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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
n. 15004/2020 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15004/2020 R.G., avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni,
vertente tra
, elettivamente domiciliata in Polignano a Mare (Ba), alla Via Principe di Parte_1
Napoli n. 67, presso lo studio dell'Avv. Catia Lamanna, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale del 26.11.2020,
e , elettivamente domiciliato in Pozzo Faceto (Br), al viale Stazione n. 10, presso Parte_2 lo studio dell'Avv. Marcello Zizzi, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data 26.05.2021,
- OPPONENTI-Attori in via riconvenzionale -
contro
, elettivamente domiciliata in Monopoli (Ba), alla Via Luigi Indelli n. 12, presso lo studio CP_1 degli Avv.ti Alessandro Cazzato e Antonella Fiume, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 28.04.2021,
- OPPOSTA-Convenuta in via riconvenzionale -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate telematicamente per l'udienza di discussione del 20.03.2025 celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato alle parti, la causa è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 420 e 429 c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale del 26.11.2020, ritualmente notificato in data 27.11.2020, e convenivano Parte_1 Parte_2 innanzi a questo Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4335/2020 CP_1 Con del 12.10.2020, notificato in data 21.10.2020, con il quale la ingiungeva ai di piagare una somma Pt_1 pari a €. 27.450,00, riveniente dal mancato pagamento dei canoni di locazione dell'immobile sito in Monopoli
(Ba) alla contrada Peroscia n.c., relative alle mensilità da giugno 2014 sino a gennaio 2020, avendo gli stessi
, in seguito a sfratto per morosità notificato in data 30.04.2019, rilasciato l'immobile in data 8.10.2019. Pt_1
Con l'odierno giudizio, dunque, e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2 avverso il suddetto decreto ingiuntivo, sostenendo: 1) che non vi è stato alcun inadempimento da parte degli
1 Dott. Luca Sforza n. 15004/2020 R.G. opponenti, non essendo mai pervenuta nessuna richiesta di pagamento dei canoni nel periodo 2014-2019; 2) Con che il contratto, in origine di uso transitorio, non è stato mai regolarizzato dalla Sig.ra in seguito alla conversione in contratto ordinario di locazione;
3) che gli opponenti continuavano a pagare le rate mensili del Part canone pari a €. 450,00 in contanti;
4) che la Sig.ra percepiva una somma superiore rispetto a quanto previsto dall'accordo territoriale con il Comune di Monopoli, per un importo totale eccedente pari a €.
13.229,68; 5) che, in seguito alla scadenza del contratto transitorio in data 31.05.2014, a partire dall'anno 2015, Con la proprietaria lamentava l'occupazione abusiva dell'immobile; 6) che in data 20.09.2015 la Sig.ra avviava procedura di conciliazione, senza riscontro;
7) che nel mese di aprile 2019 la stessa avviava giudizio di sfratto per morosità (n. R.G. 12002/2020); 8) che tra il 2006 e il 2019 i Sigg. si facevano carico della Pt_1 manutenzione dell'immobile, stante l'inerzia della proprietaria, per un totale di €. 3.030,02, oltre che delle cure Con medico sanitarie dei cani della Sig.ra per un totale di €. 3.982,00; tutto ciò premesso e dedotto, gli opponenti chiedevano, in via principale, di dichiarare la nullità del contratto di locazione per omessa registrazione, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo n. 4335/2020, e di condannare la convenuta alla restituzione della somma di €. 13.229,68, mentre in via riconvenzionale chiedevano di condannare la Sig.ra Con al rimborso delle spese sostenute per i lavori di manutenzione straordinaria nonché per le cure veterinarie dei propri cani per una somma pari a €. 7.012,02, oltre alla restituzione della cauzione pari a €. 2.000,00, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Instauratosi il contraddittorio nel presente giudizio di opposizione, chiedeva, CP_1 preliminarmente, la provvisoria esecutività del decreto n. 4335/2020, e nel merito contestava in fatto e in diritto l'assunto ex adverso, ivi inclusa la domanda riconvenzionale, e chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna ex art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese di giudizio.
