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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N N. 1343/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO CON FIGLI
MINORI
Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti
Magistrati:
RG NI PRESIDENTE rel.
TE CA GIUDICE
Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
29/01/2025
DA
c.f. nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 il 03/10/1979,
(c.f. ) nato a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
DELLA SCALA (VR) il 18/04/1975, rappresentati e difesi da Avv.to TRAGNI ANNA, come da mandati in atti c/o il cui studi eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._3
03/10/1979,
1 (c.f. ) nato a [...] Parte_2 C.F._4
DELLA SCALA (VR) il 18/04/1975, celebrato il 19/06/2016 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di COSTERMANO (VR) al Num. 16 – PARTE II - SERIE C - ANNO
2016, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396.
2) Confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in San Giovanni
Lupatoto (VR), Via Gramsci n. 9, al sig. si precisa che la Parte_2 casa coniugale è divenuta di proprietà esclusiva del sig. a Parte_2 seguito di trasferimento della quota da parte della sig.ra Parte_1 avvenuto in data 22 ottobre 2025;
3) Disporsi l'affido condiviso della figlia, ai signori Persona_1
e che continueranno ad esercitare in modo Parte_1 Parte_2 condiviso la responsabilità genitoriale per quanto concerne le decisioni di maggiore importanza (es. salute, istruzione ed educazione), mentre potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione. La residenza di verrà fissata Persona_1 presso l'abitazione materna, attualmente presso la casa coniugale di cui al punto che precede, da trasferirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2025 presso la nuova abitazione acquistata dalla sig.ra in data 17 novembre 2025, Parte_1
e sita in San Giovanni Lupatoto, Via Monsignor Aldo Gobbi n. 4.
4) Darsi atto che il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_2
a titolo di concorso nel mantenimento della figlia Parte_1 Per_1
l'importo mensile di € 500,00, che dovrà essere versato entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario con ordine continuativo sul conto corrente;
detto importo sarà soggetto a rivalutazione annuale, secondo gli indici
ISTAT, a decorrere dal mese di febbraio 2026.
5) Darsi atto che l'Assegno Unico, o ogni diverso emolumento dovesse essere riconosciuto in sua sostituzione, verrà percepito in via esclusiva dalla signora
Parte_1
6) Darsi atto che il sig. si obbliga altresì a sostenere, nella Parte_2 misura del 50%, le spese accessorie e/o straordinarie relative alla figlia Per_1 come da Protocollo del Tribunale di Verona, mentre la restante misura del 50% sarà a carico della sig.ra In particolare: Parte_1
2 I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del SSN prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per i medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di euro 1.000,00 da ripartirsi equamente, l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato
(BES);
VI) spese extrascolastiche che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento ed attrezzatura, spese per babysitting, viaggi e vacanze senza genitori.
Le spese che verranno anticipate da ciascun genitore saranno rimborsate pro quota all'altro genitore entro dieci giorni dall'esibizione della pezza giustificativa;
per le spese di importo superiore a 100,00 € i genitori potranno concordare di versare ciascuno la propria quota al soggetto creditore.
7) La figlia trascorrerà con il papà: Per_1
3 - un giorno infrasettimanale: il sig. andrà a prendere a scuola Parte_2 Per_1
(o all'attività extrascolastica pomeridiana), la terrà a dormire presso di sé e avrà cura di riaccompagnarla a scuola la mattina successiva;
il giorno verrà scelto in base agli impegni lavorativi dei genitori e dovrà essere concordato di mese in mese, entro la fine del mese precedente per il mese successivo;
su accordo delle parti potrà essere aggiunto un ulteriore giorno infrasettimanale che Per_1 trascorrerà con il papà e, in particolare, trascorrerà con il papà il venerdì Per_1 sera / notte nelle settimane in cui la sig.ra lavora il sabato mattina (una Pt_1 settimana ogni tre);
- due fine settimana al mese, a partire dalla mattina del sabato e sino al lunedì mattina, avendo cura di riportarla a scuola o, durante le vacanze, presso l'abitazione materna o al centro estivo;
- metà delle vacanze Natalizie da considerarsi suddivise in due periodi, dal
23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.1, alternando, di anno in anno, il periodo di permanenza con la madre e con il padre;
- metà delle vacanze pasquali, alternando annualmente la permanenza con la madre e con il padre rispettivamente per il periodo dall'inizio delle vacanze fino al giorno di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo fino alla fine delle vacanze;
- i giorni di festa infrasettimanali verranno trascorsi alternativamente con la mamma e con il papà;
- 15 giorni non consecutivi durante le vacanze estive, concordando le parti il periodo di permanenza con ciascun genitore entro il 31 maggio di ogni anno, con la possibilità per entrambi i genitori di vedere durante il periodo che Per_1 trascorreranno con l'altro genitore, previo accordo.
