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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/05/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 28.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1508/2023 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'Avv. Galati Pietro Parte_1
Attilio
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente/Contumace
OGGETTO: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.02.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, esponeva che con provvedimento del 8.02.2017, l' comunicava al pensionato che per il periodo da 1.01.2002 a CP_1
31.12.2007 gli era stato erogato un indebito pagamento di € 8.956,33 con la seguente motivazione
“ha riscosso indebitamente gli assegni nucleo familiare causa della prevalenza di reddito da lavoro autonomo percepito dal coniuge quale commerciante” e che tale pagamento doveva essere restituito entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, anche per assoluta genericità della motivazione, chiedeva accertarsi che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a non dover subire il recupero delle somme asseritamente corrispostegli dall' per mancanza di dolo, con vittoria di spese CP_2 di giudizio.
L' regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 28.05.2025, previo deposito di note di trattazione scritta, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Nel merito ritiene il giudicante che il ricorso sia fondato e che, pertanto, possa trovare accoglimento.
1 Il ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di veder riconosciuto in Controparte_3 giudizio il suo diritto a non dover subire il recupero di somme asseritamente corrisposte dall' CP_1
a titolo di Assegni Nucleo Familiare a “causa della prevalenza di reddito da lavoro autonomo percepito dal coniuge quale commerciante”
A sostegno di quanto richiesto lo stesso ha invocato l'illegittimità della pretesa dell per difetto CP_1 di motivazione dell'atto impugnato e l'irripetibilità dell'indebito trattandosi di somme percepite in buona fede.
Pacifici i fatti di causa e passando, quindi, ad esaminare la vicenda alla luce delle regole generali in tema di ripetizione dell'indebito, occorre in primo luogo chiarire la questione relativa all'individuazione dei rispettivi oneri probatori delle parti nell'ambito dello specifico giudizio instaurato, avendo il ricorrente esercitato sostanzialmente un'azione di accertamento negativo della pretesa formulata dall' mediante l'invio della missiva datata 8.02.2017 con la quale veniva CP_1 richiesta la restituzione della complessiva somma di € 8.956,33.
Sul punto è bene precisare che questo Tribunale presta adesione all'orientamento interpretativo, recentemente adottato dalla Suprema Corte a SS. UU., secondo il quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (sic. Cass. Civ. SS.UU. n. 18046 del
2010)”.
Secondo l'indirizzo prospettato dalle Sezioni Unite, per risolvere il problema del riparto dell'onus probandi, occorre far riferimento alla posizione sostanziale delle parti e non a quella processuale;
in tale prospettiva, ne consegue che al fine di paralizzare la pretesa restitutoria dell'istituto sarà onere del pensionato allegare e provare il titolo giustificativo della prestazione erogata assunta come indebita dall'ente erogatore.
Quanto invece alla normativa richiamata l'art 13 legge 412/91 dispone: “Le disposizioni di cui all'art
52 co. 2 della legge 9 marzo 1989 n 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato
e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all' ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto
o sulla natura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall' ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. L' provvede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede entro l'anno successivo al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
2 Orbene nel caso di specie l' non si è costituito in giudizio e non ha dimostrato di essersi CP_1 attivato annualmente alla verifica delle situazioni reddituali del pensionato incidente sul diritto o sulla misura della pensione così come prescritto dal secondo comma cit. dell'art. 13 atteso che solo nel 2017 ha provveduto per la prima volta alla contestazione dell'indebito.
Ebbene sarebbe stato onere dell' dimostrare la correttezza dell'esercizio del diritto alla CP_2 ripetizione delle somme, documentando il momento in cui esso stesso abbia avuto effettiva conoscenza dei redditi della pensionata e del coniuge, così da consentire, in questa sede, la verifica del tempestivo esercizio del diritto, nei termini indicati nella richiamata pronuncia.
Al contrario, nel caso di specie, non appare chiaro se il ricalcolo effettuato derivi da una omissione del pensionato o da un errore dell' che, pur a conoscenza di tutti i dati del pensionato, ha CP_1 continuato ad erogare indebitamente le somme richieste in restituzione.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso può trovare accoglimento.
