CA
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 31/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 20 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 291 dell'anno 2022, proposta da:
, con sede in Roma, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura di sede, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Adelaide Nieddu
e Laura Furcas, giusta procura generale alle liti
APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Gianfranco Sollai, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Oristano, depositato il 8 gennaio 2021, aveva Controparte_1
domandato che le somme indebitamente erogatele dall' per il periodo dal 1 gennaio CP_2 2012 al 31 marzo 2018 per complessivi €. 37.927,89, pretese in restituzione dallo stesso con provvedimento del 20 febbraio 2018, fossero dichiarate irripetibili, in quanto Pt_1
percepite in buona fede e frutto esclusivamente di errore imputabile all' medesimo, e Pt_1
che, per l'effetto, quest'ultimo fosse condannato a restituirle tutte le somme già trattenute a parziale recupero di quanto erogato.
In particolare, la ricorrente aveva allegato di avere goduto dell'indennità di accompagnamento fin dal 19 ottobre 2006, previo riconoscimento dei relativi requisiti sanitari da parte della competente Commissione medica, e di essersi vista successivamente disconoscere la sussistenza dei requisiti medesimi con verbale del 25 ottobre 2012, in esito alla visita medica svoltasi il 19 ottobre 2012 a seguito di domanda da lei presentata in data 13
dicembre 2011 per il riconoscimento della condizione di handicap in stato di gravità.
Malgrado l'esito indicato, aveva proseguito la ricorrente, l' aveva continuato ad erogare CP_2
in suo favore l'indennità di accompagnamento, sino a che, con provvedimento datato 20
febbraio 2018, l' medesimo la aveva informata che nel periodo dal 1 gennaio 2012 al Pt_1
31 marzo 2018 erano stati erogati €. 37.927,89 in più sulla sua pensione cat. INCIV n.
07024598 in quanto era stata corrisposta “una prestazione di invalidità civile non spettante”.
La ricorrente aveva, quindi, allegato di avere successivamente proposto, in data 26 marzo
2018, al fine di vedere ripristinato il diritto di percepire l'indennità di accompagnamento, una nuova domanda amministrativa, la quale, previa relativa visita medica, era stata accolta, con conseguente ripristino della provvidenza in discussione a decorrere dal 1 aprile 2018 e conseguente riconoscimento, in suo favore, per il periodo dal 1 aprile 2018 al 31 dicembre
2018, a titolo di arretrati, della somma di €. 4.130,80, che era stata tuttavia trattenuta dall' a parziale recupero dell'indebito, come anche era accaduto, a decorrere dal CP_2
febbraio 2019, per la somma mensile di €. 100,00, che l'istituto aveva iniziato a trattenere sulla pensione in godimento.
Ciò premesso, richiamando gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia di indebito
2 assistenziale, la ricorrente aveva sostenuto che la somma di €. 37.927,89 pretesa dall'
[...]
dovesse essere dichiarata irripetibile, in difetto di qualunque provvedimento di CP_3
revoca della prestazione e in considerazione dell'affidamento che, nel lungo tempo trascorso tra la visita di verifica e il provvedimento di comunicazione dell'indebito, lei aveva maturato in ordine alla effettiva debenza della prestazione indebitamente erogatale.
D'altra parte, aveva evidenziato la ricorrente, avevano contribuito all'insorgere dell'indicato convincimento anche la sua età avanzata e le sue condizioni di salute, unitamente al fatto che,
in esito alla visita medica del 19 ottobre 2012, le erano stati riconosciuti lo stato di portatrice di handicap in condizioni di gravità e le difficoltà persistenti gravi al 100%, condizioni che lei aveva interpretato, con il protrarsi dell'erogazione, come conferma della prestazione in godimento.
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, chiedendo il rigetto della domanda CP_2
proposta e il riconoscimento della legittimità della propria pretesa restitutoria.
L' aveva, in particolare, osservato come, secondo i criteri ermeneutici fissati dalla Pt_1
giurisprudenza di legittimità, la decorrenza degli effetti della revoca dei benefici assistenziali concessi debba collegarsi alla data del relativo accertamento amministrativo di insussistenza dei requisiti (di volta in volta sanitari e/o oggettivi e/o soggettivi), trattandosi del dies a quo
cui riferire il venir meno dell'affidamento dell'assistito circa la definitività dell'attribuzione patrimoniale erogata e ricevuta.
Nella fattispecie oggetto del giudizio, pertanto, aveva proseguito l' , doveva ritenersi Pt_1
possibile ripetere la somma percepita “fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di
verifica”, come affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, senza poter fare applicazione dei principi elaborati nella materia previdenziale e facendo, piuttosto,
applicazione dell'art. 2033 c.c., in considerazione della mancanza radicale del diritto alla prestazione per il venir meno di una delle condizioni di erogazione.
In ogni caso, aveva aggiunto l'ente di previdenza, nella fattispecie difettava qualunque
3 affidamento tutelabile dell'assistito, alla stregua del chiaro tenore del verbale del 2012 e in considerazione dell'ulteriore domanda presentata nel 2018.
***
Il Tribunale di Oristano, con la sentenza n. 155 del 17 giugno 2022, in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, aveva dichiarato l'inesistenza del diritto dell' alla CP_2
ripetizione delle somme indebitamente erogate e aveva condannato l' medesimo alla Pt_1
restituzione, in favore della ricorrente, delle somme illegittimamente trattenute a carico della stessa, oltre che al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice, dopo avere ricordato come l'orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità in materia fosse quello secondo il quale la ripetibilità delle prestazioni erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare il mancato rispetto da parte dell'amministrazione dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il provvedimento di revoca, aveva, altresì, osservato come nell'orientamento giurisprudenziale più recente si fosse condivisibilmente dato maggior peso alla giurisprudenza costituzionale formatasi sul tema, secondo cui l'illegittimità della disciplina di cui all'art. 37, comma 8, della L. n. 448 del 1998 è esclusa in quanto tale normativa appronta una tutela che può ritenersi rispettosa dell'art. 38 Cost. a condizione che sia interpretata nel senso che la ripetibilità non possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve termine dei novanta giorni successivi.
