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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/05/2025, n. 2313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2313 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 29 maggio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12151/2024 R.G.L.,
PROMOSSA DA nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
29, codice fiscale , rappresentata e difesa per procura in atti, C.F._1 dagli Avv.ti Salvatore Agnello e Giuseppe Leonardi;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, per procura generale alle liti Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del 22 marzo 2024 a rogito del notaio di Fiumicino (Roma) – in atti;
Persona_1
- Resistente–
****
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/12/2024 la ricorrente in epigrafe indicata agiva in giudizio per sentire annullare, previa sospensione dell'esecuzione, le seguenti ordinanze ingiunzione:
n. OI-002481780 notificata in data 29.11.2024 con la quale le veniva ingiunto il pagamento, a titolo di sanzione e spese, della somma di € 10.695,00, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento alla annualità
2020;
n. OI-000619599 notificata in data 29.11.2024 con la quale le veniva ingiunto il pagamento, a titolo di sanzione e spese, della somma di €. 13.637,55, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento alla annualità
2019.
Eccepiva l'infondatezza della pretesa, stante l'illegittimità delle OO. II. per omessa indicazione del contenuto essenziale, mancato assolvimento dell'onere probatorio, carenza di motivazione, l'omessa notifica dell'atto presupposto, l'intervenuta decadenza ex art. 14 L. 689/81, la prescrizione, la violazione del principio di proporzionalità tra violazione e sanzione.
Veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati (decreto
28/12/2024).
1 Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' dichiarando che era stato disposto CP_1
l'annullamento in autotutela delle ordinanze ingiunzione impugnate (come da atto di annullamento che allegava), chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite
In allegato alla memoria depositata in data 17/04/2025 l' produceva : CP_1
“Disposizione n° 210000-25-0223 del 14/04/2025 Oggetto: Provvedimento di annullamento in Autotutela del provvedimento, notificato in data 18/11/2024, in materia di "Contributi - SANZIONI - SOMME AGGIUNTIVE" OI-000619599 e
OI-002481780” ossia atto di annullamento in autotutela delle ordinanze ingiunzione opposte – adottato con la seguente motivazione: “Considerato che gli avvisi di accertamento .2100.03/02/2022.0071895 e .2100.26/09/2022.0586755, CP_1 CP_1 prodromici all'emissione delle OI-000619599 e OI- 002481780, sono stati consegnati all'agente notificatore oltre i termini di cui all'art. 14 della L. 689/81 (rispettivamente nelle date del 10/02/2022 e 30/09/2022);”. L'udienza del 29 maggio 2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note contenenti le conclusioni delle parti come in atti, e a seguito della stessa - ritenuta la causa matura per la decisione, stante la natura documentale - è adottata la presente sentenza.
§§§§§
Si dà atto che l' con riguardo alle ordinanze - ingiunzione opposte (OI- CP_1
000619599 e OI- 002481780) ha dichiarato di avere proceduto all'annullamento in autotutela, all'uopo allegando il provvedimento di annullamento di entrambe le medesime ordinanze ingiunzione, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente, in seno alle note sostitutive dell'udienza depositate in data
28/05/2025 ha preso atto che l' ha proceduto all'annullamento dell'ordinanza CP_1 ingiunzione;
si è associata alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per il favore delle spese secondo il principio della soccombenza “virtuale”. Invero, sulla base di quanto allegato e documentato dall' ed in maniera CP_1 assorbente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l' resistente provveduto in autotutela a annullare le ordinanze-ingiunzione CP_1 oggetto di opposizione nella presente sede (cfr memoria e documentazione ). CP_1
Invero, non residuano ulteriori statuizioni, osservandosi che, come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.....” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
Poiché parte opponente ha insistito sul punto, la statuizione sulle spese va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale.
Ai fini della superiore statuizione rilevano: per un verso, la fondatezza dei motivi di ricorso come comprovati in atti, nonché l'assenza di ogni diversa e concreta deduzione da parte dell' che peraltro ha disposto in autotutela;
per altro CP_1
2 verso, la condotta processuale dello stesso Istituto previdenziale, di riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente (ancorchè successivamente al deposito del ricorso introduttivo).
Il che giustifica la compensazione - in ragione della metà - delle spese di lite tra le parti;
le stesse, per la restante parte (1/2) seguono la soccombenza tenuto conto della concreta attività svolta e del valore della causa e vengono poste a carico dell' CP_1 nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dei Procuratori di parte opponente dichiaratisi antistatari
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11760/2024 R.G.; disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere all'opponente, in ragione della metà (1/2), le spese CP_1 processuali che liquida - in parte qua - in Euro 932,00, oltre eventuali esborsi, spese forfettarie al 15% IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei
Procuratori di parte opponente dichiaratisi antistatari;
compensa, per la restante parte (1/2), le spese processuali.
Così deciso in Catania, in data 30 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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