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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/05/2025, n. 3352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3352 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8104/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8104 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 15.4.2025, vertente
1 TRA
(P. IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Elio Michele Gnocato. Parte_2
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Controparte_1 P.IVA_2
Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona
Daminelli.
APPELLATA
CONCLUSIONI
L' appellante ha così concluso:
“ NEL MERITO:
- Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'invalidità e/o la inefficacia totale o parziale del contratto, anche per mancanza di forma critta ex art. 118 t.u.b., e delle clausole in esso contenute di cui in narrativa, nel quale sono confluiti i rapporti bancari, oggetto del rapporto tra la parte attrice e la Banca convenuta, particolarmente in relazione all'invalidità e/o inefficacia delle clausole contrattuali di pattuizione dei giorni valuta, delle cms, dell'interesse anatocistico trimestrale e del tasso di interesse ultralegale (usurario) applicato e comunque per i motivi di cui in narrativa;
- Accertarsi e dichiararsi l'inadempimento da parte della convenuta agli obblighi di buona fede e di legge CP_2 di cui in narrativa e degli obblighi di cui ai rapporti contrattuali oggetto di giudizio, in particolare
l'applicazione di giorni valuta, cms, spese, interessi usurari e anatocismo, in violazione degli accordi pattuiti
2 tra le parti nel contratto in og-getto ed in violazione della normativa prevista in materia (Legge 108/96) per
l'importo complessivo minimo indicato in narrativa di Euro 19.088,94 o per la maggior somma ri-tenuta di giustizia e/o che emergerà nel corso dell'istruttoria;
- per l'effetto rideterminarsi il dare – avere tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa ordinando il ricalcolo sugli interi rapporti secondo legge, senza anatocismo ex sentenza Cass. S.U. n. 24418/10 (in subor- dine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta e delle condizioni e come in narrativa;
- di conseguenza condannarsi la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_2 restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse per l'importo complessivo minimo indicato in narrativa di Euro 19.088,94 o per la maggior somma ritenuta di giustizia e/o che emergerà dall'istruttoria, oltre agli interessi creditori e rivalutazione del fatto al saldo, in favore della parte attrice;
- compensarsi la predetta somma che nel corso del giudizio verrà accertata a credito dell'odierna attrice, con eventuali somme che nel corso del giudizio fossero accertate a debito sempre della odierna attrice e a credito della Banca convenuta ed accertarsi la legittimità della eccezione di inadempimento con il presente atto sollevata.
Con espressa rinuncia alle proposta domande in tema di usura soggettiva, richiesta di risarcimento del danno e alle ulteriori domande che qui si intendono non ripresentate.”.
L'appellata ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
(anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito,
e integralmente richiamate tutte le eccezioni, conclusioni e domande formulate nel giudizio di primo grado così giudicare:
In via preliminare:
- dichiarare la carenza di legitimatio ad causam e/o di interesse ad agire della Parte_1 ritenendo inammissibile l'impugnazione;
- respingere l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 9823/2019 del Tribunale di Roma, per carenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora per le ragioni esposte in narrativa;
- ritenere e dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. per tutti i motivi esposti nel presente atto;
Nel merito:
3 - previo rigetto delle istanze istruttorie reiterate da parte appellante, respingere integralmente
l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9823 Parte_1 depositata in data 10.05.2019, nonché le domande ivi proposte, in quanto infondate per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando integralmente la sentenza impugnata;
- in subordine, nella denegata ipotesi di parziale o totale accoglimento dell'appello avversario, condannare in ogni caso parte appellante a corrispondere ad la minor somma che Controparte_1 dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, quale saldo debitore del conto corrente oggetto di causa, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo;
In via istruttoria:
- rigettare la richiesta di rinnovazione della CTU contabile formulata ex adverso;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. , in proprio e in qualità di titolare della ditta UI di Parte_2
SC PI, citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, al fine Controparte_1
di ottenere l'accertamento della nullità e/o invalidità e/o inefficacia totale o parziale del contratto di conto corrente affidato e distinto al n. 20084845041330270, con contestuale accertamento della violazione, da parte della banca, degli obblighi di buona fede e di legge a causa dell'applicazione di giorni di valuta, CMS, spese, interessi usurai e anatocismo, non pattuiti e comunque addebitati in violazione della L. n. 108/1996.
L'attore chiedeva, pertanto, per effetto degli accertamenti di cui sopra, l'accertamento negativo dell'eventuale credito vantato dalla banca ed il logico e consequenziale ricalcolo
4 dei saldi attivi-passivi tra le parti, con pronuncia costitutiva del saldo effettivo e condanna eventuale alla restituzione delle somme indebitamente addebitate.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9823/2019, rigettava le domande attoree e, in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, condannava l'attore al pagamento in favore della banca della somma di € 43.204,26, oltre interessi.
3. ha quindi proposto appello, ma in qualità di legale rappresentante della Pt_2
società (P. IVA , riproponendo le medesime conclusioni già Parte_1 P.IVA_1
rassegnate in primo grado, e solo parzialmente rinunciate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
4. ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione di parte Controparte_1
appellante a proporre il presente giudizio di appello, rilevando dalle visure della Camera
di Commercio che l'impresa individuale e la società erano Parte_1 Parte_1
due soggetti giuridici distinti.
Dalla visura emergeva altresì che la ditta UI di SC PI era stata cancellata per cessazione dell'attività in data 15.1.2015, senza che di ciò venisse dato atto nel corso del giudizio di primo grado.
Pertanto l'appello avrebbe dovuto essere proposto dal titolare della ditta individuale cancellata, ovvero dal sig. , in proprio. Parte_2
L'appellata ha comunque eccepito l'inammissibilità dell'appello anche ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, ha chiesto il rigetto dello stesso.
5. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata, poiché l'appello è stato proposto da soggetto privo della legittimazione processuale, in quanto diverso dalla parte soccombente del giudizio di primo grado.
5 E' evidente e non contestata la diversità tra la società a responsabilità limitata che ha proposto l'appello e la ditta individuale nel frattempo cessata.
6. A tal riguardo la parte appellante, all'udienza di precisazione delle conclusioni, nulla ha replicato.
Solo nella comparsa conclusionale è stata modificata l'intestazione dell'atto rispetto all'appello, in quanto è indicato quale legale rappresentante della (P. Pt_2 Parte_1
IVA ) ed è stato rappresentato che si è trattato di errore materiale, come si P.IVA_3
evinceva dalla delega in atti che correttamente riportava la partita IVA della ditta individuale soggetto attinto dalla sentenza di primo grado, ed essendo Parte_1
irrilevante la cessazione della ditta, potendo il sig. proseguire il giudizio. Pt_2
Contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, non può essere considerato un mero errore materiale l'indicazione nell'atto di appello di una società a responsabilità
limitata e della relativa partita IVA, quest'ultima necessariamente differente da quella della ditta individuale cessata.
Parimenti nella nota d'iscrizione a ruolo non è proprio indicato il nominativo del sig.
, ma solamente la società e la partita IVA corrispondente. Pt_2 Parte_1
Né a smentire l'assenza di un mero errore materiale è sufficiente il contenuto della procura alle liti, ove comunque il sig. dichiara di agire quale legale rapprentante Pt_2
della società seppure indicando la partita IVA individuale ormai cessata, Parte_1
quando egli avrebbe dovuto dichiarare di agire in proprio al posto dell'impresa ormai inesistente.
7. Pertanto l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 27.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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