In caso di sforamento dei termini indicati, aveva, quindi, proseguito il Tribunale, doveva darsi alla norma un'interpretazione costituzionalmente orientata, in termini di negazione della ripetibilità, al fine di tenere conto della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio che verrebbero contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate, perlomeno ove l' abbia continuato CP_2
ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo, ingenerando una situazione di
4 affidamento dell'assistito in difetto di qualunque violazione da parte del medesimo dei doveri di correttezza sul medesimo gravanti.
Nella fattispecie, aveva proseguito il Tribunale, lo stato soggettivo di buona fede era riconoscibile nella ricorrente, la quale, considerato che la prestazione aveva continuato ad essere erogata con continuità, senza che fosse intervenuta, da parte dell' , l'adozione di Pt_1
alcun provvedimento di sospensione e revoca, non percependo alcun significativo miglioramento del proprio stato di salute, era stata indotta a credere, senza dolo o colpa grave, di avere diritto al beneficio e a non proporre ricorso avverso il verbale, esponendosi ad una imprevedibile iniziativa con finalità recuperatoria, intrapresa oltre ogni ragionevole lasso di tempo.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Oristano ha proposto appello l' . CP_2
ha resistito, domandando, in via subordinata, in caso di accoglimento Controparte_1
dell'appello, che la ripetibilità dell'indebito fosse dichiarata solo con decorrenza dalla data della visita medica di revoca del requisito sanitario e non dal 1 gennaio 2012.
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ritenuto
ammissibile e non infondato il gravame, in accoglimento dello stesso ed in riforma della
sentenza n. 155/2022 resa inter partes dal Tribunale di Oristano, in funzione di Giudice del
Lavoro:
- rigettare tutte le domande formulate da controparte poiché destituite di fondamento
giuridico e fattuale e, per l'effetto, ritenuta e dichiarata la ripetibilità dell'indebito di €
37.927,89 preteso dall' condannarla alla restituzione della somma di € 8.630,80, CP_2
corrispostale in esecuzione della sentenza impugnata;
5 - con vittoria di spese e compensi afferenti entrambi i gradi.”
Nell'interesse dell'appellata:
“La Corte Ecc.ma adita, contrariis reiectis, Voglia:
1) rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza impugnata;
2) con vittoria di spese ed onorari del giudizio;
3) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame, in
parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare la ripetibilità dell'indebito solo dalla
data della visita medica di revoca del requisito sanitario (19.10.2012) e non dal 01.01.2012;
4) nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, non porre a carico della ricorrente le
spese di giudizio poiché sussiste il requisito reddituale attestato ai sensi dell'art. 152 disp.
att. c.p.c”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Violazione e falsa applicazione dell'art. 37 della L. 448/1998 e dell'art. 2033 c.c. –
Insufficiente e/o contraddittoria valutazione delle circostanze di fatto e delle prove
documentali in atti.
Con un unico motivo di appello l' ha censurato la sentenza del Tribunale di Oristano CP_2
nella parte in cui il primo giudice, pur avendo correttamente acclarato la sussistenza dell'indebito, era pervenuto ad erronee conclusioni in ordine alla ripetibilità del medesimo.
Dopo avere ribadito le ragioni già esposte in primo grado e, in particolare, la differente interpretazione, confortata dalla giurisprudenza di legittimità, che doveva essere data alla norma contenuta nell'art. 37, legge 448/1998, specificamente finalizzata alla disciplina delle fattispecie di insussistenza dei requisiti sanitari, l' ha evidenziato come il verbale del Pt_1
19 ottobre 2012, contenente l'esito della visita medica, fosse stato, comunque, ritualmente comunicato all'appellata, la quale, infatti, lo aveva prodotto in allegato al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, e non fosse stato dalla stessa impugnato, malgrado le chiare avvertenze nello stesso contenute.
6 Il Tribunale, pertanto, ha proseguito l' , ferma restando l'irrilevanza dello stato di buona CP_2
fede dell'assistita, visto che le norme di settore non prevedono alcun tipo di sanatoria, né per il decorso del tempo, né per il caso di buona fede dell'accipiens, avrebbe, in ogni caso, nella fattispecie, dovuto escludere la sussistenza dello stato soggettivo in discussione, tanto più in considerazione del fatto che l'attuale appellata si era avvalsa e aveva continuato ad avvalersi anche in seguito, per la proposizione della nuova domanda amministrativa, della professionalità di soggetti, come i patronati, certamente in grado di comprendere i contenuti del verbale.
Ciò premesso, l' ha domandato a questa Corte, in riforma della sentenza impugnata, di CP_2
rigettare le domande proposte da con il ricorso introduttivo del primo Controparte_1
grado di giudizio e di dichiarare la piena e incondizionata ripetibilità dell'indebito oggetto di causa, condannando l'appellata, sia alla restituzione, in proprio favore, della somma di €.
8.630,80 corrispostale in esecuzione della sentenza di primo grado, sia al pagamento delle spese di lite in relazione ad entrambi i gradi del giudizio, considerata l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 152 disp. att. c.p.c., essendo il medesimo insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
L'appello è parzialmente fondato.
E' pacifico tra le parti, e risulta, altresì, dalla documentazione presente in atti, che la ricorrente, titolare di indennità di accompagnamento in virtù degli esiti della visita della competente Commissione Medica che l'aveva riconosciuta, con decorrenza dalla data della domanda del 19 ottobre 2006, “ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua
non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, espressamente dichiarando la sussistenza dei requisiti sanitari per il godimento dell' “indennità di accompagnamento: L.