Ciò comporta l'irripetibilità delle somme erogate indebitamente.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'irripetibilità della somma di € 8.956,33 pagata dall'Istituto a titolo di Assegni Nucleo Familiare richiesta con lettera dell'8.02.2017;
- Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre CP_1 spese generali IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Lecce, 28.05.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 28.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1508/2023 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'Avv. Galati Pietro Parte_1
Attilio
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente/Contumace
OGGETTO: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.02.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, esponeva che con provvedimento del 8.02.2017, l' comunicava al pensionato che per il periodo da 1.01.2002 a CP_1
31.12.2007 gli era stato erogato un indebito pagamento di € 8.956,33 con la seguente motivazione
“ha riscosso indebitamente gli assegni nucleo familiare causa della prevalenza di reddito da lavoro autonomo percepito dal coniuge quale commerciante” e che tale pagamento doveva essere restituito entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, anche per assoluta genericità della motivazione, chiedeva accertarsi che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a non dover subire il recupero delle somme asseritamente corrispostegli dall' per mancanza di dolo, con vittoria di spese CP_2 di giudizio.
L' regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 28.05.2025, previo deposito di note di trattazione scritta, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Nel merito ritiene il giudicante che il ricorso sia fondato e che, pertanto, possa trovare accoglimento.
1 Il ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di veder riconosciuto in Controparte_3 giudizio il suo diritto a non dover subire il recupero di somme asseritamente corrisposte dall' CP_1
a titolo di Assegni Nucleo Familiare a “causa della prevalenza di reddito da lavoro autonomo percepito dal coniuge quale commerciante”
A sostegno di quanto richiesto lo stesso ha invocato l'illegittimità della pretesa dell per difetto CP_1 di motivazione dell'atto impugnato e l'irripetibilità dell'indebito trattandosi di somme percepite in buona fede.
Pacifici i fatti di causa e passando, quindi, ad esaminare la vicenda alla luce delle regole generali in tema di ripetizione dell'indebito, occorre in primo luogo chiarire la questione relativa all'individuazione dei rispettivi oneri probatori delle parti nell'ambito dello specifico giudizio instaurato, avendo il ricorrente esercitato sostanzialmente un'azione di accertamento negativo della pretesa formulata dall' mediante l'invio della missiva datata 8.02.2017 con la quale veniva CP_1 richiesta la restituzione della complessiva somma di € 8.956,33.
Sul punto è bene precisare che questo Tribunale presta adesione all'orientamento interpretativo, recentemente adottato dalla Suprema Corte a SS. UU., secondo il quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (sic. Cass. Civ. SS.UU. n. 18046 del
2010)”.
Secondo l'indirizzo prospettato dalle Sezioni Unite, per risolvere il problema del riparto dell'onus probandi, occorre far riferimento alla posizione sostanziale delle parti e non a quella processuale;
in tale prospettiva, ne consegue che al fine di paralizzare la pretesa restitutoria dell'istituto sarà onere del pensionato allegare e provare il titolo giustificativo della prestazione erogata assunta come indebita dall'ente erogatore.
Quanto invece alla normativa richiamata l'art 13 legge 412/91 dispone: “Le disposizioni di cui all'art
52 co. 2 della legge 9 marzo 1989 n 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato
e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all' ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto
o sulla natura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall' ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. L' provvede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede entro l'anno successivo al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
2 Orbene nel caso di specie l' non si è costituito in giudizio e non ha dimostrato di essersi CP_1 attivato annualmente alla verifica delle situazioni reddituali del pensionato incidente sul diritto o sulla misura della pensione così come prescritto dal secondo comma cit. dell'art. 13 atteso che solo nel 2017 ha provveduto per la prima volta alla contestazione dell'indebito.
Ebbene sarebbe stato onere dell' dimostrare la correttezza dell'esercizio del diritto alla CP_2 ripetizione delle somme, documentando il momento in cui esso stesso abbia avuto effettiva conoscenza dei redditi della pensionata e del coniuge, così da consentire, in questa sede, la verifica del tempestivo esercizio del diritto, nei termini indicati nella richiamata pronuncia.
Al contrario, nel caso di specie, non appare chiaro se il ricalcolo effettuato derivi da una omissione del pensionato o da un errore dell' che, pur a conoscenza di tutti i dati del pensionato, ha CP_1 continuato ad erogare indebitamente le somme richieste in restituzione.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso può trovare accoglimento.
Ciò comporta l'irripetibilità delle somme erogate indebitamente.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'irripetibilità della somma di € 8.956,33 pagata dall'Istituto a titolo di Assegni Nucleo Familiare richiesta con lettera dell'8.02.2017;
- Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre CP_1 spese generali IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Lecce, 28.05.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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