Articolo 10 della Legge 8 agosto 1991, n. 264
Articolo 9
Versione
5 settembre 1991
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Versione
25 gennaio 1994
Art. 10. (( (Disposizioni transitorie). )) (( 1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell' articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , l'attivita' di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestiscono in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneita' professionale previsti dall'articolo 5.
2. Nel caso in cui l'attivita' di cui al comma 1 sia esercitata effettivamente da almeno cinque anni, l'attestato di idoneita' professionale di cui all'articolo 5 puo' essere ottenuto, a domanda del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto titolo di studio.
3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attivita' di cui al comma 1 conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneita' professionale previsti dall'articolo 5, purche' attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale nella prima o nella seconda sessione utile.
I medesimi soggetti possono proseguire comunque l'esercizio dell'attivita' fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 3.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).
5. I corsi di cui al comma 3 sono organizzati secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti l'Automobile Club d'Italia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato ))
Entrata in vigore il 25 gennaio 1994
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