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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 21/07/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1521/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE UNICA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Gabriella Canto Presidente
dr Alessandra Frasca Giudice
dr. Dario Albergo Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1521 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Palermo, Via C.F._1
Goethe n. 56, presso lo studio dell'Avv. MARIO SALADINO (C.F.
pec: dal quale è rappre- C.F._2 Email_1
sentato e difeso giusta procura in atti;
attore
E
in persona del Presi- Controparte_1
dente del Consiglio pro tempore, (C.F. ), elettivamente do- P.IVA_1
miciliata in Caltanissetta, Via Libertà n. 174, presso l'Avvocatura Distret-
tuale dello Stato di Caltanissetta (pec: Email_2
Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 1521/2021
che la rappresenta e difende ex lege;
convenuta
OGGETTO: responsabilità civile dei magistrati
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 25.9.2024, da intendersi in questa sede richiamate, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione depositato l'11/10/2021, Parte_1
ha convenuto in giudizio la onde ot- Controparte_1
tenere, ai sensi degli artt. 2 e ss. della legge n. 117/1988, il risarcimento del danno asseritamente sofferto per effetto del provvedimento adottato,
con colpa grave, dal GOT del Tribunale di Palermo – Sezione Dist. di Mon-
reale, dott.ssa , per avere quest'ultima, nel procedimento ci- Persona_1
vile iscritto al n. 20/2002 definito con sentenza n. 218/08 del
31/12/2008, condannato l'odierno attore al pagamento delle spese legali liquidate in € 15.220,33.
In particolare, parte attrice ha esposto di essere stato sottoposto, in seguito alla predetta sentenza, ad esecuzione immobiliare e che il Tribu-
nale di Palermo, in esito alla procedura di espropriazione immobiliare
R.G. Es. n.78/09, aveva emesso due decreti di trasferimento di immobili di proprietà di venduti all'asta al prezzo di € Parte_1
49.500,00.
Ha poi dedotto che la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sen-
tenza emessa dal Tribunale di Palermo – Sezione Dist. di Monreale, con sentenza n. 209/16 del 3/2/2016 resa nel procedimento civile iscritto al
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Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 1521/2021
n. 642/2009, aveva rideterminato le spese del giudizio di primo grado in €
5.070,00 oltre accessori, confermando per il resto la sentenza impugnata.
L'attore ha quindi allegato di avere subito, a causa dell'eccessiva ed il-
legittima determinazione delle spese processuali liquidate nel giudizio di primo grado, un danno patrimoniale ammontante ad € 100.000,00 deri-
vante dalla perdita del patrimonio immobiliare.
Con comparsa di risposta depositata in data 11/1/2022, si è costituita in giudizio la eccependo in via preli- Controparte_1
minare l'inammissibilità della domanda per non avere l'attore esperito tutti i rimedi a sua disposizione, non avendo al riguardo nulla dedotto, e per decadenza dal termine triennale di cui all'art. 4, L. 117/1988, consi-
derato sia il giudizio di merito, definito dalla sentenza della Corte di Ap-
pello di Palermo, sia la procedura esecutiva. Nel merito, ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'affermazione della responsabilità civile del magistrato atteso che il Giudice, dandone conto in motivazione, aveva condannato al pagamento delle spese legali in ragio- Parte_1
ne dell'accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dai germani relative alla risoluzione dei contratti di comodato degli immobili e delle at-
trezzature, all'indennità di occupazione e alla domanda di divisione giudi-
ziale, e, quindi, le spese legali erano state determinate tenendo conto dell'ammontare dell'indennità di occupazione per un periodo di circa otto anni;
in subordine, ha contestato la quantificazione del danno per caren-
za di prova.
In assenza di richieste istruttorie, la causa è stata quindi assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 1521/2021
2. Esposti i fatti, giova innanzitutto ricordare, in punto di diritto, che la responsabilità civile dei magistrati è disciplinata dalla legge n.
117/1988 (c.d. legge Vassalli), modificata, anche al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alle indicazioni della CGUE, dalla legge n.
18/2015, applicabile al caso di specie essendo stata l'azione esercitata dopo la sua entrata in vigore (cfr. Cass. n. 258/2017).
L'art. 2, comma 1, così dispone: “Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non pa-
trimoniali”.
Dunque, affinché possa configurarsi una responsabilità a carico della per l'attività giurisdizionale posta in Controparte_1
essere dai magistrati è in primo luogo necessario, sotto il profilo oggettivo,
l'adozione di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudi-
ziario (ovvero il diniego di giustizia) generatore di un danno ingiusto.