Alla prima udienza del 29.04.2021, il GOP in precedenza designato, rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, “dichiara(va) l'improcedibilità delle domande” e assegnava alle parti il termine di 15 gg. per l'avvio della mediazione obbligatoria, disponendo il contestuale mutamento del rito ed artt. 426 e 447 bis c.p.c., da ordinario in speciale locatizio, trattandosi di giudizio avente ad oggetto la materia locatizia, con ulteriore assegnazione dei termini per l'integrazione degli atti introduttivi ex art. 420
c.p.c., sicché alla successiva udienza del 9.12.2021, constatato il mancato esperimento del detto procedimento per mancata partecipazione personale di la causa veniva rinviata da questo Giudice per la CP_1 discussione orale, più volte rinviata stante il gravoso carico del ruolo, sino all'udienza del 20.03.2025 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione in forma ordinaria in presenza in aula di udienza, ove all'esito del deposito delle note scritte delle parti è stata decisa da questo Giudice mediante deposito nel fascicolo telematico della sentenza ai sensi dell'art. ex artt. 420-429 c.p.c.
Come già evidenziato con la precedenza ordinanza del 9.12.2021, cui si rinvia integralmente, ritiene questo
Giudice che il giudizio vada definito con una mera pronuncia in rito, palesandosi l'improcedibilità della domanda azionata dall'opposta per mancata partecipazione personale di al procedimento di CP_1 mediazione obbligatoria, seppur dalla stessa avviato con istanza del 6-7.05.2021, con conseguente
“archiviazione” dello stesso.
Ed invero, il d.lgs. n. 28/2010, come modificato dalla legge n. 98/2013, di conversione del d.l. n. 69/2013, come noto, all'art. 5 co. 1 bis, ha introdotto, quale condizione di procedibilità per le controversie aventi ad oggetto, tra gli altri, i rapporti di locazione, l'esperimento di un procedimento di mediazione, prevedendo
2 Dott. Luca Sforza n. 15004/2020 R.G. altresì che, qualora il mancato esperimento della mediazione venga eccepito dal convenuto o rilevato d'ufficio dal giudice, quest'ultimo assegni alle parti il termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento in parola.
In tale fase, quindi, una volta riscontrato il mancato esperimento della procedura di mediazione, non è ancora maturata l'improcedibilità, ma il giudizio «entra in una fase di quiescenza» (cfr., in tal senso, Trib.
Busto Arsizio, sez. dist. Gallarate, 22.03.2012, inedita;
conf. Trib. Lecce, sez. II, 6.07.2016), e solo in caso di mancata proposizione della domanda di mediazione nel termine assegnato, il giudice dichiara improcedibile la domanda.
Orbene, nel caso in esame è pacifico che, nel termine concesso all'udienza del 29.04.2021, pur essendo stato avviato tempestivamente il procedimento di mediazione con la presentazione dell'istanza da parte della stessa opposta, quest'ultima, non è poi comparsa personalmente al primo incontro di mediazione, e si è fatta sostituita da un soggetto tuttavia privo di procura speciale, mancando in tal modo il necessario impulso della stessa in detta sede.
Infatti, il verbale del primo incontro programmatico del procedimento di mediazione svoltosi in data
14.06.2021 si è concluso, come detto, con “l'archiviazione” del procedimento, e non già con esito negativo, attese le contestazioni sollevate in quella sede dagli odierni opponenti circa l'assenza personale della parte istante-odierna opposta, non essendo stata ritenuta sufficiente la partecipazione in collegamento telematico di tale , qualificatosi in rappresentanza della stessa ma come evidenziato carente Persona_1 CP_1 di adeguata procura speciale ad hoc, non allegata in quella sede.
Orbene, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità prevalenti “Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 27.03.2019, n. 8473, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto improcedibile, ai soli fini della soccombenza virtuale, l'azione di risoluzione del contratto di locazione rinunciata dalla parte, in quanto le parti non erano mai comparse, personalmente o idoneamente rappresentate, davanti al mediatore, tenuto conto che, per un verso, la procura speciale notarile rilasciata dalla parte al proprio difensore e autenticata da quest'ultimo, era in realtà una semplice procura alle liti e che, peraltro, non era stato neppure redatto un verbale negativo;
Cass. civ., sez. 3, ord. 8.07.2024, n. 18485; Trib.
Brescia, 3.06.2020; Trib. Milano, 11.02.2020; Trib. Cosenza, 13.01.2020, n. 66; Trib. Torino, 12.04.2019, n.
1662; Trib. Vasto, 17.12.2018; Trib. Roma, 12.11.2018).
Inoltre, vale la pena rammentare che, secondo la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione, “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-
3 Dott. Luca Sforza n. 15004/2020 R.G. bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (cfr., Cass. civ., S.U., 18.09.2020, n. 19596; Cass. civ., sez.
