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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/06/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 3480/2023 R.G. in materia di previdenza promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Roberta Ribaudo ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Marineo (PA), via Lo Pinto n.1.
- ricorrente -
contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Silvana Mostacchi e dall'Avv.to Delia Cernigliaro ed elettivamente domiciliato in Palermo, via F. Laurana
n. 59.
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.10.2023, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l' , lamentando di essere stata indotto alle dimissioni anticipate a CP_1
causa dell'errato calcolo, negli estratti contributivi rilasciati dall' resistente, CP_1
dei contributi previdenziali maturati nell'anno 2002. Soggiungeva, infatti, di essere certo, sulla scorta delle informazioni ricevute, di avere raggiunto l'anzianità contributiva al 30.09.2022, tanto da avere presentato in data
01.12.2022 domanda di pensione di vecchiaia anticipata, ritenendo che, per effetto della normativa vigente (tre mesi di aspettativa di vita), avrebbe raggiunto il diritto alla pensione a partire dall'01.01.2023.
Purtuttavia, l' accoglieva la domanda soltanto con decorrenza 01.04.2023, CP_1
ritenendo che l'assicurato, alla data del 31.12.2022, avesse maturato 2.229 settimane contributive, sicchè il diritto, tenuto conto dei tre mesi di aspettativa di vita, non poteva che decorrere dal primo aprile 2023.
Ritenendo errati i conteggi formulati, concludeva, pertanto, chiedendo di: “accertare
e dichiarare la responsabilità dell'ente previdenziale nell'avere commesso l'errore nel calcolo dei contributi previdenziali, inducendo il lavoratore alle dimissioni;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia con decorrenza dall'01.01.2023 e conseguentemente condannare l' a provvedere CP_1
alla corretta liquidazione della pensione di vecchiaia e/o al risarcimento del danno in un importo commisurabile a quello delle retribuzioni perdute fra la data della cessazione del rapporto di lavoro e quella dell'effettivo conseguimento della detta pensione, e cioè condannare l' al pagamento di una somma lorda di circa € CP_1
4.941,54, pari alle tre mensilità di gennaio 2023, febbraio 2023 e marzo 2023, o quella maggiore calcolata in sede di liquidazione dall' -condannare l CP_1 CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio”.
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della CP_1
quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
10.06.2025 per il deposito di note.
Il ricorso è infondato.
La domanda si fonda sull'erroneo presupposto che l'estratto contributivo rilasciato dall' fosse idoneo ad indurre il ricorrente a rassegnare le dimissioni in data CP_1
31.12.2022, poiché dallo stesso poteva desumersi il raggiungimento della contribuzione utile ai fini della pensione in data 30.09.2022, con decorrenza del diritto alla percezione del trattamento pensionistico dall'01.01.2023.
Il ricorrente deduce, infatti, che alla data del 30.06.2021 l' aveva erroneamente CP_1
calcolato 13 settimane contributive in più rispetto a quelle effettivamente maturate, nello specifico, 2151 settimane contributive complessive, anziché 2138.
L'assunto è errato.
Ed invero, ha maturato 2151 settimane di contributi fino al 30.06.2021 e, Parte_1
in particolare, con riferimento all'anno 2002, egli ha espletato 286 giorni di lavoro utili ai fini della pensione, nel corso di 52 settimane, come si evince dall'estratto contributivo previdenziale prodotto dallo stesso ricorrente, e non 231 giorni, come erroneamente affermato nel ricorso introduttivo.
Pertanto, il ricorrente ha raggiunto le 2.229 settimane contributive utili ai fini della percezione della pensione anticipata in data 31.12.2022: tale risultato è ottenuto sommando, alle 2.151 settimane maturate fino al 30.06.2021, le 26 settimane maturate tra l'01.07.2021 e il 31.12.2021 e le 52 settimane maturate tra l'01.01.2022
e il 31.12.2022.
Nella specie, dunque, il diritto a percepire il trattamento pensionistico non poteva che decorrere ai sensi dell'art. 15, comma, 1 D.L. 4/2019 “trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti”, ossia dal 01.04.2023.
Di conseguenza, l' non è tenuto a risarcire alcun danno, poiché non è incorso CP_1
in alcun errore di calcolo.
Da qui il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore dell' che liquida in complessivi € 1.700,00, oltre rimborso CP_1
spese forfetario, IVA e CPA come per legge.
Termini Imerese, 11.06.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano