un dato anamnestico che è motivo della presente causa…”.
In particolare “…trattandosi di un soggetto da intubare ma in condizioni non semplici (Mallamapti
IV), la conoscenza della patologia del tratto cervicale avrebbe indotto l'anestesista a diversa procedura (INTUBAZIONE ASSISTITA CON FIBROSCOPIO) il che avrebbe significato non incorrere ad una iperestensione del tratto cervicale… ”.
Il danno midollare, infatti, è stato verosimilmente provocato dalla iperestensione del collo, resasi necessaria in fase di intubazione per la più volte ricordata classificazione dell'apertura buccale.
Ciò è stato confermato anche in sede penale.
Tuttavia, il giudizio espresso dal ctu presuppone e dà per certa la conoscenza, da parte Per_4 dell'anestesista, della pregressa patologia cervicale sofferta dal sig. in quanto l'ausiliare Pt_1
afferma che il dato anamnestico, rappresentato evidentemente dalla riferita patologia, doveva essere approfondito dal medico anestesista o, comunque, doveva esservi una più adeguata acquisizione anamnestica.
Soltanto se abbinato a tale conoscenza, l'uso dell'intubazione oro-tracheale avrebbe integrato una condotta imperita e negligente del medico, perché tale intubazione comportava necessariamente una iperestensione del collo, appunto incompatibile con la patologia della colonna vertebrale sofferta dal sig. Pt_1
In realtà il Tribunale ritiene che non solo non sia stata fornita prova della conoscenza della patologia del da parte dell'operatore, ma che neppure sarebbe stato concretamente possibile Pt_1
acquisire un dato anamnestico in tale senso più approfondito ed adeguato, come sostenuto dal ctu.
E ciò in quanto dagli atti di causa è emerso che l'attore non era a conoscenza di soffrire di mielopatia cervicale da disco-artrosi, quindi, mai avrebbe potuto riferire tale dato ai medici in sede di raccolta anamnestica, neppure se il colloquio anamnestico fosse stato più approfondito, come indicato dal ctu.
Nella cartella clinica, nelle voci riguardanti la raccolta dell'anamnesi in sede di accesso al Pronto
Soccorso, non vi è alcuna annotazione della patologia cervicale del mentre nelle varie voci Pt_1 dell'esame obiettivo generale non è segnalato nulla a carico del sistema nervoso, di quello osteo- articolare e della motilità del collo e degli arti.
Quanto alla successiva visita preoperatoria, risulta annotato solo “mai operato, diabete mellito controllato con dieta, non assume farmaci, non fumatore…”, mentre nulla è annotato circa la riferita patologia cervicale.
Nell'atto introduttivo del giudizio, l'attore sostiene che di avere comunicato alla dott.ssa CP_1
la presenza di episodi ricorrenti di cervico-brachialgia DX con artrosi cervicale, comunicazioni tuttavia non riportate nella cartella anestesiologica.
Anche nella denuncia-querela sporta presso i Carabinieri di Imola, in data 5.04.2012,
[...]
afferma di avere indicato al medico la presenza di artrosi cervicale, di due ernie discali, Parte_1
nonché di episodi ricorrenti di cervicobrachialgia prevalentemente destra, che si riacutizzava in condizioni di iperestensione del collo e di avere quindi invitato l'anestesista alla massima cautela per preservare la situazione preesistente, durante le manovre in corso di intervento.
Poiché il dato rilevante in questa sede, ovvero la comunicazione della patologia, non risulta annotata nella cartella clinica, occorre fare applicazione del principio, più volte espresso dalla
Suprema Corte, secondo cui le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg. c.c., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, per contestare le quali, quindi, è necessaria la querela di falso, mentre invece in relazione ai dati mancanti, che una delle parti assume dovessero essere riportati, perché relativi ad attività che assume si siano svolte, la prova può essere fornita con ogni mezzo e si tratta di accertamento in fatto, riservato al giudice di merito (cfr, da ultimo, Cass. n. 16737/2024).
La prova delle incriminate omissioni è mancata nel caso di specie.
Non è stata articolata prova testimoniale diretta a dimostrare che il avesse riferito alla Pt_1
dott.ssa di problemi cervicali e simili, né tali circostanze hanno costituito oggetto dei CP_1
capi di interrogatorio formale deferito alla predetta convenuta.