509/88 motivazione Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” (si veda il verbale della seduta 7 dicembre 2006, definizione del 15 marzo 2007, prodotto in primo
7 grado dall'attuale appellata), a seguito di ulteriore visita del 19 ottobre 2012 era stata riconosciuta “ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i
compiti propri della sua età: (L. 509/88, 124/98) grave 100%” con decorrenza dalla data della domanda (13 dicembre 2011), secondo le risultanze del verbale del 25 ottobre 2012,
che era stato alla stessa pacificamente comunicato unitamente alla nota di accompagnamento di pari data (si vedano le relative produzioni effettuate dall'attuale appellata in primo grado).
Successivamente, con provvedimento del 20 febbraio 2018, l' , che aveva continuato ad CP_2
erogare, in favore dell'appellata, l'indennità di accompagnamento, la aveva informata dell'avvenuto pagamento delle somme indebite, pari a €. 37.927,89, in seguito comunicandole, con nota del 19 ottobre 2018, sia l'avvenuto accoglimento, con liquidazione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1 aprile 2018, della nuova domanda amministrativa del 26 marzo 2018, sia l'avvenuto trattenimento, a parziale recupero dell'indebito, della somma di €. 4.130,80 dovutale a titolo di arretrati per la nuova prestazione, e provvedendo poi ad operare sulla pensione in godimento, con la medesima finalità, una trattenuta mensile pari a €. 100,00.
Ebbene, deve ritenersi che, come correttamente sostenuto dall'ente appellante, nell'ambito della generale materia dell'indebito assistenziale la fattispecie in esame trovi una disciplina propria, in quanto assistita da specifiche previsioni normative, contenute, in specie, nell'art. 37, comma 8, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le cui previsioni “In caso di
accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio
in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze
economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
In particolare, sulla base del sopra richiamato disposto normativo, che prevede che la revoca delle provvidenze non dovute abbia effetto “dalla data della visita di verifica”, la giurisprudenza della Suprema Corte, che questo Collegio condivide, ha affermato che, “in
8 tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, la ripetizione
delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento
amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari”, cioè dalla data della visita di verifica,
“senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato
rispetto, da parte dell'Amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare
il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati” (così Cass. ord. n. 34013 del
19.12.2019; nello stesso senso Cass. n. 6091 del 26.4.2002, Cass. n. 16260 del 29.10.2003,
Cass. n. 12139 del 9.6.2005; Cass. ord. n. 26096 del 23.12.2010; si veda anche Cass. ord. 19
febbraio 2021, n. 4600).
Né, ha chiarito la Suprema Corte nei precedenti sopra richiamati, “il sistema normativo così
interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la
data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca,
determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione
patrimoniale ricevuta”, ciò a cui “consegue che devono essere restituite le somme
indebitamente maturate dopo la visita di verifica”.
D'altra parte, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (si vedano, tra le tante, Cass. n. 19638 del 2015 e Cass. 31372/19), la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali o, ancora, in via generale dei requisiti di legge),
cosicché il regime dell'indebito segue, quando, come nella fattispecie, è presente, la specifica disciplina stabilita dal legislatore e, solo in mancanza della detta disciplina speciale, la normativa che la giurisprudenza ha nel tempo ritenuto applicabile in carenza di disciplina specifica (cioè le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza in via generale dei requisiti di legge).
Vi è da aggiungere che, in punto di (ir)rilevanza del difetto di atti formali di sospensione e revoca, la Suprema Corte ha, in particolare, chiarito come “gli atti di sospensione e revoca
9 delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino esercizio
di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del
rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini …
l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e
fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo
desumibile tale regola dai principi del sistema. In definitiva, …. si è in presenza di
disposizioni organizzative, preordinate ad impedire – anche collegando all'inosservanza la
responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni
indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse
quale sanzione per l'inosservanza dei termini" (così Cass. n. 16260/03 e Cass. n. 34013/19).
Nella fattispecie, quindi, nella quale pacificamente l'attuale appellata aveva avuto immediata conoscenza dell'esito dell'accertamento amministrativo attraverso la comunicazione del verbale della visita medica, deve ritenersi, in conformità con gli indirizzi sopra richiamati della Suprema Corte, che non sussistesse un affidamento incolpevole e tutelabile della medesima in ordine alla sussistenza del requisito sanitario necessario al riconoscimento della provvidenza indebitamente percepita.
D'altra parte, anche a ritenere che la dizione tecnica del verbale relativo alla seduta del 19
ottobre 2012, pur evidentemente differente da quella del verbale relativo alla seduta del 7
dicembre 2006 con il quale la prestazione in discussione era stata riconosciuta, non fosse stata sufficiente ad assicurare all'attuale appellata la consapevolezza dell'accertato venir meno del requisito sanitario necessario al godimento dell'indennità di accompagnamento,
deve, comunque, affermarsi che, con la stessa diligenza con la quale era riuscita ad avviare e portare a termine i vari procedimenti amministrativi che l'avevano condotta a godere, anche immediatamente dopo l'avvenuta comunicazione dell'indebito, della provvidenza in discussione, l'appellata, la quale godeva dell'indennità per deficit non attinenti alla sfera intellettivo/cognitiva, ma riguardanti la deambulazione e i movimenti articolari, ben avrebbe
10 potuto conferire con il proprio medico o rivolgersi ad un patronato per avere migliore contezza delle conseguenze dell'accertamento amministrativo in discussione.
Alla stregua delle predette motivazioni, deve, quindi, affermarsi la ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte a dall' , senza che a conclusioni di segno Controparte_1 CP_2
contrario possano indurre, né quanto deciso dalla Suprema Corte con l'ordinanza n.