L'elemento soggettivo è costituito, invece, dal dolo o dalla colpa grave.
Nel vigore della nuova disciplina, le ipotesi di colpa grave sono tali ope
legis. Ed invero, a norma del comma 3 della summenzionata disposizione,
costituiscono ipotesi di “colpa grave” del magistrato: la violazione manife-
sta della legge, nonché del diritto dell'Unione Europea;
il travisamento del fatto o delle prove;
l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontra-
stabilmente esclusa dagli atti del procedimento o, viceversa, la negazione di un fatto incontrastabilmente esistente;
l'emissione di un provvedimento
- 4 -
Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 1521/2021
cautelare personale o reale fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione. Il successivo comma 3 bis precisa, poi, i presupposti di cui occorre tener conto per la concreta determinazione dei casi in cui è ravvi-
sabile la “violazione manifesta” della legge (o del diritto dell'Unione Euro-
pea) richiamando, in particolare, il “grado di chiarezza e precisione delle norme violate” e “l'inescusabilità e la gravità dell'inosservanza".
In ogni caso, stante il disposto del secondo comma della medesima di-
sposizione, “fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio del-
le funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di in-
terpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove” (c.d. clausola di salvaguardia).
Ai sensi del successivo art. 4 comma II “L'azione di risarcimento del
danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati
esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i
provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più pos-
sibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non
sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del
quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve
essere proposta a pena di decadenza entro tre anni che decorrono dal mo-
mento in cui l'azione è esperibile”; tale termine di decadenza è stato innal-
zato dalla novella del 2015 da due a tre anni. Prosegue il comma III: “L'a-
zione può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha ca-
gionato il danno se in tal termine non si è concluso il grado del procedi-
mento nell'ambito del quale il fatto stesso si è verificato”.
Come è stato affermato dalla Suprema Corte il legislatore ha inteso
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Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 1521/2021
“dare la prevalenza alla rimozione del provvedimento dannoso e privilegia-
re i rimedi endoprocessuali rispetto all'azione risarcitoria, subordinando
quest'ultima alla circostanza che il danneggiato abbia utilizzato gli stru-
menti processuali normalmente apprestati dall'ordinamento per eliminare o,
almeno, ridurre il danno" (così, in particolare, Cass., sez. I, 17/04/2015,
n. 7924).
Ed invero, l'esperimento dei rimedi endoprocessuali costituisce, da un lato, sotto il profilo soggettivo, adempimento del dovere di evitare il danno previsto dagli artt. 1227, comma 2, e 2056 c.c.; dall'altro, sotto il profilo oggettivo, una forma obbligatoria di risarcimento del danno in forma spe-
cifica, che esclude la possibilità di invocare il risarcimento per equivalen-
te, “per modo che non assumono rilevanza le distinzioni di carattere pro-
cessuale tra rimedi impugnatori e non impugnatori, endo ed extra procedi-
mentali ecc., ma rileva esclusivamente il dato sostanziale che l'esercizio del
rimedio consenta la rimozione dell'atto lesivo” (così, Cass., sez. III,
17/01/2017, n. 932).
3. In via preliminare, deve rilevarsi che l'eccezione di decadenza per mancato rispetto del termine di tre anni di cui all'art. 4 comma II legge n.
117/1988 può essere analizzata dal Tribunale nonostante la tardiva co-
stituzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
deve infatti ritenersi che non si tratti di eccezione in senso proprio, dal momento che il rispetto delle condizioni per la proposizione della domanda deve essere vagliato anche d'ufficio dal Tribunale. Trattasi infatti di materia sottratta alla di-
sponibilità delle parti (Cfr. Cass. n. 9910/2011, sia pure pronunciata nel-
la vigenza della precedente normativa che prevedeva il vaglio di ammissi-
- 6 -
Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 1521/2021
bilità; si veda anche Cass. n. 16194/2019 in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo).
Ebbene, parte attrice sostiene che la suddetta decadenza non si sareb-
be verificata avendo la stessa in precedenza proposto analogo procedi-
mento dinanzi al Tribunale di Palermo definito con declaratoria di incom-
petenza; la proposizione della domanda avrebbe quindi impedito la deca-
denza.