Non solo non è stata fornita la dimostrazione degli assunti anzidetti, ma le risultanze processuali, come già anticipato, fanno pensare , con elevato grado di probabilità, che il sig. non era a Pt_1
conoscenza di tali patologie al momento in cui ha avuto i colloqui preoperatori con i medici, avendole apprese solo dopo la scoperta della lesione midollare e dopo gli accertamenti specialistici eseguiti (RM, ecc.).
Infatti, i ctu incaricati dal G.I.P. hanno affermato nella relazione quanto segue “… Il , però, Pt_1
durante la visita peritale, alla diretta domanda: lei ha eseguito mai indagini strumentali (tac e/o rmn) idonee a chiarire le cause di questi disturbi che attribuisce ad una generica sofferenza cervicale, egli ha risposto di non averle mai eseguite. La logica considerazione è, dal momento che non aveva mai eseguito indagini radiologiche atte ad accertare la sua patologia cervicale (la presenza delle due ernie discali) sembra evidente che egli stesso ignorava la reale complessità della mielopatia da disco-artrosi da cui era affetto … Pertanto, è logico supporre che l'esatta diagnosi dell'entità della mielopatia cervicale da cui era affetto, gli è stata diagnosticata soltanto all'atto della esecuzione della prima RMN del rachide in toto, quella eseguita nell'immediato post- operatorio, cioè il giorno 10.02… ”.
Tanto che in sede di escussione testimoniale, il dott. ha precisato che “…per fare una Per_3
diagnosi di quel tipo di patologia cervicale bisognava che lui avesse fatto o una Tac o una risonanza magnetica, cosa che lui ha negato di avere fatto prima dell'intervento.”.
Gli ausiliari così concludono “…non ravvediamo nel comportamento dei Sanitari che ebbero in cura il nell'occasione del primo intervento chirurgico, quello per l'addome acuto, i profili Pt_1
della negligenza, riferibile alla mancata raccolta di una accurata anamnesi della eventuale patologia cervicale dal momento che, come abbiamo spiegato, lo stesso , probabilmente Pt_1 non era a conoscenza della reale portata di quello di cui era portatore.”
D'altra parte, non sono stati prodotti nel presente giudizio esami strumentali risalenti ad epoca precedente ai fatti di causa, refertanti i disturbi cervicali in questione, il che avvalora la tesi che il non era a conoscenza della patologia. Pt_1
Tali dati vanno valutati tenendo conto che l'attore è un medico radiologo.
Tutti gli elementi fin qui esposti portano ad escludere la responsabilità del medico anestesista nella causazione dei danni riporti dall'attore.
Non è fondata neppure l'altra doglianza di parte attrice, relativa al presunto ritardo nella effettuazione del secondo intervento chirurgico sulla cervicale, riparatore del danno midollare.
La questione, non demandata agli ausiliari nominati in sede penale, è stata affrontata dal dr.
[...]
il quale ha escluso profilo di responsabilità dei medici, in quanto questi ultimi, dopo avere Per_4
accertato, in seguito a visita neurologica e a RMN, la sofferenza midollare cervicale, correttamente posero indicazione chirurgica urgente, di fatto rinviata di 48 ore per volontà dello stesso attore.
Quindi, eventuali ritardi sono imputabili esclusivamente all'istante.
Per tutti i motivi fini qui esposti e complessivamente considerati, la domanda viene rigettata.
Si ritengono sussistenti giustificate ragioni per la compensazione delle spese di lite nella misura della metà – ad eccezione di quelle per la ctu che vengono poste definitivamente per intero a carico della parte attrice- in considerazione delle difficoltà di accertamento e del contrasto tra le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti tecnici di ufficio nominati in sede civile e penale.
La residua metà delle spese di lite segue la soccombenza dell'attore e si liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona della dott.ssa Maria Feola, definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 5423/14 R.G.A.C., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese di giudizio nella misura della metà;
3) condanna parte attrice al pagamento, in favore di , della residua metà Controparte_1 delle spese di lite che liquida in € 11.228,50 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4) condanna parte attrice al pagamento, in favore dell' Controparte_2
della residua metà delle spese di lite che liquida in €
[...]
11.228,50 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
5) pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di ctu, come liquidate in corso di causa.
S. Maria Capua Vetere, 11 .02.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Feola