17216/2017, invocata dall'appellata, nella quale il giudice di legittimità si era limitato, in punto di sussistenza della buona fede, a riportare l'argomentazione utilizzata dal giudice di merito, che aveva definito “ancorata a dati fattuali insuscettibile di revisione in questa
sede”, né le argomentazioni utilizzate dal Supremo Collegio nella sentenza n. 29419/2018,
anch'essa richiamata dall'appellata, visto che nella presente fattispecie, pur in presenza di un discreto lasso di tempo intercorso in assenza di provvedimenti formali da parte dell' , CP_2
l'attuale appellata, come in precedenza rilevato, aveva evidentemente curato e compreso lo svolgimento e l'esito dei procedimenti amministrativi che, sin almeno dal 2006, come anche nel 2018 dopo la ricezione dell'impugnato provvedimento, l'avevano interessata, revisioni comprese, cosicché risulterebbe incongruo e inverosimile affermare che, in oltre dieci anni di siffatta gestione, fosse caduta in errore solo nella valutazione del provvedimento per lei sfavorevole del 2012, che, quindi, ben avrebbe potuto anche impugnare, malgrado la proseguita erogazione, evidentemente caduca perché priva di titolo, da parte dell' . Pt_1
D'altra parte, deve ritenersi che la buona fede del percettore sia rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti,
coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio.
Principio quest'ultimo più volte affermato dalla Suprema Corte, anche nella sentenza n.
4668/21, anch'essa invocata come precedente dall'appellata, nella quale, peraltro, a differenza che nella presente fattispecie, non era stata neanche incontrovertibilmente
11 accertata la comunicazione all'assistita dell'esito della visita di revisione.
Né l'appellata ha mai allegato di essere stata indotta in errore, in ordine alle ragioni della proseguita erogazione, dalla contemporanea sussistenza di altri pagamenti in corso da parte dell' . CP_2
Alla stregua di quanto osservato e in difetto di ulteriori elementi di valutazione che sarebbe stato onere dell'appellata addurre, ritiene il Collegio che, nella fattispecie, debba concludersi per l'insussistenza dello stato di buona fede dell'appellata e dell'affidamento dalla stessa riposto sulla legittimità delle erogazioni percepite.
Per le ragioni sopra riportate, le somme erogate indebitamente a dall' Controparte_1 CP_2
devono, quindi, essere dichiarate ripetibili, seppure, sulla base dei principi sopra esposti,
limitatamente a quelle corrisposte all'appellata a decorrere dal novembre 2012,
successivamente alla comunicazione dell'esito della visita medica del 19 ottobre 2012.
In particolare, vista la comunicazione di riliquidazione del 20 febbraio 2018 (pag. 3, CP_2
“importi della prestazione antecedenti alla ricostituzione”), le somme indebite irripetibili percepite da dal gennaio 2012 all'ottobre 2012 devono essere quantificate Controparte_1
in €. 4.929,70 (€. 492,97 x 10 mesi), mentre quelle indebite ripetibili percepite dall'appellata dal novembre 2012 al marzo 2018 devono essere quantificate in €. 32.998,19 [(€. 492,97 x 2)
+ (€. 499,27 x 12) + (€. 504,07 x 12) + (€. 507,49 x 12) + (€. 512,34 x 12) + (€. 515,43 x 12)
+ (€. 516,35 x 3)].
***
Sulla base di tutti i motivi esposti l'appello proposto dall' deve, quindi, essere CP_2
parzialmente accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata la ripetibilità della somma di €. 32.998,19, indebitamente erogata dall' in favore CP_2
dell'appellata per il periodo dal novembre 2012 al marzo 2018.
In difetto di contestazioni in ordine all'avvenuto effettivo pagamento, da parte dell' , Pt_1
in esecuzione della sentenza di primo grado, della somma di €. 8.630,80, pari alle trattenute
12 nel frattempo operate dall' per il recupero dell'indebito, l'appellata deve essere CP_2
condannata alla restituzione in favore dell' della predetta somma. CP_2
Malgrado la soccombenza dell'appellata, nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio per entrambi i gradi del procedimento.
L'appellata, infatti, sia in primo grado che nella presente fase del giudizio, ha allegato e comprovato, mediante apposite dichiarazioni sostitutive di certificazione del 30 settembre
2019 e del 5 novembre 2024, di essere stata titolare, nell'anno precedente l'introduzione di entrambe le fasi del giudizio, di un reddito non superiore al limite previsto dall'art. 42, co.11,
D.L. 269/03.
Né, può ritenersi, come sostenuto dall' , che l'art. 152 disp. att. c.p.c. non sia applicabile CP_2
alla materia oggetto del giudizio, considerato che, come anche affermato dalla Suprema
Corte, “la domanda dell'assicurato volta ad ottenere la rimozione di un provvedimento con
cui l' gli abbia intimato il rimborso di somme corrisposte a titolo di pensione, CP_2
sostenendone l'indebita erogazione, configura un'azione diretta al conseguimento di
prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ” (così Cass.
10694/1995 e successive conformi).
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
in parziale accoglimento dell'appello proposto dall' e in parziale riforma della sentenza CP_2
impugnata, dichiarata la ripetibilità della somma di €. 32.998,19, indebitamente erogata dall' in favore dell'appellata per il periodo dal novembre 2012 al marzo 2018; CP_2
condanna l'appellata alla restituzione, in favore dell' , della somma di €. 8.630,80, CP_2
erogata da parte dell' in esecuzione della sentenza di primo grado;
Pt_1
nulla sulle spese in relazione ad entrambi i gradi del giudizio.
Cagliari, 31 gennaio 2025.
L'estensore……………………………………………………….Il Presidente
13 dott. Daniela Coinu………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 20 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 291 dell'anno 2022, proposta da:
, con sede in Roma, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura di sede, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Adelaide Nieddu
e Laura Furcas, giusta procura generale alle liti
APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Gianfranco Sollai, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Oristano, depositato il 8 gennaio 2021, aveva Controparte_1
domandato che le somme indebitamente erogatele dall' per il periodo dal 1 gennaio CP_2 2012 al 31 marzo 2018 per complessivi €. 37.927,89, pretese in restituzione dallo stesso con provvedimento del 20 febbraio 2018, fossero dichiarate irripetibili, in quanto Pt_1
percepite in buona fede e frutto esclusivamente di errore imputabile all' medesimo, e Pt_1
che, per l'effetto, quest'ultimo fosse condannato a restituirle tutte le somme già trattenute a parziale recupero di quanto erogato.
In particolare, la ricorrente aveva allegato di avere goduto dell'indennità di accompagnamento fin dal 19 ottobre 2006, previo riconoscimento dei relativi requisiti sanitari da parte della competente Commissione medica, e di essersi vista successivamente disconoscere la sussistenza dei requisiti medesimi con verbale del 25 ottobre 2012, in esito alla visita medica svoltasi il 19 ottobre 2012 a seguito di domanda da lei presentata in data 13
dicembre 2011 per il riconoscimento della condizione di handicap in stato di gravità.
Malgrado l'esito indicato, aveva proseguito la ricorrente, l' aveva continuato ad erogare CP_2
in suo favore l'indennità di accompagnamento, sino a che, con provvedimento datato 20
febbraio 2018, l' medesimo la aveva informata che nel periodo dal 1 gennaio 2012 al Pt_1
31 marzo 2018 erano stati erogati €. 37.927,89 in più sulla sua pensione cat. INCIV n.
07024598 in quanto era stata corrisposta “una prestazione di invalidità civile non spettante”.
La ricorrente aveva, quindi, allegato di avere successivamente proposto, in data 26 marzo
2018, al fine di vedere ripristinato il diritto di percepire l'indennità di accompagnamento, una nuova domanda amministrativa, la quale, previa relativa visita medica, era stata accolta, con conseguente ripristino della provvidenza in discussione a decorrere dal 1 aprile 2018 e conseguente riconoscimento, in suo favore, per il periodo dal 1 aprile 2018 al 31 dicembre
2018, a titolo di arretrati, della somma di €. 4.130,80, che era stata tuttavia trattenuta dall' a parziale recupero dell'indebito, come anche era accaduto, a decorrere dal CP_2
febbraio 2019, per la somma mensile di €. 100,00, che l'istituto aveva iniziato a trattenere sulla pensione in godimento.
Ciò premesso, richiamando gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia di indebito
2 assistenziale, la ricorrente aveva sostenuto che la somma di €. 37.927,89 pretesa dall'
[...]
dovesse essere dichiarata irripetibile, in difetto di qualunque provvedimento di CP_3
revoca della prestazione e in considerazione dell'affidamento che, nel lungo tempo trascorso tra la visita di verifica e il provvedimento di comunicazione dell'indebito, lei aveva maturato in ordine alla effettiva debenza della prestazione indebitamente erogatale.
D'altra parte, aveva evidenziato la ricorrente, avevano contribuito all'insorgere dell'indicato convincimento anche la sua età avanzata e le sue condizioni di salute, unitamente al fatto che,
in esito alla visita medica del 19 ottobre 2012, le erano stati riconosciuti lo stato di portatrice di handicap in condizioni di gravità e le difficoltà persistenti gravi al 100%, condizioni che lei aveva interpretato, con il protrarsi dell'erogazione, come conferma della prestazione in godimento.
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, chiedendo il rigetto della domanda CP_2
proposta e il riconoscimento della legittimità della propria pretesa restitutoria.
L' aveva, in particolare, osservato come, secondo i criteri ermeneutici fissati dalla Pt_1
giurisprudenza di legittimità, la decorrenza degli effetti della revoca dei benefici assistenziali concessi debba collegarsi alla data del relativo accertamento amministrativo di insussistenza dei requisiti (di volta in volta sanitari e/o oggettivi e/o soggettivi), trattandosi del dies a quo
cui riferire il venir meno dell'affidamento dell'assistito circa la definitività dell'attribuzione patrimoniale erogata e ricevuta.
Nella fattispecie oggetto del giudizio, pertanto, aveva proseguito l' , doveva ritenersi Pt_1
possibile ripetere la somma percepita “fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di
verifica”, come affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, senza poter fare applicazione dei principi elaborati nella materia previdenziale e facendo, piuttosto,
applicazione dell'art. 2033 c.c., in considerazione della mancanza radicale del diritto alla prestazione per il venir meno di una delle condizioni di erogazione.
In ogni caso, aveva aggiunto l'ente di previdenza, nella fattispecie difettava qualunque
3 affidamento tutelabile dell'assistito, alla stregua del chiaro tenore del verbale del 2012 e in considerazione dell'ulteriore domanda presentata nel 2018.
***
Il Tribunale di Oristano, con la sentenza n. 155 del 17 giugno 2022, in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, aveva dichiarato l'inesistenza del diritto dell' alla CP_2
ripetizione delle somme indebitamente erogate e aveva condannato l' medesimo alla Pt_1
restituzione, in favore della ricorrente, delle somme illegittimamente trattenute a carico della stessa, oltre che al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice, dopo avere ricordato come l'orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità in materia fosse quello secondo il quale la ripetibilità delle prestazioni erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare il mancato rispetto da parte dell'amministrazione dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il provvedimento di revoca, aveva, altresì, osservato come nell'orientamento giurisprudenziale più recente si fosse condivisibilmente dato maggior peso alla giurisprudenza costituzionale formatasi sul tema, secondo cui l'illegittimità della disciplina di cui all'art. 37, comma 8, della L. n. 448 del 1998 è esclusa in quanto tale normativa appronta una tutela che può ritenersi rispettosa dell'art. 38 Cost. a condizione che sia interpretata nel senso che la ripetibilità non possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve termine dei novanta giorni successivi.