Se è documentalmente provato che parte attrice propose analoga do-
manda con atto di citazione notificato il 14.6.2019 dinanzi al Tribunale di
Palermo, deve ragionevolmente escludersi che il presente procedimento costituisca riassunzione e quindi prosecuzione di quello definito dal Tri-
bunale di Palermo con declaratoria di incompetenza.
A tal proposito occorre richiamare l'insegnamento della Suprema Corte
secondo cui “la tempestiva proposizione della domanda giudiziale, ancor-
ché davanti a giudice incompetente, rappresenta un evento idoneo ad im-
pedire la prevista decadenza, purché la riassunzione della causa innanzi al
giudice dichiarato competente avvenga in presenza dei presupposti e delle
condizioni che permettono di ritenere che il processo sia continuato, ai sensi
dell'art. 50 cod. proc. civ., davanti al nuovo giudice, mantenendo una strut-
tura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali
del giudizio svoltosi dinanzi al giudice incompetente” (Cass. n.
27389/2014).
Ora, considerato che il procedimento dinanzi al Tribunale di Palermo è
stato definito in data 5.11.2019 e il presente procedimento è stato instau-
rato con atto di citazione notificato in data 6.10.2021, appare evidente
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Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 1521/2021
che non è stato rispettato il termine per la riassunzione di cui all'art. 50
c.p.c. Inoltre, nell'atto di citazione nessun riferimento viene fatto alla pre-
cedente instaurazione di analogo procedimento, circostanza allegata da parte attrice solo a fronte dell'eccezione formulata da parte convenuta al momento della costituzione.
Non trattandosi di riassunzione del procedimento definito con declara-
toria di incompetenza, deve escludersi che l'atto di citazione del 2019 ab-
bia validamente evitato il prodursi della decadenza, con conseguente inammissibilità della domanda.
Appare opportuno evidenziare, tra l'altro, che parte attrice non aveva promosso istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado che certamente, ove accolta, avrebbe paralizzato la pretesa creditoria azionata in forza della suddetta sentenza.
4. Ad ogni modo, è appena il caso di precisare nel merito che difette-
rebbe nel caso di specie il nesso causale tra la grave violazione di legge addebitata al Giudice e il danno asseritamente subito.
Ed invero, dalla documentazione depositata dalle parti emerge con chiarezza che la procedura esecutiva azionata ai danni dell'odierno attore traeva origine da titoli esecutivi ulteriori e precedenti rispetto alla senten-
za n. 217/2008 resa dal Tribunale di Palermo – sez. distaccata di Mon-
reale (cfr. atto di pignoramento immobiliare allegato alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte convenuta) e che anche questa stessa sentenza recava la condanna dell'odierno attore al pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle liquidate per spese legali, con la conseguenza che deve escludersi che il abbia subito l'espropriazione im-Parte_1
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Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 1521/2021
mobiliare a causa della condanna eccessiva per spese legali;
l'attore non ha infatti neppure dedotto che l'impossibilità di pagare che avrebbe poi determinato l'avvio dell'espropriazione era limitata alla somma di cui al suddetto condannatorio e che, quindi, in altri termini, qualora questo fos-
se stato contenuto nei limiti poi fissati dalla Corte d'appello, la procedura non sarebbe stata avviata o comunque non si sarebbe conclusa con la vendita dei beni all'asta. Del resto, l'importo delle ulteriori condanne con-
tenute nella sentenza oggetto di analisi e in quelle precedenti supera di gran lunga la somma liquidata per spese legali (lo stesso attore nell'atto di opposizione all'esecuzione depositato con la memoria ex art. 183 comma
VI n. 2 c.p.c. rende chiaro che l'esecuzione fu avviata da CP_2
in forza di diversi crediti puntualmente quantificati).
[...]
5. In ossequio al criterio della soccombenza, le spese legali, liquidate riducendo i valori medi dello scaglione di riferimento (individuato in base all'importo domandato) tenuto conto dell'attività svolta, vanno poste a ca-
rico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, definitivamente pronunciando nella cau-
sa civile iscritta al n. 1521/2021 R.G., disattesa ogni diversa domanda,
eccezione o difesa:
1- dichiara inammissibile la domanda proposta da Parte_2
[...
nei confronti della Controparte_1
2- condanna l'attore alla refusione, in favore della
[...]
delle spese di lite liquidate in complessivi € Controparte_1
7.052,00, oltre oneri di legge.
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Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 1521/2021
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del Tri-
bunale di Caltanissetta in data 8.5.2025.