Le parti si danno atto che sarà possibile accordarsi di volta in volta per modificare i giorni e/o gli orari sopra indicati, in ragione di eventuali esigenze contingenti dell'uno o dell'altro genitore o di in particolare ciascun Per_1 genitore si impegna sin d'ora a tenere presso di sé la figlia in occasione di viaggi di lavoro dell'uno o dell'altro, che comportino il pernottamento fuori casa.
La signora svolge attualmente la propria attività lavorativa con orario Pt_1 di lavoro part time;
le parti si danno atto sin d'ora che, in caso di variazione dell'orario di lavoro, si adopereranno per trovare una soluzione condivisa per andare a prendere la figlia all'uscita di scuola.
4 8) I coniugi dichiarano di aver interamente regolamentato i propri rapporti, dichiarando altresì di essere entrambi economicamente autosufficienti, di godere di redditi propri adeguati e di non avere nulla reciprocamente a pretendere in ordine al loro mantenimento
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla si oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
Le parti, con note scritte depositate in data 3/12/20258, rassegnavano le loro conclusioni in ordine al procedimento di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
5 Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune di COSTERMANO (VR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396
(NUM. 16 – PARTE II - SERIE C - ANNO 2016).
Così deciso in camera di consiglio in data 17.12.2025
La Presidente rel.
RG NI
6
N N. 1343/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO CON FIGLI
MINORI
Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti
Magistrati:
RG NI PRESIDENTE rel.
TE CA GIUDICE
Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
29/01/2025
DA
c.f. nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 il 03/10/1979,
(c.f. ) nato a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
DELLA SCALA (VR) il 18/04/1975, rappresentati e difesi da Avv.to TRAGNI ANNA, come da mandati in atti c/o il cui studi eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._3
03/10/1979,
1 (c.f. ) nato a [...] Parte_2 C.F._4
DELLA SCALA (VR) il 18/04/1975, celebrato il 19/06/2016 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di COSTERMANO (VR) al Num. 16 – PARTE II - SERIE C - ANNO
2016, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396.
2) Confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in San Giovanni
Lupatoto (VR), Via Gramsci n. 9, al sig. si precisa che la Parte_2 casa coniugale è divenuta di proprietà esclusiva del sig. a Parte_2 seguito di trasferimento della quota da parte della sig.ra Parte_1 avvenuto in data 22 ottobre 2025;
3) Disporsi l'affido condiviso della figlia, ai signori Persona_1
e che continueranno ad esercitare in modo Parte_1 Parte_2 condiviso la responsabilità genitoriale per quanto concerne le decisioni di maggiore importanza (es. salute, istruzione ed educazione), mentre potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione. La residenza di verrà fissata Persona_1 presso l'abitazione materna, attualmente presso la casa coniugale di cui al punto che precede, da trasferirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2025 presso la nuova abitazione acquistata dalla sig.ra in data 17 novembre 2025, Parte_1
e sita in San Giovanni Lupatoto, Via Monsignor Aldo Gobbi n. 4.
4) Darsi atto che il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_2
a titolo di concorso nel mantenimento della figlia Parte_1 Per_1
l'importo mensile di € 500,00, che dovrà essere versato entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario con ordine continuativo sul conto corrente;
detto importo sarà soggetto a rivalutazione annuale, secondo gli indici
ISTAT, a decorrere dal mese di febbraio 2026.