In caso di sforamento dei termini indicati, aveva, quindi, proseguito il Tribunale, doveva darsi alla norma un'interpretazione costituzionalmente orientata, in termini di negazione della ripetibilità, al fine di tenere conto della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio che verrebbero contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate, perlomeno ove l' abbia continuato CP_2
ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo, ingenerando una situazione di
4 affidamento dell'assistito in difetto di qualunque violazione da parte del medesimo dei doveri di correttezza sul medesimo gravanti.
Nella fattispecie, aveva proseguito il Tribunale, lo stato soggettivo di buona fede era riconoscibile nella ricorrente, la quale, considerato che la prestazione aveva continuato ad essere erogata con continuità, senza che fosse intervenuta, da parte dell' , l'adozione di Pt_1
alcun provvedimento di sospensione e revoca, non percependo alcun significativo miglioramento del proprio stato di salute, era stata indotta a credere, senza dolo o colpa grave, di avere diritto al beneficio e a non proporre ricorso avverso il verbale, esponendosi ad una imprevedibile iniziativa con finalità recuperatoria, intrapresa oltre ogni ragionevole lasso di tempo.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Oristano ha proposto appello l' . CP_2
ha resistito, domandando, in via subordinata, in caso di accoglimento Controparte_1
dell'appello, che la ripetibilità dell'indebito fosse dichiarata solo con decorrenza dalla data della visita medica di revoca del requisito sanitario e non dal 1 gennaio 2012.
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ritenuto
ammissibile e non infondato il gravame, in accoglimento dello stesso ed in riforma della
sentenza n. 155/2022 resa inter partes dal Tribunale di Oristano, in funzione di Giudice del
Lavoro:
- rigettare tutte le domande formulate da controparte poiché destituite di fondamento
giuridico e fattuale e, per l'effetto, ritenuta e dichiarata la ripetibilità dell'indebito di €
37.927,89 preteso dall' condannarla alla restituzione della somma di € 8.630,80, CP_2
corrispostale in esecuzione della sentenza impugnata;
5 - con vittoria di spese e compensi afferenti entrambi i gradi.”
Nell'interesse dell'appellata:
“La Corte Ecc.ma adita, contrariis reiectis, Voglia:
1) rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza impugnata;
2) con vittoria di spese ed onorari del giudizio;
3) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame, in
parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare la ripetibilità dell'indebito solo dalla
data della visita medica di revoca del requisito sanitario (19.10.2012) e non dal 01.01.2012;
4) nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, non porre a carico della ricorrente le
spese di giudizio poiché sussiste il requisito reddituale attestato ai sensi dell'art. 152 disp.
att. c.p.c”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Violazione e falsa applicazione dell'art. 37 della L. 448/1998 e dell'art. 2033 c.c. –
Insufficiente e/o contraddittoria valutazione delle circostanze di fatto e delle prove
documentali in atti.
Con un unico motivo di appello l' ha censurato la sentenza del Tribunale di Oristano CP_2
nella parte in cui il primo giudice, pur avendo correttamente acclarato la sussistenza dell'indebito, era pervenuto ad erronee conclusioni in ordine alla ripetibilità del medesimo.
Dopo avere ribadito le ragioni già esposte in primo grado e, in particolare, la differente interpretazione, confortata dalla giurisprudenza di legittimità, che doveva essere data alla norma contenuta nell'art. 37, legge 448/1998, specificamente finalizzata alla disciplina delle fattispecie di insussistenza dei requisiti sanitari, l' ha evidenziato come il verbale del Pt_1
19 ottobre 2012, contenente l'esito della visita medica, fosse stato, comunque, ritualmente comunicato all'appellata, la quale, infatti, lo aveva prodotto in allegato al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, e non fosse stato dalla stessa impugnato, malgrado le chiare avvertenze nello stesso contenute.
6 Il Tribunale, pertanto, ha proseguito l' , ferma restando l'irrilevanza dello stato di buona CP_2
fede dell'assistita, visto che le norme di settore non prevedono alcun tipo di sanatoria, né per il decorso del tempo, né per il caso di buona fede dell'accipiens, avrebbe, in ogni caso, nella fattispecie, dovuto escludere la sussistenza dello stato soggettivo in discussione, tanto più in considerazione del fatto che l'attuale appellata si era avvalsa e aveva continuato ad avvalersi anche in seguito, per la proposizione della nuova domanda amministrativa, della professionalità di soggetti, come i patronati, certamente in grado di comprendere i contenuti del verbale.
Ciò premesso, l' ha domandato a questa Corte, in riforma della sentenza impugnata, di CP_2
rigettare le domande proposte da con il ricorso introduttivo del primo Controparte_1
grado di giudizio e di dichiarare la piena e incondizionata ripetibilità dell'indebito oggetto di causa, condannando l'appellata, sia alla restituzione, in proprio favore, della somma di €.
8.630,80 corrispostale in esecuzione della sentenza di primo grado, sia al pagamento delle spese di lite in relazione ad entrambi i gradi del giudizio, considerata l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 152 disp. att. c.p.c., essendo il medesimo insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
L'appello è parzialmente fondato.
E' pacifico tra le parti, e risulta, altresì, dalla documentazione presente in atti, che la ricorrente, titolare di indennità di accompagnamento in virtù degli esiti della visita della competente Commissione Medica che l'aveva riconosciuta, con decorrenza dalla data della domanda del 19 ottobre 2006, “ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua
non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, espressamente dichiarando la sussistenza dei requisiti sanitari per il godimento dell' “indennità di accompagnamento: L.
