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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/03/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15671/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 17 marzo 2025, alle ore 11:20, innanzi al giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi: per parte appellante, l'Avv. DI LORENZO FRANCESCO, il quale discute la causa riportandosi alle conclusioni formulate in appello e si riporta alla precedente conclusionale;
per parte appellata, l'Avv. PANEBIANCO FRANCESCO, il quale discute la causa riportandosi alle conclusioni formulate in comparsa e si riporta alla precedente conclusionale;
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. Il verbale viene riletto ai procuratori presenti.
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, in funzione di giudice di appello, nella causa civile iscritta al r.g. n. 15671/2019 promossa da:
) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in San Gregorio di Catania (CT), Via XX C.F._2
Settembre n. 83/A, presso lo studio dell'Avv. Francesco Di Lorenzo, che li rappresenta e difende per procura in calce alla citazione in appello;
APPELLANTI
CONTRO
) e Controparte_1 CodiceFiscale_3 CP_2
( ), elettivamente domiciliati in via Vittorio Emanuele, 44
[...] CodiceFiscale_4
Palagonia CT, presso lo studio dell'avv. PANEBIANCO FRANCESCO, che li rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione in appello;
APPELLATI
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione in appello notificato in data 22.10.2019, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n.257/19 emessa il 07-08-2019 dal Giudice di Pace di Mascalucia nel giudizio n.r.g.608/2018.
pagina 2 di 6 Con comparsa di costituzione depositata in data 12.1.2020 si sono costituiti in giudizio
[...]
e chiedendo la conferma della sentenza e il rigetto dei Controparte_1 Controparte_2
motivi di appello.
Il primo motivo di appello volto a reiterare l'eccezione di improcedibilità della domanda assoggettata a negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell'art. 3 d.l.132/14, conv. in L.162/2014, è stato accolto con la sentenza parziale n.3017/23 resa nel presente giudizio con la quale, in accoglimento del primo motivo di appello, è stato disposto l'esperimento della negoziazione assistita nel presente grado, regolarmente assolta.
Ciò premesso, occorre procedere al vaglio degli ulteriori motivi di appello.
L'appellante si duole della sentenza nella parte in cui avrebbe erroneamente accertato la sussistenza di una responsabilità in capo agli appellanti per un danno derivante da infiltrazioni provenienti dalla colonna di scarico condominiale.
Secondo la prospettazione degli appellanti, il punto di rottura della colonna di scarico atterrebbe ad una parte di essa di competenza condominiale, ad un bene comune condominiale, ossia alla colonna di scarico condominiale e non ad una sua diramazione o braga di pertinenza del proprietario dell'unità immobiliare al cui servizio è posta la tubazione.
Hanno chiesto di accertare che la parte di colonna fonte del danno da infiltrazione è afferente la colonna di scarico e non la diramazione o la braga. CP_3
Ha altresì lamentato l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha condannato gli appellanti al risarcimento dei danni quantificato nella misura del 50%, includendovi anche il costo dei lavori per riparare la tubazione e quantificati dal CTU, trattandosi non di una somma necessaria per la rimessione in pristino dell'immobile danneggiato, ossia un danno conseguenza risarcibile, bensì a somme per procedere alla riparazione della colonna.
Si ritiene non necessario procedere a CTU, non soltanto per il notevole lasso di tempo decorso dal fatto, ma principalmente perché la relazione di CTU dà una chiara rappresentazione dello stato dei luoghi per la chiarezza delle fotografie già allegate alla relazione di CTU svolta in primo grado.
pagina 3 di 6 Dall'esame delle foto allegate alla relazione di CTU dell'Ing. emerge con chiarezza il punto di Per_1
rottura della colonna, individuato peraltro dal medesimo CTU, nella giunzione tra la colonna di scarico condominiale (potremmo dire centrale verticale) e le tubazioni oblique poste a servizio dell'appartamento degli appellanti.
In particolare, il punto di rottura, che si individua per la presenza di tracce di acqua (la malta appare bagnata), come indicato dal CTU, riguarda il punto di innesto delle tubazioni oblique poste a servizio dell'unità immobiliare al piano) con la colonna verticale (vedi foto 4,5,6,7 relazione di CTU).
Tuttavia, è innegabile l'anomalia, già evidenziata dal CTU nella propria relazione, della conformazione della colonna di scarico e della sua diramazione, nel caso di specie, per l'assenza di una braga di collegamento tra colonna centrale e le tubazioni/diramazioni al piano nel punto di innesto alla colonna verticale, atteso che l'innesto è operato in maniera grossolana (fondendo le tubazioni con la fiamma alla colonna di scarico verticale) al fine di operare il congiungimento tra la tubazione di scarico condominiale e quelle di pertinenza della singola unità immobiliare.
Inoltre, si rileva, dalla semplice e chiara visuale delle foto, che la colonna di scarico, che, nella specie, giunge al secondo e ultimo piano degli appellanti, non prosegue oltre sino al tetto con uno sfiato, come previsto dalla regola dell'arte, ma si arresta nel punto in cui inizia la diramazione delle tubazioni verso l'immobile degli appellanti.
La perdita è stata individuata dal CTU nel punto di collegamento tra il tubo di scarico che raccoglie entrambi gli scarichi dei due appartamenti soprastanti quello attoreo e l'innesto alla colonna verticale, posta all'altezza del piano dell'edificio (cfr. foto 6 e 7).
Pertanto, pare corretta la conclusione del CTU e la decisione del giudice di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità degli appellanti nella causazione delle infiltrazioni, posto che l'acqua penetra proprio dalla giuntura tra la colonna centrale e le diramazioni delle tubazioni poste a servizio dell'unità immobiliare al piano.
La mancanza nel caso di specie di una braga “regolare”, sostituita di fatto da un innesto di fortuna tra tubazioni con il sistema “della fiamma” (ossia fondendo le due distinte tubazioni col calore) non muta pagina 4 di 6 le conclusioni circa la pertinenza della tubazione obliqua/orizzontale al condomino e non al
Condominio.
Ciò, avuto riguardo alla funzione svolta da questa giuntura “di fortuna” e della relativa tubazione collegata, ossia quella di collegare l'impianto e le tubazioni a servizio dell'appartamento alla colonna di scarico condominiale verticale.
Trattasi di un collegamento che svolge la stessa funzione della c.d. braga, che consiste in un raccordo idraulico fra le tubazioni orizzontali di pertinenza dei singoli appartamenti e quelle verticali, sebbene nella specie non si individui una braga regolare (essendo il punto di giunzione o meglio il punto di innesto non realizzato a regola d'arte mediante un tubo a Y con innesto del tipo a bicchiere), per la presenza di una congiunzione diretta delle tubazioni alla colonna verticale con il sistema della fiamma.
Ed è proprio il punto di innesto a costituire la fonte della perdita.
La legge n.220/2012 modificando l'art. 1117, co. 1, n. 3), c.c. che affermava che la proprietà comune degli impianti si fermava «al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini», ha introdotto il riferimento alla locuzione «collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini».
La giurisprudenza nel caso di rottura della braga ha dapprima ritenuto che fosse di pertinenza condominiale (Cass. civ. n.778 del 2012) per poi concludere che fosse di pertinenza del singolo condomino (Cass. civ. 1027 del 2018).
In particolare, la braga, quale elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale, di pertinenza del singolo appartamento, e la tubatura verticale, di pertinenza è strutturalmente posta nella CP_3
diramazione, e non può rientrare nella proprietà comune che serve all'uso e al CP_3
godimento di tutti i condomini, e ciò avuto riguardo alla sua funzione che è soltanto quella di convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento nella colonna verticale.
E' invece fondato il motivo di appello relativo alla tipologia di danno conseguenza riconosciuto agli appellati, atteso che il danno subito dagli attori è stato quantificato nella CTU nel minore importo di
€200,00, poi posto dal giudice a carico dei convenuti nella misura del 50%.
pagina 5 di 6 Sul punto, sebbene secondo le norme sulla responsabilità solidale, gli appellanti siano tenuti al risarcimento del danno per l'intero, in solido con eventuali corresponsabili, non essendo stato proposto dagli appellati appello incidentale sul punto, al fine di ottenere la condanna per l'intero in riforma della statuizione di parziale responsabilità nella misura del 50%, la sentenza sul punto non è modificabile.
Pertanto, considerato che non rientrano tra le voci di danno risarcibili per la rimessione in pristino le somme necessarie per “il ripristino della condotta di scarico ai fini dell'eliminazione della perdita” quantificate in €466,00, ossia le somme necessarie per eliminare la causa del danno, il danno risarcibile, in accoglimento del relativo motivo di appello, va rideterminato in €100,00 (ossia il 50% di
€200).