1, ord. 8.01.2021, n. 159).
Orbene, nel caso in esame, la domanda di mediazione non è stata effettivamente esperita stante la mancata comparizione personale di parte opposta.
Analogamente, non risulta tempestivamente effettuata la mediazione sulla domanda riconvenzionale spiegata dagli opponenti, essendo stata, peraltro, dichiarata dal GOP alla prima udienza l'improcedibilità “delle domande” azionate nel presente giudizio, con ogni ulteriore conseguenza in punto di improcedibilità anche delle domande spiegate in via riconvenzionale da questi ultimi.
Ciò posto, non può che dichiararsi l'improcedibilità di tutte le domande azionate nel presente giudizio.
Deve, dunque, concludersi nel senso che il mancato esperimento della mediazione obbligatoria comporta la declaratoria di improcedibilità delle domande avanzate (principale e riconvenzionale), con ogni ulteriore conseguenza in punto di preclusione dell'esame nel merito delle medesime (cfr., ex multis, Trib. Pescara,
7.10.2014; Trib. Lecce, sez. II, 6.07.2016; Trib. Lecce, sez. II, 18.11.2016), dovendo, altresì, disporsi, in conformità all'indirizzo delle Sezioni Unite sopra richiamato, la revoca del decreto ingiuntivo opposto (cfr.
Cass. civ., S.U., n. 19596/2020, cit.).
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali la reciproca soccombenza, tenendo conto della reciproca improcedibilità delle domande (principale e riconvenzionale), unitamente alla sopravvenuta giurisprudenza di cui a Cass. civ., S.U., n. 19596/2020, cit., giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c., nella versione ratione temporis vigente alla data di introduzione del presente giudizio, tenuto conto, peraltro, della pronuncia della Corte Costituzione n. 77/2018, secondo cui, “È costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell'art. 92 del c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, Dl 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1 nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 15004/2020, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda dell'opposta e, per l'effetto, revoca il decreto CP_1 ingiuntivo n. 4335/2020 del 12.10.2020;
2) dichiara, altresì, improcedibile la domanda riconvenzionale spiegata dagli opponenti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bari, il 20.03.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
4 Dott. Luca Sforza
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15004/2020 R.G., avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni,
vertente tra
, elettivamente domiciliata in Polignano a Mare (Ba), alla Via Principe di Parte_1
Napoli n. 67, presso lo studio dell'Avv. Catia Lamanna, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale del 26.11.2020,
e , elettivamente domiciliato in Pozzo Faceto (Br), al viale Stazione n. 10, presso Parte_2 lo studio dell'Avv. Marcello Zizzi, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data 26.05.2021,
- OPPONENTI-Attori in via riconvenzionale -
contro
, elettivamente domiciliata in Monopoli (Ba), alla Via Luigi Indelli n. 12, presso lo studio CP_1 degli Avv.ti Alessandro Cazzato e Antonella Fiume, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 28.04.2021,
- OPPOSTA-Convenuta in via riconvenzionale -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate telematicamente per l'udienza di discussione del 20.03.2025 celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato alle parti, la causa è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 420 e 429 c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale del 26.11.2020, ritualmente notificato in data 27.11.2020, e convenivano Parte_1 Parte_2 innanzi a questo Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4335/2020 CP_1 Con del 12.10.2020, notificato in data 21.10.2020, con il quale la ingiungeva ai di piagare una somma Pt_1 pari a €. 27.450,00, riveniente dal mancato pagamento dei canoni di locazione dell'immobile sito in Monopoli
(Ba) alla contrada Peroscia n.c., relative alle mensilità da giugno 2014 sino a gennaio 2020, avendo gli stessi
, in seguito a sfratto per morosità notificato in data 30.04.2019, rilasciato l'immobile in data 8.10.2019. Pt_1
Con l'odierno giudizio, dunque, e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2 avverso il suddetto decreto ingiuntivo, sostenendo: 1) che non vi è stato alcun inadempimento da parte degli
1 Dott. Luca Sforza n. 15004/2020 R.G. opponenti, non essendo mai pervenuta nessuna richiesta di pagamento dei canoni nel periodo 2014-2019; 2) Con che il contratto, in origine di uso transitorio, non è stato mai regolarizzato dalla Sig.ra in seguito alla conversione in contratto ordinario di locazione;
3) che gli opponenti continuavano a pagare le rate mensili del Part canone pari a €. 450,00 in contanti;
4) che la Sig.ra percepiva una somma superiore rispetto a quanto previsto dall'accordo territoriale con il Comune di Monopoli, per un importo totale eccedente pari a €.