509/88 motivazione Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” (si veda il verbale della seduta 7 dicembre 2006, definizione del 15 marzo 2007, prodotto in primo
7 grado dall'attuale appellata), a seguito di ulteriore visita del 19 ottobre 2012 era stata riconosciuta “ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i
compiti propri della sua età: (L. 509/88, 124/98) grave 100%” con decorrenza dalla data della domanda (13 dicembre 2011), secondo le risultanze del verbale del 25 ottobre 2012,
che era stato alla stessa pacificamente comunicato unitamente alla nota di accompagnamento di pari data (si vedano le relative produzioni effettuate dall'attuale appellata in primo grado).
Successivamente, con provvedimento del 20 febbraio 2018, l' , che aveva continuato ad CP_2
erogare, in favore dell'appellata, l'indennità di accompagnamento, la aveva informata dell'avvenuto pagamento delle somme indebite, pari a €. 37.927,89, in seguito comunicandole, con nota del 19 ottobre 2018, sia l'avvenuto accoglimento, con liquidazione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1 aprile 2018, della nuova domanda amministrativa del 26 marzo 2018, sia l'avvenuto trattenimento, a parziale recupero dell'indebito, della somma di €. 4.130,80 dovutale a titolo di arretrati per la nuova prestazione, e provvedendo poi ad operare sulla pensione in godimento, con la medesima finalità, una trattenuta mensile pari a €. 100,00.
Ebbene, deve ritenersi che, come correttamente sostenuto dall'ente appellante, nell'ambito della generale materia dell'indebito assistenziale la fattispecie in esame trovi una disciplina propria, in quanto assistita da specifiche previsioni normative, contenute, in specie, nell'art. 37, comma 8, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le cui previsioni “In caso di
accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio
in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze
economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
In particolare, sulla base del sopra richiamato disposto normativo, che prevede che la revoca delle provvidenze non dovute abbia effetto “dalla data della visita di verifica”, la giurisprudenza della Suprema Corte, che questo Collegio condivide, ha affermato che, “in
8 tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, la ripetizione
delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento
amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari”, cioè dalla data della visita di verifica,
“senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato
rispetto, da parte dell'Amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare
il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati” (così Cass. ord. n. 34013 del
19.12.2019; nello stesso senso Cass. n. 6091 del 26.4.2002, Cass. n. 16260 del 29.10.2003,
Cass. n. 12139 del 9.6.2005; Cass. ord. n. 26096 del 23.12.2010; si veda anche Cass. ord. 19
febbraio 2021, n. 4600).
Né, ha chiarito la Suprema Corte nei precedenti sopra richiamati, “il sistema normativo così
interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la
data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca,
determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione
patrimoniale ricevuta”, ciò a cui “consegue che devono essere restituite le somme
indebitamente maturate dopo la visita di verifica”.
D'altra parte, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (si vedano, tra le tante, Cass. n. 19638 del 2015 e Cass. 31372/19), la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali o, ancora, in via generale dei requisiti di legge),
cosicché il regime dell'indebito segue, quando, come nella fattispecie, è presente, la specifica disciplina stabilita dal legislatore e, solo in mancanza della detta disciplina speciale, la normativa che la giurisprudenza ha nel tempo ritenuto applicabile in carenza di disciplina specifica (cioè le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza in via generale dei requisiti di legge).
Vi è da aggiungere che, in punto di (ir)rilevanza del difetto di atti formali di sospensione e revoca, la Suprema Corte ha, in particolare, chiarito come “gli atti di sospensione e revoca
9 delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino esercizio
di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del
rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini …
l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e
fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo
desumibile tale regola dai principi del sistema. In definitiva, …. si è in presenza di
disposizioni organizzative, preordinate ad impedire – anche collegando all'inosservanza la
responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni
indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse
quale sanzione per l'inosservanza dei termini" (così Cass. n. 16260/03 e Cass. n. 34013/19).
Nella fattispecie, quindi, nella quale pacificamente l'attuale appellata aveva avuto immediata conoscenza dell'esito dell'accertamento amministrativo attraverso la comunicazione del verbale della visita medica, deve ritenersi, in conformità con gli indirizzi sopra richiamati della Suprema Corte, che non sussistesse un affidamento incolpevole e tutelabile della medesima in ordine alla sussistenza del requisito sanitario necessario al riconoscimento della provvidenza indebitamente percepita.
D'altra parte, anche a ritenere che la dizione tecnica del verbale relativo alla seduta del 19
ottobre 2012, pur evidentemente differente da quella del verbale relativo alla seduta del 7
dicembre 2006 con il quale la prestazione in discussione era stata riconosciuta, non fosse stata sufficiente ad assicurare all'attuale appellata la consapevolezza dell'accertato venir meno del requisito sanitario necessario al godimento dell'indennità di accompagnamento,
deve, comunque, affermarsi che, con la stessa diligenza con la quale era riuscita ad avviare e portare a termine i vari procedimenti amministrativi che l'avevano condotta a godere, anche immediatamente dopo l'avvenuta comunicazione dell'indebito, della provvidenza in discussione, l'appellata, la quale godeva dell'indennità per deficit non attinenti alla sfera intellettivo/cognitiva, ma riguardanti la deambulazione e i movimenti articolari, ben avrebbe
10 potuto conferire con il proprio medico o rivolgersi ad un patronato per avere migliore contezza delle conseguenze dell'accertamento amministrativo in discussione.
Alla stregua delle predette motivazioni, deve, quindi, affermarsi la ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte a dall' , senza che a conclusioni di segno Controparte_1 CP_2
contrario possano indurre, né quanto deciso dalla Suprema Corte con l'ordinanza n.