Il Presidente
Il Giudice estensore Gabriella Canto
Alessandra Frasca
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Tribunale di Caltanissetta
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE UNICA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Gabriella Canto Presidente
dr Alessandra Frasca Giudice
dr. Dario Albergo Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1521 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Palermo, Via C.F._1
Goethe n. 56, presso lo studio dell'Avv. MARIO SALADINO (C.F.
pec: dal quale è rappre- C.F._2 Email_1
sentato e difeso giusta procura in atti;
attore
E
in persona del Presi- Controparte_1
dente del Consiglio pro tempore, (C.F. ), elettivamente do- P.IVA_1
miciliata in Caltanissetta, Via Libertà n. 174, presso l'Avvocatura Distret-
tuale dello Stato di Caltanissetta (pec: Email_2
Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 1521/2021
che la rappresenta e difende ex lege;
convenuta
OGGETTO: responsabilità civile dei magistrati
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 25.9.2024, da intendersi in questa sede richiamate, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione depositato l'11/10/2021, Parte_1
ha convenuto in giudizio la onde ot- Controparte_1
tenere, ai sensi degli artt. 2 e ss. della legge n. 117/1988, il risarcimento del danno asseritamente sofferto per effetto del provvedimento adottato,
con colpa grave, dal GOT del Tribunale di Palermo – Sezione Dist. di Mon-
reale, dott.ssa , per avere quest'ultima, nel procedimento ci- Persona_1
vile iscritto al n. 20/2002 definito con sentenza n. 218/08 del
31/12/2008, condannato l'odierno attore al pagamento delle spese legali liquidate in € 15.220,33.
In particolare, parte attrice ha esposto di essere stato sottoposto, in seguito alla predetta sentenza, ad esecuzione immobiliare e che il Tribu-
nale di Palermo, in esito alla procedura di espropriazione immobiliare
R.G. Es. n.78/09, aveva emesso due decreti di trasferimento di immobili di proprietà di venduti all'asta al prezzo di € Parte_1
49.500,00.
Ha poi dedotto che la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sen-
tenza emessa dal Tribunale di Palermo – Sezione Dist. di Monreale, con sentenza n. 209/16 del 3/2/2016 resa nel procedimento civile iscritto al
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Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 1521/2021
n. 642/2009, aveva rideterminato le spese del giudizio di primo grado in €
5.070,00 oltre accessori, confermando per il resto la sentenza impugnata.
L'attore ha quindi allegato di avere subito, a causa dell'eccessiva ed il-
legittima determinazione delle spese processuali liquidate nel giudizio di primo grado, un danno patrimoniale ammontante ad € 100.000,00 deri-
vante dalla perdita del patrimonio immobiliare.
Con comparsa di risposta depositata in data 11/1/2022, si è costituita in giudizio la eccependo in via preli- Controparte_1
minare l'inammissibilità della domanda per non avere l'attore esperito tutti i rimedi a sua disposizione, non avendo al riguardo nulla dedotto, e per decadenza dal termine triennale di cui all'art. 4, L. 117/1988, consi-
derato sia il giudizio di merito, definito dalla sentenza della Corte di Ap-
pello di Palermo, sia la procedura esecutiva. Nel merito, ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'affermazione della responsabilità civile del magistrato atteso che il Giudice, dandone conto in motivazione, aveva condannato al pagamento delle spese legali in ragio- Parte_1
ne dell'accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dai germani relative alla risoluzione dei contratti di comodato degli immobili e delle at-
trezzature, all'indennità di occupazione e alla domanda di divisione giudi-
ziale, e, quindi, le spese legali erano state determinate tenendo conto dell'ammontare dell'indennità di occupazione per un periodo di circa otto anni;
in subordine, ha contestato la quantificazione del danno per caren-
za di prova.
In assenza di richieste istruttorie, la causa è stata quindi assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 1521/2021
2. Esposti i fatti, giova innanzitutto ricordare, in punto di diritto, che la responsabilità civile dei magistrati è disciplinata dalla legge n.
117/1988 (c.d. legge Vassalli), modificata, anche al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alle indicazioni della CGUE, dalla legge n.
18/2015, applicabile al caso di specie essendo stata l'azione esercitata dopo la sua entrata in vigore (cfr. Cass. n. 258/2017).
L'art. 2, comma 1, così dispone: “Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non pa-
trimoniali”.