13.229,68; 5) che, in seguito alla scadenza del contratto transitorio in data 31.05.2014, a partire dall'anno 2015, Con la proprietaria lamentava l'occupazione abusiva dell'immobile; 6) che in data 20.09.2015 la Sig.ra avviava procedura di conciliazione, senza riscontro;
7) che nel mese di aprile 2019 la stessa avviava giudizio di sfratto per morosità (n. R.G. 12002/2020); 8) che tra il 2006 e il 2019 i Sigg. si facevano carico della Pt_1 manutenzione dell'immobile, stante l'inerzia della proprietaria, per un totale di €. 3.030,02, oltre che delle cure Con medico sanitarie dei cani della Sig.ra per un totale di €. 3.982,00; tutto ciò premesso e dedotto, gli opponenti chiedevano, in via principale, di dichiarare la nullità del contratto di locazione per omessa registrazione, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo n. 4335/2020, e di condannare la convenuta alla restituzione della somma di €. 13.229,68, mentre in via riconvenzionale chiedevano di condannare la Sig.ra Con al rimborso delle spese sostenute per i lavori di manutenzione straordinaria nonché per le cure veterinarie dei propri cani per una somma pari a €. 7.012,02, oltre alla restituzione della cauzione pari a €. 2.000,00, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Instauratosi il contraddittorio nel presente giudizio di opposizione, chiedeva, CP_1 preliminarmente, la provvisoria esecutività del decreto n. 4335/2020, e nel merito contestava in fatto e in diritto l'assunto ex adverso, ivi inclusa la domanda riconvenzionale, e chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna ex art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese di giudizio.
Alla prima udienza del 29.04.2021, il GOP in precedenza designato, rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, “dichiara(va) l'improcedibilità delle domande” e assegnava alle parti il termine di 15 gg. per l'avvio della mediazione obbligatoria, disponendo il contestuale mutamento del rito ed artt. 426 e 447 bis c.p.c., da ordinario in speciale locatizio, trattandosi di giudizio avente ad oggetto la materia locatizia, con ulteriore assegnazione dei termini per l'integrazione degli atti introduttivi ex art. 420
c.p.c., sicché alla successiva udienza del 9.12.2021, constatato il mancato esperimento del detto procedimento per mancata partecipazione personale di la causa veniva rinviata da questo Giudice per la CP_1 discussione orale, più volte rinviata stante il gravoso carico del ruolo, sino all'udienza del 20.03.2025 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione in forma ordinaria in presenza in aula di udienza, ove all'esito del deposito delle note scritte delle parti è stata decisa da questo Giudice mediante deposito nel fascicolo telematico della sentenza ai sensi dell'art. ex artt. 420-429 c.p.c.
Come già evidenziato con la precedenza ordinanza del 9.12.2021, cui si rinvia integralmente, ritiene questo
Giudice che il giudizio vada definito con una mera pronuncia in rito, palesandosi l'improcedibilità della domanda azionata dall'opposta per mancata partecipazione personale di al procedimento di CP_1 mediazione obbligatoria, seppur dalla stessa avviato con istanza del 6-7.05.2021, con conseguente
“archiviazione” dello stesso.
Ed invero, il d.lgs. n. 28/2010, come modificato dalla legge n. 98/2013, di conversione del d.l. n. 69/2013, come noto, all'art. 5 co. 1 bis, ha introdotto, quale condizione di procedibilità per le controversie aventi ad oggetto, tra gli altri, i rapporti di locazione, l'esperimento di un procedimento di mediazione, prevedendo
2 Dott. Luca Sforza n. 15004/2020 R.G. altresì che, qualora il mancato esperimento della mediazione venga eccepito dal convenuto o rilevato d'ufficio dal giudice, quest'ultimo assegni alle parti il termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento in parola.
In tale fase, quindi, una volta riscontrato il mancato esperimento della procedura di mediazione, non è ancora maturata l'improcedibilità, ma il giudizio «entra in una fase di quiescenza» (cfr., in tal senso, Trib.
Busto Arsizio, sez. dist. Gallarate, 22.03.2012, inedita;
conf. Trib. Lecce, sez. II, 6.07.2016), e solo in caso di mancata proposizione della domanda di mediazione nel termine assegnato, il giudice dichiara improcedibile la domanda.