Stante il parziale accoglimento dell'appello, va disposta la compensazione delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello avverso la sentenza n.257/19 emessa il 7.8.2019 dal Giudice di Pace di
Mascalucia nel giudizio n.r.g.608/2018 e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza, condanna gli appellati al pagamento della minore somma rideterminata in €100,00, oltre interessi dalla domanda;
rigetta per il resto.
compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 17/03/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 17 marzo 2025, alle ore 11:20, innanzi al giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi: per parte appellante, l'Avv. DI LORENZO FRANCESCO, il quale discute la causa riportandosi alle conclusioni formulate in appello e si riporta alla precedente conclusionale;
per parte appellata, l'Avv. PANEBIANCO FRANCESCO, il quale discute la causa riportandosi alle conclusioni formulate in comparsa e si riporta alla precedente conclusionale;
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. Il verbale viene riletto ai procuratori presenti.
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, in funzione di giudice di appello, nella causa civile iscritta al r.g. n. 15671/2019 promossa da:
) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in San Gregorio di Catania (CT), Via XX C.F._2
Settembre n. 83/A, presso lo studio dell'Avv. Francesco Di Lorenzo, che li rappresenta e difende per procura in calce alla citazione in appello;
APPELLANTI
CONTRO
) e Controparte_1 CodiceFiscale_3 CP_2
( ), elettivamente domiciliati in via Vittorio Emanuele, 44
[...] CodiceFiscale_4
Palagonia CT, presso lo studio dell'avv. PANEBIANCO FRANCESCO, che li rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione in appello;
APPELLATI
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione in appello notificato in data 22.10.2019, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n.257/19 emessa il 07-08-2019 dal Giudice di Pace di Mascalucia nel giudizio n.r.g.608/2018.
pagina 2 di 6 Con comparsa di costituzione depositata in data 12.1.2020 si sono costituiti in giudizio
[...]
e chiedendo la conferma della sentenza e il rigetto dei Controparte_1 Controparte_2
motivi di appello.
Il primo motivo di appello volto a reiterare l'eccezione di improcedibilità della domanda assoggettata a negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell'art. 3 d.l.132/14, conv. in L.162/2014, è stato accolto con la sentenza parziale n.3017/23 resa nel presente giudizio con la quale, in accoglimento del primo motivo di appello, è stato disposto l'esperimento della negoziazione assistita nel presente grado, regolarmente assolta.
Ciò premesso, occorre procedere al vaglio degli ulteriori motivi di appello.
L'appellante si duole della sentenza nella parte in cui avrebbe erroneamente accertato la sussistenza di una responsabilità in capo agli appellanti per un danno derivante da infiltrazioni provenienti dalla colonna di scarico condominiale.
Secondo la prospettazione degli appellanti, il punto di rottura della colonna di scarico atterrebbe ad una parte di essa di competenza condominiale, ad un bene comune condominiale, ossia alla colonna di scarico condominiale e non ad una sua diramazione o braga di pertinenza del proprietario dell'unità immobiliare al cui servizio è posta la tubazione.
Hanno chiesto di accertare che la parte di colonna fonte del danno da infiltrazione è afferente la colonna di scarico e non la diramazione o la braga. CP_3
Ha altresì lamentato l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha condannato gli appellanti al risarcimento dei danni quantificato nella misura del 50%, includendovi anche il costo dei lavori per riparare la tubazione e quantificati dal CTU, trattandosi non di una somma necessaria per la rimessione in pristino dell'immobile danneggiato, ossia un danno conseguenza risarcibile, bensì a somme per procedere alla riparazione della colonna.
Si ritiene non necessario procedere a CTU, non soltanto per il notevole lasso di tempo decorso dal fatto, ma principalmente perché la relazione di CTU dà una chiara rappresentazione dello stato dei luoghi per la chiarezza delle fotografie già allegate alla relazione di CTU svolta in primo grado.
pagina 3 di 6 Dall'esame delle foto allegate alla relazione di CTU dell'Ing. emerge con chiarezza il punto di Per_1
rottura della colonna, individuato peraltro dal medesimo CTU, nella giunzione tra la colonna di scarico condominiale (potremmo dire centrale verticale) e le tubazioni oblique poste a servizio dell'appartamento degli appellanti.
In particolare, il punto di rottura, che si individua per la presenza di tracce di acqua (la malta appare bagnata), come indicato dal CTU, riguarda il punto di innesto delle tubazioni oblique poste a servizio dell'unità immobiliare al piano) con la colonna verticale (vedi foto 4,5,6,7 relazione di CTU).
Tuttavia, è innegabile l'anomalia, già evidenziata dal CTU nella propria relazione, della conformazione della colonna di scarico e della sua diramazione, nel caso di specie, per l'assenza di una braga di collegamento tra colonna centrale e le tubazioni/diramazioni al piano nel punto di innesto alla colonna verticale, atteso che l'innesto è operato in maniera grossolana (fondendo le tubazioni con la fiamma alla colonna di scarico verticale) al fine di operare il congiungimento tra la tubazione di scarico condominiale e quelle di pertinenza della singola unità immobiliare.
Inoltre, si rileva, dalla semplice e chiara visuale delle foto, che la colonna di scarico, che, nella specie, giunge al secondo e ultimo piano degli appellanti, non prosegue oltre sino al tetto con uno sfiato, come previsto dalla regola dell'arte, ma si arresta nel punto in cui inizia la diramazione delle tubazioni verso l'immobile degli appellanti.
La perdita è stata individuata dal CTU nel punto di collegamento tra il tubo di scarico che raccoglie entrambi gli scarichi dei due appartamenti soprastanti quello attoreo e l'innesto alla colonna verticale, posta all'altezza del piano dell'edificio (cfr. foto 6 e 7).
Pertanto, pare corretta la conclusione del CTU e la decisione del giudice di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità degli appellanti nella causazione delle infiltrazioni, posto che l'acqua penetra proprio dalla giuntura tra la colonna centrale e le diramazioni delle tubazioni poste a servizio dell'unità immobiliare al piano.
La mancanza nel caso di specie di una braga “regolare”, sostituita di fatto da un innesto di fortuna tra tubazioni con il sistema “della fiamma” (ossia fondendo le due distinte tubazioni col calore) non muta pagina 4 di 6 le conclusioni circa la pertinenza della tubazione obliqua/orizzontale al condomino e non al
Condominio.
Ciò, avuto riguardo alla funzione svolta da questa giuntura “di fortuna” e della relativa tubazione collegata, ossia quella di collegare l'impianto e le tubazioni a servizio dell'appartamento alla colonna di scarico condominiale verticale.
Trattasi di un collegamento che svolge la stessa funzione della c.d. braga, che consiste in un raccordo idraulico fra le tubazioni orizzontali di pertinenza dei singoli appartamenti e quelle verticali, sebbene nella specie non si individui una braga regolare (essendo il punto di giunzione o meglio il punto di innesto non realizzato a regola d'arte mediante un tubo a Y con innesto del tipo a bicchiere), per la presenza di una congiunzione diretta delle tubazioni alla colonna verticale con il sistema della fiamma.
Ed è proprio il punto di innesto a costituire la fonte della perdita.
La legge n.220/2012 modificando l'art. 1117, co. 1, n. 3), c.c. che affermava che la proprietà comune degli impianti si fermava «al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini», ha introdotto il riferimento alla locuzione «collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini».
La giurisprudenza nel caso di rottura della braga ha dapprima ritenuto che fosse di pertinenza condominiale (Cass. civ. n.778 del 2012) per poi concludere che fosse di pertinenza del singolo condomino (Cass. civ. 1027 del 2018).
In particolare, la braga, quale elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale, di pertinenza del singolo appartamento, e la tubatura verticale, di pertinenza è strutturalmente posta nella CP_3
diramazione, e non può rientrare nella proprietà comune che serve all'uso e al CP_3
godimento di tutti i condomini, e ciò avuto riguardo alla sua funzione che è soltanto quella di convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento nella colonna verticale.
E' invece fondato il motivo di appello relativo alla tipologia di danno conseguenza riconosciuto agli appellati, atteso che il danno subito dagli attori è stato quantificato nella CTU nel minore importo di
€200,00, poi posto dal giudice a carico dei convenuti nella misura del 50%.
pagina 5 di 6 Sul punto, sebbene secondo le norme sulla responsabilità solidale, gli appellanti siano tenuti al risarcimento del danno per l'intero, in solido con eventuali corresponsabili, non essendo stato proposto dagli appellati appello incidentale sul punto, al fine di ottenere la condanna per l'intero in riforma della statuizione di parziale responsabilità nella misura del 50%, la sentenza sul punto non è modificabile.
Pertanto, considerato che non rientrano tra le voci di danno risarcibili per la rimessione in pristino le somme necessarie per “il ripristino della condotta di scarico ai fini dell'eliminazione della perdita” quantificate in €466,00, ossia le somme necessarie per eliminare la causa del danno, il danno risarcibile, in accoglimento del relativo motivo di appello, va rideterminato in €100,00 (ossia il 50% di
€200).
Stante il parziale accoglimento dell'appello, va disposta la compensazione delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello avverso la sentenza n.257/19 emessa il 7.8.2019 dal Giudice di Pace di
Mascalucia nel giudizio n.r.g.608/2018 e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza, condanna gli appellati al pagamento della minore somma rideterminata in €100,00, oltre interessi dalla domanda;
rigetta per il resto.
compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 17/03/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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