Dunque, affinché possa configurarsi una responsabilità a carico della per l'attività giurisdizionale posta in Controparte_1
essere dai magistrati è in primo luogo necessario, sotto il profilo oggettivo,
l'adozione di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudi-
ziario (ovvero il diniego di giustizia) generatore di un danno ingiusto.
L'elemento soggettivo è costituito, invece, dal dolo o dalla colpa grave.
Nel vigore della nuova disciplina, le ipotesi di colpa grave sono tali ope
legis. Ed invero, a norma del comma 3 della summenzionata disposizione,
costituiscono ipotesi di “colpa grave” del magistrato: la violazione manife-
sta della legge, nonché del diritto dell'Unione Europea;
il travisamento del fatto o delle prove;
l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontra-
stabilmente esclusa dagli atti del procedimento o, viceversa, la negazione di un fatto incontrastabilmente esistente;
l'emissione di un provvedimento
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Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 1521/2021
cautelare personale o reale fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione. Il successivo comma 3 bis precisa, poi, i presupposti di cui occorre tener conto per la concreta determinazione dei casi in cui è ravvi-
sabile la “violazione manifesta” della legge (o del diritto dell'Unione Euro-
pea) richiamando, in particolare, il “grado di chiarezza e precisione delle norme violate” e “l'inescusabilità e la gravità dell'inosservanza".
In ogni caso, stante il disposto del secondo comma della medesima di-
sposizione, “fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio del-
le funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di in-
terpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove” (c.d. clausola di salvaguardia).
Ai sensi del successivo art. 4 comma II “L'azione di risarcimento del
danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati
esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i
provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più pos-
sibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non
sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del
quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve
essere proposta a pena di decadenza entro tre anni che decorrono dal mo-
mento in cui l'azione è esperibile”; tale termine di decadenza è stato innal-
zato dalla novella del 2015 da due a tre anni. Prosegue il comma III: “L'a-
zione può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha ca-
gionato il danno se in tal termine non si è concluso il grado del procedi-
mento nell'ambito del quale il fatto stesso si è verificato”.
Come è stato affermato dalla Suprema Corte il legislatore ha inteso
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Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 1521/2021
“dare la prevalenza alla rimozione del provvedimento dannoso e privilegia-
re i rimedi endoprocessuali rispetto all'azione risarcitoria, subordinando
quest'ultima alla circostanza che il danneggiato abbia utilizzato gli stru-
menti processuali normalmente apprestati dall'ordinamento per eliminare o,
almeno, ridurre il danno" (così, in particolare, Cass., sez. I, 17/04/2015,
n. 7924).
Ed invero, l'esperimento dei rimedi endoprocessuali costituisce, da un lato, sotto il profilo soggettivo, adempimento del dovere di evitare il danno previsto dagli artt. 1227, comma 2, e 2056 c.c.; dall'altro, sotto il profilo oggettivo, una forma obbligatoria di risarcimento del danno in forma spe-
cifica, che esclude la possibilità di invocare il risarcimento per equivalen-
te, “per modo che non assumono rilevanza le distinzioni di carattere pro-
cessuale tra rimedi impugnatori e non impugnatori, endo ed extra procedi-
mentali ecc., ma rileva esclusivamente il dato sostanziale che l'esercizio del
rimedio consenta la rimozione dell'atto lesivo” (così, Cass., sez. III,
17/01/2017, n. 932).
3. In via preliminare, deve rilevarsi che l'eccezione di decadenza per mancato rispetto del termine di tre anni di cui all'art. 4 comma II legge n.
117/1988 può essere analizzata dal Tribunale nonostante la tardiva co-
stituzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
deve infatti ritenersi che non si tratti di eccezione in senso proprio, dal momento che il rispetto delle condizioni per la proposizione della domanda deve essere vagliato anche d'ufficio dal Tribunale. Trattasi infatti di materia sottratta alla di-
sponibilità delle parti (Cfr. Cass. n. 9910/2011, sia pure pronunciata nel-
la vigenza della precedente normativa che prevedeva il vaglio di ammissi-
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Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 1521/2021
bilità; si veda anche Cass. n. 16194/2019 in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo).
Ebbene, parte attrice sostiene che la suddetta decadenza non si sareb-
be verificata avendo la stessa in precedenza proposto analogo procedi-
mento dinanzi al Tribunale di Palermo definito con declaratoria di incom-
petenza; la proposizione della domanda avrebbe quindi impedito la deca-
denza.