Orbene, nel caso in esame è pacifico che, nel termine concesso all'udienza del 29.04.2021, pur essendo stato avviato tempestivamente il procedimento di mediazione con la presentazione dell'istanza da parte della stessa opposta, quest'ultima, non è poi comparsa personalmente al primo incontro di mediazione, e si è fatta sostituita da un soggetto tuttavia privo di procura speciale, mancando in tal modo il necessario impulso della stessa in detta sede.
Infatti, il verbale del primo incontro programmatico del procedimento di mediazione svoltosi in data
14.06.2021 si è concluso, come detto, con “l'archiviazione” del procedimento, e non già con esito negativo, attese le contestazioni sollevate in quella sede dagli odierni opponenti circa l'assenza personale della parte istante-odierna opposta, non essendo stata ritenuta sufficiente la partecipazione in collegamento telematico di tale , qualificatosi in rappresentanza della stessa ma come evidenziato carente Persona_1 CP_1 di adeguata procura speciale ad hoc, non allegata in quella sede.
Orbene, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità prevalenti “Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 27.03.2019, n. 8473, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto improcedibile, ai soli fini della soccombenza virtuale, l'azione di risoluzione del contratto di locazione rinunciata dalla parte, in quanto le parti non erano mai comparse, personalmente o idoneamente rappresentate, davanti al mediatore, tenuto conto che, per un verso, la procura speciale notarile rilasciata dalla parte al proprio difensore e autenticata da quest'ultimo, era in realtà una semplice procura alle liti e che, peraltro, non era stato neppure redatto un verbale negativo;
Cass. civ., sez. 3, ord. 8.07.2024, n. 18485; Trib.
Brescia, 3.06.2020; Trib. Milano, 11.02.2020; Trib. Cosenza, 13.01.2020, n. 66; Trib. Torino, 12.04.2019, n.
1662; Trib. Vasto, 17.12.2018; Trib. Roma, 12.11.2018).
Inoltre, vale la pena rammentare che, secondo la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione, “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-
3 Dott. Luca Sforza n. 15004/2020 R.G. bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (cfr., Cass. civ., S.U., 18.09.2020, n. 19596; Cass. civ., sez.
1, ord. 8.01.2021, n. 159).
Orbene, nel caso in esame, la domanda di mediazione non è stata effettivamente esperita stante la mancata comparizione personale di parte opposta.
Analogamente, non risulta tempestivamente effettuata la mediazione sulla domanda riconvenzionale spiegata dagli opponenti, essendo stata, peraltro, dichiarata dal GOP alla prima udienza l'improcedibilità “delle domande” azionate nel presente giudizio, con ogni ulteriore conseguenza in punto di improcedibilità anche delle domande spiegate in via riconvenzionale da questi ultimi.
Ciò posto, non può che dichiararsi l'improcedibilità di tutte le domande azionate nel presente giudizio.
Deve, dunque, concludersi nel senso che il mancato esperimento della mediazione obbligatoria comporta la declaratoria di improcedibilità delle domande avanzate (principale e riconvenzionale), con ogni ulteriore conseguenza in punto di preclusione dell'esame nel merito delle medesime (cfr., ex multis, Trib. Pescara,
7.10.2014; Trib. Lecce, sez. II, 6.07.2016; Trib. Lecce, sez. II, 18.11.2016), dovendo, altresì, disporsi, in conformità all'indirizzo delle Sezioni Unite sopra richiamato, la revoca del decreto ingiuntivo opposto (cfr.
Cass. civ., S.U., n. 19596/2020, cit.).
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali la reciproca soccombenza, tenendo conto della reciproca improcedibilità delle domande (principale e riconvenzionale), unitamente alla sopravvenuta giurisprudenza di cui a Cass. civ., S.U., n. 19596/2020, cit., giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c., nella versione ratione temporis vigente alla data di introduzione del presente giudizio, tenuto conto, peraltro, della pronuncia della Corte Costituzione n. 77/2018, secondo cui, “È costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell'art. 92 del c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, Dl 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1 nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 15004/2020, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda dell'opposta e, per l'effetto, revoca il decreto CP_1 ingiuntivo n. 4335/2020 del 12.10.2020;
2) dichiara, altresì, improcedibile la domanda riconvenzionale spiegata dagli opponenti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bari, il 20.03.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
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