5) Darsi atto che l'Assegno Unico, o ogni diverso emolumento dovesse essere riconosciuto in sua sostituzione, verrà percepito in via esclusiva dalla signora
Parte_1
6) Darsi atto che il sig. si obbliga altresì a sostenere, nella Parte_2 misura del 50%, le spese accessorie e/o straordinarie relative alla figlia Per_1 come da Protocollo del Tribunale di Verona, mentre la restante misura del 50% sarà a carico della sig.ra In particolare: Parte_1
2 I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del SSN prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per i medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di euro 1.000,00 da ripartirsi equamente, l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato
(BES);
VI) spese extrascolastiche che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento ed attrezzatura, spese per babysitting, viaggi e vacanze senza genitori.
Le spese che verranno anticipate da ciascun genitore saranno rimborsate pro quota all'altro genitore entro dieci giorni dall'esibizione della pezza giustificativa;
per le spese di importo superiore a 100,00 € i genitori potranno concordare di versare ciascuno la propria quota al soggetto creditore.
7) La figlia trascorrerà con il papà: Per_1
3 - un giorno infrasettimanale: il sig. andrà a prendere a scuola Parte_2 Per_1
(o all'attività extrascolastica pomeridiana), la terrà a dormire presso di sé e avrà cura di riaccompagnarla a scuola la mattina successiva;
il giorno verrà scelto in base agli impegni lavorativi dei genitori e dovrà essere concordato di mese in mese, entro la fine del mese precedente per il mese successivo;
su accordo delle parti potrà essere aggiunto un ulteriore giorno infrasettimanale che Per_1 trascorrerà con il papà e, in particolare, trascorrerà con il papà il venerdì Per_1 sera / notte nelle settimane in cui la sig.ra lavora il sabato mattina (una Pt_1 settimana ogni tre);
- due fine settimana al mese, a partire dalla mattina del sabato e sino al lunedì mattina, avendo cura di riportarla a scuola o, durante le vacanze, presso l'abitazione materna o al centro estivo;
- metà delle vacanze Natalizie da considerarsi suddivise in due periodi, dal
23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.1, alternando, di anno in anno, il periodo di permanenza con la madre e con il padre;
- metà delle vacanze pasquali, alternando annualmente la permanenza con la madre e con il padre rispettivamente per il periodo dall'inizio delle vacanze fino al giorno di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo fino alla fine delle vacanze;
- i giorni di festa infrasettimanali verranno trascorsi alternativamente con la mamma e con il papà;
- 15 giorni non consecutivi durante le vacanze estive, concordando le parti il periodo di permanenza con ciascun genitore entro il 31 maggio di ogni anno, con la possibilità per entrambi i genitori di vedere durante il periodo che Per_1 trascorreranno con l'altro genitore, previo accordo.
Le parti si danno atto che sarà possibile accordarsi di volta in volta per modificare i giorni e/o gli orari sopra indicati, in ragione di eventuali esigenze contingenti dell'uno o dell'altro genitore o di in particolare ciascun Per_1 genitore si impegna sin d'ora a tenere presso di sé la figlia in occasione di viaggi di lavoro dell'uno o dell'altro, che comportino il pernottamento fuori casa.
La signora svolge attualmente la propria attività lavorativa con orario Pt_1 di lavoro part time;
le parti si danno atto sin d'ora che, in caso di variazione dell'orario di lavoro, si adopereranno per trovare una soluzione condivisa per andare a prendere la figlia all'uscita di scuola.
4 8) I coniugi dichiarano di aver interamente regolamentato i propri rapporti, dichiarando altresì di essere entrambi economicamente autosufficienti, di godere di redditi propri adeguati e di non avere nulla reciprocamente a pretendere in ordine al loro mantenimento
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla si oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
Le parti, con note scritte depositate in data 3/12/20258, rassegnavano le loro conclusioni in ordine al procedimento di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
5 Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune di COSTERMANO (VR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396
(NUM. 16 – PARTE II - SERIE C - ANNO 2016).
Così deciso in camera di consiglio in data 17.12.2025
La Presidente rel.
RG NI
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