Se è documentalmente provato che parte attrice propose analoga do-
manda con atto di citazione notificato il 14.6.2019 dinanzi al Tribunale di
Palermo, deve ragionevolmente escludersi che il presente procedimento costituisca riassunzione e quindi prosecuzione di quello definito dal Tri-
bunale di Palermo con declaratoria di incompetenza.
A tal proposito occorre richiamare l'insegnamento della Suprema Corte
secondo cui “la tempestiva proposizione della domanda giudiziale, ancor-
ché davanti a giudice incompetente, rappresenta un evento idoneo ad im-
pedire la prevista decadenza, purché la riassunzione della causa innanzi al
giudice dichiarato competente avvenga in presenza dei presupposti e delle
condizioni che permettono di ritenere che il processo sia continuato, ai sensi
dell'art. 50 cod. proc. civ., davanti al nuovo giudice, mantenendo una strut-
tura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali
del giudizio svoltosi dinanzi al giudice incompetente” (Cass. n.
27389/2014).
Ora, considerato che il procedimento dinanzi al Tribunale di Palermo è
stato definito in data 5.11.2019 e il presente procedimento è stato instau-
rato con atto di citazione notificato in data 6.10.2021, appare evidente
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Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 1521/2021
che non è stato rispettato il termine per la riassunzione di cui all'art. 50
c.p.c. Inoltre, nell'atto di citazione nessun riferimento viene fatto alla pre-
cedente instaurazione di analogo procedimento, circostanza allegata da parte attrice solo a fronte dell'eccezione formulata da parte convenuta al momento della costituzione.
Non trattandosi di riassunzione del procedimento definito con declara-
toria di incompetenza, deve escludersi che l'atto di citazione del 2019 ab-
bia validamente evitato il prodursi della decadenza, con conseguente inammissibilità della domanda.
Appare opportuno evidenziare, tra l'altro, che parte attrice non aveva promosso istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado che certamente, ove accolta, avrebbe paralizzato la pretesa creditoria azionata in forza della suddetta sentenza.
4. Ad ogni modo, è appena il caso di precisare nel merito che difette-
rebbe nel caso di specie il nesso causale tra la grave violazione di legge addebitata al Giudice e il danno asseritamente subito.
Ed invero, dalla documentazione depositata dalle parti emerge con chiarezza che la procedura esecutiva azionata ai danni dell'odierno attore traeva origine da titoli esecutivi ulteriori e precedenti rispetto alla senten-
za n. 217/2008 resa dal Tribunale di Palermo – sez. distaccata di Mon-
reale (cfr. atto di pignoramento immobiliare allegato alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte convenuta) e che anche questa stessa sentenza recava la condanna dell'odierno attore al pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle liquidate per spese legali, con la conseguenza che deve escludersi che il abbia subito l'espropriazione im-Parte_1
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mobiliare a causa della condanna eccessiva per spese legali;
l'attore non ha infatti neppure dedotto che l'impossibilità di pagare che avrebbe poi determinato l'avvio dell'espropriazione era limitata alla somma di cui al suddetto condannatorio e che, quindi, in altri termini, qualora questo fos-
se stato contenuto nei limiti poi fissati dalla Corte d'appello, la procedura non sarebbe stata avviata o comunque non si sarebbe conclusa con la vendita dei beni all'asta. Del resto, l'importo delle ulteriori condanne con-
tenute nella sentenza oggetto di analisi e in quelle precedenti supera di gran lunga la somma liquidata per spese legali (lo stesso attore nell'atto di opposizione all'esecuzione depositato con la memoria ex art. 183 comma
VI n. 2 c.p.c. rende chiaro che l'esecuzione fu avviata da CP_2
in forza di diversi crediti puntualmente quantificati).
[...]
5. In ossequio al criterio della soccombenza, le spese legali, liquidate riducendo i valori medi dello scaglione di riferimento (individuato in base all'importo domandato) tenuto conto dell'attività svolta, vanno poste a ca-
rico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, definitivamente pronunciando nella cau-
sa civile iscritta al n. 1521/2021 R.G., disattesa ogni diversa domanda,
eccezione o difesa:
1- dichiara inammissibile la domanda proposta da Parte_2
[...
nei confronti della Controparte_1
2- condanna l'attore alla refusione, in favore della
[...]
delle spese di lite liquidate in complessivi € Controparte_1
7.052,00, oltre oneri di legge.
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Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del Tri-
bunale di Caltanissetta in data 8.5.2025.
Il Presidente
Il Giudice estensore Gabriella Canto
Alessandra Frasca
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