17216/2017, invocata dall'appellata, nella quale il giudice di legittimità si era limitato, in punto di sussistenza della buona fede, a riportare l'argomentazione utilizzata dal giudice di merito, che aveva definito “ancorata a dati fattuali insuscettibile di revisione in questa
sede”, né le argomentazioni utilizzate dal Supremo Collegio nella sentenza n. 29419/2018,
anch'essa richiamata dall'appellata, visto che nella presente fattispecie, pur in presenza di un discreto lasso di tempo intercorso in assenza di provvedimenti formali da parte dell' , CP_2
l'attuale appellata, come in precedenza rilevato, aveva evidentemente curato e compreso lo svolgimento e l'esito dei procedimenti amministrativi che, sin almeno dal 2006, come anche nel 2018 dopo la ricezione dell'impugnato provvedimento, l'avevano interessata, revisioni comprese, cosicché risulterebbe incongruo e inverosimile affermare che, in oltre dieci anni di siffatta gestione, fosse caduta in errore solo nella valutazione del provvedimento per lei sfavorevole del 2012, che, quindi, ben avrebbe potuto anche impugnare, malgrado la proseguita erogazione, evidentemente caduca perché priva di titolo, da parte dell' . Pt_1
D'altra parte, deve ritenersi che la buona fede del percettore sia rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti,
coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio.
Principio quest'ultimo più volte affermato dalla Suprema Corte, anche nella sentenza n.
4668/21, anch'essa invocata come precedente dall'appellata, nella quale, peraltro, a differenza che nella presente fattispecie, non era stata neanche incontrovertibilmente
11 accertata la comunicazione all'assistita dell'esito della visita di revisione.
Né l'appellata ha mai allegato di essere stata indotta in errore, in ordine alle ragioni della proseguita erogazione, dalla contemporanea sussistenza di altri pagamenti in corso da parte dell' . CP_2
Alla stregua di quanto osservato e in difetto di ulteriori elementi di valutazione che sarebbe stato onere dell'appellata addurre, ritiene il Collegio che, nella fattispecie, debba concludersi per l'insussistenza dello stato di buona fede dell'appellata e dell'affidamento dalla stessa riposto sulla legittimità delle erogazioni percepite.
Per le ragioni sopra riportate, le somme erogate indebitamente a dall' Controparte_1 CP_2
devono, quindi, essere dichiarate ripetibili, seppure, sulla base dei principi sopra esposti,
limitatamente a quelle corrisposte all'appellata a decorrere dal novembre 2012,
successivamente alla comunicazione dell'esito della visita medica del 19 ottobre 2012.
In particolare, vista la comunicazione di riliquidazione del 20 febbraio 2018 (pag. 3, CP_2
“importi della prestazione antecedenti alla ricostituzione”), le somme indebite irripetibili percepite da dal gennaio 2012 all'ottobre 2012 devono essere quantificate Controparte_1
in €. 4.929,70 (€. 492,97 x 10 mesi), mentre quelle indebite ripetibili percepite dall'appellata dal novembre 2012 al marzo 2018 devono essere quantificate in €. 32.998,19 [(€. 492,97 x 2)
+ (€. 499,27 x 12) + (€. 504,07 x 12) + (€. 507,49 x 12) + (€. 512,34 x 12) + (€. 515,43 x 12)
+ (€. 516,35 x 3)].
***
Sulla base di tutti i motivi esposti l'appello proposto dall' deve, quindi, essere CP_2
parzialmente accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata la ripetibilità della somma di €. 32.998,19, indebitamente erogata dall' in favore CP_2
dell'appellata per il periodo dal novembre 2012 al marzo 2018.
In difetto di contestazioni in ordine all'avvenuto effettivo pagamento, da parte dell' , Pt_1
in esecuzione della sentenza di primo grado, della somma di €. 8.630,80, pari alle trattenute
12 nel frattempo operate dall' per il recupero dell'indebito, l'appellata deve essere CP_2
condannata alla restituzione in favore dell' della predetta somma. CP_2
Malgrado la soccombenza dell'appellata, nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio per entrambi i gradi del procedimento.
L'appellata, infatti, sia in primo grado che nella presente fase del giudizio, ha allegato e comprovato, mediante apposite dichiarazioni sostitutive di certificazione del 30 settembre
2019 e del 5 novembre 2024, di essere stata titolare, nell'anno precedente l'introduzione di entrambe le fasi del giudizio, di un reddito non superiore al limite previsto dall'art. 42, co.11,
D.L. 269/03.
Né, può ritenersi, come sostenuto dall' , che l'art. 152 disp. att. c.p.c. non sia applicabile CP_2
alla materia oggetto del giudizio, considerato che, come anche affermato dalla Suprema
Corte, “la domanda dell'assicurato volta ad ottenere la rimozione di un provvedimento con
cui l' gli abbia intimato il rimborso di somme corrisposte a titolo di pensione, CP_2
sostenendone l'indebita erogazione, configura un'azione diretta al conseguimento di
prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ” (così Cass.
10694/1995 e successive conformi).
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
in parziale accoglimento dell'appello proposto dall' e in parziale riforma della sentenza CP_2
impugnata, dichiarata la ripetibilità della somma di €. 32.998,19, indebitamente erogata dall' in favore dell'appellata per il periodo dal novembre 2012 al marzo 2018; CP_2
condanna l'appellata alla restituzione, in favore dell' , della somma di €. 8.630,80, CP_2
erogata da parte dell' in esecuzione della sentenza di primo grado;
Pt_1
nulla sulle spese in relazione ad entrambi i gradi del giudizio.
Cagliari, 31 gennaio 2025.
L'estensore……………………………………………………….Il Presidente
13 dott. Daniela Coinu………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
14